Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 96 del 11 ottobre 2005


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE TUTELA AMBIENTE n. 144 del 12 settembre 2005

Accordo di programma sottoscritto in data 12.09.2005 in attuazione di quanto stabilito nella D.G.R. n. 2239 del 9.08.2005. Approvazione ai sensi dell'art. 34, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Dirigente

Premesso che in data 12 Settembre 2005, presso gli Uffici della Direzione regionale Tutela dell'Ambiente in Venezia, tra Regione Veneto, Comune di Longarone (BL), Provincia di Belluno, Arpa Veneto, in ragione di quanto stabilito nella D.G.R. n. 2239 del 9.08.2005, è stato sottoscritto un Accordo di programma avente ad oggetto l'intervento rientrante nell'ambito della bonifica ambientale dell'area di pertinenza del demanio regionale, in Comune di Longarone (BL), sostanziantesi nel conferimento dei rifiuti (ivi depositati nel tempo da soggetti allo stato non identificabili) nella vasca di messa in sicurezza posta nell'area attigua a quella in questione.
Considerato che i rifiuti che verranno rimossi e conferiti risultano compatibili con la vasca di messa in sicurezza, cosi come approvato dal Comune di Longarone, nonché come individuati con relazione tecnica di ARPAV, Dipartimento provinciale di Belluno, Servizio Territoriale, in data 22.06.05, ed indicativamente costituiti da terreno frammisto a rifiuti di varia natura quali polvere di faesite, granuli di pvc, ceneri e scorie di combustione, segatura e comunque più dettagliatamente descritti nei risultati di analisi relative alle indagini propedeutiche espletate in conformità del progetto n. 705 del 27.2.2004 a cura dell'Unità Periferica del Genio Civile di Belluno in collaborazione con l'ARPAV (interventi già eseguiti).
Dato atto che l'intervento oggetto dell'accordo non modifica gli aspetti tecnici relativi al richiamato progetto di bonifica ambientale e dato altresì atto che con D.G.R. n. 3914 del 30.12.2002 è stato individuato il Genio Civile regionale di Belluno ad attivarsi per porre in essere tutte le procedure per l'intervento di bonifica nell'area di pertinenza demaniale, avvalendosi delle competenti strutture dell'ARPAV regionale;
Considerato che con D.G.R 2239 del 09.08.2005, e per le motivazioni nella stessa addotte, si dava conto della necessità di dar corso all'intervento di asportazione dei rifiuti presenti nell'area demaniale indicando, dopo attenta valutazione di carattere istruttorio da parte degli uffici regionali competenti, la ditta PELF s.r.l., per il conferimento dei rifiuti in parola presso la vasca di messa in sicurezza della medesima Società, previa stipula di apposito contratto con il Genio Civile regionale di Belluno.
Considerato che nella Conferenza di servizi del giorno 8 settembre 2005 promossa dalla Regione Veneto, i soggetti sopra richiamati condividevano l'esigenza di addivenire alla stipula dell'accordo di programma in parola evidenziando, come indicato nella D.G.R. n. 2239 del 09 Agosto 2005, che le attività previste saranno realizzate dalla Società PELF s.r.l. in conformità al progetto di bonifica approvato dal Comune di Longarone in data 29 giugno 2001, e successive modifiche e integrazioni, e con le modalità tecniche indicate negli elaborati, in particolare nel capitolato speciale d'appalto e nel contratto, di cui all'intervento n. 734 del 1.09.2005 redatto dall'Ufficio del Genio Civile di Belluno, con la precisazione che il tempo assegnato per ultimare i relativi lavori è stabilito in 60 giorni dalla data di inizio degli stessi;
Ritenuto di prendere atto che i prezzi applicati nell'intervento n. 734 del 1.09.2005 redatto dall'Ufficio del Genio Civile di Belluno ed elencati nel computo metrico estimativo, risultano conformi a quelli già richiamati nello schema di Accordo di programma allegato come parte integrante alla D.G.R. n. 2239/2005; che detti prezzi conseguono ad una valutazione tecnico economica dell'offerta presentata dalla Società Pelf s.r.l. e ritenuta congrua dagli Uffici della Direzione regionale Tutela dell'ambiente;
Considerato che per l'esecuzione dell'Accordo di programma è stato costituito apposito Collegio di Vigilanza formato dal Genio Civile di Belluno, dal Comune di Longarone, dalla Provincia di Belluno e da Arpav la cui partecipazione comporterà il riconoscimento ai componenti (fatta eccezione per Arpav) di un'indennità che verrà corrisposta nella misura stabilita dalla normativa regionale per la partecipazione a commissioni;
Richiamato quanto disposto all'art. 3 dell'accordo di programma che, in conformità a quanto stabilito dall'art. 34, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prevede la formale approvazione dell'accordo stesso mediante decreto del Dirigente regionale della Direzione tutela dell'ambiente, sulla base dell'incarico della Giunta regionale di cui alla D.G.R. n. 2239 del 9 agosto 2005.

decreta

1) di stabilire che le considerazioni espresse in premessa fanno parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2) di approvare formalmente l'accordo di programma, allegato come parte integrante del presente decreto, sottoscritto in data 12 settembre dai rappresentanti legali di: Regione Veneto, Comune di Longarone (BL), Provincia di Belluno, Arpa Veneto.

