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Bur n. 2 del 07 gennaio 2005


Materia: Agricoltura

Decreto DEL DIRIGENTE DELL' UNITA' COMPLESSA SISTEMA INFORMATIVO SETTORE PRIMARIO E CONTROLLO n. 16 del 24 dicembre 2004

Linee guida per la costituzione e tenuta del Fascicolo Aziendale e per l'Anagrafe del Settore Primario (DGR 3758/2004): disposizioni attuative.

Il Dirigente

CONSIDERATO CHE la Legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, recante "Nuove norme per gli interventi in agricoltura", dispone, all'art. 10, che in connessione con il Sistema Agricolo Nazionale (SIAN), di cui alla legge 4 giugno 1984, n. 194, "Interventi a sostegno dell'agricoltura" e con il registro delle imprese tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la Giunta regionale attua il Sistema informativo del Settore primario (SISP) quale strumento di supporto all'attività amministrativa di settore, nell'ambito del Sistema informativo regionale del Veneto (SIRV);
DATO ATTO CHE la medesima legge, all'articolo 11, dispone che nell'ambito del SISP, la Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, definisca le modalità di costituzione e tenuta sia del fascicolo aziendale sia della carta dell'agricoltore e del pescatore, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 recante norme per la istituzione della carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole;
CONSIDERATO che, con DGR 111/CR del 10 settembre 2004 sono state approvate le Linee guida per la costituzione e tenuta del Fascicolo Aziendale e per l'Anagrafe del Settore Primario (di seguito Linee guida), che, acquisito il parere della competente Commissione consiliare in data 2 novembre 2004, n. 585, sono state definitivamente adottate dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3758 del 26 novembre 2004;
DATO ATTO che le Linee guida rappresentano il documento di indirizzo per la costituzione del Fascicolo Aziendale e per l'Anagrafe del Settore Primario, rimandando a decreti del Dirigente dell'Unità Complessa Sistema Informativo Settore Primario e Controllo le disposizioni di carattere tecnico e attuativo;
DATO ATTO CHE le Linee guida, al paragrafo concernente le fasi di attivazione, dispongono che:
· Nella fase iniziale l'Anagrafe è costituita dalle schede anagrafiche, istituite ai sensi della L.R. 39/87, che confluiscono nel fascicolo aziendale. Per i soggetti per i quali non sia presente la scheda anagrafica, il fascicolo aziendale viene attivato sulla base dei fascicoli costituiti dall'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura, conservati presso i CAA o le Sedi Periferiche AVEPA; i corrispondenti archivi informatici confluiscono nell'archivio anagrafico regionale.
· Al fine di accelerare il conseguimento dell'obiettivo del fascicolo unico regionale e nelle more dell'attivazione delle convenzioni tra la Regione del Veneto ed i CAA per la gestione dei Fascicoli aziendali, la Regione utilizza i fascicoli attivati sulla base delle convenzioni in atto tra l'AVEPA e i CAA mandatari, costituiti in riferimento alle procedure di competenza dell'organismo pagatore regionale. I relativi archivi informatici confluiscono nell'Anagrafe del Settore primario.
· I fascicoli così attivati dovranno, al più tardi in occasione della prima istanza da presentarsi alla pubblica amministrazione, essere integrati secondo le disposizioni delle presenti linee guida.
· Il modello riportato in allegato 2 sostituisce ad ogni effetto la modulistica previgente per l'iscrizione all'anagrafe del Settore primario ed il suo aggiornamento.
· Le disposizioni operative necessarie alla gestione della fase di attivazione e all'entrata a regime delle disposizioni delle Linee guida vengono definite con decreto dell'Unità Complessa Sistema informativo Settore primario e Controllo, salvo quanto previsto dalla vigente normativa.
· In tale contesto, possono essere disposte deroghe all'applicazione delle Linee guida, in comprovati specifici casi di inapplicabilità diretta e limitatamente ad un periodo transitorio la cui durata non può eccedere un anno dall'approvazione delle Linee guida.
RITENUTO di dover emanare le disposizioni necessarie alla effettiva entrata in operatività delle Linee guida;
CONSIDERATO tuttavia che l'anno 2005 rappresenterà per l'Anagrafe del Settore primario un anno di transizione e che il completo passaggio tra il vecchio ed il nuovo sistema necessita di una certa gradualità, per cui è necessario prevedere un periodo di adeguamento, anche in considerazione delle difficoltà operative ed organizzative che sarà necessario affrontare nella fase di transizione;
DATO ATTO che si rende pertanto necessario prevedere casi di deroga temporanea alla completa applicazione delle Linee guida, in particolare rispetto all'obbligo di dichiarare la consistenza aziendale con dettaglio catastale (dato censuario dei terreni in conduzione) per rendere graduale l'impatto delle nuove disposizioni e non creare soverchi oneri di adeguamento ai cittadini/imprese;
CONSIDERATO che per alcune categorie di soggetti e per alcune procedure amministrative di concessione di aiuti/concessioni/agevolazioni il percorso di adeguamento al nuovo sistema si presenta più difficoltoso che per altri, soprattutto in relazione all'assenza di banche dati preesistenti dalle quali attingere dati di consistenza territoriale con dettaglio particellare, di oneroso caricamento manuale, nei quali casi si può prevedere un tempo congruo per il completamento degli archivi anagrafici, senza peraltro impedire nel frattempo la presentazione di istanze;
CONSIDERATO che le basi dati contenenti il dettaglio particellare della consistenza territoriale delle imprese agricole ad oggi più complete, a partire dalle quali è possibile svolgere un'azione di recupero dei dati ad integrazione degli archivi dell'Anagrafe del Settore Primario e che per contro possono essere usate a supporto della presentazione di istanze, sono quelle riferite alla PAC seminativi nelle quali era previsto il troncamento delle centiare nel dato relativo alla superficie;
DATO ATTO che pertanto, a consistenza territoriale invariata, possono verificarsi discrepanze, in più o in meno, tra le dichiarazioni presentate e i dati di superficie registrati negli archivi anagrafici per un massimo di ha 0,0099 moltiplicato per il numero delle particelle presenti;
CONSIDERATO che a livello nazionale sono in corso di definizione, in adempimento al DPR 305/99 ed al D.lgs. 99/2004, gli indirizzi comuni ed i contenuti informativi minimi che costituiranno la base della cooperazione applicativa tra i sistemi informativi che confluiscono nel SIAN;
ATTESO che le presenti disposizioni sono finalizzate a dare attuazione alle Linee guida in tempo utile affinché il nuovo sistema di gestione dei Fascicoli e dell'Anagrafe possa supportare la presentazione delle dichiarazioni di consumo e fabbisogno di carburanti agevolati per l'agricoltura per l'anno 2005;
VISTO il Decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, recante disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole;
VISTO il Decreto Legislativo 27 maggio 1999, n. 165 "Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", integrato e modificato dal Decreto Legislativo 15 giugno 2000, n. 188;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173;
VISTO il Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38";
VISTA la Legge Regionale 9 novembre 2001, n. 31 "Istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura";
VISTA la Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura";
VISTA la deliberazione n. 1498 del 16 maggio 2003 con la quale è stata istituita l'Unità complessa Sistema informativo del Settore primario e controllo;
VISTA la deliberazione n. 3758 del 26 novembre 2004 "Legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, art. 11. Linee guida per la costituzione del Fascicolo Aziendale e per l'Anagrafe del Settore primario. Deliberazione della Giunta regionale 10 settembre 2004 n. 111/CR" ;

