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Materia: Sanità e igiene pubblica
Decreto DEL DIRIGENTE DELL' UNITA' PERIFERICA PER I SERVIZI FITOSANITARI n. 10 del 01 luglio 2005
Colpo di fuoco batterico ( Erwinia Amylovora). Direttive 2004/32/CE della Commissione del 17.3.004 e 2004/31/CE della Commissione del 17.03.04. Individuazione "Zone tampone" per il ciclo vegetativo 2005.
Il Dirigente
VISTO il D. Lgs.30 dicembre 1992, n. 536 concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali; VISTO il D.M. 31 gennaio 1996 "Misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica Italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali"; RICHIAMATA la Direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, modificata dalle direttive 2004/32/CE della Commissione del 17 marzo 2004 e 2004/31/CE della Commissione del 17 marzo 2004, relative al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario; VISTO che la Regione del Veneto mantiene provvisoriamente fino alla data del 31 marzo 2006 la situazione di zona protetta nei confronti dell'Erwinia amylovora ad eccezione dei Comuni sottoindividuati che non sono riconosciuti zona protetta: - Provincia di Rovigo: Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, - Provincia di Verona: Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari, - Provincia di Padova: Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi; CONSIDERATO che la richiamata Direttiva 2000/29/CE come modificata dalla Direttiva 2003/116/CE della Commissione del 4 dicembre 2003 all'allegato IV, parte B, relativo ai "requisiti particolari che devono essere richiesti da tutti gli Stati membri per l'introduzione e il movimento in alcune zone protette di vegetali, prodotti vegetali e altri vari ", al punto 21, lettera d), riconosce la possibilità di commercializzare con il passaporto di tipo ZP, analogamente al materiale ottenuto in zona protetta, i vegetali ottenuti in una zona tampone, all'interno di un campo che risponda alle caratteristiche descritte alle lettere aa), bb), cc) e dd) del medesimo punto 21; RITENUTO importante assicurare continuità operativa alle aziende vivaistiche, localizzate in ambiti territoriali che hanno perso il riconoscimento di zona protetta, prevedendo: - la determinazione del regime di lotta nei confronti dell'Erwinia amylovora (allegato C), - l'autorizzazione delle aziende vivaistiche ricadenti all'interno delle zone tampone e rientranti nelle condizioni previste dalla Direttiva 2000/29/CE, a commercializzare, analogamente al materiale prodotto in zona protette, i vegetali ottenuti nelle zone tampone istituite; CONSIDERATO che al provvedimento sono interessate le Aziende vivaistiche con i seguenti requisiti: - producono piante da frutto e ornamentali di pomoidee, - risultano iscritte al Registro Ufficiale dei Produttori, - hanno comunicato entro il 30 aprile c.a. all'Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari l'ubicazione di vivai esistenti, di nuovi vivai e delle fonti di approvvigionamento del materiale di propagazione; RITENUTO, anche a seguito dell'esame delle domande presentate da aziende vivaistiche che chiedevano l'inserimento, di delimitare le zone tampone n. 1 e n. 2, approvando la perimetrazione descritta nell'allegato A, e gli allegati cartografici A1 e A2; RITENUTO di approvare i campi di produzione delle aziende vivaistiche elencate nell'allegato B, individuati negli allegati B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8, B.9, B.10, B.11, B.12, B.13, B.14, B.15, B.16, B.17, B.18, B.19, B.20, B.21, B.22, B.23 e ubicati all'interno delle zone tampone delimitate;
decreta
1. le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 2. di delimitare le zone tampone n. 1 e n. 2, approvando la perimetrazione, evidenziata nell'allegato A e gli allegati cartografici A1 (zona tampone 1) e A2 (zona tampone 2), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 3. di approvare i campi di produzione delle aziende vivaistiche elencate nell'allegato B, individuati cartograficamente negli allegati B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8, B.9, B.10, B.11, B.12, B.13, B.14, B.15, B.16, B.17, B.18, B.19, B.20, B.21, B.22, B.23 che sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 4. di approvare il regime di lotta all'Erwinia amylovora applicato nelle zone Tampone (allegato C) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 5. il presente provvedimento entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Gasparini
"Allegato A al Decreto n° 10 del 1 luglio 2005 Delimitazione delle Zone Tampone _ anno 2005 Zona Tampone n. 1 La ZONA TAMPONE 1 comprende: In provincia di Verona tutto il territorio dei comuni di Roverchiara e di Angiari, parte del territorio dei Comuni di: Legnago, Ronco all'Adige e Oppeano. I limiti della Zona Tampone 1 vengono così definiti: EST: fiume Adige. NORD: strada Ronco all'Adige- Le Casazze- Boccara Pezzatonega. OVEST: confine amministrativo ovest dei comuni di Legnago, Angiari e Roverchiara; confine amministrativo est del comune di Isola Rizza sino a località Gangaion, canale Bussè. SUD: strada Legnago _ S.Pietro di Legnago _ C.Merlin. Zona Tampone n. 2 La ZONA TAMPONE 2 comprende: In provincia di Rovigo parte dei territori dei Comuni di: Rovigo, Costa di Rovigo, Villamarzana, Castelguglielmo, Trecenta e Giacciano con Baruchella, l'intero territorio dei Comuni di: Badia Polesine, Canda, Lusia, Villanova del Ghebbo, Fratta Polesine, Lendinara, S.Bellino. In provincia di Padova tutto il territorio dei Comuni di: Vescovana, Barbona, Piacenza D'Adige, Castelbaldo, S.Urbano e Masi. In provincia di Verona tutto il territorio dei Comuni di: Castagnaro e parte dei territori dei comuni di Villabartolomea e Terrazzo. I limiti della Zona Tampone 2 vengono così definiti: EST: ferrovia Bologna Venezia fino a intersezione con strada S. Sisto-S. Apollinare, strada S. Sisto-S. Apollinare-Canal Bianco fino all'intersezione con il Canal Bianco, Canal Bianco fino a Gorghetto; NORD: confine amministrativo nord dei Comuni di Vescovana, S.Urbano, Piacenza D'Adige, Masi, Castelbaldo, tratto fiume Adige, strada Spinimbecco-Zotti-Brancaglia-Corte Franzine Vecchie. OVEST: Corte Franzine Vecchie-scolo Dugalone. SUD: lungo Canal Bianco da località Idrovora sino a intersezione strada Zelo-Albera, strada Albera-Gorgo Gàspera, strada Gorgo Gàspera-fattoria Spalletti-Canal Bianco, Canal Bianco fino a ferrovia Venezia-Bologna, ferrovia Venezia-Bologna fino al fiume Po, Fiume Po fino a intersezione strada fiume Po-Gorghetto-Canal Bianco, Canal Bianco fino a intersezione strada Canal Bianco - S. Apollinare - S. Sisto. Allegato B al Decreto n° 10 del 1 luglio 2005 Elenco vivai inseriti nella zona tampone n. 1 con produzione di pomoidee sensibili al colpo di fuoco batterico
(seguono Allegati A, B e C)
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