Fior


ACCORDO DI PROGRAMMA

TRA
1. REGIONE VENETO
2. COMUNE DI LONGARONE
3. PROVINCIA DI BELLUNO
4. ARPA VENETO

In data 12 Settembre 2005 presso gli uffici della Direzione Regionale Tutela dell'Ambiente in Venezia, Calle Priuli 99, sono presenti:
- per la Regione Veneto il Dott. Ing. Fabio Fior nella qualità di Dirigente regionale della Direzione tutela dell'ambiente giusta D.G.R. n. 2239 del 9 Agosto 2005;
e
- per il Comune di Longarone (BL) il Dott. Pierluigi De Cesero nella qualità di Sindaco;
- per la Provincia di Belluno il Dott. Ing. Giuseppe Pison nella qualità di Assessore delegato;
- per l'ARPAV, il Dott. Ing. Vito Zanette in qualità di Dirigente del Servizio Territoriale DAP di Belluno giusta delega del Direttore Generale in data 05/09/2005.

Premesso

Che nel 2001 è stato approvato il progetto per la bonifica dell'area Pelf-Speranza in Comune di Longarone.
Che l'intervento oggetto del presente accordo non modifica gli aspetti tecnici relativi al progetto approvato.
Che con D.G. R.3914 del 30.12.2002, veniva individuato il Genio Civile Regionale di Belluno ad attivarsi per porre in essere tutte le procedure per l'intervento di bonifica nell'area demaniale, avvalendosi delle competenti strutture dell'ARPAV.
Che la Conferenza di Servizi convocata dal Comune di Longarone in data 24.11.2003, ha espresso parere favorevole per quanto attiene la fattibilità tecnica del conferimento dei rifiuti presenti in area demaniale, nella vasca di messa in sicurezza permanente, previa effettuazione di adeguate indagini analitiche atte a stabilirne la compatibilità.
Che con D.G.R. 2239 del 09.08.2005, e per le motivazioni nella stessa contenute, preso atto della necessità di dar corso all'intervento di asportazione dei rifiuti presenti nell'area demaniale, è stata indicata tra l'altro la ditta Pelf S.r.l. per il conferimento dei rifiuti in parola presso la vasca di messa in sicurezza ubicata in loc. Faé del Comune di Longarone, previa stipula di apposito contratto con il Genio Civile di Belluno.
Che nella Conferenza di Servizi del giorno 08 Settembre 2005, promossa dalla Regione del Veneto, i soggetti indicati in epigrafe hanno concordato, nell'ambito della bonifica ambientale dell'area demaniale ove è attualmente giacente una parte del cumulo di rifiuti non pericolosi (denominato Cumulo 14), di addivenire alla stipula del presente accordo di programma per la definizione degli interventi finalizzati alla rimozione dei rifiuti. Le attività saranno espletate in conformità al progetto di bonifica approvato dal Comune di Longarone in data 29 Giugno 2001 e s.m.i. e con le modalità tecniche indicate negli elaborati di cui all'intervento n. 734 del 01 .09. 2005 redatti dall'Ufficio del Genio Civile di Belluno con la collaborazione di ARPAV e della Direzione Regionale Tutela dell'Ambiente.
Che il presente accordo è stipulato ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Tutto ciò premesso e ritenuto tra i soggetti indicati in epigrafe si conviene:

Art. 1
Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo di programma.

Art. 2
È approvato l'intervento rientrante nell'ambito della bonifica ambientale dell'area di pertinenza del demanio regionale, ricadente nel territorio del comune di Longarone (BL), sostanziantesi nel conferimento dei rifiuti (ivi depositati nel tempo da soggetti allo stato non identificabili) nella vasca di messa in sicurezza posta nell'area attigua a quella in questione. Detta vasca di messa in sicurezza permanente rientra nell'ambito delle opere previste nel progetto di bonifica approvato dal Comune di Longarone in data 29 giugno 2001 e 16 Gennaio 2004. Resta inteso che i rifiuti conferibili sono quelli ritenuti già compatibili con la vasca di messa in sicurezza, così come approvato dal Comune di Longarone, nonché come individuati con relazione tecnica di ARPAV, Dipartimento Provinciale di Belluno, Servizio Territoriale, in data 22.06.05, ed indicativamente costituiti da terreno frammisto a rifiuti di varia natura quali polvere di faesite, granuli di pvc, ceneri e scorie di combustione, segatura e comunque più dettagliatamente descritti nei risultati di analisi relative alle indagini propedeutiche espletate in conformità al progetto n. 705 del 27.2.2004 a cura dell'Unità Periferica del Genio Civile di Belluno in collaborazione con l'ARPAV, (interventi già eseguiti).

