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Materia: Referendum
Deliberazione del Consiglio Regionale n. 95 del 19 novembre 2024
Disegno di legge relativo a "Variazioni delle circoscrizioni comunali dei comuni di Vigonza e di Noventa Padovana della provincia di Padova". Giudizio di meritevolezza. (Giudizio di meritevolezza e individuazione delle popolazioni interessate al referendum consultivo).
IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
VISTO il disegno di legge relativo a “Variazioni delle circoscrizioni comunali dei Comuni di Vigonza e di Noventa Padovana della Provincia di Padova” (deliberazione della Giunta regionale n. DGR 14/DDL del 12 luglio 2024);
PRESO ATTO che nel caso in esame la variazione delle circoscrizioni comunali consiste nella “aggregazione ad altro di parte di territorio di uno o più comuni” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a) della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25: aggregazione che concerne entrambi i comuni, ovverosia il comune di Vigonza che cede al comune di Noventa Padovana la frazione di S. Vito, mentre il comune di Noventa Padovana trasferisce al comune di Vigonza le aree intercluse a nord del fiume Brenta;
CONSIDERATO che, per la fattispecie in esame, trovano applicazione gli articoli 5, commi 2 e 3 e l’articolo 6, comma 1 della legge regionale n. 25 del 1992, ai sensi dei quali il Consiglio regionale deve pronunciarsi sia sul giudizio di meritevolezza, sia sulla individuazione delle popolazioni interessate;
ATTESO CHE si ritiene esperibile, dal punto di vista giuridico, un percorso di definizione contestuale, con un unico provvedimento amministrativo, della sussistenza delle condizioni di meritevolezza della iniziativa e della individuazione della popolazione interessata, in quanto: da un lato, l’iniziativa della Giunta regionale, per come strutturata, e poi corredata dagli elementi acquisiti in sede di percorso istruttorio della Prima commissione consiliare, fornisce gli elementi a supporto di entrambe le determinazioni; dall’altro, la qualificazione giuridica del relativo provvedimento in termini di provvedimento amministrativo e la sua pubblicità mediante pubblicazione sul BUR, sono funzionali alla previsione della esperibilità degli ordinari rimedi giurisdizionali e della decorrenza dei relativi termini (60 giorni per il ricorso al Tribunale amministrativo regionale e 120 giorni per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica) che, per un verso, costituiscono condizioni di procedibilità per l’ulteriore corso del procedimento attivato con l’iniziativa, per l’altro, consentono l’effettività di tutela delle diverse situazioni giuridiche che si intendessero assumere come lese dal provvedimento: quanto sopra coniugando garanzie di tutela e speditezza del procedimento;
CON RIFERIMENTO al preliminare giudizio di meritevolezza:
RILEVATO che il giudizio di meritevolezza è ascrivibile a funzioni di indirizzo e programmazione, proprie del Consiglio regionale e che dal Consiglio regionale vengono attivate in tale forma, in assenza, come nel caso di specie, di preventiva definizione (da parte della Giunta regionale e con approvazione dello stesso Consiglio) del programma per la revisione delle circoscrizioni comunali, di cui all’articolo 10 bis della legge regionale n. 25 del 1992 e che nel caso in esame non ricorrono le condizioni esimenti dalla procedura di meritevolezza di cui all’articolo 5, comma 1, della stessa legge, ovvero: né la condizione della conformità al programma regionale, in quanto allo stato, come detto, non definito, né la fattispecie di fusione in esito ad un “percorso qualificato” e, di conseguenza, si è ritenuto che il progetto in esame dovesse essere sottoposto ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 5, previa istruttoria della competente commissione consiliare, al preliminare giudizio di meritevolezza del Consiglio regionale;
CONSIDERATO che, ai sensi del comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale n. 25 del 1992, “ai fini dell’espressione del giudizio di meritevolezza da parte del Consiglio regionale, la competente commissione consiliare deve acquisire il parere dei consigli comunali interessati e svolgere ogni altro atto istruttorio, in base al quale formulare una relazione al Consiglio, affinchè questo possa decidere circa l'esistenza dei requisiti formali e delle ragioni civiche e/o di opportunità storica, culturale, sociale, economica e/o di funzionalità istituzionale e di razionalizzazione dei servizi che sono a fondamento della variazione proposta, motivando specificatamente le ragioni di urgenza e/o di merito che giustifichino la difformità dalle indicazioni del programma”;
