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Bur n. 101 del 19 agosto 2022


Materia: Ambiente

Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SICUREZZA DEL TERRITORIO n. 32 del 12 luglio 2022

Ditta MICROMARMO GRANULATI SRL. Autorizzazione a coltivare in ampliamento la cava di calcare per granulati denominata "RIE LUNGHE" in Comune di Grezzana (VR). D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - art. 24 della L.R. 10/1999 (DDGR 308 del 10/02/2009 e 327 del 17/02/2009) ora L.R. 4/2016 (DGR 568/2018) - L.Lgs 117/2008 - LR 13/2018 - lr 44/82

Note per la trasparenza

Trattasi di provvedimento con il quale si autorizza la ditta Micromarmo Granulati s.r.l. a coltivare in ampliamento la cava di calcare per granulati denominata “RIE LUNGHE” in Comune di Grezzana (VR).

Il Direttore

VISTA l’istanza in data 08.01.2010, pervenuta in Regione ed acquisita il 25.01..2010, con la quale la ditta Micromarmo Granulati s.r.l. (C.F. e P.IVA. 00797660230), con sede in Lugo di Grezzana (VR) via Domenico da Lugo n. 2, ha presentato, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. - art. 24 della L.R. n. 10/1999 (DD.G.R. n. 308 del 10/02/2009 e n. 327 del 17/02/2009) ora L.R. n. 4/2016 (D.G.R. n. 568/2018), domanda di Valutazione d'Impatto Ambientale (V.I.A.) e contestuale autorizzazione per la coltivazione in ampliamento della cava di calcare per granulati denominata “RIE LUNGHE” in Comune di Grezzana (VR);

VISTE le successive integrazioni documentali volontarie presentate dalla ditta Micromarmo Granulati s.r.l., acquisite in Regione al prot. n. 430497 del 09.10.2013, al prot. 452323 del 21.10.2013, al prot. n. 202009 del 09.05.2014, al prot. n. 375764 del 09/09/2014 ed ai prot. n. 55801, n. 550840 e n. 550848 del 28/12/2020,

CONSIDERATO che l’art. 30 della L.R. n. 13/2018 stabilisce che “Ai procedimenti amministrativi in materia di coltivazione di cava, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data in cui i procedimenti hanno avuto inizio.”, e che nel caso di specie le disposizioni vigenti in materia di attività estrattiva alla data di inizio del procedimento in argomento erano quelle di cui alla L.R. n. 44/82;

DATO ATTO dell’avvenuto espletamento di tutti gli adempimenti istruttori da parte della struttura di V.I.A., la quale ha sottoposto l’istanza e relativo progetto alla valutazione del Comitato Tecnico Regionale V.I.A.;

PRESO ATTO che con parere n. 175 del 09.02.2022, il Comitato Tecnico Regionale V.I.A si è espresso favorevolmente, con prescrizioni, al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale (Allegato A);

VISTO il decreto n. 16 del 04.03.2022 con il quale la Direzione Valutazioni Ambientali Supporto Giuridico e Contenzioso ha rilasciato il provvedimento di compatibilità ambientale al progetto di ampliamento della cava, prendendo atto del parere n. 175 del 09.02.2022 espresso dal Comitato Tecnico Regionale V.I.A.;

CONSIDERATO che il decreto n. 16 del 04.03.2022, nell’esprimere la compatibilità ambientale dell’intervento, ha recepito le prescrizioni del Comitato Tecnico Regionale V.I.A., anche per gli aspetti minerari e di Valutazione di Incidenza Ambientale nei confronti delle aree S.I.C. e Z.P.S. della Rete Natura 2000, individuate con il codice IT3210006 e denominata “Monti Lessini: Ponte di Veja Vaio della Marciora”, con il codice IT3210002 e denominata “Monti Lessini: Cascate di Molina” e con il codice IT3210012 e denominata “Val Galina e Progno Borago”, che distano dai 4 ai 5 Km dall’area di intervento;

CONSIDERATO inoltre che ai sensi di quanto stabilito dall’art. 25, comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, il provvedimento di V.I.A. ha una validità temporale pari alla durata dell’autorizzazione mineraria come precisata nel provvedimento autorizzativo e che decorsa tale validità temporale senza che il progetto sia stato realizzato, salvo proroga concessa dall’autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione di impatto ambientale dovrà essere reiterata;

PRESO ATTO che le osservazioni pervenute da parte di una aggregazione di cittadini sono state valutate e controdedotte nel parere n. 175 del 09.02.2022del Comitato Tecnico Regionale V.I.A, allegato al presente provvedimento, parimenti sono stati valutati nella medesima sede i pareri favorevoli espressi dagli enti interessati;