Art. 3
Il presente accordo è approvato a norma dell'art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 mediante decreto del Dirigente regionale della Direzione per la Tutela dell'Ambiente, sulla base dell'incarico della Giunta Regionale di cui alla D.G.R. n. 2239 del 09 Agosto 2005.

Art. 4
Come indicato nella D.G.R. n. 2239 del 09 Agosto 2005 gli interventi previsti dal presente accordo saranno realizzati dalla Società nei termini e con le modalità meglio descritte nel capitolato speciale d'appalto e nel contratto che regolerà i rapporti tra Genio Civile di Belluno e la società medesima, avvalendosi dei fondi stanziati dalla Regione del Veneto con la D.G.R. n. 3914/2002 che ammontano complessivamente ad Euro 1.500.000,00, di cui l'importo pari ad Euro 233.212,87 per spese già sostenute per l'effettuazione delle indagini propedeutiche come dal succitato progetto n. 705/2004 e rimborso spese ARPAV (Euro 34.000,00 IVA compresa), coerentemente al "Piano di caratterizzazione" redatto dall'ARPAV, per cui residua la somma complessiva di Euro 1.266.787,13 dei quali Euro 45.200,00 (IVA compresa) per rimborsi ARPAV come da convenzione di cui al Decreto n. 18 del 24.1.2005 del Direttore dell'Unità Periferica del Genio Civile di Belluno. Da detta somma verranno altresì detratti gli oneri da riconoscersi per lo svolgimento delle attività poste in essere dal Collegio di Vigilanza di cui all'art. 5 secondo le tariffe stabilite dalla normativa regionale per la partecipazione a Commissioni ad esclusione di ARPAV.
Per l'attuazione degli interventi stessi si dovrà fare riferimento al contratto da stipularsi tra Genio Civile di Belluno e la società Pelf, tenendo conto anche di eventuali imprevisti; al riguardo si richiama il contenuto della D.G.R. 3914 del 31.12.2002 e della D.G.R. 2239 del 09.08.2005.
Resta inteso che la ditta dovrà comunque garantire l'ottemperanza agli adempimenti previsti dall'allegato 2 al D.Lgs. n. 36/2003, in particolare il punto 2 per quanto applicabile, per l'esecuzione dei controlli ambientali e le prestazioni delle garanzie finanziarie.
Andrà comunque verificata da parte della società Pelf la necessità di sottoporre gli interventi in argomento alla valutazione di incidenza ambientale secondo quanto previsto dalla vigente normativa per le zone SIC e ZPS.
Si prende atto:
- che il tempo assegnato per ultimare i lavori è stabilito in giorni 60 (sessanta) dalla data di inizio lavori.

Art. 5
Sull'esecuzione del presente accordo è costituito, ai sensi dell'art. 34, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Collegio di Vigilanza formato:
1. Genio Civile BL: con funzioni di Presidenza;
2. Amm.ne Prov.le BL;
3. Comune di Longarone;
4. ARPAV.
I rappresentanti designati possono delegare un proprio sostituto.

Art. 6
L'attuazione degli interventi richiede l'azione coordinata e integrata di ciascuna delle parti (la Regione, la Provincia, il Comune, ecc.).
La direzione lavori relativa all'asporto del Cumulo 14 sarà espletata a cura dell'Unità Periferica del Genio Civile di BL che si avvarrà di ARPAV per lo svolgimento dei controlli in merito alla natura merceologica dei rifiuti presenti nel cumulo da conferire nella vasca di messa in sicurezza. ARPAV a sua volta provvederà a trasmettere alla Provincia le risultanze dei controlli effettuati.

Art. 7
A fronte dell'inadempimento delle obbligazioni contrattuali si fa esplicito rinvio a quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e richiamato nel contratto cui è allegato l'intervento n. 734 del 1.9.2005. L'attuazione degli interventi potrà essere svolta esclusivamente da imprese e personale in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in rapporto delle diverse categorie di lavori

Art. 8
Il presente atto raccoglie ed attesta il consenso unanime di tutti gli intervenuti limitatamente alle proprie competenze.

Art. 9
Il presente accordo ha durata sino alla realizzazione di tutti gli interventi previsti. Una volta approvato l'accordo viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

.
Luogo e data
Venezia, 12 Settembre 2005

sottoscrizione dei soggetti stipulanti
REGIONE DEL VENETO ( Ing. Fabio Fior)
COMUNE DI LONGARONE (Dott. Pierluigi De Cesero)
PROVINCIA DI BELLUNO (Ing. Giuseppe Pison)
ARPA VENETO (Ing. Vito Zanette)

(segue allegato)

Torna indietro