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Bur n. 105 del 30 agosto 2022


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SICUREZZA DEL TERRITORIO n. 25 del 19 maggio 2022

Ditta SIPEG- S.r.l.- Progetto di ampliamento della cava di sabbia e ghiaia denominata "BAI" in Comune di Zanè (VI). Provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e della L.R. n. 4/2016. L.R. 13/2018, D.lgs. 117/2008.

Note per la trasparenza

Trattasi di provvedimento con il quale la ditta SIPEG S.r.l. è autorizzata a coltivare la cava di sabbia e ghiaia denominata “BAI”, in Comune di Zanè, secondo un progetto che prevede l’ampliamento e la ricomposizione complessiva del sito estrattivo.

Il Direttore

PREMESSO che:

  • con DD.G.R. n. 4545 del 04.08.1981 e n. 3389 del 27.10.2000 è stata autorizzata la coltivazione e l’ampliamento della cava di sabbia e ghiaia, denominata “BAI” in Comune di Zanè (VI), alla ditta Betonrossi S.p.A.;
  • con DD.D.R. n.404 del 27/10/2004, n. 206 del 18/11/2009 i termini per la conclusione dei lavori di coltivazione erano stati stabiliti al 31/12/2011;
  • con D.D.R. n. 105 del 24.06.2014 è stata autorizzata una variante al progetto di coltivazione che prevede solo interventi di ricomposizione della cava mediante la ripiena dei vuoti estrattivi con utilizzo di rifiuti di estrazione e terre e rocce da scavo, approvando il relativo piano di gestione dei rifiuti di estrazione e stabilendo la conclusione dei lavori al 31/12/2024;
  • con D.D.R. n. 52 del 14.02.2020 le autorizzazioni di cava sono state intestate alla ditta SIPEG S.r.l. e con D.D.R. n. 651 del 19/11/2020 è stato modificato il piano di gestione dei rifiuti di estrazione;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO in particolare l’art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. rubricato “Provvedimento autorizzatorio unico regionale”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;

VISTA la DGR n. 568/2018 “Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale". Revisione della disciplina attuativa delle procedure di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 (ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera b)) e degli indirizzi e modalità di funzionamento delle conferenze di servizi di cui agli articoli 10 e 11 (ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera g)) a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 104 del 16 giugno 2017. Delibera n. 117/CR del 06/12/2017”;

VISTA l’istanza dalla ditta SIPEG s.r.l. (C.F. 00787520246), con sede a Pedemonte in Via Molino n. 3, presentata per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) ai sensi dell’art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006 e della L.R. n. 4/2016, acquisita, unitamente alla documentazione progettuale, al prot. n. 200260 in data 20/05/2020, per l’ampliamento della cava di sabbia e ghiaia, denominata “BAI” ubicata nel Comune di Zanè (VI);

PRESO ATTO che, in allegato all’istanza per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale, il proponente ha provveduto a inviare lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica, la documentazione e gli elaborati progettuali finalizzati al rilascio dei seguenti titoli abilitativi:

  • provvedimento di Valutazione Impatto Ambientale D.Lgs 152/2006 e s.m.i. (che comprende la valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i.);
  • autorizzazione dell’attività di cava ai sensi della L.R. 13/2018;
  • approvazione del piano di gestione dei rifiuti di estrazione ai sensi del D.lgs. 117/2008;
  • spostamento della linea elettrica a media tensione;
  • spostamento di un relitto di canaletta demaniale;

PRESO ATTO dell’avvenuto espletamento di tutti gli adempimenti istruttori da parte della struttura regionale la quale ha acquisito inoltre la documentazione integrativa ai prott. n. 409916 del 25/09/2020, con nota 450530 in data 22/10/2020 ha dato l’avvio del procedimento, provvedendo a pubblicare sul sito web della Regione l’avviso al pubblico e, trascorso il periodo di pubblicazione anche delle integrazioni, ha sottoposto in data 29/09/2021 l’istanza e il relativo progetto al Comitato Tecnico regionale VIA di cui alla L.R. 4/2016;

