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Bur n. 20 del 22 febbraio 2005


Materia: Veterinaria e zootecnia

Decreto DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO n. 31 del 07 febbraio 2005

Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, articolo 4 - D.G.R. 29 ottobre 2004 n. 3366 recante "I^ Riclassificazione regionale delle zone di produzione e di stabulazione molluschi bivalvi vivi ricadenti in ambiti lagunari e marino costieri del Veneto". Primo aggiornamento.

Il Presidente

PRESO ATTO che con propria Deliberazione del 29 ottobre 2004, n. 3366, la Giunta Regionale ha adottato la I^ riclassificazione delle zone di produzione e di stabulazione molluschi bivalvi vivi ricadenti in ambiti lagunari e marino costieri del Veneto; PRESO ATTO delle tre cartografie allegate al suddetto provvedimento, Allegato I, Allegato II e Allegato III, che individuano rispettivamente gli ambiti lagunari e marino costieri del Veneto, della Provincia di Venezia e della Provincia di Rovigo; PRESO ATTO che al punto 1. del dispositivo della citata DGR 3366/2004 sono, in dettaglio, elencate le aree geografiche interessate dal suddetto provvedimento e, secondo la tipologia sanitaria di cui al Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 530, sono classificate in: Tipo "A", Tipo "B" e "Vietate"; CONSIDERATO che al medesimo punto 1. nelle Aree n. 1 e n. 5, ricadenti in Laguna di Venezia, date dal Magistrato alle Acque in concessione alla Provincia di Venezia, è vietata la raccolta poichè i risultati microbiologici avevano evidenziato il superamento dei limiti di legge previsti per la zona classificata di Tipo "B" (molluschi da destinare al consumo umano diretto previa depurazione in un centro di depurazione riconosciuto o previa stabulazione in una zona avente i requisiti microbiologici, biologici, chimici e fisici prescritti per la zona A); CONSIDERATO che al punto 2. del medesimo dispositivo veniva, altresì, disposto "..........di riavviare immediatamente le procedure di analisi microbiologiche per la classificazione delle aree nn. 1 e 5 in laguna di Venezia....."; PRESO ATTO che il Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS 12 Veneziana, territorialmente competente, ha provveduto a riavviare il piano di campionamento microbiologico nelle zone n. 1 e n. 5, nel rispetto delle procedure regionali di classificazione delle zone di produzione molluschi bivalvi vivi di cui alla DGR n. 1874/2003 e successivo Decreto Dirigenziale 1 aprile 2004, n.107; PRESO ATTO che le risultanze del suddetto piano di campionamento effettuato nell'area n. 5 ha dato esiti favorevoli in quanto i parametri microbiologici rientrano nei limiti di legge previsti per le produzioni di Tipo "B" mentre, per quanto riguarda l'area n. 1, i parametri non hanno dato esito favorevole e pertanto è necessario proseguire nell'attività di campionamento; PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS 12 Veneziana, ai fini della classificazione dell'Area n. 5 di Tipo "B", versata in atti della Direzione regionale per la Prevenzione; VISTO il rispetto delle procedure regionali di classificazione delle zone di produzione molluschi bivalvi vivi, emanate dalla Giunta Regionale con propria Deliberazione del 24 giugno 2003, n. 1874, e successivo Decreto Dirigenziale 1 aprile 2004, n.107; CONSIDERATA l'urgenza derivante dalla necessità di consentire al più presto la ripresa delle attività economiche collegate al settore, si ravvisa la sussistenza dei presupposti richiesti dall' art. 6 della L.R. 10.12.1973, n. 27, per procedere all'adozione in via d'urgenza del presente provvedimento;

decreta

1. di aggiornare la Deliberazione della Giunta Regionale del 29 ottobre 2004, n. 3366, di 1^ riclassificazione, sostituendo, con riferimento alla zona n. 5 ubicata in Laguna di Venezia, la classificazione "vietata" con la nuova classificazione, di tipo "B" (molluschi da destinare al consumo umano diretto previa depurazione in un centro di depurazione riconosciuto o previa stabulazione in una zona avente i requisiti microbiologici, biologici, chimici e fisici prescritti per la zona A); 2. di sostituire gli Allegati I e II di cui alla DGR n. 3366/2004, riguardanti le due cartografie, rispettivamente degli ambiti lagunari e marino costieri del Veneto e quelli della Provincia di Venezia, con gli Allegati A e B, parti integranti al presente Decreto, che includono la nuova classificazione della Area n. 5; 3. che il presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 della L.R. 10.12.1973 n. 27, venga immediatamente trasmesso alla Giunta Regionale per la necessaria ratifica.

Galan

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