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Bur n. 89 del 20 settembre 2005


Materia: Veterinaria e zootecnia

Decreto DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PREVENZIONE n. 378 del 12 agosto 2005

Riconoscimento impianto tecnico: ditta ADRIATICA FERTILIZZANTI DI FUIN ANDREA E FABIO e C. S.N.C.

La Dirigente

VISTO il Regolamento CE1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria ed in particolare le competenze autorizzative in materia di riconoscimento degli stabilimenti.
VISTA la domanda della ditta ADRIATICA FERTILIZZANTI DI FUIN ANDREA E FABIO & C. S.N.C. Codice fiscale/p.iva 03095040279, con sede legale in VIA VIA MONTELLO N. 37 - CAVALLINO TREPORTI (VE) ed operativa in VIA DELLA TORBA N. 4 - CONCORDIA SAGGITARIA (VE), intesa ad ottenere il riconoscimento come IMPIANTO TECNICO.
VISTO il parere favorevole dell'Azienda ULSS n. 10 - San Dona' di Piave con il quale si attesta l'idoneità dei locali all'esercizio delle attività di IMPIANTO TECNICO, ai sensi dell'art. 18 del Reg. CE/1774/2002.
VISTE le D.G.R. n. 2671 del 12/09/2003 e n. 2997 del 01/10/2004 con le quali sono state definite le Linee Guida relative all'applicazione del Regolamento 1774/2002.
VISTA la L.R. 10 gennaio 1997, n. 1, che demanda al Dirigente Regionale della struttura organizzativa di competenza l'adozione dei provvedimenti finali nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria.
RITENUTA regolare l'istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e le disposizioni comunitarie.

decreta

I. di riconoscere l'impianto della ADRIATICA FERTILIZZANTI DI FUIN ANDREA E FABIO & C. S.N.C. Codice fiscale/p.iva 03095040279, con sede legale in via Montello n. 37 - Cavallino Treporti (VE) ed operativa in via Della Torba n. 4 - Concordia Saggitaria (VE), quale IMPIANTO TECNICO, ai sensi dell'art.18 del Regolamento 1774/2002.
II. di iscrivere l'impianto nell'elenco nazionale con il numero di riconoscimento 754 PT.
III. di stabilire in 30 giorni il termine entro cui devono essere trasmesse alla Direzione per la Prevenzione ed al Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS competente per territorio le variazioni strutturali, funzionali, e gestionale degli impianti e strutture già riconosciuti ai sensi del punto 1.
IV. di sospendere la validità del presente provvedimento qualora il titolare non provveda, entro 30 giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, a versare le spese relative al rilascio dell'atto medesimo.

Vincenzi

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