DATO ATTO del parere n. 166 in data 29/09/2021 del Comitato Tecnico regionale VIA, favorevole con prescrizioni al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale e al rilascio dell’autorizzazione mineraria, allegato al presente provvedimento (Allegato A), nel quale è stato presto atto che non sono prevedibili impatti negativi significativi considerata anche la dichiarazione di non necessità di Valutazione d’incidenza;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 11, c. 2 della L.R. n. 13/2018 il Comitato Tecnico regionale V.I.A. si è espresso, in luogo della C.T.R.A.E. di cui all’art. 13 della medesima L.R. n. 13/2018, favorevolmente al rilascio dell’autorizzazione alla coltivazione della cava per gli aspetti minerari e per l’approvazione del piano di gestione dei rifiuti di estrazione, con le prescrizioni minerarie ulteriori a quelle ambientali indicate nel citato parere n. 166/2021;

VISTA la nota prot. 111079 del 10/03/2022 con la quale il Direttore dell’Area Tutela e Sicurezza del Territorio, in applicazione della D.G.R. n. 568/2018 e ai sensi dell’art. 14 comma 2, della L. 241/1990, ha convocato la Conferenza di Servizi, da svolgersi ai sensi dell’art. 14-ter della L. 241/1990 in forma simultanea e in modalità sincrona, per il giorno 24/03/2022 per la determinazione sul rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale e per l’acquisizione dei titoli abilitativi richiesti dal proponente;

VISTO il decreto n. 26 del 05/04/2022, conclusivo dell’endoprocedimento di cui alla D.G.R. n. 568/2018, con il quale il Direttore della Direzione regionale Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso ha adottato il provvedimento favorevole di VIA prendendo atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi in merito al rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale, espresse nella seduta del 24/03/2022, facendo proprio il parere del Comitato Tecnico regionale VIA n. 166 in data 29/09/2021 e dando atto della non necessità della procedura per la valutazione di incidenza ambientale, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali indicate nel medesimo parere;

CONSIDERATO che la conferenza di servizi di cui all’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. si è riunita nella seduta del 24/03/2022, determinandosi favorevolmente anche in ordine al rilascio dell’autorizzazione all’attività di cava ai sensi della L.R. 13/2018, all’autorizzazione per gli aspetti paesaggistici di cui al D.lgs. 42/2004, all’approvazione del piano di gestione dei rifiuti di estrazione ai sensi del D.lgs. 117/2008;

PRESO ATTO che per quanto riguarda lo spostamento della linea elettrica, l’Ente gestore (E-distribuzione) su istanza della ditta ha elaborato il progetto definitivo che è stato autorizzato dalla Provincia di Vicenza con determinazione n. 1550 del 11/12/2020;

PRESO ATTO inoltre che, in relazione allo spostamento della canaletta consortile, il proponente ha trasmesso il parere favorevole del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta n. 1910 del 22/02/2021 alla messa in disponibilità del tratto di sedime demaniale, ai soli fini idraulici;

DATO ATTO che la Conferenza dei Servizi si è determinata favorevolmente, sulla base delle posizioni prevalenti ai sensi dell’art. 14-ter della L. n. 241/1990, al rilascio delle autorizzazioni necessarie alla coltivazione della cava, con le prescrizioni minerarie contenute nel parere n. 168/2021 del Comitato Tecnico regionale VIA integrate con una ulteriore prescrizione, che tiene conto dei problemi emersi relativi al ristagno delle acque meteoriche subito all’esterno del lato nord della cava.

