Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 85 del 09 settembre 2005


Materia: Agricoltura

Decreto DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE POLITICHE AGROAMBIENTALI E SERVIZI PER L'AGRICOLTURA n. 348 del 17 agosto 2005

DGR 18 marzo 2005, n. 993 _ "Indirizzi e linee guida per l'utilizzo agronomico delle terre derivanti dalle barbabietole da zucchero". Approvazione disposizioni amministrative integrative e modulistica.

Il Dirigente

VISTA la DGR 18 marzo 2005, n. 993 _ "Indirizzi e linee guida per l'utilizzo agronomico delle terre derivanti dalla barbabietola da zucchero" con la quale la Giunta regionale ha stabilito di "incaricare il Dirigente regionale della Direzione Politiche Agroambientali e Servizi per l'Agricoltura, di concerto con il Dirigente regionale della Direzione Tutela Ambiente, della predisposizione e approvazione, con proprio decreto, della modulistica e delle connesse disposizioni amministrative di carattere integrativo per la presentazione, da parte degli zuccherifici interessati, delle dichiarazioni per l'utilizzazione agronomica delle terre derivanti dalla pulizia delle barbabietole da zucchero";
VISTO l'allegato A alla DGR 993/2005, che definisce le "Norme tecniche e procedure amministrative in materia di utilizzo agronomico delle terre derivanti dalla pulizia delle barbabietole da zucchero e delle calci di carbonatazione";
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge 11 febbraio 2005, n. 15 "Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa";
VISTO il D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio", e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare l'articolo 8 _ "Esclusioni", comma 1;
VISTO il D.M. 5 febbraio 1998, "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articolo 31 e 33 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22";
VISTO il D.M. 19 aprile 1999 "Approvazione del Codice di Buona Pratica Agricola";
VISTO il D. Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole";
VISTO il D.M. 25 ottobre 1999, n. 471, "Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni";
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 258, "Disposizioni correttive e integrative del D. Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, a norma dell'articolo 1, comma 4, della Legge 24 aprile 1998, n. 128";
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale del Veneto 11 novembre 1976, n. 3950, "Provvedimento contro la diffusione di avversità della barbabietola da zucchero", nel quale si dispongono obblighi e divieti per la prevenzione di fitopatie collegate alla coltivazione della barbabietola da zucchero, nonché le specifiche procedure di controllo e pronunciamento da parte degli organi competenti in ordine alla rimozione dei residui di terreno accumulati negli zuccherifici;
PRESO ATTO di quanto indicato nella nota a firma del Dirigente dell'Unità periferica per i Servizi Fitosanitari del 24 novembre 2004, prot. n. 769570/48.16, con la quale si propongono, in conformità e ad integrazione alle prescrizioni del DPGR 3950/76 sopra citato, gli specifici criteri per l'utilizzo delle terre derivanti dalla pulizia delle barbabietole da zucchero, al fine di limitare il rischio di danni alle coltivazioni in questione arrecati dalla possibile diffusione del virus responsabile della rizomania (BNYVV) e del nematode galligeno Heterodera schachtii;
VISTO il RDL 8 maggio 1904, n. 368, "Approvazione del regolamento per la esecuzione del testo unico delle leggi 21 marzo 1900 e 7 luglio, n. 195 e n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi";
VISTE le leggi regionali n. 61/85 e n. 11/2004, inerenti la regolamentazione di pianificazione territoriale comunale;
VISTA la legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti";
VISTA la DGR 4 ottobre 2002, n. 2803, relativa agli interventi situati all'interno delle aree della rete "Natura 2000", individuate dalla DGR 6 agosto 2003, n. 2673;
VISTA la DGR 25 febbraio 2005, n. 571, "Recepimento del decreto ministeriale 5406/ST del 13 dicembre 2004 in materia di condizionalità";
CONSIDERATO che la modulistica e le disposizioni amministrative integrative per la presentazione delle istanze di cui alla delibera in argomento sono state predisposte dagli Uffici della Direzione regionale Politiche Agroambientali e Servizi per l'Agricoltura, di concerto con la Direzione regionale Tutela Ambiente ;

decreta

1. di approvare le disposizioni amministrative integrative alla DGR 18 marzo 2005, n. 993, e l'allegata modulistica di seguito elencata, che costituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento:
a) Allegato A _ Disposizioni amministrative integrative alla deliberazione n. 993 del 18 marzo 2005;
b) Allegato B _ Modello A: Dichiarazione Inizio Attività;
c) Allegato C _ Modello B1: Asseverazione di conformità;
d) Allegato D _ Modello B2: Terreni oggetto di utilizzazione;
e) Allegato E _ Modello B3: Piano degli avvicendamenti colturali;
f) Allegato F _ Modello C: Atto di impegno;
g) Allegato G _ Modello D: Convenzione;
2. nella presentazione delle istanze di cui alla DGR 18 marzo 2005, n. 993 i soggetti proponenti dovranno seguire le disposizioni amministrative e utilizzare la modulistica di cui al punto 1;
3. di pubblicare il presente decreto, in adempimento al punto 2 della DGR 18 marzo 2005, n. 993, nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL DIRIGENTE REGIONALE
dott. Riccardo De Gobbi