ATTESO che si ritiene sussistano le condizioni per l’espressione, ed in termini positivi, di un giudizio di meritevolezza come da dati emersi in sede di esame istruttorio di commissione, nei termini di seguito rappresentati:
CON RIFERIMENTO alla individuazione della popolazione interessata:
RILEVATO che la relazione e documentazione accompagnatoria del progetto di legge, di iniziativa della Giunta regionale, propone, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 25 del 1992, ritenendo che la fattispecie in esame rientra nei “casi particolari” di cui al medesimo articolo 6, comma 1 e sia contraddistinta dalla “caratterizzazione distintiva dell’area interessata” e dalla “mancanza di infrastrutture o di funzioni territoriali di particolare rilievo per l'insieme dell'ente locale”:
CONSIDERATO che le argomentazioni della Giunta regionale si sostanziano nei presupposti di fatto, come delineati nei documenti e delibere comunali e nei presupposti di diritto, come interpretati e applicati alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale, nei termini di seguito rappresentati e che fondano l’interesse qualificato della sola popolazione di San Vito:
RITENUTO che, allo stato degli approdi giurisprudenziali, la ratio dell’articolo 133, secondo comma, della Costituzione vada individuata nella “'idea che la "perimetrazione", o delimitazione, dell'ambito degli elettori da consultare vada compiuta sulla base di una valutazione, guidata o meno da criteri legali preventivi, relativa alle specifiche esigenze del caso concreto, avendo particolare attenzione agli elementi idonei a fondare ragionevolmente una valutazione di sussistenza o insussistenza di un interesse qualificato a essere consultati sulla variazione territoriale (sentenza n. 214 del 2019)”;
ATTESO CHE, venendo alla legislazione regionale del Veneto, si evidenzia come il legislatore regionale abbia disposto (articolo 6, comma 1) “qualora si tratti della variazione delle circoscrizioni comunali” (fattispecie dell'aggregazione) che "la consultazione referendaria deve riguardare l'intera popolazione del Comune di origine e di quello di destinazione, salvo casi particolari da individuarsi anche con riferimento alla caratterizzazione distintiva dell'area interessata al mutamento territoriale nonché alla mancanza di infrastrutture di funzioni territoriali di particolare prelievo per l'insieme dell'ente locale" e quindi, in concreto, per usare il linguaggio della giurisprudenza della Corte, abbia disposto che la "perimetrazione", o “delimitazione, dell'ambito degli elettori da consultare vada compiuta sulla base di una valutazione, guidata ….. da criteri legali preventivi, relativa alle specifiche esigenze del caso concreto, avendo particolare attenzione agli elementi idonei a fondare ragionevolmente una valutazione di sussistenza o insussistenza di un interesse qualificato a essere consultati sulla variazione territoriale”;
EVIDENZIATO che gli ulteriori elementi forniti e comunque acquisiti in fase di esame in Commissione non appaiono - pur se anche di diverso, e comunque non univoco, tenore - adeguati e sufficienti a fondare un’altra e diversa individuazione di popolazione interessata, o, quantomeno non in grado di mutare una valutazione di sostanziale coerenza al quadro normativo e giurisprudenziale della proposta di individuazione della popolazione interessata come formulata dalla Giunta regionale:
ATTESO CHE tale ultimo argomento risulta, in tutte le ipotesi prese in considerazione, tanto più rilevante nel caso della Regione del Veneto, ove si ricorda, vige il comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale n. 25 del 1992 che, per rinvio, dispone la applicazione ai referendum consultivi per le modifiche delle circoscrizioni territoriali, quale condizione di valido svolgimento della consultazione referendaria e quindi, per il prosieguo del procedimento, la partecipazione al voto della maggioranza degli aventi diritto;
ATTESO CHE QUINDI, conclusivamente, l’istruttoria condotta rilascia un quadro, di fatto e di diritto, da cui risulta complessivamente confermata, per usare le parole della Corte costituzionale, la sussistenza in capo alla frazione di San Vito di una peculiarità di situazione della relativa “comunità” che induce ad attribuire alla stessa una “peculiarità distintiva” ovvero a reputarla, se non un “fatto sociologicamente distinto”, quantomeno, una situazione connotata, sul territorio, da caratteri di unicità, attesa la oramai secolare condizione di separatezza geografica dal Comune di Vigonza e che ne ha alimentato, di converso, un “comune sentire” di appartenenza alla comunità di Noventa Padovana che si è tradotto, negli anni, nella individuazione del Comune di Noventa Padovana quale “baricentro” per la comunità di San Vito sia per l’utilizzo delle infrastrutture ubicate in Comune di Noventa, sia per la condivisone dei servizi, costituendo così la