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Scarica versione stampabile Deliberazione del Consiglio Regionale

Bur n. 95 del 09 agosto 2022


Materia: Caccia e pesca

Deliberazione del Consiglio Regionale n. 115 del 02 agosto 2022

Promozione di conflitto di attribuzione ai sensi della legge 11 marzo 1953, n. 87 "Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale" nei confronti del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto e per esso dello Stato. (Proposta di deliberazione amministrativa n. 48).

IL CONSIGLIO REGIONALE

 PREMESSO che il Consiglio regionale della Regione del Veneto ha approvato il Piano Faunistico Venatorio Regionale 2022-2027 (PFVR) con legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2, pubblicata sul BUR n. 16 del 2022 con i relativi allegati che ne costituiscono parte integrante:

- Regolamento di attuazione (Allegato A);

- Cartografia che individua la Zona Faunistica delle Alpi, gli Ambiti Territoriali di Caccia ed i Comprensori Alpini (Allegato B);

- Relazione al PFVR comprensiva di cartografie identificative degli istituti di protezione della fauna selvatica corredate da report analitico e da tabella di sintesi recante l’individuazione del territorio agro-silvo-pastorale (TASP) e la percentuale di territorio di protezione della fauna selvatica (Allegato C);

- Rapporto Ambientale (Allegato D);

- Rapporto ambientale - valutazione di incidenza ambientale (Allegato E);

- Rapporto ambientale - sintesi non tecnica (Allegato F);

- Parere della Commissione Regionale di Valutazione Ambientale Strategica n. 152 del 1° luglio 2021, corredato da relazione istruttoria tecnica per la valutazione di incidenza (VINCA) del 1° luglio 2021 e da scheda con parere relativo alle osservazioni presentate (Allegato G);

 PRESO ATTO che il Comune di Rivoli Veronese ha impugnato al TAR per il Veneto, con ricorsi dapprima introduttivo e successivamente per motivi aggiunti, la legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2 limitatamente alla parte in cui esclude il Comune dalla Zona Faunistica delle Alpi di cui agli articoli 11 della legge n. 157 del 1992 e 23 della legge regionale n. 50 del 1993 e tutti gli atti amministrativi adottati in esecuzione ed attuazione della legge regionale impugnata sul punto in questione, chiedendo anche la sospensione degli atti medesimi;

 RILEVATO che il ricorrente, in sede di motivi aggiunti, impugna, altresì, al TAR la legge regionale n. 2/2022 per chiederne l’annullamento alla luce della, pretesa, natura e sostanza di atto amministrativo della stessa e della, ritenuta, indubbia esistenza nell’ordinamento costituzionale di riserva di atto amministrativo;

 PRESO ATTO ALTRESI’ che anche il Comprensorio Alpino di Caccia di Caprino Veronese ed il Comprensorio Alpino di Caccia di Rivoli Veronese nonchè alcuni cacciatori iscritti ai rispettivi comprensori hanno pure impugnato al TAR per il Veneto, con ricorsi dapprima introduttivo e successivamente per motivi aggiunti, la legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2 limitatamente alla parte in cui modifica la Zona Faunistica delle Alpi nei territori dei Comuni di Caprino Veronese e Rivoli Veronese, “quanto al primo riducendo significativamente la porzione ricompresa in tale ZFA, quanto al secondo escludendolo totalmente“ e tutti gli atti amministrativi adottati in esecuzione ed attuazione della legge regionale impugnata sul punto in questione, chiedendo anche la sospensione degli atti medesimi;

 RILEVATO che il TAR per il Veneto con ordinanza di decisione sulla domanda cautelare n. 615 del 20 giugno 2022:

1) elenca all’inizio della ordinanza, tra gli atti di cui si chiede l’annullamento e la sospensione, anche la legge regionale n. 2/2022;

2) in sede di decisione in ordine alla propria giurisdizione, dispone, ritenendola sussistente su tutti gli atti impugnati, legge regionale inclusa;