decreta

1. Le disposizioni di cui alle Linee guida si applicano a far data dal 1 gennaio 2005. A partire da tale data il Fascicolo aziendale cartaceo di riferimento per l'attestazione delle informazioni registrate negli archivi informatici dell'Anagrafe del Settore Primario è unico per ciascun soggetto registrato nell'Anagrafe ed è costituito:
· presso i CAA per i soggetti che hanno conferito ad essi apposito mandato esclusivo. Nelle more della stipula delle convenzioni per la gestione del Fascicolo tra Regione e CAA, Il fascicolo del produttore attivato in ottemperanza alle convenzioni stipulate con AVEPA in riferimento alla procedure di competenza dell'organismo pagatore costituisce il Fascicolo aziendale.
· presso i Servizi periferici IRA per i soggetti che non abbiano conferito mandato ad un CAA; per tali soggetti, le schede anagrafiche presenti presso gli IRA costituiscono il Fascicolo aziendale.
La costituzione e l'aggiornamento del Fascicolo, cartaceo ed informatico, spetta esclusivamente al depositario dello stesso come identificato al punto precedente, che ne è il gestore.
Le schede anagrafiche attivate in base alla L.R. 39/87 corrispondenti ai soggetti che hanno conferito mandato ai CAA per la gestione del Fascicolo vengono archiviate.
2. Al fine di considerare le difficoltà organizzative ed operative che l'adeguamento al nuovo sistema Anagrafe-Fascicolo comporterà si dispone che, fino alla completa entrata regime del nuovo sistema, che si prevede possa avvenire entro e non oltre il 25 novembre 2005, e fermo restando l'obbligo, in tutti i casi ove questo sia possibile, della presentazione del dato di consistenza territoriale con dettaglio particellare nelle dichiarazioni rese per istanze nell'ambito del settore primario, è ammessa, per le sole procedure ove in precedenza non vigeva tale obbligo, limitatamente ai casi in cui non sia possibile il recupero di tali dati da preesistenti archivi, la presentazione di istanze secondo le modalità in vigore nel 2004; in tali casi è obbligatorio provvedere al completamento dei dati e, ove non presente, la costituzione di un Fascicolo aziendale, entro il 25 novembre 2005.
3. Per le motivazioni richiamate in premessa, è ammesso un margine di tolleranza in più o in meno, tra le dichiarazioni contenute nelle istanze e le superfici registrate negli archivi anagrafici regionali, a consistenza territoriale invariata, fino ad un massimo di ha 0,0099 moltiplicati per il numero delle particelle presenti;
4. I contenuti informativi del fascicolo aziendale e la documentazione indispensabile da conservare nel fascicolo cartaceo sono quelli riportati nell'allegato 1 alle Linee guida approvato con DGR 3758/2004.
Per i soggetti diversi dalle imprese agricole, viene costituito un fascicolo semplificato il cui contenuto informativo e documentale obbligatorio è limitato alle informazioni dei quadri A e B del Modello unico per le informazioni anagrafiche, oltre alle informazioni pertinenti riferite agli altri quadri, a seconda del soggetto richiedente. L'identificazione delle categorie di soggetti per i quali può essere costituito il fascicolo semplificato è definita nella tabella allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante. Anche per queste categorie di soggetti resta l'obbligo di identificare catastalmente le superfici oggetto di intervento o che sono la base per il calcolo di aiuti o contributi, con la sola eccezione delle deroghe di cui al precedente punto 2.