VISTO il parere favorevole con prescrizioni espresso dalla C.T.R.A.E. nella seduta del 10.03.2022, atteso che l'area del sopra suolo interessata dall’intervento ricade in zona definita E agricola dallo strumento urbanistico vigente, che è soggetta a vincolo paesaggistico ed a quello idrogeologico nonché che il P.T.R.C. non vieta l'intervento richiesto, con documento allegato e parte integrante del presente atto (allegato B);

CONSIDERATO che dal Piano di gestione dei rifiuti di estrazione emerge che non vi è produzione di rifiuti di estrazione dall’attività in progetto e che i materiali residuali sono costituiti da:

  • terre e rocce da scavo di provenienza esterna, da utilizzare completamente per la realizzazione delle opere di ricomposizione ambientale;
  • terre e rocce da scavo nonché sottoprodotti derivanti dalla lavorazione del materiale lapideo da utilizzarsi nel completamento dell’argine sotterraneo di messa in sicurezza e di ulteriori interventi atti allo stesso scopo;

PRESO ATTO che per l’esecuzione dei lavori di ricomposizone ambientale della parte esterna della cava, già in parte realizzati e come progettati, la ditta necessita di apportare dall’esterno un quantitativo complessivo di materiale pari a circa 3.500 mc, costituito da terre e rocce da scavo e che detto materiale rispetterà i limiti di cui alla colonna A della Tabella 1 Allegato 5 alla Parte VI del D.lgs. n 152/2006 o non supererà i valori naturali di fondo espressi dal contesto di riferimento della cava;

CONSIDERATO che con verifica telematica ed in applicazione del D.lgs. 06.09.2011 n. 159 (codice delle leggi antimafia) è stato accertato che la ditta Micromarmo Granulati s.r.l. è iscritta nella White List della Prefettura di Verona e che tale iscrizione esplicava la propria validità fino al 23.05.2022;

CONSIDERATO che la ditta Micromarmo Granulati s.r.l. ha presentato presso la Prefettura di Verona istanza di rinnovo dell’iscrizione alla White List, attualmente in fase di aggiornamento e che conseguentemente, ai sensi della normativa vigente in materia, la precedente iscrizione mantiene la propria efficacia fino all’esito dell’istruttoria in corso e quindi, attualmente, a carico della ditta medesima e dei relativi soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 né le situazioni di cui all’art. 84, comma 4 e all’art. 91, comma 6 del medesimo D.Lgs;

DATO ATTO che il progetto di coltivazione in ampliamento della cava denominata “RIE LUNGHE” interessa una ulteriore superficie di scavo pari a 40.000 mq, per un volume estraibile utile aggiuntivo di calcare per granulati pari a circa 207.400 mc., costituito sia da calcare bianco (biancone) che da calcare rosato (rosso ammonitico);

VISTA la D.G.R. n. 568 del 30.04.2018, ed in particolare l’Allegato A alla medesima deliberazione il quale, alla lettera c) punto n. 8 stabilisce che Il provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06, fermo restando che il responsabile dell’endoprocedimento finalizzato al rilascio del provvedimento regionale unico è il Direttore della struttura competente per materia, è adottato dal Direttore di Area a cui afferisce la struttura regionale competente per l’autorizzazione dell’intervento (o suo delegato) o nel caso di interventi soggetti ad approvazione non di competenza regionale, dal Direttore di Area Tutela e Sviluppo del Territorio (o suo delegato)”;

VISTO il D.lgs. 42/2004 ed il DPCM 12.12.2005;

VISTI la Dir.92/43/CEE, il D.P.R. n. 357/1997 e la D.G.R.1400/2017;

VISTA la L.R. 07 settembre 1982, n. 44;

VISTA la L.R. 26 marzo 2018, n. 13;

VISTA la L.R. 54/2012 come modificata con L.R. 14/2016;

VISTO il Decreto legislativo 03.04.2006, n. 152;

VISTO il D.P.R. 09.04.1959, n. 128;

VISTI gli atti d'ufficio;

decreta

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di prendere atto e fare proprio il parere n. 175 del 09.02.2022 con il quale il Comitato Tecnico Regionale V.I.A si è espresso favorevolmente, con prescrizioni, al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale (Allegato A), relativamente al progetto di coltivazione in ampliamento della cava di calcare per granulati denominata “RIE LUNGHE” sita in Comune di Grezzana (VR), di cui alla domanda in data 08.01.2010;

3. di prendere atto del decreto n. 16 del 04.03.2022, con il quale il Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso ha rilasciato il provvedimento favorevole di compatibilità ambientale al progetto di ampliamento della cava di calcare per granulati denominata “RIE LUNGHE”, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni/condizioni ambientali e prescrizioni minerarie contenute nel parere n. 175/2022 del Comitato Tecnico Regionale V.I.A.;

