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Bur n. 79 del 23 agosto 2005


Materia: Veterinaria e zootecnia

Decreto DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO n. 373 del 12 agosto 2005

Molluschicoltura: Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, articolo 4 - Classificazione di una zona di produzione molluschi bivalvi vivi; Sito Produttivo: allevamento a mare antistante lo Scanno di Palo (Valle di Ripiego). Specie: Mytilus Galloprovincialis; Ditta: Albamitili soc. Cooperativa a r.l.- Rosolina (RO) - Modifica.

Il Presidente

PRESO ATTO che con propria Deliberazione del 2 agosto 2005, n. 2111, la Giunta Regionale ha adottato la classificazione dell'allevamento di mitili (Mytilus Galloprovincialis) sito a mare nella zona antistante lo Scanno di Palo (Valle di Ripiego), a favore della Ditta ALBAMITILI SOC. COOPERATIVA a r.l.- ROSOLINA (RO);
PRESO ATTO che da una verifica da parte della Direzione Regionale per la Prevenzione, competente in materia, si è evidenziato che per mero errore l'allevamento in questione è stato classificato di "Tipo B" (molluschi da destinare al consumo umano diretto previa depurazione in un centro di depurazione riconosciuto o previa stabulazione in una zona avente i requisiti microbiologici, biologici, chimici e fisici prescritti per la zona A) anziché di "Tipo A" (molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano diretto);
PRESO ATTO che il refuso di cui al provvedimento della Giunta Regionale del Veneto del 2 agosto 2005 n.2111 obbliga a sottoporre i mitili ad un processo di depurazione prima del conferimento al consumo umano, non necessario per i molluschi bivalvi vivi classificati di "Tipo A";
CONSIDERATO che l'allevamento è stato sottoposto ad un piano di monitoraggio igenico-sanitario secondo le procedure regionali di classificazione delle zone di produzione molluschi bivalvi vivi, emanate dalla Giunta Regionale con propria Deliberazione del 24 giugno 2003, n. 1874 e successivo Decreto Dirigenziale 1 aprile 2004, n.107;
CONSIDERATA la necessità di evitare che la Ditta si rivalga verso la Regione per le conseguenti ripercussioni economiche della situazione creatasi;
CONSIDERATO che la prossima seduta di Giunta Regionale è prevista non prima del 13 settembre 2005, si ravvisa la sussistenza dei presupposti richiesti dall' art. 6 della L.R. 10.12.1973, n. 27, per procedere all'adozione in via d'urgenza del presente provvedimento;

decreta

1. di sostituire il dispositivo di cui al punto 1. della Delibera Regionale del 2 agosto 2005 n. 2111 nella parte che recita "di classificare, a favore della Ditta ALBAMITILI SOC.COOPERATIVA a r.l. - ROSOLINA (RO) con sede legale in Viale del Popolo, 61/1 ROSOLINA (RO), la zona di produzione di molluschi bivalvi vivi della specie Mytilus Galloproncialis, di "Tipo B" (molluschi da destinare al consumo umano diretto previa depurazione in un centro di depurazione riconosciuto o previa stabulazione in una zona avente i requisiti microbiologici, biologici, chimici e fisici prescritti per la zona "Tipo A")..." con il seguente nuovo testo: "di classificare, a favore della Ditta ALBAMITILI SOC.COOPERATIVA a r.l. - ROSOLINA (RO) con sede legale in Viale del Popolo, 61/1 ROSOLINA (RO), la zona di produzione di molluschi bivalvi vivi della specie Mytilus Galloproncialis, di "Tipo A" (molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano diretto)...";
2. di trasmettere, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 della L.R. 10.12.1973 n. 27, il presente provvedimento alla prima seduta di Giunta Regionale per la necessaria ratifica.

Galan

(La Deliberazione della Giunta regionale n. 2111 del 2 agosto 2005, citata al punto 1 del dispositivo, e pubblicata a pag 205 del presente Bollettino, ndr)

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