L'allegato 1 alle Linee Guida e, di conseguenza, la modulistica che ne recepisce i contenuti potranno essere oggetto di variazione per le necessità di adeguamento agli indirizzi ed alle disposizioni comuni che verranno definite nell'ambito del SIAN.
5. Il modello di riferimento per la dichiarazione delle informazioni di cui al punto precedente, sia in sede di iscrizione all'Anagrafe che di aggiornamento delle informazioni, è riportato nell'allegato B, che è parte integrante del presente provvedimento e costituisce aggiornamento dell'allegato 2 alle Linee guida approvato con DGR 3758/2004. Tale modello viene messo a disposizione per via telematica dalla Regione del Veneto e sostituisce la scheda anagrafica istituita con deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 1987 n. 7494.
Sono esonerati dalla compilazione della modulistica di cui all'allegato B i soggetti che si recano direttamente presso il CAA mandatario per l'aggiornamento dei propri dati anagrafici.
6. La nuova Anagrafe del Settore primario viene gestita tramite gli applicativi messi a disposizione per via telematica attraverso il portale della Regione del Veneto nonchè tramite la cooperazione applicativa con il sistema Informativo di AVEPA. Nelle more dell'attivazione dell'interoperabilità tra l'Anagrafe regionale ed il Sistema informativo di AVEPA, l'allineamento costante degli archivi avviene tramite scarichi periodici dei dati.
Per un periodo limitato al raggiungimento della completa funzionalità delle nuove applicazioni sviluppati nell'ambito del SISP, resta la possibilità di usare gli applicativi precedentemente messi a disposizione dalla Regione per la presentazione di istanze (OPAwin).
7. L'accesso al sistema Anagrafe-Fascicolo è possibile previa autorizzazione rilasciata dall'U.C. Sistema informativo del Settore primario e Controllo al singolo utente che può richiedere di accedere al servizio in proprio o per conto di un'Organizzazione (Ente, OPA, CAA ecc). L'autorizzazione all'accesso viene concessa tramite l'assegnazione di un identificativo utente dato dal codice fiscale della persona fisica autorizzata e da una password personalizzabile.
8. Per gli aspetti non definiti nel presente decreto, si fa riferimento alle Linee guida approvate con DGR 3758/2004 nonché alla normativa vigente.

Majer


"Allegato A al Decreto n. 16 del 24/12/2004

Categorie di soggetti per le quali è ammesso il Fascicolo aziendale Semplificato

CODICE DESCRIZIONE NATURA GIURIDICA FASCICOLO SEMPLIFICATO
00 DITTA INDIVIDUALE NO
09 FONDAZIONI SI
21 AZIENDE REGIONALI PROVINCIALI COMUNALI SI
902 SOCIETA' DI PERSONE NO
903 SOCIETA' DI CAPITALI NO
904 SOCIETA' COOPERATIVA NO
905 CONSORZIO DI COOPERATIVE SI
906 CONSORZI DI TUTELA SI
907 ALTRI CONSORZI SI
908 ASSOCIAZIONE DEI PRODUTTORI SI
909 ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO SI
910 REGIONE SI
911 PROVINCIA SI
912 COMUNE SI
913 COMUNITA' MONTANA SI
914 CONSORZIO DI COMUNI SI
915 ENTE PARCO SI
916 CONSORZIO DI BONIFICA E/O IRRIGAZIONE SI
917 ALTRO ENTE PUBBLICO SI
918 PERSONA FISICA SI
919 A.S.L. SI
920 ALTRO SOGGETTO PRIVATO SI
921 REGOLE E COMUNIONI FAMILIARI NO
922 IMPRESA FAMILIARE NO
923 ENTI ECCLESIASTICI SI
924 CONSORZI E COOPERATIVE DI MAISCOLTORI SI



Allegato B al Decreto n. 16 del 24/12/2004


Allegato B
Modello unico per le informazioni anagrafiche che modifica l'allegato 2 alle Linee guida per la costituzione e tenuta del Fascicolo Aziendale e per l'Anagrafe del Settore primario approvato con DGR 3758 del 26 novembre 2004.

B1: Modello principale, pagg. 6
B2: Quadri aggiuntivi UTE, pagg. 4"

(segue allegato)

allegato_B_177538.pdf

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