richiesta aggregazione, la conversione di una situazione di fatto in una situazione di diritto rilasciando un disegno, quantomeno, più organico e funzionale delle relative circoscrizioni territoriali; ovvero in altri termini, ricorrono, nel caso di specie, elementi di superamento della frammentazione territoriale, di conseguimento di criteri di contiguità territoriale e di omogeneità sociale, economica e culturale (che, tra l’altro, costituirebbero i criteri direttivi del programma regionale di revisione delle circoscrizioni comunali di cui all’articolo 10 bis legge regionale n. 25 del 1992) unitamente al non ricorrere, nel caso di specie, della presenza di elementi di segno espressamente contrario rispetto alla invocata caratterizzazione distintiva del territorio e mancanza di infrastrutture di funzioni territoriali di particolare rilievo per l’insieme dell’ente locale;
PRESO ATTO che gli enti territoriali interessati hanno manifestato parere favorevole, anche se non in termini unanimi, alle rispettive aggregazioni previste nel progetto di legge n. 284 con i seguenti atti: deliberazione del Consiglio comunale di Vigonza n. 81 del 29 novembre 2023, esecutiva; deliberazione del Consiglio comunale di Noventa Padovana n. 22 del 22 gennaio 2024, esecutiva;
PRESO ATTO che nella seduta del 28 agosto 2024 la Prima Commissione consiliare ha provveduto a far illustrare le motivazioni a sostegno del progetto di variazione delle circoscrizioni territoriali mediante riaggregazione ai sindaci dei rispettivi comuni di Vigonza e Noventa Padovana;
PRESO ATTO che nella seduta dell’11 settembre, la Prima Commissione consiliare ha esperito le attività istruttorie previste dal comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale n. 25 del 1992 e dal comma 1 dell’articolo 6 e, in quella del 23 ottobre, ha considerato, in prima disamina, i relativi esiti della propria attività istruttoria, per poi completare le valutazioni istruttorie nella seduta del 30 ottobre; sedute dalle quali è emerso, sulla base degli elementi di fatto acquisiti e alla luce del quadro di riferimento normativo in materia, un insieme, pur non univoco, di elementi che hanno portato la Commissione ad addivenire, a maggioranza, alla considerazione che sussistono i richiesti elementi per l’espressione, in termini positivi, di un giudizio di meritevolezza dell’iniziativa e, a maggioranza, elementi secondo i quali sussistono le condizioni per dare corso alla indizione ed espletamento di referendum della popolazione residente nella sola frazione di S. Vito, atteso che la fattispecie in esame rientra nei “casi particolari” di cui all’articolo 6, comma 1, presentando tale frazione, oggetto della proposta di riaggregazione, sia una “caratterizzazione distintiva” che la “mancanza di infrastrutture o di funzioni territoriali di particolare rilievo per l'insieme dell'ente locale”;
UDITA la relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Luciano SANDONÀ;
UDITA la relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatrice la Vicepresidente della stessa consigliera Chiara LUISETTO;
VISTI gli articoli 117 e 133 della Costituzione;
VISTA la giurisprudenza della Corte costituzionale in tema di lettura ed interpretazione all’articolo 133, comma 2 della Costituzione, ai sensi del quale “La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni”;
VISTI l’articolo 5, commi 2 e 3 e l’articolo 6, comma 1 della legge regionale n. 25 del 1992;
CONSIDERATO altresì l’articolo 6, comma 5, della legge regionale n. 25 del 1992, che prevede per rinvio, l’applicazione ai referendum consultivi per le modifiche delle circoscrizioni territoriali, quale condizione di valido svolgimento della consultazione referendaria e quindi per il prosieguo del procedimento, la partecipazione al voto della maggioranza degli aventi diritto;
con votazione palese,
delibera
1) di ritenere, per le ragioni indicate in premessa e qui recepite quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti di cui, rispettivamente, all’articolo 5, commi 2 e 3 e all’articolo 6, comma 1, della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25:
2) di dare atto che nei confronti di tale provvedimento, a decorrere dalla data di sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BURVET), è ammesso ricorso entro 60 giorni al Tribunale amministrativo regionale del Veneto ed entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e che il decorso di tali termini costituisce condizione per la procedibilità dell’iter del progetto di legge n. 284 “Variazioni delle circoscrizioni comunali dei comuni di Vigonza e di Noventa Padovana della provincia di Padova”;
3) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BURVET) ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29.
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