IL DIRIGENTE REGIONALE
dott. Fabio Fior


DGR 18 marzo 2005, n. 993 _ "Indirizzi e linee guida per l'utilizzo agronomico delle terre derivanti dalla pulizia delle barbabietole da zucchero"

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE INTEGRATIVE ALLA
DELIBERAZIONE N. 993 DEL 18 MARZO 2005

1. PREMESSE
L'utilizzazione agronomica delle terre di pulizia delle barbabietole da zucchero provenienti dalla lavorazione industriale, disciplinata dalla DGR 18 marzo 2005, n. 993 e dalle presenti disposizioni amministrative, è esclusa, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 22 del 1997, dal campo di applicazione del medesimo decreto legislativo.
L'utilizzazione agronomica è consentita purché siano garantiti:
- la tutela dei corpi idrici e, per gli stessi, il non pregiudizio del raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui agli artt. 4 e successivi del decreto legislativo 152/99;
- il raggiungimento del miglioramento delle caratteristiche dei suoli e l'apporto di un sostanziale beneficio alla fertilità dei terreni agrari;
- il rispetto delle norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale e paesaggistica ed urbanistiche.
Il quantitativo di terre da utilizzare, pertanto, deve essere fissato in funzione delle caratteristiche del terreno destinato a riceverle.
L'eventuale apporto delle terre secondo caratteristiche non corrispondenti ai criteri stabiliti dalla deliberazione n. 993 adottata dalla Giunta regionale il 18 marzo 2005 e dalle presenti disposizioni applicative, si configura come smaltimento di rifiuti non autorizzato e rientra nell'ambito di applicazione del Titolo V del decreto legislativo n. 22 del 1997, nonché del Capo XII della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3.

2. SOGGETTI RICHIEDENTI
Gli zuccherifici, nonché i relativi stabilimenti che effettuano la prima lavorazione con pulizia delle barbabietole da zucchero, possono promuovere l'utilizzazione agronomica delle terre di cui al punto 1 presentando la dichiarazione prevista al successivo paragrafo 5. "Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) e documentazione essenziale" alle Pubbliche Amministrazioni indicate al paragrafo medesimo.
Le operazioni di distribuzione delle terre comprendono le seguenti fasi:
- caricamento sui mezzi di trasporto;
- trasporto dallo stabilimento di produzione al sito di utilizzazione;
- accumulo temporaneo;
- spargimento;
- livellamento dei terreni e miscelazione con gli strati superficiali del suolo.
I soggetti di cui sopra possono avvalersi, ai fini della distribuzione delle terre, di intermediari che devono essere individuati e segnalati tramite comunicazione da effettuare almeno 24 ore prima dell'inizio delle operazioni.


3. DISPOSIZIONI DI CARATTERE FITOSANITARIO ED AGRONOMICO
L'utilizzazione delle terre deve avvenire nel rispetto delle seguenti disposizioni:
a) le terre devono esse trattenute dagli zuccherifici, per almeno 5 anni, nelle aree di pertinenza degli stabilimenti o in aree recintate adiacenti o vicine agli zuccherifici e delle quali gli stessi zuccherifici abbiano la proprietà, il godimento o la detenzione. Al fine di consentire agli uffici della Pubblica amministrazione eventuali controlli e verifiche, agli zuccherifici è richiesto di effettuare uno stoccaggio adottando delle modalità di identificazione della massa delle terre provenienti dalle diverse campagne bieticole. A tale scopo, sono da prevedere la segnatura annuale delle diverse masse (tramite picchetti, transenne, divisori), con rappresentazione cartografica ad un'idonea scala del sito di deposito, delle masse depositate e dei punti di segnatura, nonché la riproduzione fotografica del sito così allestito. La documentazione dimostrativa così prodotta deve essere conservata per il periodo corrispondente allo stoccaggio di ciascuna massa. Decorsi i cinque anni di permanenza in dette aree, le terre possono essere utilizzate ai fini agronomici, senza che si possano presumere controindicazioni di carattere fitosanitario. Qualora nel corso dei controlli effettuati si verifichi l'impossibilità di identificare le differenti masse e determinarne la durata del loro stoccaggio, sarà da applicare il vincolo di tutela di cui alla successiva lettera b);
b) qualora, in alternativa a quanto previsto dalla precedente lettera a), venga effettuata l'utilizzazione diretta delle terre di pulizia nei terreni soggetti a coltivazione, è fatto obbligo ai proprietari, a coloro che hanno il godimento e/o la conduzione delle superfici sulle quali avviene detta utilizzazione, di non coltivare, per un periodo di tempo di almeno 5 anni dalla data della distribuzione, la barbabietola da zucchero o altre chenopodiacee (es. spinacio);
c) il quantitativo massimo di terre distribuito non può essere superiore a mc 2.000 per ettaro. Una volta raggiunto il suddetto limite quantitativo, sulle medesime superfici non potranno essere distribuite ulteriori terre di pulizia nei successivi dieci anni. Resta ferma e impregiudicata ogni ulteriore determinazione conseguente alla valutazione istruttoria che il Servizio periferico Ispettorato regionale per l'agricoltura svolge per gli aspetti di tipo agronomico;
d) aratura del terreno, che ha ricevuto le terre di pulizia, ad una profondità complessiva pari ad almeno il doppio dell'altezza dello strato del materiale apportato, fermo restando il limite massimo di cui alla successiva lettera e). L'aratura deve essere effettuata entro 5 giorni dalla distribuzione delle terre di pulizia;
e) rispetto del Codice di buona pratica agricola di cui al D.M. 19 aprile 1999 e della normativa vigente in materia di tutela delle acque. In particolare, l'utilizzazione deve avvenire, preferibilmente, mediante distribuzione uniforme, al fine di interessare, per una profondità massima di 50 cm, lo spessore di terreno maggiormente esplorato dagli apparati radicali delle colture;
f) l'accumulo temporaneo delle terre in prossimità dei siti di utilizzazione, effettuato nell'attesa della distribuzione, è ammesso per un periodo non superiore a 60 giorni. L'accumulo temporaneo delle terre sui suoli agricoli, che saranno successivamente coltivati a barbabietola da zucchero o altre chenopodiacee, è ammesso solo nel rispetto delle indicazioni di profilassi fitosanitaria di cui alle precedenti lettere a) e b).

