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Bur n. 98 del 18 ottobre 2005


Materia: Bonifica

Decreto DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE POLITICHE AGROAMBIENTALI E SERVIZI PER L'AGRICOLTURA n. 305 del 28 luglio 2005

Comunità Montana del Baldo, Caprino Veronese (Vr). (C.F. 80010140236). Interventi per la realizzazione di un sistema pluvirriguo in ambito collinare in comune di Brentino Belluno - 2° lotto. Approvazione progetto e concessione esecuzione lavori. (legge regionale n. 3 del 1976).

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1) di approvare, negli aspetti tecnici ed amministrativi, con le precisazioni e con l'osservanza delle prescrizioni indicate in premessa, il progetto datato febbraio 2004 relativo agli interventi per la realizzazione di un sistema pluvirriguo in ambito collinare in comune di Brentino Belluno - 2° lotto, presentato dalla Comunità Montana del Baldo con sede a Caprino Veronese (Vr), con il seguente quadro economico di spesa: - lavori in appalto Euro 682.881,06 - oneri per la sicurezza Euro 10.000,00 - dissesti e danni Euro 15.000,00 - I.V.A. 20% Euro 138.576,21 - spese tecniche Euro 110.880,00 - I.V.A. su spese tecniche Euro 17.340,00 - imprevisti e arrotondam. Euro 25.322,73 ------------------ TOTALE Euro 1.000.000,00 ========= 2) di concedere in esecuzione alla predetta Comunità Montana, in applicazione della legge 25 luglio 1952, n. 991 e in conformità all'art. 1 della legge regionale 1° marzo 1983, n. 9, le opere sopra menzionate; 3) di dichiarare, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale n. 3 del 1976 di pubblica utilità, nonché urgenti e indifferibili le opere previste nel progetto come sopra approvato e di autorizzare il concessionario a procedere alle necessarie eventuali occupazioni di terreno secondo quanto disposto dall'art. 70, comma 6, della legge regionale n. 27 del 2003 nonché dalla deliberazione della Giunta regionale 7 novembre 2003, n. 3391; 4) di stabilire, sotto comminatoria di decadenza in caso di inadempienza, che il concessionario dovrà: a) procedere all'esecuzione dei lavori con le modalità riportate in premessa; b) osservare strettamente, nell'affidamento dei lavori, le norme in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso di cui alla legge 13 settembre 1982, n. 646 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alla legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive; c) seguire nell'aggiudicazione, contabilizzazione, direzione e collaudo dei lavori, tutte le norme in materia di opere pubbliche; d) iniziare i lavori entro 8 (otto) mesi dalla data di adozione del presente provvedimento; e) ultimare i lavori entro 32 (trentadue) mesi dalla medesima data sopraindicata; f) comunicare tempestivamente alla Direzione regionale Politiche Agroambientali e Servizi per l'Agricoltura le date di consegna dei lavori, delle eventuali sospensioni e riprese, nonché quelle dell'ultimazione dei lavori; g) disporre la sospensione dei lavori nei casi, modi e termini di cui all'art. 133 del D.P.R. n. 554 del 1999 con verbale di sospensione redatto dal Direttore dei Lavori, sottoscritto dal legale rappresentante dell'Ente concessionario e vistato dal dirigente regionale responsabile dell'Unità Periferica del Genio civile di Verona. Eventuali proroghe all'ultimazione dei lavori potranno essere autorizzate, una sola volta, per giustificati motivi e sempre se tempestivamente richieste, previo parere della Commissione Tecnica Regionale Decentrata Lavori Pubblici competente per territorio. Il termine di ultimazione dei lavori in ogni caso non potrà superare il termine di cui all'art. 54, comma 6, della legge regionale n. 27 del 2003; h) osservare le norme tecniche contenute nel progetto con le prescrizioni ed istruzioni che saranno impartite dall'Unità Periferica del Genio civile competente per territorio circa le modalità esecutive dei lavori ai quali potranno essere apportate, nell'ambito della spesa complessivamente ammessa con il presente provvedimento, aggiunte o varianti alle condizioni e nei limiti previsti dall'art. 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificata ed integrata dal decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito con legge 2 giugno 1995, n. 216 e dalla legge 18 novembre 1998, n. 415; i) ultimare il complesso degli adempimenti amministrativi inerenti la presente concessione entro 44 (quarantaquattro) mesi dalla data di adozione del presente provvedimento; 5) di stabilire che la decadenza della concessione potrà essere dichiarata, oltre che per inadempienza alle disposizioni contenute nel presente provvedimento, anche quando il concessionario per negligenza o imperizia comprometta, a giudizio dell'Amministrazione regionale, la riuscita dei lavori concessi. In caso di inadempienza è riservato all'Ente concedente il diritto di avvalersi di tutti gli elaborati progettuali predisposti per la realizzazione del progetto; 6) di demandare all'Unità Periferica del Genio civile competente per territorio, la sorveglianza e l'accertamento degli adempimenti sopra prescritti; 7) di stabilire che il concessionario è tenuto a tenere sollevata ed indenne la Regione del Veneto da qualsiasi molestia di terzi e/o danni prodotti a terzi in dipendenza dell'esecuzione dei lavori oggetto della concessione; 8) di determinare nella misura del 100% il contributo regionale nella spesa di Euro 1.000.000,00; 9) di impegnare la spesa di Euro 1.000.000,00, a carico regionale, sul capitolo 100703 dell'UPB U0092 del Bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2005 che offre sufficiente disponibilità; 10) di stabilire che al pagamento del contributo regionale complessivo, pari a Euro 1.000.000,00 si provvederà, in base a quanto previsto dall'art. 54, comma 2, della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, con le seguenti modalità: a) pagamento di acconti fino all'importo massimo di Euro 900.000,00, pari al 90% del contributo regionale concesso, sulla base di apposita domanda del legale rappresentante dell'Ente concessionario corredata degli stati di avanzamento dei lavori debitamente vistati e muniti del nulla osta al pagamento di quanto richiesto, espresso dall'Unità Periferica del Genio civile competente per territorio; b) pagamento del residuo credito di Euro 100.000,00 o della minore spesa accertata, in conformità a quanto stabilito dall'art. 54, comma 5, della legge regionale n. 27 del 2003; 11) di stabilire, altresì, che la determinazione del contributo definitivo e la relativa liquidazione verrà disposta con successivo decreto sulla base della deliberazione esecutiva con la quale l'Ente appaltante ha approvato gli atti di contabilità finale, il certificato di collaudo e la spesa effettivamente sostenuta, ai sensi dell'art. 54, comma 5, della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27; 12) di rilevare che, in ogni caso, il termine ultimo per la presentazione della deliberazione di cui al precedente punto è fissato inderogabilmente in cinque anni a partire dalla data del provvedimento di impegno di spesa e che la sua inosservanza comporta la decadenza dal contributo e la conseguente revoca per la parte non ancora erogata, da accertarsi allo scadere del termine stabilito con riferimento ai lavori eseguiti, in conformità a quanto stabilito al comma 6 dell'art. 54 della legge regionale n. 27 del 2003; 13) di stabilire che il presente provvedimento venga recepito con deliberazione della Giunta comunitaria.

De Gobbi

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