PRESO ATTO che con nota n. 163312 del 08/04/2022 è stato trasmesso il verbale della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi alle amministrazioni convocate alla conferenza;

VISTO il verbale della Conferenza di Servizi in data 24/03/2022 per la parte inerente gli aspetti autorizzativi (Allegato B), svolta in modalità sincrona ai sensi dell’articolo 14-ter della L. n. 241/1990 e secondo quanto previsto dall’articolo 27-bis del D.Lgs 152/2006 e con la procedura stabilita dalla D.G.R. n. 568/2018, in relazione al rilascio dell’autorizzazione all’attività di cava ai sensi della L.R. n. 13/2018, all’autorizzazione per gli aspetti paesaggistici di cui al D.Lgs. 42/2004, all’approvazione del piano di gestione dei rifiuti di estrazione ai sensi del D.Lgs. 117/2008;

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 27-bis, comma 7 del D.Lgs. 152/2006, la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce provvedimento autorizzatorio unico regionale comprendente il provvedimento di VIA;

VISTO il D.lgs. 06.09.2011 n. 159 (codice delle leggi antimafia);

PRESO ATTO che, in applicazione del D.lgs. 06.09.2011 n. 159 (codice delle leggi antimafia) è stato riscontrato che la ditta SIPEG S.r.l. è iscritta nell’elenco (cd. “WHITE LIST”) della Prefettura di Vicenza dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori lavori, non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, come individuata dall’art. 1, della L. 190/2012;

CONSIDERATO, pertanto, che la ditta SIPEG S.r.l. possiede capacità tecnico finanziaria ad eseguire l’attività di cava in oggetto e che è stata accertata l’assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto e l’assenza di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui agli artt. 67 e 84, comma 3, del D.lgs. 159/2011;

RITENUTO in considerazione dell’esito favorevole della conferenza dei servizi, che si è espressa nelle due separate riunioni favorevolmente sulla base delle posizioni prevalenti sia per gli aspetti ambientali sia per quelli autorizzativi nonché dei risultati dell’istruttoria svolta, che è possibile autorizzare alla ditta SIPEG S.r.l. il progetto presentato per l’ampliamento della cava di sabbia e ghiaia denominata “BAI” in Comune di Zanè (VI) con le condizioni e le prescrizioni riportate nel dispositivo del presente provvedimento;

VISTA la D.G.R. n. 79 del 29/01/2019 recante “disposizioni attuative dell’art. 19 della L.R. 16 marzo 2018 n. 13 “Norme per la disciplina dell’attività di cava”;

CONSIDERATO che, in applicazione della citata DGR 79/2018, la fascia di 500 m dall’area della cava risulta interessare per più del 25% il territorio dei Comune di Carrè mentre il trasporto del materiale non risulta interessare comuni confinanti come definiti della DGR 79/2018, il contributo previsto all’art. 19 della L.R. 13/2018 deve essere ripartito fra il comune di Zanè e il Comune di Carrè in ragione del 80% al primo e del 20% al secondo;

VISTO il D.P.R. 08/09/1997 n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;

VISTO il D.M. 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)”.

VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014;

VISTA la L.R. 16.03.2018 n. 13 – “Norme per la disciplina dell’attività di cava”;

VISTO il Piano Regionale dell’Attività di Cava approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 20 del 20.03.2018;

VISTO il D.P.R. 09.04.1959, n. 128 –“Norme di polizia delle miniere e delle cave”;

VISTI il D.lgs. 30.05.2008, n. 117, la D.G.R. 761 del 15.03.2010 e la D.G.R. n. 1987 del 28.12.2014 in relazione alla gestione dei rifiuti di estrazione;

VISTO l’art. 2 comma 2 della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 568/2018, il provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06, è adottato dal Direttore di Area a cui afferisce la struttura regionale competente per l’autorizzazione dell’intervento (o da un suo delegato);

RITENUTO per tutto quanto argomentato, di rilasciare alla Ditta il provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi del comma 7 dell’art. 27–bis del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. per l’approvazione del “Progetto di ampliamento della cava di sabbia e ghiaia denominata “BAI”;

decreta

1. di adottare, ai fini del rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., la determinazione positiva di conclusione della Conferenza di Servizi assunta sulla base delle posizioni prevalenti ai sensi dell’art. 14-ter della L. n. 241/1990 ad esito della seduta del 24/03/2022;