4. DISPOSIZIONI DI TUTELA AMBIENTALE
L'utilizzazione agronomica delle terre di pulizia delle barbabietole deve avvenire nel rispetto:
a) della normativa inerente la tutela delle acque e, in particolare, del D. Lgs. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni;
b) della regolamentazione di pianificazione territoriale comunale di cui alle LL.RR. n. 61/85 e n. 11/04;
c) della disciplina di cui al Capo I _ "Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificamento e loro pertinenze" del regolamento di esecuzione del R.D.L. 8 maggio 1904, n. 368, nonché dei Regolamenti di polizia idraulica vigenti nel comprensorio di bonifica in cui ricadono i terreni interessati dall'utilizzazione delle terre;
d) delle disposizioni di cui alla DGR 4 ottobre 2002, n. 2803, relativamente agli interventi effettuati su aree situate all'interno della rete "Natura 2000", individuate dalla DGR 6 agosto 2004, n. 2673, o, al di fuori di queste, su superfici nelle quali l'esecuzione degli interventi può comunque avere incidenza significativa sulle suddette aree;
e) dei Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) di cui alla DGR 25 febbraio 2005, n. 571, "Recepimento del decreto ministeriale 5406/St del 13 dicembre 2004 in materia di condizionalità", relativamente agli interventi effettuati su terreni interessati ad aiuti diretti dell'Unione Europea.
È vietata, in particolare, l'utilizzazione delle terre:
a) nelle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee, destinate al consumo umano, di cui all'articolo 21 del D. Lgs. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni;
b) entro 5 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua;
c) per le acque marino-costiere e quelle lacuali entro 5 m di distanza dall'inizio dell'arenile;
d) nei terreni innevati, allagati o saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione.



5. DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ (DIA) E DOCUMENTAZIONE ESSENZIALE
Al fine di poter effettuare l'utilizzazione agronomica delle terre di pulizia delle barbabietole, gli zuccherifici proponenti devono presentare al Comune nel cui territorio sono ubicate le superfici interessate all'impiego delle terre, nonché al Servizio periferico Ispettorato per l'agricoltura competente, la Dichiarazione di inizio attività (DIA), redatta secondo il modello A, a firma del legale rappresentante o di un suo delegato.
A tale dichiarazione deve essere allegata la seguente documentazione:
a) dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà attestanti le iscrizioni all'Anagrafe del settore primario, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 3758/2004, delle aziende che ricevono le terre di pulizia, ovvero l'avvenuta presentazione delle relative richieste di iscrizione;
b) relazione tecnico-agronomica _ 'Piano di intervento', sottoscritta da un tecnico professionista abilitato e dal medesimo asseverata (modello B1) ai sensi dell'articolo 481 del C.P., circa la conformità dell'intervento alla normativa nazionale e regionale.
La relazione deve riportare le seguenti indicazioni ed allegati:
- bacino bieticolo di provenienza delle terre da utilizzare;
- sito di produzione delle terre di pulizia, modalità e durata dello stoccaggio, con indicazione del lotto di cui alla lettera a) del paragrafo 4. "Disposizioni di carattere fitosanitario ed agronomico";
- natura, composizione e caratteristiche dei suoli agricoli che ricevono le terre, corredata da analisi, per ciascun appezzamento, eseguita da un laboratorio di analisi accreditato, secondo le procedure di campionamento e i metodi di analisi conformi al D.M. 13 settembre 1999. Devono essere determinati i seguenti parametri analitici: tessitura, pH, sostanza organica, calcare attivo, N, P, K (modello B2);
- planimetria della superficie dei suoli agricoli sui quali si intendono distribuire le terre di pulizia, con l'individuazione, attraverso apposita colorazione e/o campitura, dei mappali, o parte dei medesimi, interessati all'utilizzazione, nonché delle aree sottoposte a vincolo, in riferimento a divieti di legge. La planimetria e la relazione conterranno la specifica della superficie totale dei mappali e della superficie netta utilizzata;
- piano quotato progettuale riferito ai capisaldi della C.T.R. regionale, ove identificabili, ovvero della rete consortile dei Consorzi di Bonifica, prima e dopo l'intervento sui terreni oggetto di distribuzione delle terre;
- relazione di calcolo riferita al piano quotato di cui al punto precedente, con l'indicazione complessiva del quantitativo di terre di pulizia da distribuire. Il quantitativo di terre deve essere fissato in funzione delle caratteristiche agronomiche, delle sistemazioni idraulico-agrarie presenti nei suoli agricoli destinati ad accogliere il materiale, tenuto conto dell'eventuale presenza di altre sistemazioni o miglioramenti fondiari limitrofi che possono trarre pregiudizio dalla distribuzione delle terre;
- un piano degli avvicendamenti colturali, per i suoli agricoli interessati agli spargimenti, in cui vengano descritte, in linea di massima, le successioni previste per tutto il quinquennio sottoposto ad obbligo di non coltivazione della barbabietola da zucchero o di altre chenopodiacee (modello B3). La presentazione del piano non è necessaria qualora le terre siano state trattenute per cinque anni nelle aree di cui al paragrafo 3, lettera a) ;
- modalità e tempi di esecuzione dei lavori. I tempi di esecuzione non possono essere superiori alla durata di un anno, trascorso il quale dovrà essere trasmessa una nuova dichiarazione;
- descrizione delle modalità di distribuzione sui suoli agricoli, evidenziando le diverse fasi delle operazioni, i cantieri, le macchine e le attrezzature utilizzate, nonché le modalità di accumulo temporaneo.
c) atto d'impegno (modello C), a firma del conduttore dei suoli agricoli, al rispetto delle prescrizioni e dei vincoli derivanti a suo carico dalla Dichiarazione di Inizio Attività (DIA), dalla relazione tecnico-agronomica _ 'Piano di intervento' e dalla documentazione presentate dal soggetto proponente, nonché delle disposizioni di carattere fitosanitario ed agronomico e delle disposizioni di tutela ambientale contenute nei paragrafi 3 e 4;
d) convenzione (modello D) relativa agli impegni reciproci che intercorrono tra lo zuccherificio proponente e il conduttore dei suoli agricoli sui quali avviene l'utilizzazione agronomica delle terre;
e) atto di assenso agli interventi di utilizzazione agronomica delle terre sottoscritto dal proprietario dei suoli agricoli.

