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Bur n. 58 del 14 giugno 2005


Materia: Agricoltura

Decreto DEL DIRIGENTE DELL' UNITA' PERIFERICA PER I SERVIZI FITOSANITARI n. 9 del 20 maggio 2005

Applicazione del Decreto Ministeriale del 31 maggio 2000: Misure di lotta obbligatoria contro la "Flavescenza dorata della vite" nella Regione Veneto. Anno 2005.

Il Dirigente

Visto il D.M. 31 gennaio 1996 "Misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" (All. IV - Sez. II);
Visto il Decreto 31 maggio 2000 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali: Misure di lotta obbligatoria contro la "Flavescenza dorata della vite";
Considerato il pericolo derivante dalla diffusione della "Flavescenza dorata della vite" per le produzioni vitivinicole e per il vivaismo viticolo regionale;
Visti i risultati dei monitoraggi per accertare la presenza di "Flavescenza dorata della vite" nei vigneti del Veneto dal 1992 al 2004 che hanno evidenziato una regressione nei diversi areali;
Considerato che nel Veneto non esistono "zone indenni";
Considerato di poter individuare all'interno delle "zone di insediamento" un diverso livello di presenza di "Flavescenza dorata della vite" che consente di graduare i trattamenti obbligatori;
Ritenuto di adottare specifiche misure fitosanitarie volte all'eradicazione della malattia in particolare attraverso un'azione di contenimento di Scaphoideus titanus;
Vista la L.R. n.1 del 10 gennaio 1997;

decreta

a) Per i viticoltori operanti negli areali considerati ancora zone di insediamento con diffusa presenza di "Flavescenza dorata", in particolare:
· Provincia di Venezia: aree del Lison/Pramaggiore;
· Provincia di Treviso: nei comuni compresi tra S. Lucia di Piave - Mareno di Piave fino a Ponte di Piave - Cessalto;
Provincia di Verona: la zona dell'Arcole DOC;
obbligo di un trattamento, o sulle forme giovanili o sugli adulti del vettore Scaphoideus titanus impiegando buprofezin, flufenoxuron, indoxacarb, thiamethoxam e/o neurotossici.
b) Per i viticoltori delle rimanenti aree viticole della provincia di Venezia, Treviso, Padova, Rovigo, Vicenza e Verona considerate zone a sporadica presenza di "Flavescenza dorata":
l'obbligo del trattamento può essere soddisfatto se si fa coincidere con quello della tignoletta di seconda generazione, impiegando in questo caso prodotti neurotossici. Altrimenti eseguirne uno specifico come indicato per le zone ad alto rischio.
c) Per i viticoltori aderenti ai programmi di "agricoltura biologica" Reg. CEE 2092/91:
obbligo di ripetere il trattamento dopo 7-10 gg.
Tale provvedimento si rende necessario visto il persistere della cicalina in vigneti a conduzione biologica e date le caratteristiche di scarsa persistenza e foto/termo labilità dei prodotti ammessi per la difesa.
d) Per i vivaisti viticoli sui propri vigneti e/o nei campi di prelievo di Piante Madri Marze (PMM) o Piante Madri Portainnesti (PMP):
effettuare obbligatoriamente tre interventi contro lo Scaphoideus titanus :
· il primo sulle forme giovanili (neanidi dal I al IV stadio) periodo dal 5 al 15 giugno;
· il secondo sugli adulti entro la prima decade di luglio;
· il terzo sempre sugli adulti entro metà agosto.

Gasparini

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