2. di prendere atto e fare proprio il decreto della Direzione regionale Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso n. 26 del 05/04/2022 con il quale è stato adottato il provvedimento favorevole di compatibilità ambientale subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali e prescrizioni di cui al parere del Comitato Tecnico regionale VIA n. 166 in data 29/09/2021, Allegato A al presente provvedimento, preso atto delle determinazioni della Conferenza dei Servizi espresse nella seduta del 24/03/2022 e della non necessità della procedura di valutazione di incidenza ambientale;

3. di prendere atto delle determinazioni favorevoli della Conferenza dei Servizi svolta in modalità sincrona in data 24/03/2022, sulla base delle posizioni prevalenti, al rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione del progetto con le prescrizioni minerarie contenute nel parere 166/2021 del Comitato Tecnico regionale VIA e integrate dall’ulteriore prescrizione impartita dalla Conferenza, come da verbale che si allega al presente provvedimento (Allegato B);

4. di autorizzare la ditta SIPEG S.r.l. (C.F. 00787520246), con sede a Pedemonte in Via Molino n. 3, per i motivi in premessa esposti, a coltivare la cava di sabbia e ghiaia, denominata "BAI", in Comune di Zanè (VI) come delimitata con linea fucsia tratteggiata (cava BAI esistente) e con linea rossa tratteggiata (PROGETTO AMPLIEMENTO) nell’estratto planimetria catastale dell’elaborato 08 – Inquadramento geografico, catastale e urbanistico facente parte della documentazione di progetto, in conformità al progetto di coltivazione costituito dalla documentazione tecnica indicata al punto 8 e con le prescrizioni e condizioni contenute nel presente provvedimento;

5. di approvare, ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 117/2008 e della D.G.R. 761/2010, il piano di gestione dei rifiuti di estrazione, elaborato n. 7 , facente parte del progetto di coltivazione autorizzato, come indicato al punto 8, dando atto che dal piano medesimo emerge che non vi è produzione di rifiuti di estrazione;

6. di stabilire che la compatibilità ambientale dell’intervento, rilasciata con il DDR n. 24/2022 della Direzione regionale Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso, compresa nel presente provvedimento, ha efficacia temporale di cui al successivo punto 7, fatta salva la concessione di specifica proroga;

7. di far obbligo alla ditta di concludere i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) entro 10 anni dalla data del presente provvedimento;

8. di dare atto che il progetto autorizzato è costituito dagli elaborati, firmati digitalmente dal Direttore della Direzione regionale Difesa del Suolo e della Costa, di seguito elencati:

Elaborato

Titolo

01

Studio Impatto Ambientale

02

Riassunto Non Tecnico

03

Relazione Tecnica E DI RICOMPOSIZIONE AMBIENTALE

04

Relazione Geologica, Idrogeologica E Geotecnica

05

Dichiarazione Non Necessità VIncA ai sensi della D.G.R. 1400/17

06

VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO

07

Piano Gestione Rifiuti ai sensi dell'art.5 DLgs117-08

08

Inquadramento Geografico, Catastale E URBANISTICO

09

Inquadramento Geologico e Idrogeologico

10

Planimetria stato attuale

11

Planimetria di scavo in ampliamento

12

Sezioni di scavo in ampliamento

13

PLANIMETRIA DI ricomposizione ambientale

14

Sezioni di ricomposizione ambientale

15

Relazione integrativa

 

9. di dare atto e stabilire che il “materiale utile” espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale, è costituito da sabbia e ghiaia per un volume utile di mc 998.000, calcolati a giacimento;

10. di stabilire che la ditta, al fine di dare efficacia all’autorizzazione di cui al punto 4, prima della consegna del presente provvedimento deve presentare alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa della Regione del Veneto:

