Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 54 del 31 maggio 2005


Materia: Agricoltura

Decreto DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO n. 223 del 09 maggio 2005

Decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102, art.11 comma 2 e art.12 comma 1. Riconoscimento di idoneità allo svolgimento di iniziative di difesa attiva e passiva delle produzioni agricole nel territorio regionale al "CO.DI.VI. Consorzio provinciale per la difesa delle attività e produzioni agricole dalle avversità società cooperativa agricola" con sede in Vicenza e approvazione Statuto sociale con modifiche.

Il Presidente

(omissis)

decreta

1. di riconoscere al "CO.DI.VI. Consorzio provinciale per la difesa delle attività e produzioni agricole dalle avversità società cooperativa agricola" con sede in Vicenza l'idoneità a svolgere azioni di difesa attiva e passiva delle produzioni agricole dalle avversità atmosferiche nel territorio della Regione Veneto a partire dalla campagna assicurativa 2005, ai sensi decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102.
2. di approvare, lo statuto sociale del "CO.DI.VI. Consorzio provinciale per la difesa delle attività e produzioni agricole dalle avversità società cooperativa agricola" con sede in Vicenza con le seguenti modifiche e/o integrazioni:
- all'art. 1: sostituzione del termine "Organo amministrativo" con il termine "Consiglio di Amministrazione" ed integrazione dell'articolo con la frase "purché nel territorio nazionale".
- all'art. 3 lett. a): sostituzione della frase "delle leggi vigenti" con "del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e di sue eventuali modifiche ed integrazioni, di regolamenti comunitari" .
- all'art. 3 penultimo comma : soppressione della frase "emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato".
- all'art. 9: integrazione della parola " raccomandata" con le parole "con avviso di ricevimento".
- all'art. 14 lett. a): sostituzione della frase "quote del valore non inferiore a 25 euro" con "azioni del valore nominale non inferiore a 25 euro".
- all'art. 14 lett. b): sostituzione delle parole "riserva ordinaria" con "riserva legale".
- all'art. 14 lett. e): integrazione della frase "da ogni altro fondo o accantonamento" con "ad eccezione del fondo mutualistico di cui all'art. 127 comma 2 della Legge 388/2000".
- all'art.15: sostituzione delle parole "riserva ordinaria" con "riserva legale".
- all'art.15 ultimo periodo: integrazione con la frase "Non si concedono ristorni su contribuzioni pubbliche".
- all'art.33: integrazione del primo periodo con la frase: " Dei tre membri effettivi uno é nominato dal Ministero delle Politiche Agricole e delle Foreste ed uno é nominato dalla Regione Veneto come previsto dalle norme vigenti".
all'art.33: integrazione con il seguente ultimo periodo "Il Collegio sindacale ha inoltre i doveri previsti dal decreto del Ministero delle Politiche Agricole e delle Foreste n. 102.649/2004 e di sue eventuali successive modifiche e integrazioni".
- art.38: sostituzione dell'articolo con il seguente:
"Per tutto quanto non disciplinato dall'atto costitutivo, dal presente Statuto e dal Regolamento interno, valgono le disposizioni di legge sulle società cooperative rette dai principi della mutualità prevalente e quindi devono essere osservate le seguenti clausole:
- il divieto di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Alla cooperativa, per quanto compatibili, ai sensi dell'art. 2519 c.c. si applicano le norme delle Società per azioni".
3. di condizionare il riconoscimento di idoneità di cui al presente provvedimento al recepimento integrale da parte dell'assemblea dei soci del "CO.DI.VI. Consorzio provinciale per la difesa delle attività e produzioni agricole dalle avversità società cooperativa agricola" delle modifiche statutarie di cui al punto 2 precedente, nonché al rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 11, 12, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
4. di provvedere con atto successivo alla nomina del rappresentante regionale in seno al collegio sindacale previsto dall'art. 12, comma 3 lett. b) in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 3 e 4 della Legge Regionale 22 luglio 1997, n. 27.
5. di notificare il presente provvedimento al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.
6. il presente decreto sarà sottoposto per la ratifica alla Giunta regionale nella prima seduta utile.

Galan

Torna indietro