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Bur n. 133 del 24 dicembre 2004


Materia: Caccia e pesca

Decreto DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO n. 530 del 02 dicembre 2004

Legge regionale 13 agosto 2004, n.17 "Disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della Direttiva n.79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n.221 "Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n.157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della Direttiva Comunitaria n.79/409/CEE".Art. 4: adozione di provvedimento di modifica dei prelievi in deroga autorizzati.

Il Presidente

Vista la legge regionale 13 agosto 2004, n.17 dal titolo "Disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della Direttiva n.79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n.221 "Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n.157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della Direttiva Comunitaria n.79/409/CEE"; Visto l'allegato parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica prot.7057/T-A61 dell'11.10.2004, facente parte integrante del presente Decreto; Dato atto del parere negativo formulato dal suddetto Istituto in ordine ai prelievi venatori "in deroga" di cui all'allegato alla legge regionale 13 agosto 2004, n.17, avuto riguardo alle specie passero (Passer italiae), passera mattugia (Passer montanus), storno (Sturnus vulgaris), tortora dal collare (Streptopelia decaocto) e cormorano (Phalacrocorax carbo); Ritenuto che le osservazioni eccepite dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica non tengano conto del fatto che solo una parte dei danni arrecati dalle specie di cui trattasi risultano oggetto di richiesta di finanziamento; Dato atto che i dati economici a suo tempo forniti all'INFS rappresentano essi stessi solo una parte del valore dei danni complessivamente oggetto di accertamento, in quanto nei medesimi non sono ricompresi taluni contenziosi in corso (di elevatissimo valore economico) concernenti danni arrecati dagli uccelli ittiofagi; Dato atto che le cinque specie di cui sopra già sono state oggetto di prelievo in deroga ai sensi della previgente L.R.n.7/2002, i cui esiti in termini di prelievi complessivi sono stati rendicontati al Governo italiano e al medesimo Istituto Nazionale per la fauna selvatica; Dato atto che non è stata acquisita alcuna segnalazione negativa concernente lo status delle popolazioni interessate al prelievo; Ritenuto peraltro debba essere salvaguardato lo strumento tecnico-gestionale rappresentato dall'accordo del 29 aprile 2004, rep-n.1969 sancito nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, strumento previsto dalla legge 221/2002 a cui deve essere riconosciuto il merito di aver reso finalmente applicabile anche in Italia i regimi di prelievo in deroga previsti dalla Direttiva 79/409/CEE; Ritenuto, sulla base della suddetta considerazione, che debba quindi adottarsi un provvedimento di sospensione dei prelievi di cui trattasi ai sensi dell'art. 4 della citata L.R.n.17/2004 pur non sussistendo elementi oggettivi di riscontro in ordine ad un impatto negativo arrecato dalla pertinente regolamentazione adottata a livello regionale, e ciò nelle more dell'assunzione di un diverso indirizzo da parte dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica;

decreta

1. è disposta, per le motivazioni esposte in premessa nonché ai sensi e per i fini di cui all'art. 4 della Legge Regionale 13 agosto 2004, n.17 "Disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della Direttiva n.79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n.221 "Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n.157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della Direttiva Comunitaria n.79/409/CEE", la sospensione dei prelievi venatori aventi per oggetto le specie passero (Passer italiae), passera mattugia (Passer montanus), storno (Sturnus vulgaris), tortora dal collare (Streptopelia decaocto) e cormorano (Phalacrocorax carbo). Il presente Decreto sarà oggetto di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto; copia del medesimo sarà trasmessa alle Amministrazioni provinciali per gli adempimenti di competenza nonché, per dovuta conoscenza, alle Associazioni venatorie riconosciute.

Galan

ALLEGATO (omissis)

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