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Bur n. 56 del 07 giugno 2005


Materia: Appalti

Decreto DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO n. 236 del 18 maggio 2005

Legge 07/08/1997, n. 266, art. 16, comma 1. Deliberazione CIPE 05/08/1998. Lavori di primo stralcio per il restauro ed il risanamento conservativo con cambio di destinazione d'uso dell'immobile di proprietà della Regione del Veneto denominato "Ex scuola materna comunale" sito in Garda (VR). Appaltatore: Impresa Brancaccio Costruzioni S.p.A. di Napoli. Contratto in data 17/06/2003, rep. 5356. Avvio del procedimento di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'impresa ai sensi dell'art. 119 e ss. D.P.R. 554/99, e provvedimenti conseguenti.

Il Presidente

VISTE le deliberazioni n° 1926 in data 1 giugno 1999, n° 6136 in data 23 dicembre 1999, n° 672 in data 10 marzo 2000, con cui la Giunta Regionale del Veneto ha approvato il recupero dell'immobile di proprietà regionale denominato "ex Scuola materna comunale", sito a Garda (VR); VISTI il decreto n. 277/2001 del Dirigente Regionale della Direzione Lavori Pubblici e la deliberazione della Giunta Regionale n. 2307/2002 con cui è stato approvato il "progetto guida" definitivo aggiornato, di primo stralcio, per i lavori di che trattasi, in forza del parere n. 168/2001 espresso da parte della Commissione Consultiva in materia di Lavori Pubblici, istituita presso il Genio Civile di Verona; VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.° 3670 del 21/12/2001 con la quale è stato dato avvio alle procedure necessarie all'affidamento della progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di primo stralcio funzionale, mediante il sistema di realizzazione denominato "appalto integrato"; VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 22 novembre 2002, n° 3351, con cui è stata aggiudicata, in via definitiva, all'Impresa Brancaccio Costruzioni S.p.A. con sede legale a Napoli, via Michele Tenore, n° 14, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di che trattasi, a seguito dell'espletamento della Gara per Pubblico Incanto n° 1/02 LL. PP; VISTO il verbale in data 11/12/2002 con cui si è proceduto alla consegna parziale dei lavori sotto le riserve di legge, in pendenza della stipulazione del contratto, anche al fine di consentire all'Impresa Brancaccio di porre in essere ogni verifica tecnica necessaria per la redazione del progetto esecutivo; VISTO il decreto n. 96/2003 del Dirigente Regionale della Direzione Lavori Pubblici che, in forza del parere espresso con voto n. 95/2003 da parte della Commissione Consultiva in materia di Lavori Pubblici, istituita presso il Genio Civile di Verona, ha approvato il progetto esecutivo funzionale di primo stralcio, elaborato dall'appaltatore, per un importo di Euro 877.976,73, con alcune prescrizioni del citato Ufficio del Genio Civile, in particolare evidenziando ".. la necessità di integrare, per la fase esecutiva, la tavola riguardante le opere strutturali con particolari costruttivi di maggior dettaglio e definizione"; VISTO il contratto d'appalto stipulato in data 17/06/2003, in Venezia tra la Regione del Veneto e l'Impresa Brancaccio Costruzioni S.p.A. di Napoli, rep. n° 5356 Racc. n° 4709, registrato a Venezia, A.P. il 21.07.2003 al n° 2183, per l'importo complessivo di Euro 690.660,15; CONSIDERATO che l'andamento dei lavori è stato fin dall'inizio caratterizzato da inadempienze nell'esecuzione del contratto, tali da inficiare sia l'attendibilità del cronoprogramma dei lavori, che l'esecuzione dei lavori stessi, stante anche l'inadeguatezza delle maestranze presenti in cantiere; CONSIDERATO che sono rimasti sostanzialmente disattesi da parte dell'Impresa Brancaccio i cinque Ordini di Servizio emanati dal Direttore dei Lavori; VISTA la nota Raccomandata A. R. prot. n. 640308/46.04 del 30/09/2004 con cui il Direttore dei Lavori, su indicazione del Responsabile Unico del Procedimento, ha formalmente contestato gli addebiti ai sensi dell'art. 119 D. P. R. 554/99 all'Impresa, prevedendo un termine di 30 gg entro cui l'Impresa doveva procedere all'adeguamento del progetto esecutivo da essa elaborato, effettuare la verifica strutturale dell'edificio e proporre eventuali interventi di adeguamento statico delle varie parti strutturali dell'edificio, contestualmente convocando in cantiere l'Impresa per il giorno successivo alla scadenza del predetto termine per le valutazioni da adottare in contraddittorio; VISTO il ricorso al T. A. R. Veneto notificato dall'Impresa all'Amministrazione regionale in data 27/10/04, nel quale l'Impresa ricorreva contro il provvedimento di contestazione degli addebiti; CONSIDERATO che tale contenzioso amministrativo instaurato dall'Impresa veniva poi cancellato dal ruolo, per mancato deposito degli atti entro i termini da parte dell'Impresa stessa; VISTO il ricorso per accertamento tecnico preventivo, ai sensi dell'art. 696 Codice di Procedura Civile, che l'Impresa ha inoltrato al Tribunale di Venezia, registrato al protocollo regionale in data 4 novembre 2004; CONSIDERATI gli esiti della conseguente perizia depositata dal Consulente Tecnico d'Ufficio presso il Tribunale di Venezia in data 1 marzo 2005, in cui vengono riportate, fra le altre, le seguenti osservazioni : - non vi è stato adeguamento della struttura del tetto alla normativa in vigore (D. M. 16/01/1996); - tale mancato adeguamento comporterebbe un'integrazione e rinforzo delle attuali strutture lignee o un rifacimento ex novo dell'intera copertura; - le nuove travi (ndr., poste in opera dall'impresa) hanno sezioni disparate e totalmente diverse rispetto a quelle preesistenti e non risultano trattate con prodotto antiparassitario ed ignifugo, né colorate con mordente per renderle uniformi a quelle originarie; - le testate delle travi annegate nel nuovo cordolo ... sono state protette con una mano di catramina e non mediante una guaina; - una trave presenta evidenti segni di parassiti; - vi è una diffusa presenza di spessoramenti, realizzati con svariati materiali ed adottando diverse tipologie; - gli intagli realizzati in alcune travi ... hanno ridotto, .. anche in misura considerevole, la sezione resistente con conseguenti sollecitazioni maggiori di quelle normalmente ammissibili nelle strutture in legno; - il tavolato di sottocoppo è stato posto in opera senza rispettare il parallelismo tra le varie tavole e l'allineamento alle travi dell'orditura; - i collegamenti nei nodi tra le varie strutture principali ... appaiono chiaramente eseguiti da manodopera non specializzata e che ha scarsa dimestichezza con le opere di carpenteria in legno; - l'Impresa ha adempiuto solo in minima parte a quanto ordinato dal Direttore dei Lavori con gli Ordini di Servizio...; - che gli Ordini di Servizio stessi risultavano volti "... al fine di assicurare la durabilità e la buona manutenzione della struttura"; - nelle nuove travature principali e secondarie poste in opera dall'impresa "... vi sono diversi casi di riduzione della sezione e di collegamenti realizzati in modo improprio che ne riducono notevolmente la resistenza" e le stesse "... non presentano adeguati requisiti tipologici e formali"; - la posa del tavolato è stata operata "..senza rispettare il parallelismo tra le diverse tavole ... e non risultano eseguiti sul tavolato i trattamenti ignifugo e fungicida ..." Preso Atto che pertanto è proprio nella C. T. U. che si evidenziano gli specifici inadempimenti contrattuali dell'Impresa medesima, sia in relazione all'impiego di maestranze non qualificate, che in relazione all'esecuzione di lavori non conformi alle più elementari regole dell'arte; PRESO ATTO che per tutto quanto sopra l'Impresa appaltatrice risulta largamente inadempiente sia agli Ordini di Servizio, che nella giustificazione dei propri comportamenti; CONSIDERATO che mancano rilevanti motivazioni che giustifichino la sospensione della procedura prevista dall'art. 119 e ss. del D.P.R. 554/99, avviata con nota Raccomandata A. R. prot. n. 640308/46.04 del 30/09/2004 a cura del Direttore dei Lavori; CONSIDERATO che appare necessario autorizzare altresì l'avvio delle procedure per il completamento dei lavori di che trattasi, avvalendosi all'uopo di quanto espressamente previsto dal punto f) delle Disposizioni Finali del Disciplinare di Gara, allegato al Bando di Gara, approvato con deliberazione della Giunta Regionale 8 agosto 2307, a tenore del quale è facoltà per la Stazione appaltante di interpellare il secondo classificato in caso di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'appaltatore, VISTA la Legge 109/94 e s. m. i ; VISTO il D. P. R. 554/99; VISTO il D. M. 145/2000: VISTA la L. R. 12/1972; VISTA la L. R. 27/1973;