4. di prendere atto e fare proprio il parere favorevole della C.T.R.A.E. con le relative prescrizioni (allegato B);

5. di autorizzare, per i motivi di cui in premessa, alla ditta Micromarmo s.r.l. –P.IVA 00797660230 - con sede in Lugo di Grezzana (VR) via Domenico da Lugo n. 2, la coltivazione in ampliamento della cava di calcare per granulati denominata “RIE LUNGHE” sita in Comune di Grezzana (VR), di cui alla domanda in data 08.01.2010, acquisita in Regione in data 25.01.2010 e successive integrazioni, all’interno dell’area individuata con linea rossa sia puntinata sia continua nella tavola elaborato N. V2 ”Estratto catastale” a scala 1:2000, facente parte della documentazione allegata alla domanda medesima e successive integrazioni, secondo gli elaborati prodotti e acquisiti agli atti d’ufficio, modificati e integrati dalle condizioni e prescrizioni di cui al presente atto, come di seguito precisati:

  • COROGRAFIA (Elaborato V1) (scale varie);
  • ESTRATTO CATASTALE (Elaborato V2) (scala 1:2000);
  • PLANIMETRIA DELLO STATO DI FATTO - SU BASE CATASTALE (Elaborato V4 Rev 01) (scala 1:1000);
  • PLANIMETRIA DELLO STATO DI FATTO- SU BASE CTR (Elaborato V5 Rev 01) (scala 1:1000);
  • PLANIMETRIA DEL PROGRAMMA DI ESTRAZIONE CON SOVRAPPOSIZIONE NUOVO TRACCIATO STRADA S.P.12 A (Elaborato V6 Rev 01) (scala 1:1000);
  • SEZIONI A e B COMPARATE TRA LO STATO DI FATTO E PROGRAMMA DI ESTRAZIONE (Elaborato V7) (scala 1:1000);
  • SEZIONI C e D COMPARATE TRA LO STATO DI FATTO E PROGRAMMA DI ESTRAZIONE (Elaborato V8) (scala 1:1000);
  • SEZIONI E e F COMPARATE TRA LO STATO DI FATTO E PROGRAMMA DI ESTRAZIONE (Elaborato V9) (scala 1:1000);
  • SEZIONI G, H e J COMPARATE TRA LO STATO DI FATTO E PROGRAMMA DI ESTRAZIONE (Elaborato V10) (scala 1:1000);
  • PLANIMETRIA DEL PROGRAMMA DI SISTEMAZIONE (Elaborato V12) (scala 1:1000);
  • PROGRAMMA DI SISTEMAZIONE – PARTICOLARI GRAFICI (Elaborato V13) (scala 1:250);
  • RELAZIONI TECNICHE PROGETTUALI (Elaborato V14);
  • DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Elaborato V15);
  • PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI ESTRAZIONE (Elaborato V16);
  • RELAZIONE PAESAGGISTICA (Elaborato V18);
  • RELAZIONE GEOLOGICA E GEOMECCANICA (Elaborato V19);
  • STUDIO DI PREVISIONE IMPATTO ACUSTICO (Elaborato V21);
  • STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – S.I.A. (Elaborato V22);
  • RIASSUNTO NON TECNICO S.I.A. (Elaborato V23);
  • PLANIMETRIA DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA (Elaborato V24) (scala 1:1000);
  • VERIFICA DI STABILITA’ DELLA STUTTURA ESTRATTIVA (Elaborato V25);
  • INDAGINE DI TOMOGRAFIA SISMICA SU COLONNE TIPO (Elaborato V26);
  • RACCOLTA ELABORATI PROSPEZIONI SISMICHE DI PROFONDITA’ (Elaborato V27) (elaborati fuori scala);
  • CARTA GEOMECCANICA AGGIORNATA (Elaborato V29) (scala 1:1000);
  • DICHIARAZIONE DI NON NECESSITA’ DI V.INC.A.;
  • RELAZIONE TECNICA SULLA INAPPLICABILITA' DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE.

6. di stabilire, per le motivazioni di cui in premessa e ai fini dello snellimento e della semplificazione dell’azione amministrativa, che il presente atto, fintanto efficace, assorbe, modifica e sostituisce le precedenti D.G.R. n. 3085 del 29.10.2002 di autorizzazione alla coltivazione della cava denominata “RIE LUNGHE” e D.G.R. n. 920 del 20.07.2015 di modifica del piano di coltivazione della cava medesima;

7. di prendere atto della non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale come da relazione istruttoria tecnica n. 69/2021, redatta dalla struttura regionale competente in materia;

8. di fare obbligo alla ditta di concludere i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione ambientale) entro 25 anni dalla data del presente provvedimento, attivandosi congruamente ai fini del completamento dei lavori di coltivazione nella temporalità assegnata, fermo restando che, decorsa la temporalità assegnata senza che il progetto sia stato realizzato e fatta salva eventuale proroga concessa su istanza del proponente dall’autorità che ha emanato il provvedimento medesimo, la procedura di V.I.A. dovrà essere reiterata;

