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Bur n. 43 del 26 aprile 2005


Materia: Energia e industria

Decreto DEL DIRIGENTE DELL' UNITA' COMPLESSA ENERGIA n. 11 del 03 marzo 2005

Metanodotto "Collegamento allacciamento Comune di Battaglia Terme con allacciamento Comune di Galzignano DN 150". Dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 30 D.lgs.164/2000.

Il dirigente

VISTA la legge 25 giugno 1865, n.2359;
VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164 relativo al mercato interno del gas;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.327, testo unico in materia di espropriazioni per pubblica utilità;
VISTO l'articolo 1 sexies, comma 7, della legge 27 ottobre 2003, n.290, di conversione con modificazioni del decreto legge 29 agosto 2003, n.239, sulla sicurezza del sistema elettrico nazionale;
VISTO l'articolo 2, comma 12, della legge 27 luglio 2004, n.186, di conversione con modificazioni del decreto legge 28 maggio 2004, n.136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione, nonché disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse;
VISTO in particolare l'articolo 57 bis del sopra citato D.P.R. n.327/2001, aggiunto dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n.330, recante "Integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.327, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.1728 del 29 giugno 2001 in materia di procedure per l'approvazione dei progetti relativi alla rete regionale di gasdotti e per la dichiarazione di pubblica utilità ed indifferibilità ed urgenza;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA l'istanza in data 29 aprile 2004 con la quale la società Snam Rete Gas S.p.A. ha chiesto che venga dichiarata di pubblica utilità - con contestuale approvazione del progetto - nonché urgente ed indifferibile la costruzione del metanodotto convenzionalmente "Collegamento allacciamento Comune di Battaglia Terme con allacciamento Comune di Galzignano DN 150" in comune di Pernumia (PD) e di Battaglia Terme (PD);
VISTI il piano di massima dell'opera, la relazione tecnica allegati all'istanza in parola nonché il piano particolareggiato di esecuzione in scala 1:2000;
VISTA l'attestazione del responsabile del Servizio tecnico del Comune di Pernumia (PD) prot.n.6267 del 26 ottobre 2004 di conformità allo strumento urbanistico vigente del gasdotto in oggetto;
VISTA l'attestazione del responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune di Battaglia Terme (PD) prot.n.10642 del 27 dicembre 2004 di conformità allo strumento urbanistico vigente del gasdotto in oggetto;
CONSIDERATO che l'istanza con i relativi progetti sono stati pubblicati per almeno 15 giorni consecutivi all'albo pretorio dei Comuni di Pernumia (PD) e di Battaglia Terme (PD);
che la pubblicazione del progetto particolareggiato di esecuzione è avvenuta con le avvertenze, nei luoghi e nei modi previsti dall'art.21, comma 2, della sopra citata legge 25 giugno 1865, n.2359;
che l'amministrazione procedente ha dato notizia dell'avvio del procedimento ai proprietari interessati;
che alla data del 31 dicembre 2004 sono decorsi i termini per la formulazione delle osservazioni a seguito degli avvisi di cui alle norme vigenti e che pertanto ai sensi dell'articolo 57 bis del D.P.R. n.327/2001 non si applicano le disposizioni del testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità;
che con lettera 28 giugno 2004, nei termini previsti, ha presentato osservazioni sul tracciato proposto l'ing. Cesare Mattoni in nome e per conto della Società Immobiliare San Carlo s.r.l., di cui è Amministratore unico;