6. Procedure amministrative
Dalla data del ricevimento della Dichiarazione di Inizio Attività e della documentazione allegata ha inizio il periodo di tempo di 30 giorni, naturali e consecutivi, decorsi i quali il soggetto proponente può iniziare, sotto la propria responsabilità, le attività indicate. Nel caso in cui la data di presentazione della DIA, della relazione tecnico-agronomica _ 'Piano di intervento' e della relativa documentazione agli Uffici regionali differisca dalla data di presentazione agli Uffici comunali, il periodo di tempo di 30 giorni decorre dall'ultima delle due date in ordine cronologico.
Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé, o ad altro dipendente addetto all'unità, la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il procedimento nonché dell'adozione degli eventuali provvedimenti necessari e del provvedimento finale.
Gli uffici competenti effettuano verifiche in ordine alla presenza della documentazione indicata al paragrafo 4. "Dichiarazione di inizio attività (DIA) e documentazione essenziale", alla completezza delle informazioni e alla loro veridicità.
Qualora si accerti l'assenza di documenti essenziali, o si rendano necessari chiarimenti o integrazioni, gli uffici comunicano la richiesta di integrazioni, interrompendo così i termini previsti dall'art. 19 della legge n. 241/1990. Di detta sospensione dei termini, e della relativa motivazione, dovrà essere data comunicazione, oltre che all'interessato, anche alle altre amministrazioni pubbliche coinvolte.
I termini iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione della documentazione richiesta per la valutazione dell'intervento programmato.
Contestualmente all'inizio dell'intervento, il rappresentante legale dello zuccherificio, o il suo delegato, che ha sottoscritto la Dichiarazione di inizio attività (DIA), ne dà comunicazione alle amministrazioni pubbliche presso le quali la stessa DIA è stata presentata.
L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al capoverso precedente, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela.
Alle amministrazioni pubbliche, presso le quali la DIA è stata presentata, deve essere comunicata ogni altra eventuale variazione che intervenga in corso d'opera, nonché la data di ultimazione dei lavori.
L'inosservanza delle citate disposizioni determinerà l'adozione da parte delle amministrazioni competenti, di motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, nonché, ove necessario, la segnalazione del fatto all'autorità giudiziaria.
A seguito della presentazione della Dichiarazione di inizio attività gli uffici competenti sono tenuti, se del caso, a richiedere pareri e valutazioni di enti specializzati, quali ad esempio il Consorzio di Bonifica, l'ARPAV, ecc.
Il soggetto proponente, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione contestuale all'inizio dell'intervento, ha il diritto di prendere visione degli atti del procedimento, di presentare memorie scritte e ulteriori documenti.
Le comunicazioni effettuate e le determinazioni adottate, sia da parte del soggetto proponente che da parte delle amministrazioni pubbliche, sono portate a conoscenza dei soggetti coinvolti nel procedimento.
Qualora nel corso dei controlli effettuati da parte degli incaricati delle amministrazioni competenti siano ravvisate irregolarità nella conduzione dei lavori, con provvedimento del dirigente dell'unità organizzativa competente è disposta:
1. la sospensione delle attività sino alla messa in atto degli adeguamenti del caso o richiesti dalle amministrazioni, qualora l'intervento sia realizzato in maniera parzialmente difforme da quanto indicato nella documentazione progettuale, al fine di rispettare le informazioni contenute nella relazione tecnico-agronomica _ 'Piano di intervento' comunicate alle amministrazioni con la Dichiarazione inizio attività e relativi documenti allegati;
2. l'interruzione delle attività e il ripristino delle condizioni originarie nel caso di apporto di materiali non conformi a quanto indicato nella documentazione progettuale, fatta salva comunque la necessità di attivare le procedure di bonifica dei suoli e delle falde nel caso in cui l'intervento sia causa di inquinamento o di un pericolo concreto, secondo quanto previsto dall'articolo 17 del D. Lgs 22/97 e dal DM 471/79;
3. l'applicazione della sanzione nei casi previsti al successivo paragrafo 7. "Sanzioni".