9. di approvare il piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cava, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2008 e della D.G.R. n. 761/2010, facente parte del progetto di coltivazione autorizzato, dando atto che dal piano medesimo emerge che non vi è produzione di rifiuti di estrazione. Tale Piano, ai sensi dell’art. 5 comma 4 del D.lgs. 117/2008, sarà riapprovato qualora sullo stesso intervengano modifiche sostanziali e sarà aggiornato dalla ditta almeno ogni 5 anni e trasmesso all’autorità competente, ai sensi della D.G.R. n. 761/2010. Il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione ha efficacia sull’intera area della cava, compresi gli impianti di prima lavorazione e pertinenze;

10. di dare atto e precisare che il “materiale utile” espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale è costituito dal calcare per granulati per una volumetria complessivamente estraibile in ampliamento (biancone e rosso verona) non superiore a 207.400 mc. E’ espressamente vietato l’asporto e la commercializzazione di materiale diverso ancorché utilizzabile ai fini produttivi;

11. di fare obbligo alla ditta di adempiere alle seguenti condizioni prima della consegna del presente provvedimento e funzionali all’efficacia della presente autorizzazione:

a) presentare, prima della consegna del provvedimento autorizzativo, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall’autorizzazione, un deposito cauzionale in numerario o in titoli di stato al valore corrente di euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fideiussoria bancaria o di altro ente primario autorizzato. La Regione, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell’osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall’autorizzazione, mentre, in caso di inosservanza degli obblighi stessi, la Regione provvederà ad incamerare l’importo corrispondente alle garanzie presentate. La documentazione costituente il deposito cauzionale dovrà contenere una clausola che espliciti che la garanzia si estende a tutti gli inadempimenti e irregolarità accaduti durante tutta l’attività di coltivazione, a partire dalla data di avvio dei lavori dell’autorizzazione originaria;

b) presentare documentazione comprovante il possesso dei titoli di disponibilità dell’intera area di cava e delle eventuali aree pertinenziali, debitamente registrati all’Ufficio del registro e controfirmati da codesta ditta in originale, aventi almeno la durata indicata al punto n. 8;

c) nomina del Direttore dei lavori di coltivazione, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 13/2018;

12. di fare obbligo alla ditta di osservare le seguenti condizioni e prescrizioni di natura mineraria:

a) rispettare tutte le prescrizioni di cui alle Determine finora emanate dalla Provincia di Verona relativamente al precedente provvedimento n. 3085 del 29.10.2002 di autorizzazione alla coltivazione di cava, come modificato con D.G.R. n. 920 del 20.07.2015 nell'ambito delle proprie competenze in materia di Polizia Mineraria e riguardanti gli interventi di messa in sicurezza del sito;

b) recintare, laddove non già presente, entro tre mesi dalla data di consegna o notifica del presente provvedimento, con almeno tre ordini di filo metallico per una altezza non inferiore a 1,5 metri, l’area della cava come individuata con linea rossa sia puntinata sia continua nella tavola elaborato N. V2 ”Estratto catastale” a scala 1:2000, facente parte della documentazione allegata alla domanda, nonché la zona sovrastante gli imbocchi al sotterraneo di cava;

c) apporre, fin dall’inizio dei lavori di coltivazione, lungo le recinzioni di cui alla precedente lettera a) un numero sufficiente di cartelli di divieto di accesso, ammonitori e di pericolo;

d) porre in opera e in modo ben visibile, in corrispondenza dell’accesso alla cava, un cartello identificativo delle dimensioni minime di 1 metro per 1 metro che riporti i seguenti dati:

  • denominazione ed indirizzo completo della cava;
  • ditta titolare dell’autorizzazione alla coltivazione di cava;
  • estremi del provvedimento di autorizzazione alla coltivazione di cava;
  • tipologia del materiale estratto;
  • nominativo del Direttore Responsabile (D.P.R. n. 128/1959 e D.Lgs. 624/1996;
  • nominativo del Direttore dei lavori;

e) mantenere in opera, e qualora non più presenti ricostituirli ed entro tre mesi dalla data di consegna del presente provvedimento, i punti di riferimento fissi con quota assegnata e riferibili alle quote del progetto di coltivazione esistenti, costituiti da piastre in ferro o cemento al fine di consentire un agevole e preciso controllo dello stato di avanzamento dei lavori di coltivazione;

f) accantonare il materiale associato estratto, per il quale non sia espressamente autorizzato l’asporto, esclusivamente all’interno dell’area di cava in gallerie a fondo cieco a ciò dedicate e da riempirsi fino alla volta ed utilizzarli solo per la sistemazione ambientale e/o messa in sicurezza della medesima;