10.1. deposito cauzionale in numerario o in titoli di stato al valore corrente di € 974.000,00 (novecentosettantaquattromila/00), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fidejussoria bancaria o di altro ente autorizzato, a garanzia del rispetto di tutti gli obblighi derivanti dall’autorizzazione, all’attuazione del Piano di gestione dei rifiuti di estrazione -approvato ai sensi del D.lgs. 117/2008 e della D.G.R. n. 761/2010. La Regione con apposito provvedimento svincolerà il suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell’osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall’autorizzazione. In caso di inosservanza degli obblighi stessi, la Regione provvederà ad incamerare l’importo corrispondente alle inosservanze dalle garanzie presentate. La documentazione costituente il deposito cauzionale dovrà contenere una clausola in cui è esplicitato che la garanzia si estende a tutti gli inadempimenti e irregolarità accaduti durante tutta l’attività di coltivazione, a partire dalla data di avvio dei lavori dell’autorizzazione originaria;

10.2. nomina del Direttore dei lavori di cui all’art. 18 della L.R. n. 13/2018;

10.3. titoli di disponibilità completi dell’area di cava nelle forme previste dall’art. 10 del L.R. 13/2018;

11. di fare obbligo alla ditta di adempiere alle seguenti condizioni poste per gli aspetti di compatibilità ambientale dal Comitato Tecnico regionale VIA di cui al parere n. 166 in data 29/09/2021:

1

CONTENUTO

DESCRIZIONE

 

Macrofase

Ante operam

Oggetto della condizione

Sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, si prescrive di mantenere invariata l’idoneità degli ambienti rispetto le specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le seguenti specie segnalate: Bufo viridis, Hyla intermedia, Rana dalmatina, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Podarcis siculus, Hierophis viridiflavus, Zamenis longissimus e Natrix tessellata. Si prescrive al Proponente di verificare e di dimostrare il rispetto di tale prescrizione e di darne adeguata informazione all’Autorità regionale per la valutazione d’incidenza

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

Entro 60 giorni dall’autorizzazione.

Soggetto verificatore

Autorità regionale per la valutazione d’incidenza.

 

2

CONTENUTO

DESCRIZIONE

 

Macrofase

Corso d’opera

Oggetto della condizione

Emissioni acustiche

Dovrà essere effettuata una verifica di impatto acustico secondo i contenuti della DDG ARPAV n. 3 del 29.01.08 - BURV n. 92 del 7 novembre 2008 (disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it), anche presso i ricettori potenzialmente più esposti, in condizioni di massima gravosità dell’impianto al fine di dare conferma delle conclusioni della valutazione previsionale acustica presentata. I risultati di tale verifica dovranno essere inviati ad ARPAV, alla Regione Veneto, alla Provincia e al Comune.

Nel caso si rilevassero dei superamenti il proponente dovrà predisporre e presentare al Comune, alla Provincia e alla Regione Veneto un piano di interventi, da presentarsi entro 60 giorni dall’accertamento, per l'immediato rientro nei limiti.

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

Entro 6 mesi dall'entrata in esercizio con le modifiche da progetto, il proponente dovrà presentare istanza di verifica di ottemperanza alla presente condizione allegando i risultati della verifica di impatto acustico da trasmettere alla Regione Veneto – Dir. Valutazioni Ambientali, supporto giuridico e contenzioso e al soggetto verificatore.

Soggetto verificatore

Regione Veneto anche avvalendosi di ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt 7 e 15 della Legge n. 132/2016

 

12. di fare obbligo alla ditta di adempiere alle seguenti prescrizione poste per gli aspetti minerari dal Comitato Tecnico regionale VIA in luogo della C.T.R.A.E. di cui al parere n. 166 in data 29/09/2021 come integrate dalla conferenza dei servizi autorizzatoria:

1

CONTENUTO

DESCRIZIONE

 

Macrofase

Ante operam

Oggetto della condizione

  1. apporre la recinzione al ciglio di scavo in atto e preesitente con almeno tre ordini di filo metallico per un’altezza non inferiore a 1,5 m, laddove non sia già presente, mantenendo una distanza tra recinzione e ciglio non inferiore a 5 m e apponendo su tutta la recinzione cartelli di divieto d’accesso e ammonitori di pericolo;
  2. apporre in corrispondenza degli accessi alla cava, in modo ben visibile, un cartello identificativo come previsto al comma 4 dell’art. 15 del PRAC;
  3. realizzare lungo la recinzione prima dell’inizio delle operazioni di scavo in ampliamento un arginello in terra, alto almeno 50 cm, in modo da impedire ruscellamenti sulle scarpate di cava.