7. Sanzioni
Con la Dichiarazione inizio attività di cui al paragrafo 6. il soggetto proponente dichiara la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti di legge o la possibilità di adeguare l'intervento ai sensi del punto 1. del paragrafo 6. "Procedure amministrative" ed il dichiarante è punito, ai sensi dell'articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, con la sanzione prevista dall'articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
La realizzazione degli interventi di utilizzazione agronomica delle terre in difformità dalla Dichiarazione di Inizio Attività è sanzionata _ nei casi ivi previsti _ ai sensi dell'articolo 37 del DPR 15 novembre 2001, n. 380 e dell'articolo 10 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Ciò comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 516 euro. Nel caso gli interventi di utilizzazione agronomica siano realizzati nel mancato rispetto dei criteri definiti dalla DGR 18 marzo 2005, n. 993, si applica quanto previsto dall'articolo 51 del D. Lgs. 22/97.
Inoltre, la realizzazione di interventi di utilizzazione agronomica delle terre in difformità dalla DIA, ove risulti in contrasto con i CGO e le BCAA di cui alla DGR 25 febbraio 2005, n. 571, "Recepimento del decreto ministeriale 5406/St del 13 dicembre 2004 in materia di condizionalità", potrà comportare l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori di cui al DM 5406/St del 13 dicembre 2004 e alla Circolare AGEA ACIU/2005/20 del 28 gennaio 2005; a tal fine, qualora gli incaricati del Servizio Periferico Ispettorato per l'agricoltura competente per i controlli rilevino difformità di tali fattispecie, sono tenuti a darne tempestiva comunicazione all'organismo pagatore AVEPA, ai fini dell'attivazione delle procedure di applicazione delle suddette sanzioni.

Al Comune di .........
Al Servizio periferico Ispettorato Regionale
per l'Agricoltura
provincia di ............

DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ
DGR 18 marzo 2005, n. 993
Il sottoscritto [Cognome e Nome rappresentante legale zuccherificio] 1
nato a [Comune], Provincia di [Provincia] il [xx/xx/xxxx], residente a [Comune] in [Via, Viale, Piazza, ecc.] 2 n. [n. civico], Provincia di [Provincia], CAP [xxxxx], con recapito telefonico n. [numero], fax n. [numero], indirizzo di posta elettronica [e-mail],
in qualità di [legale rappresentante] 3
della Ditta [ragione sociale zuccherificio] 4, partita IVA [numero], codice fiscale [numero], C.U.A.A. [numero],
con sede legale in via [Via, Viale, Piazza, ecc.] 5 n. [numero], Comune di [Comune], Provincia di [Provincia], CAP [xxxxx], con recapito telefonico n. [numero], fax n. [numero], indirizzo di posta elettronica [e-mail],
e sede operativa in via [Via, Viale, Piazza, ecc.] 6 n. [numero civico], Comune di [Comune], Provincia di [Provincia], CAP [xxxxx], con recapito telefonico n. [numero], fax n. [numero], indirizzo di posta elettronica [e-mail],

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti della DGR 993/2005, che inizierà le attività di utilizzazione agronomica delle terre di pulizia delle barbabietole a partire dal giorno [xx/xx/xxxx] 7 sui terreni della Ditta [ragione sociale ditta agricola] 8, C.U.A.A. [numero], e meglio descritti nella relazione tecnica allegata, a firma del tecnico [titolo professionale] 9 [Nome e Cognome] 10, iscritto all' [Albo, ecc.] 11 dei [professionisti] al n. [numero].
Ai sensi della DGR 993/2005, il sottoscritto di impegna ad eseguire i lavori entro il termine massimo di validità, fissato in anni 1 (uno), e di comunicare agli Enti in indirizzo le date di inizio e di ultimazione delle operazioni, nonché di comunicare ogni altra variazione sia tenuto a trasmettere.
Allega alla presente dichiarazione:
cdocumentazione relativa all'iscrizione all'Anagrafe regionale, ex art. 11 della l.r. 40/2003, dell'azienda che riceve le terre di pulizia;
casseverazione di conformità del tecnico professionista (modello B1);
relazione tecnico-agronomica _ 'Piano di intervento' e modelli B2 e B3;
c atto d'impegno, modello C, a firma del conduttore dei suoli agricoli;
cconvenzione, modello D, relativa agli impegni reciproci che intercorrono tra lo zuccherificio proponente e il conduttore dei suoli agricoli sui quali avverrà l'utilizzazione agronomica delle terre di pulizia delle barbabietole da zucchero;
c atto di assenso del proprietario dei suoli agricoli agli interventi di utilizzazione agronomica delle terre.
Luogo e data, [xx/xx/xxxx]
IL DICHIARANTE
___________________________