g) vietare l’apporto all’interno della cava e accatastare nelle gallerie materiali provenienti dall’esterno, non espressamente autorizzati e finalizzati alla messa in sicurezza della medesima;

h) accantonare l’eventuale terreno vegetale di scopertura del giacimento solo all’interno dell’area autorizzata e riutilizzarlo solo per i previsti lavori di sistemazione ambientale;

i) installare e manutenere fino alla conclusione dei lavori di coltivazione, presso gli imbocchi al sotterraneo non più utilizzati quali accessi al sottosuolo finalizzato alla coltivazione, una grata o cancello metallico alto non meno di 2 metri, con maglia tale da non consentire il passaggio di una sfera di 10 cm di diametro, dotato di lucchetto metallico e cartelli con segnalazione di pericolo e divieto di accesso ai non addetti;

j) mantenere agibili, al termine dei lavori di coltivazione, almeno due imbocchi al sotterraneo con l’intero accesso interdetto mediante l’installazione di grate e cancelli in ferro, solidi, muniti di lucchetto e tali da consentire ispezioni e l’accesso anche dopo l’estinzione della cava;

k) riportare, sull’area antistante gli imbocchi da non ostruirsi, uno spessore di almeno 50 cm di terreno vegetale, provvedendo a piantumare sulla medesima essenze autoctone atte e sufficienti al mascheramento dei citati imbocchi, in modo da consentire comunque l’accesso ai medesimi, e provvedere alla ricomposizione delle pareti rocciose a vista con tecniche di ingegneria naturalistica e/o ossidazione.

l) subordinare l'inizio della coltivazione delle aree in ampliamento, ad eccezione della realizzazione delle vie di passaggio a scavalco in sotterraneo della strada provinciale n. 12/A "per Fiamene", al completamento dell'argine interno di messa in sicurezza passiva;

m) subordinare l’inizio della coltivazione delle aree in ampliamento poste ad Ovest della strada provinciale n. 12/A “per Fiamene”, alla trasmissione di documentazione attestante l’avvenuta approvazione del progetto definitivo relativo al nuovo tracciato della medesima strada provinciale, la cui coltivazione dovrà poi, in ogni caso, rispettare le osservazioni espresse in sede di V.I.A. dalla Provincia di Verona e comunicate con nota acquisita al prot. n. 243495 del 27.05.2021 e riportate come prescrizioni alle successive lettere n) e o);

n) valutare attentamente, nel corso della coltivazione di cava, il posizionamento, l'orientamento e il dimensionamento degli elementi di sostegno nelle aree di intersezione presunta delle varie famiglie di discontinuità ortogonali tra loro e presenti nell'area Nord della cava e poste sotto la viabilità pubblica e dovrà essere altresì valutata in tempo reale la situazione geo meccanica in fase di avanzamento dei lavori, da parte di un tecnico specializzato, che provvederà all'eventuale modifica planimetrica del progetto in relazione all' effettivo posizionamento delle discontinuità che verranno rilevate;

o) mantenere, anche in caso di modifica delle strutture di sostegno per gli aspetti di cui alla nona alinea, le dimensioni minime dei setti di 8 x 20 metri e delle gallerie e interconnessioni larghezze massime di 8 metri. Gli schemi proposti, infatti, seppur non totalmente rigidi, rappresentano le modalità di scavo di massimo sfruttamento consentito ed eventuali variazioni in corso d' opera dovute a fattori contingenti e imprevisti dovranno prevedere riduzioni dello sfruttamento rispetto allo schema generale dettato dalla dimensione minima degli elementi strutturali e della percentuale massima di sfruttamento del giacimento desumibile dallo schema generale;

p) subordinare l'estrazione dello strato denominato "rosa" nell'area di cava scavata con il metodo per setti e gallerie, alla presentazione di apposito piano di lavoro e relativa analisi di stabilità specifica, redatta da tecnico esperto in geo meccanica, riferita alla reale situazione geo meccanica e di qualità dell'ammasso roccioso rilevata durante le fasi di avanzamento dei lavori;

q) realizzare l'estrazione di cui al punto precedente, previa autorizzazione da parte della Regione del Veneto, esclusivamente nelle zone di cava scavate con il metodo per setti e gallerie valutate idonee e che presentino qualità geo meccaniche buone o molto buone, in assenza di discontinuità significative nonché a seguito di eventuale messa in sicurezza della calotta mediante chiodatura sistematica ove ritenuto e dichiarato necessario dal tecnico esperto;

r) garantire, rispetto allo scavo in sotterraneo una fascia di rispetto di 30 (trenta) metri calcolata dalla proiezione nel sottosuolo del limite di proprietà della strada provinciale, su ciascuno dei lati, considerando sia il vecchio che il nuovo tracciato stradale;