Termine verifica prescrizione

nell’ambito dell’attività di vigilanza di cui all’art. 22 della L.R. 13/2018

Soggetto verificatore

Comune di Zanè

 

2

CONTENUTO

DESCRIZIONE

 

Macrofase

Corso d’opera

Oggetto della condizione

  1. mantenere una distanza minima di 10 metri fra il ciglio di scavo e i confini di proprietà di terzi, disposta ai sensi dell’art. 15 comma 1 del PRAC.;
  2. mettere a dimora lungo il perimetro degli scavi in atto e preesistenti, entro la prima stagione invernale successiva alla data di efficacia dell’autorizzazione, la quinta arborea-arbustiva composta da specie vegetali coerenti con il contesto;
  3. accantonare il terreno superficiale di scopertura del giacimento solo all’interno dell’area di cava autorizzata e riutilizzarlo per i previsti lavori di sistemazione ambientale.

Termine verifica prescrizione

nell’ambito dell’attività di vigilanza di cui all’art. 22 della L.R. 13/2018

Soggetto verificatore

Comune di Zanè

 

3

CONTENUTO

DESCRIZIONE

 

Macrofase

Corso d’opera

Oggetto della condizione

accantonare il terreno superficiale di scopertura del giacimento solo all’interno dell’area di cava autorizzata e riutilizzarlo per i previsti lavori di sistemazione ambientale.

Termine verifica prescrizione

nell’ambito dell’attività di vigilanza di cui all’art. 22 della L.R. 13/2018

Soggetto verificatore

Comune di Zanè

 

4

CONTENUTO

DESCRIZIONE

 

Macrofase

Corso d’opera

Oggetto della condizione

Effettuare gli accertamenti sul materiale da utilizzare per la ricomposizione morfologica della cava, al fine di garantire i requisiti di qualità ambientale nell’ambito del piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cui all’art. 5 del D.lgs 117/2008 e del riempimenti dei vuoti e volumetrie derivanti dalla pregressa attività estrattiva ai sensi dell’art. 10 del medesimo D.lgs, coerentemente con le disposizioni attuative dettate al riguardo con DD.G.R. n 761/2010 e n.. 1987/2014 e in particolare:

  1. conservare, per le terre e rocce da scavo provenienti dall’esterno della cava, la documentazione contenente l’esito delle analisi sul materiale di scavo, eseguite in conformità alle disposizioni vigenti, che dimostrino il rispetto dei limiti di colonna A della tabella 1 dell’allegato 5 alla parte IV del Dlgs 152/2006 o, nei settori previsti a colture, dei limiti di cui al D.MATTM n. 46/2019, ovvero dei maggiori valori di fondo;
  2. effettuare su tutti i limi utilizzati le analisi di caratterizzazione indicate al punto 2), lettera C), dell’allegato A alla DGR 761/2010 almeno ogni 12 mesi e ogni qualvolta sia modificato il ciclo di lavorazione, verificando la compatibilità ambientale;
  3. effettuare, in conformità alle disposizioni di cui alla DGR n. 1987/2014, su tutti i limi utilizzati il test di cessione per l’acrilammide ogni 10.000 mc di materiale e ogni qual volta sia modificato il ciclo di lavorazione, verificandone il rispetto dei limiti stabiliti dalla medesima DGR 1987/2014;
  4. eseguire inoltre sui rifiuti di estrazione da utilizzare ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. 117/2008 oltre alle analisi di cui ai precedenti punti 2 e 3 anche accertamenti con le cadenze di cui al punto 3 che confermino la classificazione di tali rifiuti quali inerti ai sensi dell’allegato III bis al Dlgs 117/2008;
  5. conservare la documentazione relativa al materiale proveniente dall’esterno della cava e tenere aggiornato il registro dei materiali in entrata alla cava, secondo le disposizioni di cui al punto 3), lettera C), dell’allegato A alla a DGR 761/2010