(Endnotes)
1 Inserire nome e cognome rappresentante legale dello zuccherificio
2 Inserire la denominazione preceduta da: Via, Viale, Piazza, ecc.
3 Legale rappresentante, ecc.
4 Inserire la ragione sociale
5 Inserire la denominazione preceduta da: Via, Viale, Piazza, ecc.
6 Inserire la denominazione preceduta da: Via, Viale, Piazza, ecc.
7 Almeno 30 giorni dopo la data di presentazione della dichiarazione
8 Inserire la ragione sociale della ditta agricola sui cui terreni si effettua l'utilizzazione agronomica delle terre
9 Inserire il titolo del tecnico firmatario della relazione
10 Inserire nome e cognome
11 Albo, collegio professionale

ASSEVERAZIONE DI CONFORMITÀ DI CUI ALLA DGR 18.3.2005, N. 993

Il sottoscritto [Cognome e Nome progettista], iscritto all'albo [professionisti] della Provincia di [nome Provincia] al numero [numero] con studio [nome Studio] in Comune di [nome Comune], Via [Via, Viale, Piazza, ecc.; n. civico], con recapito telefonico n. [numero], fax n. [numero], indirizzo di posta elettronica [e-mail], C.F. [numero C.F.], consapevole che con la firma della presente assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi dell'art. 481 del Codice Penale,

PREMESSO

- che la ditta [Ragione Sociale zuccherificio] con sede legale in via [Via, Viale, Piazza, ecc.; n. civico], Comune di [nome Comune], Provincia di [nome Provincia], e sede operativa in via [Via, Viale, Piazza, ecc.; n. civico], Comune di [nome Comune], Provincia di [nome Provincia], che ha disponibilità dei terreni ubicati Comune di [nome Comune]:
Partita n. [n. Partita catastale]
foglio n. [n. del foglio catastale] mappale n. [n. del mappale catastale] di superficie pari ad ettari [ha/are/centiare], per una parte di superficie pari a [ha/are/centiare],
Partita n. [n. Partita catastale]
foglio n. [n. del foglio catastale] mappale n. [n. del mappale catastale] di superficie pari ad ettari [ha/are/centiare], per una parte di superficie pari a [ha/are/centiare],
per una superficie complessiva pari ad ettari [ha/are/centiare],
intende realizzare presso i medesimi l'attività di utilizzazione agronomica delle terre di pulizia delle barbabietole da zucchero;
- che detti lavori risultano meglio evidenziati negli elaborati grafici della relazione tecnico-agronomica_ 'Piano di intervento';
- che detti lavori rientrano nelle fattispecie previste dalla DGR 18 marzo 2005, n. 993;

TUTTO CIÒ PREMESSO

- vista la normativa urbanistica, ed in particolare quella del Comune di [nome Comune];
- vista la DGR 18 marzo 2005, n. 993;

ASSEVERA

la conformità delle operazioni descritte nella relazione tecnico-agronomica _ 'Piano di intervento' agli strumenti urbanistici ed al regolamento di attuazione del Piano regolatore generale, nonché alle norme di sicurezza ed igienico sanitarie vigenti.

DICHIARA

- che le opere necessitano / non necessitano della presentazione della Valutazione di incidenza, in quanto rientrano / non rientrano nel campo di applicazione della DGR 4.10.2002, n. 2803.

Luogo e data, ................................
IL PROFESSIONISTA
................................



TERRENI OGGETTO DI UTILIZZAZIONE
DGR 18.3.2005, N. 993

n.
progr.
Comune Prov. Sezione Foglio Mappale Sub. Sup.Tot. Sup. Utilizzata tessitura pH S.O. Calc. att. N P K
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10


PIANO DEGLI AVVICENDAMENTI COLTURALI
DGR 18.3.2005, N. 993

L'allegato A alla DGR 18.3.2005, n. 993, al punto 2.1, terzo trattino, lettera b), prevede la non coltivazione con chenopodiacee, per cinque anni, dei suoli interessati alla distribuzione delle terre derivanti dalla pulizia delle barbabietole, nel caso in cui non siano state trattenute per cinque anni nelle aree di pertinenza degli stabilimenti. Per detti suoli è da riportare, secondo lo schema che segue, la successione delle colture prevista per il quinquennio di impegno alla non coltivazione delle chenopodiacee.

(1) N. PROGR. APPEZZAMENTO ANNO COLTURA (1) N. PROGR. APPEZZAMENTO ANNO COLTURA
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
(1) N. PROGR. APPEZZAMENTO ANNO COLTURA (1) N. PROGR. APPEZZAMENTO ANNO COLTURA
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
(1) N. PROGR. APPEZZAMENTO ANNO COLTURA (1) N. PROGR. APPEZZAMENTO ANNO COLTURA
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5

Il sottoscritto [Cognome e Nome conduttore], in relazione agli obblighi assunti con la presentazione della DIA al Servizio Periferico Ispettorato Regionale per l'Agricoltura di [Provincia] e al Comune di [Comune], si impegna a non coltivare chenopodiacee per un periodo di 5 (cinque) anni nei terreni sopra elencati e a rispettare, in linea di massima, gli avvicendamenti colturali indicati. Si impegna, altresì, a presentare un nuovo modello B3 aggiornato, qualora le circostanze non permettessero di adottare gli indirizzi colturali sopra riportati.