s) realizzare la ricomposizione della cava mediante riempimento, per una fascia di almeno 50 metri su ciascun lato, partendo dal limite della cava esistente ad esclusione dei passaggi minimi previsti dalla norma;

t) vietare espressamente l'estrazione dello strato denominato "rosa" nell'area di cava scavata con il metodo per camere e pilastri;

u) proseguire per l'intera area di cava comprensiva anche dell'ampliamento, il programma di monitoraggio per quanto attiene agli interventi di messa in sicurezza già realizzati o da realizzare, che dovranno essere certificati da relazioni periodiche con cadenza trimestrale;

v) proseguire la realizzazione, durante la coltivazione dell'intera area di cava, di interventi volti alla messa in sicurezza definitiva delle porzioni di cava già scavate con il sistema per camere e pilastri, con particolare riferimento alle aree nelle quali è stato estratto anche lo strato di calcare "rosa" conformemente alla direzione e secondo le indicazioni progettuali espresse dal tecnico esperto in geo meccanica;

w) proseguire il monitoraggio topografico di superficie con cadenza settimanale, sia nell'area interessata dai dissesti sia nell'area interessata dalla presenza della viabilità di accesso alla cava;

x) implementare, relativamente alla parte di cava in ampliamento, la rete sismometrica locale esistente e finalizzata alla misura della microsismicità, in automatico e in tempo reale, integrata e coordinata con quella da inserire nelle altre cave limitrofe, utilizzata quale dispositivo di allertamento rapido di Comuni, Provincia, Regione e sistema di Protezione Civile per i crolli che si potrebbero eventualmente verificare;

y) predisporre, qualora non già presente, un sistema di interdizione (barra metallica o cancello) al transito di persone non autorizzate sulla strada di accesso alla cava, da posizionarsi in prossimità dell'intersezione con la strada provinciale di Fiamene e con la strada comunale di Sengie, fornendo eventualmente, esclusivamente agli aventi diritto, il dispositivo di apertura del sistema di interdizione medesimo;

z) proseguire nella messa in sicurezza delle vie di accesso al sotterraneo e al cantiere di estrazione sia per quanto attiene la verifica di stabilità dei pilastri esistenti sia per quanto riguarda la stabilità del "tetto", eseguendo, se necessario, gli opportuni interventi di consolidamento (es: cerchiatura, cementazione, chiodatura etc.) che ne garantiscano la tenuta definitiva;

aa) rispettare, nell'impiego di esplosivo per l'abbattimento del materiale utile e relativamente alla quantità, al numero e alle modalità di tiro delle volate da eseguire, le indicazioni impartite dall' ente competente in materia di polizia mineraria;

bb) regimare adeguatamente le acque di superficie provvedendo al loro allontanamento, con particolare riferimento alla zona oggetto del passato dissesto, al fine di evitare locali concentrazioni idriche in sotterraneo con conseguenti possibili fenomeni di erosione e/o sifonamento;

cc) provvedere, qualora presenti, all'allontanamento di eventuali concentrazioni idriche in sotterraneo;

dd) mantenere, e possibilmente incrementare, la rete di monitoraggio dei pilastri e della calotta in sotterraneo finalizzata al rilevamento di eventuale aumento di fenomeni compressivi;

ee) provvedere, in quota proporzionale al procedere dell'estrazione residua, al riempimento dei vuoti di cava in sotterraneo della porzione oggetto del metodo di coltivazione a camere e pilastri, mediante l'impiego di materiale stabile ed inerte utilizzabile secondo le vigenti normative in materia, dando priorità alle aree individuate quali maggiormente a rischio di dissesto e/o sottostanti o in prossimità a manufatti sensibili posti in superficie (viabilità pubblica, fabbricati etc.);

ff) proporre, in alternativa all'intervento di cui al punto precedente, interventi utili a conseguire la stabilità definitiva delle strutture relative all'area della cava estratta con il metodo per camere e pilastri, che saranno oggetto di valutazione e accettazione da parte di Regione e Provincia;

gg) proseguire, a cura di un tecnico specializzato e nel corso dei lavori di coltivazione della cava, in un ragionevole lasso di tempo e comunque fino all'estinzione dell'attività estrattiva, nella numerazione e mappatura dei singoli pilastri realizzati con le modalità di coltivazione per camere e pilastri, redigendo per ciascuno di essi una scheda di valutazione geo meccanica dalla quale ne emergano le reali condizioni di stabilità. Qualora il pilastro analizzato non presenti qualità geo meccaniche atte a garantirne la definitiva durata nel tempo, dovranno essere indicati gli interventi necessari a conseguire la stabilità definitiva delle strutture e, nei casi ritenuti di particolare urgenza, gli interventi medesimi dovranno trovare immediata attuazione. Dette operazioni dovranno essere ripetute con una periodicità di 5 anni;