decreta

ART. 1 Di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa, tenuto conto altresì di quanto dedotto dal C. T. U. del Tribunale di Venezia, l'avvio delle procedure per la risoluzione, ai sensi dell'art. 119 D.P.R. 554/99, del contratto d'appalto stipulato in data 17/06/2003, in Venezia, tra la Regione del Veneto e l'Impresa Brancaccio Costruzioni S.p.A. di Napoli, rep. n° 5356 Racc. n° 4709, registrato a Venezia, A.P. il 21.07.2003 al n° 2183 , afferente l'Appalto Integrato per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di primo stralcio per il restauro ed il risanamento conservativo con cambio di destinazione d'uso dell'immobile di proprietà della Regione del Veneto denominato "Ex scuola materna comunale" sito in Garda (VR); ART. 2 Di demandare al Responsabile Unico del Procedimento, Dirigente Regionale della Direzione Lavori Pubblici, l'emanazione dei provvedimenti conseguenti, anche ai fini dell'individuazione del danno complessivo, nonché ad attivare la procedura per il completamento dei lavori in oggetto, come in premessa; ART. 3 Di autorizzare altresì ogni azione relativa al recupero dei crediti accertati o in corso di accertamento; ART. 4 Di sottoporre il presente decreto alla ratifica da parte della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 6 della L. R. 1 settembre 1972 n. 12 e dell'art. 6 della L. R. 10 dicembre 1973, n. 27;

Galan

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