Luogo e data, ................
FIRMA
[Cognome e Nome conduttore]


(1) Inserire il riferimento all'appezzamento come identificato nel Modello B2 e nella planimetria contenuta nel 'Piano di intervento'

ATTO DI IMPEGNO
DGR 18 marzo 2005, n. 993
Il sottoscritto [Cognome e Nome del conduttore dei terreni], in relazione alle attività di utilizzazione agronomica delle terre di pulizia delle barbabietole da zucchero da realizzare nei terreni della ditta [Ragione Sociale ditta agricola] con sede legale in via [Via, Viale, Piazza, ecc.; n. civico], Comune di [nome Comune], Provincia di [nome Provincia], e sede operativa in via [Via, Viale, Piazza, ecc.; n. civico], Comune di [nome Comune], Provincia di [nome Provincia],
ubicati nel Comune di [nome Comune] e di seguito elencati:
Partita n. [n. Partita catastale]
foglio n. [n. del foglio catastale] mappale n. [n. del mappale catastale] di superficie pari ad ettari [ha/are/centiare], per una parte di superficie pari a [ha/are/centiare],
Partita n. [n. Partita catastale]
foglio n. [n. del foglio catastale] mappale n. [n. del mappale catastale] di superficie pari ad ettari [ha/are/centiare], per una parte di superficie pari a [ha/are/centiare],
Partita n. [n. Partita catastale]
foglio n. [n. del foglio catastale] mappale n. [n. del mappale catastale] di superficie pari ad ettari [ha/are/centiare], per una parte di superficie pari a [ha/are/centiare],
per una superficie complessiva pari ad ettari [ha/are/centiare],

prende atto dell'obbligo
di rispettare la seguente normativa nello svolgimento delle operazioni di utilizzazione agronomica delle terre di pulizia suddette:
- normativa inerente la tutela delle acque e, in particolare, del D. Lgs. 152/99e successive modifiche ed integrazioni;
- regolamentazione di pianificazione territoriale comunale di cui alle ll.rr. n. 61/85 e n. 11/04;
- disciplina di cui al Capo I _ "Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificamento e loro pertinenze" del regolamento di esecuzione del R.D.L. 8 maggio 1904, n. 368, nonché dei Regolamenti di polizia idraulica vigenti nel comprensorio di bonifica in cui ricadono i terreni interessati dall'utilizzazione delle terre;
- disposizioni di cui alla DGR 4 ottobre 2002, n. 2803, relativamente agli interventi effettuati su aree situate all'interno della rete "Natura 2000", individuate dalla DGR 6 agosto 2004, n. 2673, o, al di fuori di queste, su superfici nelle quali l'esecuzione degli interventi può comunque avere incidenza significativa sulle suddette aree;
- Criteri di Gestione Obbligatori e Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali _ BCAA _ di cui alla DGR 25 febbraio 2005, n. 571, "Recepimento del decreto ministeriale 5406/St del 13 dicembre 2004 in materia di condizionalità", relativamente agli interventi effettuati su terreni interessati ad aiuti diretti dell'Unione Europea;
prende, altresì, atto del divieto di utilizzazione agronomica delle suddette terre di pulizia nelle seguenti aree e superfici:
- nelle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee, destinate al consumo umano, di cui all'articolo 21 del D. Lgs. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni;
- entro 5 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua;
- per le acque marino-costiere e quelle lacuali entro 5 m di distanza dall'inizio dell'arenile;
- nei terreni innevati, allagati o saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione.


Luogo e data, ................................

FIRMA
[Firma del conduttore dei terreni]

Allegato G al DDR n. 348 del 17.8.2005
Modello D

CONVENZIONE
L'anno 20[xx], oggi, [giorno, in lettere] del mese di [mese, in lettere]
in [.......nome del Comune................] presso .........................................

tra i signori

- [Cognome e Nome concedente], nato a [nome Comune di nascita] , il [../../....] e residente a [nome Comune di residenza], in via [Via, Viale, Piazza, ecc.; n. civico], codice fiscale [xxxxxxxxxxx], Provincia di [nome Provincia], il quale agisce in legale rappresentanza della ditta [Ragione Sociale ditta agricola], partita IVA n. [numero Partita Iva], con sede legale in via [Via, Viale, Piazza, ecc.; n. civico], Comune di [nome Comune], Provincia di [nome Provincia];
- [Cognome e Nome concessionario], nato a [nome Comune di nascita] , il [../../....] e residente a [nome Comune di residenza], in via [Via, Viale, Piazza, ecc.; n. civico], codice fiscale [xxxxxxxxxxx], Provincia di [nome Provincia], il quale agisce in legale rappresentanza della ditta [Ragione Sociale zuccherificio], partita IVA n. [numero Partita Iva], con sede legale in via [Via, Viale, Piazza, ecc.; n. civico], Comune di [nome Comune], Provincia di [nome Provincia];

PREMESSO CHE

1. dal processo industriale di ottenimento dello zucchero derivante dalla barbabietola hanno origine delle terre di pulizia che possono essere utilizzate in agricoltura per produrre un effetto agronomicamente favorevole e/o ammendante e/o correttivo del suolo agricolo;
2. la DGR 18 marzo 2005, n. 993 ha disciplinato l'utilizzo agronomico delle terre di pulizia delle barbabietole da zucchero, definendo le procedure tecniche ed amministrative al cui rispetto le parti firmatarie della presente convenzione devono attenersi;
3. presso la sede dello stabilimento di [nome Comune della sede operativa] della ditta [Ragione Sociale zuccherificio], si rileva la disponibilità di terre di pulizia delle barbabietole (di seguito indicate come 'terre');
tutto ciò premesso, si conviene e si stipula il seguente accordo.

