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Bur n. 97 del 28 settembre 2004


Materia: Agricoltura

Decreto DEL DIRIGENTE DELL' UNITA' PERIFERICA PER I SERVIZI FITOSANITARI n. 17 del 03 settembre 2004

Lotta obbligatoria contro la Diabrotica del mais (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte), in attuazione del Decreto Ministeriale 21 agosto 2001. Individuazione e delimitazione di tre nuovi focolai in provincia di Verona e Vicenza. Determinazione vincoli ad alcune pratiche agricole.

Il Dirigente

Richiamata l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 39 del 11 febbraio 2004 con la quale:
- si delimitava l'ambito del focolaio da tempo costituito in prossimità dell'Aeroporto internazionale Marco Polo di Tessera _ Venezia;
- si individuavano le azioni di contrasto cui erano assoggettate le aziende maidicole all'interno del focolaio;
- si determinavano le azioni di controllo del parassita del mais da svolgere in tutte le province della Regione;
- si rinviava al decreto del Dirigente Responsabile dell'UPER per i Servizi Fitosanitari la possibilità di delimitare nuove zone "focolaio";
considerato che l'attività di monitoraggio, avviata la prima decade di giugno, ha interessato in particolare le superfici coltivate a mais nella fascia a confine con la Regione Lombardia per una profondità di cinque chilometri dove sono state posizionate numerose trappole a feromone, secondo modalità determinate dall'Ordinanza richiamata ed è finalizzata ad abbassare il rischio di introduzione nel territorio veneto della Diabrotica virgifera registrando quella Regione una presenza diffusa del parassita;
considerato che l'attività di monitoraggio estesa anche ad altre province del Veneto ha fatto registrare nella seconda decade di luglio catture, di esemplari adulti, in aziende maidicole situate nei Comuni:
- di Peschiera del Garda (VR) - allegato n.1
- di Nogarole Rocca (VR) - allegato n2
- di Montebello Vicentino (VI) - allegato n 3;
ritenuto di costituire, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Ministeriale 21 agosto 2001 "lotta obbligatoria contro la diabrotica del mais ", tre nuovi distinti focolai, la cui delimitazione proposta negli allegati richiamati costituisce parte integrante del presente provvedimento, per i quali valgono le disposizioni già elencate nell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 39/2004 che vengono ora riproposte:
- il divieto di procedere al ristoppio del mais (divieto della successione del mais a se stesso), da applicare anche nelle coltivazioni di limitata superficie ad uso familiare ovvero l'obbligo di effettuare interventi insetticidi, contro gli adulti dell'insetto, secondo le indicazioni fornite dal Servizio Fitosanitario Regionale. Il divieto al ristoppio del mais si ritiene rispettato anche nel caso in cui la semina venga posticipata in epoca successiva al periodo di schiusa delle uova del parassita individuato dal Servizio Fitosanitario, come previsto nella nota 30.06.2004, n° 37068 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;
- il divieto di trasportare al di fuori del focolaio piante o parti di piante di mais allo stato fresco, compreso il trinciato integrale ed il "pastone di pannocchie";
- il divieto di procedere alla mietitrebbiatura della granella del mais prima del 1° Ottobre;
- il divieto di spostare al di fuori del focolaio terreno che abbia ospitato mais nell'anno in corso e nell'anno precedente;
considerato, a precisazione dei divieti individuati al punto precedente, che, essendo il divieto di ristoppio del mais una misura alternativa rispetto ai trattamenti antiparassitari, è consentito alle aziende maidicole ricadenti all'interno del "focolaio" di scegliere nella stagione 2005 il regime di lotta cui intendono assoggettarsi (se interrompendo la coltura del mais sulle medesime superfici investite nel 2004 ovvero provvedendo a svolgere trattamenti antiparassitari nei periodi determinati dalla Struttura regionale competente). A tale riguardo l'UPER per i Servizi Fitosanitari provvederà con modalità determinate a verificare il rispetto degli obblighi imposti;
vista la legge 18 Giugno 1931 n. 987 e successive modificazioni ed integrazioni;
visto il Regolamento attuativo della sopraccitata legge, approvato con Regio decreto 12 Ottobre 1933, n. 1700 e modificato con Regio decreto 2 Dicembre 1937, n. 2504;
visto il Decreto legislativo del 30 Dicembre 1992, n. 536;
visto il Decreto Ministeriale 31 Gennaio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica Italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;
visto il Decreto Ministeriale 21 agosto 2001 "lotta obbligatoria contro la diabrotica del mais ";
vista la decisione 2003 /766/CE della Commisione del 24 ottobre 2003 "relativa a misure d'emergenza intese a prevenire la propagazione nella Comunità della Diabrotica virgifera Le Conte ";
vista la nota del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 30 giugno 2004, n. 37068;
visto il parere tecnico del 31.08.04, acquisito agli atti, che richiede di delimitare le nuove zone focolaio in relazione alla riscontrata presenza del parassita nei rilievi svolti a seguito del monitoraggio effettuato nei Comuni di Peschiera del Garda, Nogarole Rocca e Montebello Vicentino;

decreta

1. che nelle tre zone "focolaio" relative ai Comuni di Peschiera del Garda (VR), Nogarole Rocca (VR) e Montebello Vicentino (VI), la cui delimitazione proposta negli allegati da 1 a 3 costituisce parte integrante del presente provvedimento, valgono le seguenti prescrizioni, conformi ai vincoli previsti dall'art. 5 del DM 21 Agosto 2001 "Lotta obbligatoria contro la Diabrotica del mais (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte)":
- il divieto di procedere al ristoppio del mais (divieto della successione del mais a se stesso), da applicare anche nelle coltivazioni di limitata superficie ad uso familiare ovvero l'obbligo di effettuare interventi insetticidi, contro gli adulti dell'insetto, secondo le indicazioni fornite dal Servizio Fitosanitario Regionale. Il divieto al ristoppio del mais si ritiene rispettato anche nel caso in cui la semina venga posticipata in epoca successiva al periodo di schiusa delle uova del parassita individuato dal Servizio Fitosanitario;
- il divieto di trasportare al di fuori del focolaio piante o parti di piante di mais allo stato fresco, compreso il trinciato integrale ed il "pastone di pannocchie";
- il divieto di procedere alla mietitrebbiatura della granella del mais prima del 1° Ottobre;
- il divieto di spostare al di fuori del focolaio terreno che abbia ospitato mais nell'anno in corso e nell'anno precedente;
2. a precisazione dei divieti individuati al punto precedente, essendo il ristoppio del mais una misura alternativa rispetto ai trattamenti antiparassitari, è consentito alle aziende maidicole ricadenti all'interno del "focolaio" di scegliere nella stagione 2005 il regime di lotta cui intendono assoggettarsi (se interrompendo la coltura del mais sulle medesime superfici investite nel 2004 ovvero provvedendo a svolgere trattamenti antiparassitari nei periodi determinati dalla Struttura regionale competente). A tale riguardo l'UPER per i Servizi Fitosanitari provvederà con modalità determinate a verificare il rispetto degli obblighi imposti, in applicazione della nota 30/06/2004, n. 37068 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;
3. l'Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari Regionali, a norma del D.Lgs. 30/12/1992, n. 536 provvederà a vigilare sull'applicazione dei vincoli e le misure limitative alla coltivazione del mais imposte al fine di eradicare o contenere la diffusione del parassita nei focolai individuati.

Buttapietra (VR), 3 settembre 2004 Gasparini

Allegato (omissis)

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