hh) stabilire che l'estinzione della cava comunque potrà avvenire solo dopo che siano decorsi almeno 10 anni dall'accertata effettiva ultimazione dei lavori di coltivazione e a condizione che in tale periodo non si siano manifestati ulteriori situazioni di dissesto all'interno della cava e/o sul soprassuolo. A tal fine, tutti i prescritti monitoraggi dovranno essere protratti per almeno dieci anni oltre l'ultimazione dei lavori di coltivazione;

ii) approvare ai sensi del D.lgs. n. 117 del 30.05.2008 it Piano di gestione dei rifiuti di estrazione presentato dalla ditta Micromarmo Granulati s.r.1.;

jj) utilizzare, per la ricomposizione morfologica di progetto e per la messa in sicurezza del sito estrattivo relativamente all'area estratta con la metodologia per camere e pilastri, anche terre e rocce da scavo di provenienza esterna alla cava, nelle quali i valori di concentrazione siano inferiori ai limiti indicati in colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D.lgs. 152/2006 ovvero ai più elevati valori di fondo espressi dal sito di utilizzo;

kk) conservare la documentazione relativa al materiale proveniente dall'esterno e tenere aggiornato il registro dei materiali in entrata nell'ambito di cava, secondo le disposizioni di cui alla parte C) punto 3) dell’allegato A alla DGR 761/2010;

ll) inviare con cadenza annuale, alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive, alla Provincia di Verona ed al Comune di Grezzana (VR) documentazione costituita da relazione tecnica esplicativa e rilievo planimetria riguardante lo stato di avanzamento dei lavori di estrazione e delle opere di ricomposizione eseguiti in cava;

mm) eseguire i lavori di recupero, sistemazione ambientale e rimodellamento delle aree esterne di cava utilizzando prioritariamente materiale di cava associato. Inoltre potranno essere utilizzati, nel rispetto di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 761 del 15.03.2010 e dal D.lgs. n. 117/08:

- terre da scavo provenienti dall’esterno della cava;

a condizione che detti materiali presentino concentrazioni inferiori ai limiti di cui alla colonna A Tabella 1 Allegato 5 parte IV del D.lgs.152/2006 e per un volume non superiore a 3.500 mc. Non è consentito l’uso di materiali diversi da quelli espressamente consentiti. Tutto ciò nel rispetto di quanto statuito dal decreto legislativo n. 152/06 e comunque delle norme in vigore al momento dell’utilizzo;

nn) far eseguire annualmente, a cura di un professionista abilitato, l’aggiornamento della documentazione indicata alla lettera a) del comma 1 del paragrafo “Coltivazioni in sotterraneo” dell’allegato alle norme tecniche attuative del P.R.A.C. ossia un rilievo planimetrico in scala adeguata (leggibile e superiore a 1: 2.000) delle escavazioni eventualmente già effettuate in sotterraneo, con indicate le principali e significative dimensioni del sistema di setti e di gallerie, rappresentando altresì compiutamente il perimetro di cava, la distanza degli scavi dai confini, eventuali manufatti e fabbricati ubicati sul sito, l’ubicazione degli ingressi presenti e previsti, i luoghi di eventuale accantonamento del materiale di scarto;

oo) trasmettere all’autorità competente in materia di polizia mineraria la documentazione di cui alla lettera precedente, entro il 31 marzo di ogni anno, unitamente allo stato di avanzamento dei lavori di cui agli articoli 33 e 37 del D.P.R. 128/1959. La citata documentazione dovrà essere corredata dal calcolo “a giacimento”, sia del volume di materiale utile estratto che del volume di materiale associato estratto (asportato o accantonato), nonché dalla ubicazione degli accantonamenti;

pp) condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall’attività di coltivazione della cava;

13. di fare obbligo alla ditta di osservare le seguenti condizioni e prescrizioni di natura ambientale:

a) effettuare, in corso d’opera, una verifica di impatto acustico secondo i contenuti della DDG ARPAV n. 3 del 29.01.08 - BURV n. 92 del 7 novembre 2008 (disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it), anche presso i ricettori potenzialmente più esposti, in condizioni di massima gravosità dell'impianto al fine di dare conferma delle conclusioni della valutazione previsionale acustica presentata. I risultati di tale verifica dovranno essere inviati ad ARPAV, alla Regione Veneto, alla Provincia e al Comune. Nel caso si rilevassero dei superamenti il proponente dovrà predisporre e presentare al Comune, alla Provincia e alla Regione Veneto un piano di interventi, da presentarsi entro 60 giorni dall'accertamento, per l'immediato rientro nei limiti;