che con le osservazioni presentate la Società San Carlo s.r.l. lamenta che il tracciato, appare, per la parte relativa alla proprietà interessata, "irrazionale dal punto di vista tecnico e penalizzante sotto il profilo dell'incidenza sul diritto di proprietà e sulle prospettive di utilizzo della stessa". Sul piano tecnico eccepisce che il tracciato proposto comporta tre angolature, anziché due, e l'attraversamento del canale di Lispida, mentre assai più razionale apparirebbe il tracciato esterno parallelo alla Fossa Paltana fino alla confluenza con Lispida. A tale proposito la Società osserva che il progetto sembra obbedire alla sola ragione di interessare la propria proprietà anziché quelle sull'argine destro della Fossa Paltana. Rileva che il tracciato si discosta dall'argine del canale della Fossa Paltana, finendo per creare un "relitto inutilizzabile" per la proprietà della Società osservante. Con riguardo alla lamentata riduzione delle "prospettive di utilizzo", la Società San Carlo s.r.l. - ai fini dell'applicazione del principio che la pubblica utilità va perseguita con minor sacrificio della privata proprietà - fa osservare che l'area della proprietà interessata è tra quelle indicate nello strumento urbanistico comunale di futura espansione della zona alberghiera termale;
che in risposta alle osservazioni presentate la Società Snam Rete Gas S.p.A. dichiara di avere attentamente studiato le alternative di progetto, affermando che con l'adozione della soluzione proposta, da un lato, si riesce a raggiungere una profondità di posa, sotto il canale della Battaglia, di circa 13,50 metri con il vantaggio di non eseguire nessun tipo di scavo in prossimità dei due canali e della S.S. 16 e, dall'altro lato, si reca il minor danno al territorio ed alle colture esistenti. Snam precisa infatti che la proposta di spostamento del tracciato, manifestata dalla Società San Carlo s.r.l., comporterebbe "la costruzione della colonna di varo perpendicolarmente ad un vigneto in piena produzione con l'occupazione di un'area delle dimensioni di circa ml 265x8". Inoltre, "il punto di uscita della condotta si troverebbe in prossimità di un futuro svincolo stradale già inserito nel Piano Regolatore del Comune di Pernumia". Secondo Snam l'alternativa proposta allungherebbe il tracciato e comporterebbe comunque l'attraversamento di un ramo del Canale di Lispida a cielo aperto, causando danni a colture viticole. Infine, Snam fa osservare che l'area di proprietà della Società San Carlo coltivata a seminativo e interessata dal tracciato del gasdotto è qualificata dal vigente PRG come area agricola E2/PA ed in particolare come "Zona di promozione agricola in ambito di paesaggio agrario di specifico interesse";
VISTO lo stralcio del PRG vigente del Comune di Battaglia Terme (PD) in scala 1:5000;
CONSIDERATO che l'impianto in oggetto dovrà essere realizzato per consentire di mettere fuori esercizio il tratto di metanodotto, in Comune di Battaglia Terme, posato nel 1943 sulla sommità arginale del Canale della Battaglia tra il Ponte della Rivella e la Villa monumentale del Cataro;
che tale tratto presenta saldature che hanno evidenziato criticità in occasione di controlli;
che alcuni necessari progetti di risezionamento e sistemazione degli argini sono stati accantonati dal Genio civile di Padova per incompatibilità con la condotta esistente;
che ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo n.164/2000, la pubblica utilità del gasdotto sussiste ove si ritenga che la realizzazione delle opere è necessaria alla sicurezza del sistema del gas;
RITENUTO che l'opera da realizzare è di pubblica utilità nonché urgente ed indifferibile in quanto è necessaria per migliorare la flessibilità e per garantire la sicurezza della rete di trasporto in quanto va a sostituire un tratto di tubazione che potrebbe, per l'usura degli anni, diventare pericoloso per il trasporto di gas metano ad alta pressione e che inoltre già impedisce necessari interventi di manutenzione arginale ordinaria e straordinaria;
che il tracciato dell'opera previsto è razionale;

decreta

1. E' dichiarata di pubblica utilità, con contestuale approvazione del progetto, nonché urgente ed indifferibile, la costruzione del metanodotto convenzionalmente denominato "Collegamento allacciamento Comune di Battaglia Terme con allacciamento Comune di Galzignano DN 150", in conformità al progetto e alla relazione tecnica citati in parte motiva che formano parte integrante del presente provvedimento.
2. E' assegnato il termine di mesi 12 e quello di anni 5 dalla data di pubblicazione del presente decreto rispettivamente per l'inizio ed il compimento dei lavori e dei relativi procedimenti ablativi.

Conte

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