3) nel dispositivo, “sospende l’efficacia dei provvedimenti amministrativi impugnati con motivi aggiunti nei limiti di interesse dell’Ente territoriale ricorrente in via meramente interinale e, per l’effetto, dispone che - nelle more della pronuncia sulla domanda cautelare a cui si provvederà a seguito della definizione della questione pregiudiziale di legittimità costituzionale sollevata con separata ordinanza - vengano mantenute nel territorio del Comune di Rivoli Veronese, le speciali forme di tutela dall’esercizio dell’attività venatoria previste per le Zone Faunistiche Alpine”, rimettendo l’esecuzione della ordinanza in capo all’Amministrazione regionale;

 RILEVATO che il TAR per il Veneto con ordinanza di decisione sulla domanda cautelare n. 656 del 15 luglio 2022 ed analogamente a quanto disposto con la surrichiamata ordinanza n. 615 del 20 giugno 2022 , dopo aver elencato tra gli atti di cui si chiede l'annullamento e la sospensione, anche la legge regionale n. 2/2022 e in sede di decisione in ordine alla propria giurisdizione, aver disposto ritenendola sussistente su tutti gli atti impugnati, legge regionale inclusa "sospende l 'efficacia dei provvedimenti amministrativi impugnati con motivi aggiunti nei limiti di interesse dei ricorrenti in via meramente interinale e, per l 'effetto, dispone che - nelle more della pronuncia sulla domanda cautelare a cui si provvederà a seguito della definizione della questione pregiudiziale di legittimità costituzionale sollevata con separata ordinanza “vengano mantenute nei territori dei Comuni di Caprino Veronese e del Comune di Rivoli Veronese, le speciali forme di tutela dell'esercizio dell'attività venatoria previste per le Zone Faunistiche Alpine”, rimettendo la esecuzione della ordinanza in capo alla Amministrazione regionale;

 ATTESO pertanto che il TAR Veneto con l’ordinanza cautelare in esame ha, in concreto, ritenuta sussistente la propria giurisdizione anche su legge regionale, sia disapplicando la legge regionale n. 2/2022, sia ordinando alla Regione di provvedere nei termini disposti dall’ordinanza medesima;

 RICORDATO che costituisce principio fondamentale dell’ordinamento costituzionale, ai sensi degli articoli 102 e 134 della Costituzione, che il giudizio di legittimità costituzionale sulle leggi, ivi comprese quelle regionali, compete non ai giudici ordinari ed amministrativi, ivi compresa la Corte di cassazione, ma alla sola Corte costituzionale, cui pure, ed esclusivamente, compete, ove ne sussistano le condizioni, ovvero, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87 “Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale”, disporre in ordine alla sospensione della esecuzione delle leggi impugnate, e solo laddove “l’esecuzione dell’atto impugnato o di parti di esso possa comportare il rischio di un irreparabile pregiudizio all’interesse pubblico o all’ordinamento giuridico della Repubblica, ovvero il rischio di un pregiudizio grave ed irreparabile per i diritti dei cittadini”;

 PRESO ATTO che il TAR del Veneto, pur avendo, con l’ordinanza n. 615 del 2022 e con l’ordinanza n. 656 del 15 luglio 2022, assunte in sede cautelare, preannunciato - atteso che “il giudizio cautelare nel caso in esame non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale” - la sospensione del processo per proposizione di questione di legittimità costituzionale e a cui è, in effetti, seguita l’ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale n. 1170/2022 delle questioni di legittimità costituzionale della legge regionale n. 2/2022 sollevate dal ricorrente, nei termini come recepiti dal TAR, non ha ritenuto nell’ordinanza di disconoscere la propria giurisdizione sulla richiesta di annullamento della legge regionale n. 2/2022 ed ha al contrario disposto sia di sospenderne gli effetti applicativi e, quindi, la sua disapplicazione, sia di ordinare di provvedere;

 RILEVATO inoltre che, in linea con i richiamati principi costituzionali spetta alla Corte costituzionale e solo ad essa, la, eventuale, sospensione degli atti legislativi impugnati ai sensi dell’articolo 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ove ricorrano le condizioni di rischio di un irreparabile pregiudizio all’interesse pubblico o all’ordinamento giuridico della Repubblica, ovvero il rischio di un pregiudizio grave ed irreparabile per i diritti dei cittadini;

