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Bur n. 54 del 31 maggio 2005


Materia: Agricoltura

Decreto DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO n. 222 del 09 maggio 2005

Decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102, art.11 comma 2 e art.12 comma 1. Riconoscimento di idoneità allo svolgimento di iniziative di difesa attiva e passiva delle produzioni agricole nel territorio regionale alla "Società cooperativa agricola per la difesa dei produttori agricoli della Regione Veneto COOP.DI. VENETO" con sede in Zevio (VR) e approvazione Statuto sociale con modifiche.

Il Presidente

(omissis)

decreta

1. di riconoscere alla "Società cooperativa agricola per la difesa dei produttori agricoli della Regione Veneto COOP.DI. VENETO" con sede in Zevio (VR) l'idoneità a svolgere azioni di difesa attiva e passiva delle produzioni agricole dalle avversità atmosferiche nel territorio della Regione Veneto a partire dalla campagna assicurativa 2005, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 comma 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102.
2. di approvare, lo statuto sociale della "Società cooperativa agricola per la difesa dei produttori agricoli della Regione Veneto COOP.DI. VENETO" con le seguenti modifiche e/o integrazioni:
- all'art. 4: sostituzione del termine "Produttori agricoli" con "Imprenditori agricoli ";
- all'art. 4: esclusione dei "Consorzi di difesa";
- all'art. 6 lett. e): sostituzione del periodo con il seguente " gli imprenditori agricoli della Regione Veneto aventi i requisiti prescritti, che facciano parte di altri organismi similari, salvo il diritto di opzione"
- all'art. 16 lett.e): integrazione della frase con " ad eccezione del fondo mutualistico di cui all'art. 127 comma 2, della legge 388/2000".
- all'art. 20 integrare l'articolo con la frase " Non si concedono ristorni su contribuzioni pubbliche. Eventuali ristorni potranno essere ripartiti secondo le disposizioni di cui all'articolo 2545 _ sexies c.c.. In ogni caso sono escluse dalla ripartizione le disponibilità finanziarie presenti nella contabilità separata per le attività di difesa costituite con il concorso pubblico ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004 n.102 e successive modifiche ed integrazioni";
- all'art. 21: soppressione del periodo "Nel caso in cui la COOP.DI. VENETO cessi di esercitare le attività di difesa passiva, le disponibilità residue saranno ripartite, dopo detrazione del passivo, fra i soggetti che hanno contribuito a costituirla in proporzione ai rispettivi apporti";
- all'art. 26: sostituzione della frase "Ciascuna assemblea parziale è costituita dai soli soci, intervenuti di persona o per delega,...." con "Ciascuna assemblea parziale è costituita dai soli soci intervenuti di persona o fatti rappresentare nell'assemblea ai termini dell'articolo 2539 del c.c.";
- all'art.32 sostituzione del primo periodo con i seguenti:
"Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti anche non soci. Dei tre membri effettivi uno viene nominato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e un altro viene nominato dalla Regione Veneto come previsto dalle norme vigenti.
Il Collegio sindacale ha in ogni caso tutti i compiti e doveri stabiliti dalla legge. Ha inoltre i doveri previsti dal decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 102.649 del 30 agosto 2004 e sue eventuali successive modifiche e integrazioni."
3. di condizionare il riconoscimento di idoneità di cui al presente provvedimento al recepimento integrale da parte dell'assemblea dei soci del "Società cooperativa agricola per la difesa dei produttori agricoli della Regione Veneto COOP.DI. VENETO" delle modifiche statutarie di cui al punto 2 precedente, nonché al rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 11, 12, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
4. di provvedere con atto successivo alla nomina del rappresentante regionale in seno al collegio sindacale previsto dall'art. 12, comma 3 lett. b) in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 3 e 4 della Legge Regionale 22 luglio 1997, n. 27.
5. di notificare il presente provvedimento al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.
6. il presente decreto sarà sottoposto per la ratifica alla Giunta regionale nella prima seduta utile.

Galan

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