Termine verifica prescrizione

prescrizione n. 1: ad ogni differente origine del materiale in entrata conservare la documentazione e trasmettere ad ARPAV i risultati analitici sul materiale di scavo;

prescrizione n. 2: ogni 12 mesi oppure ogni qualvolta sia cambiato il ciclo di lavorazione;

prescrizione n. 3 e 4: ogni 10.000 mc di limo impiegati oppure nel caso di modifica del ciclo di lavorazione;

Prescrizione n.5: ogni 30 giorni

Soggetto verificatore

Struttura regionale competente in materia attività estrattive e Arpav

 

5

CONTENUTO

DESCRIZIONE

 

Macrofase

Corso d’opera

Oggetto della condizione

Eseguire la manutenzione idraulica del lato nord della cava in modo che la nuova canaletta prevista nell’ambito dello spostamento di quella presente sul sedime demaniale sia adeguata anche a ridurre il problema di ristagno delle acque meteoriche lungo la fascia fra il ciglio nord della cava e la strada via Colombara, mediante almeno la dispersione nel suolo

Termine verifica prescrizione

nell’ambito dell’attività di vigilanza di cui all’art. 22 della L.R. 13/2018

Soggetto verificatore

Comuni di Zanè e Carrè

 

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CONTENUTO

DESCRIZIONE

 

Macrofase

Corso d’opera

Oggetto della condizione

Conclusione dei lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione)

Termine verifica prescrizione

10 anni dal rilascio del provvedimento di autorizzazione

Soggetto verificatore

Direzione regionale competente in materia di attività estrattive congiuntamente con Comune di Zanè in applicazione della L.R. 13/2018 art. 21.

 

13. di stabilire che la ditta è tenuta ad effettuare i versamenti del contributo di cui all’art. 19 della L.R. 13/2018 in attuazione delle modalità di riparto con i comuni confinanti stabilite dalla D.G.R. n. 79/2019, che, per la cava in oggetto, prevede il versamento dei contributi ai comuni di Zanè e Carrè in ragione rispettivamente del 80,0 % e del 20% del materiale estratto;

14. di svincolare, con decorrenza dalla data di accettazione del deposito cauzionale di cui al punto 10 lettera a. del presente provvedimento, il precedente deposito cauzionale presentato a garanzia degli obblighi derivanti dalle con DD.G.R. n. 4545 del 04/08/1981 e n. 3389 del 27/10/2000 per l’importo complessivo di € 271.105,21 (polizza n. 4106512 della Credit Agricole Cariparma SpA in data 21/03/2018 per l’importo di € 266.311,60 -ordine di costituzione n. 143/2018 e relativa appendice n. 1 del 29/04/2020 di amento dell’importo di € 4.793,61 -ordine di costituzione n. 80/2020) nonché di restituire alla ditta i relativi atti di fideiussione;

15. di stabilire che la presente autorizzazione, fintanto efficace recepisce e sostituisce le autorizzazioni rilasciate con DD.G.R. n. 4545 del 04/08/1981 e n. 3389 del 27/10/2000;

16. di prescrivere che è sempre fatto obbligo alla ditta titolare dell’autorizzazione di cava di condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall’attività di coltivazione della cava;

17. di rilasciare il presente provvedimento fatti salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti di terzi;

18. di disporre l'invio del presente provvedimento ai Comuni di Zanè e Carrè, alla Provincia di Vicenza, all’Arpav, al Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, ad e-distribuzione S.p.a. e alle Direzioni regionali Difesa del Suolo e della Costa e Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso, nonché al Genio Civile di Vicenza;

19. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;

20. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento medesimo.

Luca Marchesi

(seguono allegati)

25_Allegato_A_483376.pdf
25_Allegato_B_483376.pdf

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