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Bur n. 62 del 28 giugno 2005


Materia: Acque

Decreto DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE GEOLOGIA E CICLO DELL'ACQUA n. 179 del 07 giugno 2005

Ripristino dell'idoneità alla balneazione per le zone costiere del mare Adriatico relative ai punti di prelievo n. 65 e n. 529 (comune di Chioggia), ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legge 31 marzo 2003 n. 51, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 maggio 2003 n. 121.

Il Dirigente

PREMESSO che con proprio Decreto n. 465 del 17 dicembre 2004 come modificato dal Decreto n. 79 del 16 marzo 2005, si è provveduto, ai sensi del D.P.R. 8 giugno 1982 n. 470 e successive modificazioni ed integrazioni, all'individuazione, tra l'altro, delle zone non idonee alla balneazione per l'inizio del periodo di campionamento relativo all'anno 2005 (mare Adriatico: punti di prelievo n. 17 e n. 498 in comune di Caorle, punti di prelievo n. 65 e n. 529 in comune di Chioggia e punto n. 81 in comune di Porto Tolle; lago di Garda: punto n. 283 in comune di Lazise e punto n. 297 in comune di Peschiera del Garda) sulla base dei dati del monitoraggio effettuato da ARPAV nel periodo di campionamento relativo all'anno 2004;
PREMESSO che l'art. 1 del Decreto Legge 31 marzo 2002 n. 51, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 maggio 2003 n. 121, dispone, tra l'altro, che le zone individuate dalla Regione come non idonee alla balneazione, all'inizio del periodo di campionamento, possono essere dichiarate nuovamente idonee dalla stessa Regione, in caso di conformità di due analisi effettuate con la frequenza prevista a partire dal mese antecedente l'inizio della stagione balneare immediatamente successiva a quella cui si riferisce il giudizio di non idoneità;
PREMESSO che con proprio Decreto n. 125 del 22 aprile 2005 è stata dichiarata nuovamente idonea alla balneazione la zona costiera del mare Adriatico relativa al punto di prelievo n. 81 (comune di Porto Tolle);
PREMESSO che con proprio Decreto n. 137 del 6 maggio 2005 sono state dichiarate nuovamente idonee alla balneazione le zone costiere del mare Adriatico relative ai punti di prelievo n. 17 e n. 498 (comune di Caorle);
PREMESSO che con proprio Decreto n. 145 del 11 maggio 2005 sono state dichiarate nuovamente idonee alla balneazione le zone costiere del lago di Garda relative ai punti di prelievo n. 283 (comune di Lazise) e n. 297 (comune di Peschiera del Garda);
VISTA la nota ARPAV-Dipartimento Provinciale di Venezia del 3 giugno 2005, di comunicazione che sulle zone costiere del mare Adriatico relative ai punti di prelievo n. 65 e n. 529 (comune di Chioggia) si è avuta conformità per due campionamenti "routinari" consecutivi effettuati nei giorni 17 e 30 maggio 2005;
RITENUTO pertanto di provvedere con il presente Decreto a ripristinare l'idoneità alla balneazione per le zone costiere del mare Adriatico relative ai punti di prelievo n. 65 e n. 529 (comune di Chioggia), ai sensi della succitata Legge n. 121/2003

decreta

1) di dichiarare nuovamente idonee alla balneazione le zone costiere del mare Adriatico relative ai punti di prelievo n. 65 e n. 529 (comune di Chioggia), per effetto dell'esito favorevole di due analisi "routinarie" consecutive effettuate da ARPAV nei giorni 17 e 30 maggio 2005 sulle zone di cui sopra, così come previsto dall'art. 1 del Decreto Legge 31 marzo 2002 n. 51, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 maggio 2003 n. 121;
2) di inviare copia del presente Decreto al comune di Chioggia e all'ARPAV, entro il più breve tempo possibile, nonchè al Ministero della Salute e al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, entro il termine di 15 giorni dall'adozione del provvedimento, così come previsto dall'art. 1 del Decreto Legge 31 marzo 2002 n. 51, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 maggio 2003 n. 121, per i conseguenti adempimenti di rispettiva competenza.

Costantini

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