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Bur n. 133 del 24 dicembre 2004


Materia: Caccia e pesca

Decreto DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO n. 565 del 23 dicembre 2004

Legge regionale 13 agosto 2004, n.17 "Disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della Direttiva n.79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n.221 "Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n.157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della Direttiva Comunitaria n.79/409/CEE". Art. 4: provvedimenti di modifica dei prelievi in deroga autorizzati. Parziale modifica del Decreto n. 530 del 2 dicembre 2004.

Il Presidente

VISTA la legge regionale 13 agosto 2004, n.17 dal titolo "Disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della Direttiva n.79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n.221 "Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n.157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della Direttiva Comunitaria n.79/409/CEE"; RICHIAMATO il precedente Decreto n.530 del 2 dicembre 2004 con il quale è stata disposta, ai sensi dell'art.4 della medesima legge regionale 13 agosto 2004, n.17, la sospensione dei prelievi venatori aventi per oggetto le specie passero (Passer italiae), passera mattugia (Passer montanus), storno (Sturnus vulgaris) e tortora dal collare (streptopelia decaocto); PRESO ATTO della segnalazione formulata dalla Confagricoltura Veneto con nota del 21.12.2004 (acquisita agli atti della Regione Veneto con protocollo n.835495/48.17) in ordine agli impatti particolarmente dannosi per le colture agrarie che possono essere arrecati, tra le varie specie, dal passero (Passer italiae) e dallo storno (Sturnus vulgaris); DATO ATTO che tale recente segnalazione rafforza la convinzione dell'Amministrazione regionale in ordine all'opportunità di un recepimento parziale dell'indirizzo gestionale fornito dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica con il parere prot.7057/T-A61 dell'11.10.2004, recepimento che contempli, a modifica di quanto previsto dal Decreto n.530 del 2.12.2004 tenuto conto della segnalazione di cui sopra, l'assoggettamento a prelievo venatorio in deroga delle specie storno (Sturnus vulgaris) e passero (Passer italiae) pur prevedendo per quest'ultima specie, a fini comunque cautelativi da perseguire anche in relazione alle differenti tipologie di danno arrecato, la riduzione da 20 a 10 capi del carniere giornaliero autorizzato;

decreta

1. ai sensi e per i fini di cui all'art. 4 della Legge Regionale 13 agosto 2004, n.17 "Disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della Direttiva n.79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n.221 "Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n.157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della Direttiva Comunitaria n.79/409/CEE", nonché a parziale modifica del precedente Decreto n.530 del 2 dicembre 2004, è disposto l'assoggettamento a prelievo venatorio in deroga delle specie storno (Sturnus vulgaris) e passero (Passer italiae) con riduzione da 20 a 10, per quest'ultima specie, del carniere giornaliero per singolo cacciatore; 2. è fatto salvo quanto disposto dal precedente decreto n.530 del 2.12.2004 non in contrasto con il presente decreto. Il presente Decreto sarà oggetto di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto; copia del medesimo sarà trasmessa alle Amministrazioni provinciali per gli adempimenti di competenza nonché, per dovuta conoscenza, alle Associazioni venatorie riconosciute.

Galan

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