b) presentare, entro 6 mesi dall'entrata in esercizio con le modifiche da progetto, istanza di verifica di ottemperanza alla presente condizione allegando i risultati della verifica di impatto acustico da trasmettere alla Regione Veneto - Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso nonché, quale soggetto verificatore, alla struttura regionale competente in materia che potrà avvalersi della collaborazione di A.R.P.A.V., con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt 7 e 15 della Legge n. 132/2016;

c) trasmettere annualmente, agli Uffici della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, in qualità di ente verificatore, le relazioni sullo stato di avanzamento dei lavori e delle opere di ricomposizione le cui modalità dovranno essere concordate nel dettaglio con la Soprintendenza medesima;

d) acquisire prima dell’inizio dei lavori, in relazione alla realizzazione della strada provinciale, l’autorizzazione di cui all’art. 94 del D.P.R. n. 380/2001 con particolare riferimento agli aspetti sismici di versante su cui insisterà la nuova opera, sulla base della nuova classificazione sismica che inserisce il Comune di Grezzana in zona sismica 2;

e) limitare per quanto possibile che i mezzi pesanti a servizio della cava siano causa di dispersione/risollevamento di polveri nelle fasi di trasporto del materiale di risulta o del prodotto di cava, sia nelle pertinenze della cava stessa, sia sulla viabilità ordinaria;

f) gli autocarri di trasporto dei materiali di risulta o prodotti dalla cava dovranno essere dotati di telo o di sistema di copertura del cassone per evitare dispersione di polveri;

g) durante i lavori di coltivazione dovranno essere opportunamente umidificati i percorsi dei mezzi d'opera, i contesti circostanti e i punti potenzialmente generatori di polveri. I macchinari dovranno essere mantenuti in efficienza ed operare con modalità tali da contenere i livelli di polverosità, rumore e vibrazioni entro i limiti consentiti;

h) dovrà essere conservato in cava del materiale assorbente idoneo a raccogliere eventuali sversamenti accidentali e gli operatori dovranno essere istruiti per intervenire prontamente con le dovute procedure di emergenza;

i) i serbatoi di servizio in cava contenenti carburanti c/o sostanze pericolose dovranno essere omologati e rispettare le vigenti norme in materia di tutela dell'ambiente, e dotati di idonea vasca di contenimento;

j) eseguire, nell’ambito del monitoraggio previsto al punto 6.5 dell’elaborato n. V22 “Studio Impatto Ambientale”, una misurazione ai sensi della norma UNI 9914/2017 presso un recettore prossimo ai punti di esplosione delle mine al fine di valutare la presenza di un eventuale disturbo provocato alla popolazione;

14. di svincolare, con decorrenza dalla data di accettazione del deposito cauzionale di cui al punto n. 11) lettera a), il deposito cauzionale costituito da atto di fidejussione per l’importo complessivo di Euro 222.540,79 (duecentoventiduemilacinquecentoquaranta/79) – (polizza n. 0899407208 del 01.02.2017 della HDT Assicurazioni s.p.a. di cui all’ordine di costituzione definitivo n. 2017/0155 di € 217.324,99, appendice di cui all’ordine di costituzione definitivo n. 2019/0033 di € 5.215,80 ed appendice di solo prolungamento della temporalità della polizza di cui all’ordine di costituzione definitivo n. 2017/0155), presentata a garanzia degli obblighi derivanti dalla D.G.R. n. 3085 del 29.10.2002 di autorizzazione alla coltivazione della cava denominata “RIE LUNGHE” e D.G.R. n. 920 del 20.07.2015 di modifica del piano di coltivazione della cava medesima nonché di restituire alla ditta i relativi atti di fidejussione;

15. di fare obbligo alla ditta di rispettare la normativa sulla sicurezza di cui al D.lgs. 25.11.1996 n. 624 e del D.P.R. 09.04.1959 n. 128;

16. di stabilire che, fino all’avvenuta dichiarazione di estinzione della cava, la Struttura Regionale competente in materia di attività estrattive potrà prescrivere l’esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali all’intrapresa coltivazione della cava che, tenuto conto dei caratteri sostanziali ovvero delle dimensioni progettuali e della struttura ricompositiva finale, ne consentano l’adeguamento all’evolversi della situazione o esigenze ambientali e di sicurezza;

17. di rilasciare il presente provvedimento fatti salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti di terzi;

18. di disporre l'invio del presente provvedimento al Comune di Grezzana, alla Provincia di Verona e alla U.O. Servizi Forestali;

19. di incaricare la Direzione Difesa del Suolo e della Costa all’esecuzione del presente atto;

20. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

21. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento medesimo;

Luca Marchesi

(seguono allegati)

32_Allegato_A__483051.pdf
32_Allegato_B__483051.pdf


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