 ATTESO che risultando pertanto, nel caso di specie, in gioco valori di altissima rilevanza - il libero esercizio della funzione giurisdizionale a tutela dei diritti e degli interessi legittimi avanti agli organi di giurisdizione ordinaria ed amministrativa (articolo 113 della Costituzione) e l’esercizio di titoli di competenza legislativa regionale (articolo 117 della Costituzione) - la soluzione in concreto assunta dal TAR Veneto con le surrichiamate ordinanze, travalicando le competenze del TAR Veneto, da un lato pare già assumere per definita l’incompetenza del legislatore regionale del Veneto a provvedere in materia (laddove tale questione risulta invece, a seguito di successiva ordinanza dello stesso TAR Veneto oggetto di rimessione alla Corte della relativa questione di legittimità costituzionale, ed a tutt’oggi pendente, nella disponibilità, esclusiva della Corte costituzionale), dall’altro impone alla Regione di provvedere, vertendosi così non in merito alla mera legittimità di un atto come assunto, ma in termini di garanzia dell’ordine costituzionale delle competenze ed attribuzioni dei diversi poteri in causa;

 RITENUTO pertanto che l’ordinanza del TAR Veneto n. 615 del 2022 e la ordinanza del TAR Veneto n. 656 del 15 luglio 2022 si risolvono nell’estremizzazione della tutela di uno dei due valori sopra richiamati (l’esercizio della funzione giurisdizionale) e nella corrispondente lesione della sfera di attribuzioni dell’altro (l’esercizio delle prerogative della Regione, ed in particolare dell’esercizio della funzione legislativa regionale) in evidente contrasto con la giurisprudenza costituzionale che, in presenza di così rilevanti principi e valori costituzionali, richiede un bilanciamento tra gli stessi, tale da consentire l’applicazione del canone di ragionevolezza e proporzionalità, che si risolve nel principio “del minor sacrificio possibile degli altri interessi e valori costituzionalmente protetti”, pena una “palese ed irreversibile lesione di alcuni di essi, in violazione dei parametri costituzionali”;

 RITENUTO quindi che, per le ragioni sopra rappresentate, il conflitto di attribuzioni che si prospetta presenta quegli estremi di “tono costituzionale” che dottrina e la stessa giurisprudenza della Corte costituzionale richiede per il suo configurarsi in termini di ammissibilità, ovvero di messa in discussione delle attribuzioni costituzionalmente garantite di uno dei poteri in causa, in termini di rivendica dell’esercizio di una attribuzione che in radice non spetta (cosiddetto “conflitto da rivendica”) con contestazione della titolarità del potere rivendicato, o quantomeno in termini di controversia sulle modalità con cui essa è stato esercitato, lamentando che da tale esercizio è derivata una compromissione di attribuzioni costituzionali spettanti ad altro soggetto, ovvero alla Regione (cosiddetto “conflitto da menomazione”);

 VISTO l’articolo 134 della Costituzione e l’articolo 37 della legge n. 87/1953;

 VISTO lo Statuto del Veneto, articolo 33, comma 3, ai sensi del quale “Il Consiglio regionale, inoltre ...m) propone alla Giunta regionale la promozione dei ricorsi o la costituzione in giudizio avanti alla Corte costituzionale” ed il Regolamento del Consiglio regionale del Veneto;

 VISTO il parere favorevole espresso a maggioranza dalla Prima Commissione consiliare nella seduta del 27 luglio 2022;

 UDITA la relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Marzio FAVERO;

 UDITA la relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Giacomo POSSAMAI;

 VISTO l’emendamento approvato in Aula;

 con votazione palese,

delibera

1) di sollevare conflitto di attribuzione nei confronti del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, e per esso dello Stato, affinché:

a) venga dichiarata la non spettanza in capo al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto del potere di disapplicare la legge regionale n. 2/2022 della Regione Veneto e di ordinare alla Regione del Veneto di conseguentemente provvedere;

b) e per l’effetto venga annullata l’ordinanza n. 615 del 20 giugno 2022 e l’ordinanza n. 656 del 15 luglio 2022 del TAR Veneto;

2) di impegnare il Presidente del Consiglio regionale e la Giunta regionale, ognuno per quanto di sua competenza, ad attuare quanto deliberato;

3) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BURVET) ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29.

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