ARTICOLO 1
OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE
Il signor
[Cognome e Nome concedente],
in qualità di legale rappresentante della ditta [Ragione Sociale ditta agricola], rende disponibili al signor
[Cognome e Nome concessionario]
in qualità di legale rappresentante della ditta [Ragione Sociale zuccherificio], che accetta, ai soli fini dell'utilizzazione agronomica delle terre e della realizzazione delle relative operazioni necessarie alla distribuzione, i seguenti terreni siti nel Comune di [nome Comune]:
Partita n. [n. Partita catastale]
foglio n. [n. del foglio catastale] mappale n. [n. del mappale catastale] di superficie pari ad ettari [ha/are/centiare], per una parte di superficie pari a [ha/are/centiare],
Partita n. [n. Partita catastale]
foglio n. [n. del foglio catastale] mappale n. [n. del mappale catastale] di superficie pari ad ettari [ha/are/centiare], per una parte di superficie pari a [ha/are/centiare],
per una superficie complessiva pari ad ettari [ha/are/centiare].

ARTICOLO 2
PIANO DI INTERVENTO
La realizzazione della collaborazione avverrà secondo le modalità previste dalla DGR 993/05 e del DDR [n. e anno DDR], e dalla relazione tecnico-agronomica _ 'Piano di intervento', predisposto nel rispetto dei provvedimenti medesimi. La relazione tecnico-agronomica _ 'Piano di intervento' è allegato alla presente convenzione e ne costituisce parte integrante ed essenziale.

ARTICOLO 3
REALIZZAZIONE DELLA COLLABORAZIONE
Le operazioni di distribuzione delle terre comprendono le fasi di caricamento sui mezzi di trasporto, trasporto dallo stabilimento di produzione al sito di utilizzazione, accumulo temporaneo, spargimento sulle superfici di cui al precedente articolo 1, livellamento dei terreni e miscelazione con gli strati superficiali del suolo.
Le operazioni di distribuzione saranno eseguite sotto la responsabilità della ditta [Ragione Sociale zuccherificio], che si avvarrà, per la realizzazione di ciascuna delle diverse fasi della distribuzione, dei soggetti intermediari indicati nella relazione tecnico-agronomica _ 'Piano di intervento'.
Il signor [Cognome e Nome concedente] sarà tenuto a rispettare le prescrizioni ed i vincoli a suo carico derivanti dallo svolgimento delle fasi della distribuzione indicate nella relazione tecnico-agronomica _ 'Piano di intervento', nonché le disposizioni di tutela ambientale di cui al modello C "Atto d'impegno" della DGR 993/05, allegato alla presente convenzione, di cui è parte integrante ed essenziale.

ARTICOLO 4
TEMPI E MODI DI ESECUZIONE
Il periodo di tempo utile per lo svolgimento delle operazioni di distribuzione delle terre è fissato in mesi 12 (dodici) decorrenti dalla data di presentazione della Dichiarazione inizio attività _ DIA presso il Servizio periferico Ispettorato per l'agricoltura di [nome Provincia] e del Comune di [nome Comune].
Le parti si impegnano, per la realizzazione delle operazioni di loro spettanza, al rispetto del termine sopra indicato, in conformità al programma previsto dalla relazione tecnico-agronomica _ 'Piano di intervento' di cui all'articolo 2 della presente convenzione.
La ditta [Ragione Sociale zuccherificio], in particolare, è tenuta ad apportare terre nel quantitativo massimo previsto dalla relazione tecnico-agronomica_'Piano di intervento',

ARTICOLO 5
PENALITÀ
In caso di realizzazione dell'intervento difforme da quanto previsto dalla relazione tecnico-agronomica _ 'Piano di intervento' sarà a carico della parte inadempiente una penale da definire nel limite massimo delle spese necessarie alla realizzazione della fase, o delle fasi, della distribuzione delle terre, ivi compreso l'eventuale ripristino del fondo, disposto dall'autorità competente al controllo, nelle condizioni precedenti all'intervento di distribuzione delle terre.

ARTICOLO 6
CONTROVERSIE
In caso di controversia per la quale non si sia addivenuti ad una composizione bonaria, le parti convengono di affidare la risoluzione della vertenza ad un collegio arbitrale composto da:
- un membro nominato da [Cognome e Nome concedente];
- un membro nominato da [Cognome e Nome concessionario];
- un membro nominato in accordo tra le parti.
In caso di disaccordo, la nomina del terzo membro sarà affidato al Presidente del Tribunale di [nome Provincia].

Letto, confermato e sottoscritto,

Per la ditta [Ragione Sociale ditta agricola]
[Cognome e Nome concedente]

Per la ditta [Ragione Sociale zuccherificio] [Cognome e Nome concessionario]

(seguono allegati)

Torna indietro