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Scarica versione stampabile Deliberazione del Consiglio Regionale

Bur n. 113 del 20 novembre 2017


Materia: Riforme istituzionali

Deliberazione del Consiglio Regionale n. 155 del 15 novembre 2017

Proposta di legge statale da trasmettere al Parlamento nazionale, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione dal titolo: "Iniziativa regionale contenente, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 19 giugno 2014, n. 15, percorsi e contenuti per il riconoscimento di ulteriori e specifiche forme di autonomia per la Regione del Veneto, in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione" d'iniziativa della Giunta Regionale del Veneto. (Progetto di legge statale n. 43).

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la proposta di legge statale d’iniziativa della Giunta regionale relativa a “Iniziativa regionale contenente, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge regionale 19 giugno 2014, n. 15, percorsi e contenuti per il riconoscimento di ulteriori e specifiche forme di autonomia per la Regione del Veneto, in attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione”(deliberazione della Giunta regionale n. 35/DDL del 23 ottobre 2017);

UDITA la relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Marino FINOZZI, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

con la legge regionale 19 giugno 2014, n. 15, la Regione del Veneto, in linea con le iniziative già intraprese nelle ultime legislature regionali, ha inteso dar nuovo impulso e rafforzare il processo volto ad ottenere riconoscimento di ulteriori forme di autonomia, previsto dall’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, prevedendo la celebrazione di un referendum consultivo "fìnalizzato a conoscere la volontà degli elettori del Veneto circa il conseguimento di ulteriori forme di autonomia della Regione del Veneto".

Si tratta di un iter del tutto nuovo e volto a modificare l’assetto istituzionale del Veneto, mirante non solo ad acquisire una maggiore autonomia in una serie di ambiti materiali — con conseguenti positive ricadute sulla nostra realtà, in considerazione del diverso impatto che ognuno dei suddetti ambiti potrebbe avere sul territorio in termini di equo soddisfacimento dei servizi a garanzia dei cittadini veneti - ma pure a coinvolgere i cittadini veneti in tale percorso, rendendoli compartecipi, in nome di una vera democrazia partecipata, al processo di riforma e rinnovamento istituzionale.

Il referendum, la cui piena legittimità è stata sancita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 118/2015, si è svolto, come noto, il 22 ottobre 2017.

In tale occasione gli elettori veneti hanno espresso con chiarezza una posizione favorevole all’acquisizione di una maggiore autonomia dallo Stato centrale: alla consultazione ha infatti partecipato la maggioranza degli aventi diritto e la maggioranza dei voti validamente espressi è risultata favorevole al quesito.

All’indomani della sua effettuazione la Giunta regionale ha sollecitamente deliberato l’approvazione del disegno di legge statale previsto dall’articolo 2, comma 2, della citata l.r. 15/2014, che si identifica come la base e l’oggetto del programma di negoziati che si intende intraprendere con il Governo, diretti a dare attuazione all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in ossequio alla volontà popolare e in forza del mandato ricevuto; programma che sarà rivolto a chiedere di tradurre i contenuti della proposta, il più rapidamente possibile, nella specifica Intesa prevista dal suddetto terzo comma.

In data 25 ottobre il provvedimento è stato trasmesso al Consiglio regionale, dove ha acquisito il n. 43 tra le proposte di legge statale da trasmettere al Parlamento Nazionale ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione.

La sua struttura è la seguente, là dove indica:

a) l’ambito della materie nelle quali la Regione del Veneto richiede forme e condizioni particolari di autonomia: si tratta di tutte le 23 materie - 3 di competenza esclusiva statale e 20 di competenza concorrente - previste dall’articolo 116, terzo comma; nulla va escluso, per ora, onde evitare errori preliminari, forse non rimediabili;

b) la misura delle risorse necessarie a finanziarle: si tratta dei 9/10 del gettito riscosso nel territorio regionale delle principali imposte erariali, che si aggiungono ai gettiti dei già esistenti tributi propri regionali e agli specifici fondi di cui la proposta chiede la regionalizzazione. Il problema finanziario è acuto e non va sottovalutato, a priori, da nessuno: men che meno da chi obietta, dal momento che questa iniziativa si colloca nell’ambito di una sicura, incontestabile ingiustizia territoriale nella allocazione delle risorse;

c) le specifiche competenze, per ognuna delle 23 materie, di cui la Regione del Veneto chiede di assumersi la responsabilità.

Nel complesso, l’attuazione di questa proposta di legge configura un volto nuovo della Regione, perché permette finalmente di disegnare un quadro di competenze, distinto per settori organici, che possono massimizzare la prova di efficienza che le nostre istituzioni hanno già fornito, consentendo anche di superare tutti quei procedimenti amministrativi e quelle prassi statali - si pensi ai tagli lineari che hanno sistematicamente scacciato la spesa buona e mantenuto quella cattiva - che costituiscono un grave ostacolo all’efficacia dell’azione regionale.

Da questo punto di vista si richiede, sul modello dell’autonomia di Trento e Bolzano (ma in forza di quanto consente il citato articolo 116, terzo comma), l’intera regionalizzazione di competenze decisive per lo sviluppo sociale come la sanità e l’istruzione, nonché l’intera regionalizzazione di tutte le competenze decisive per lo sviluppo economico, quali ad esempio la gestione dei fondi per le imprese e per lo sviluppo tecnologico, con un gamma di richieste che arriva fino a prefigurare la possibilità di istituire zone franche per il porto di Venezia.

Si richiede, inoltre, la regionalizzazione di tutte le altre funzioni connesse allo sviluppo economico e sociale della Regione, secondo una gamma di richieste molto articolata, che varia dalla possibilità di manovrare maggiormente al ribasso i tributi regionali e locali a quella di normare le professioni turistiche o a quella di istituire un fondo regionale per la Cassa integrazione guadagni, e che spazia dalla possibilità di finanziare un Fondo regionale per il sostegno delle responsabilità familiari a quella di rafforzare i marchi di origine dei prodotti e le produzioni biologiche, etc.

È un volto nuovo della Regione del Veneto che viene illuminato dal principio di responsabilità e confortato dalla consapevolezza che mantenere competenze e risorse in un territorio ad alta produttività non può che andare a beneficio non solo del Veneto, ma dell’intera Nazione.

I tratti della nuova autonomia si allineano, quanto a competenze, al quadro che già è stato realizzato nel confinante Trentino Alto Adige; si ritiene pertanto equo, quanto a risorse, proporre nel negoziato che venga riconosciuto al Veneto lo stesso livello di finanziamento, data appunto l’identità di competenze.

La nuova fisionomia istituzionale richiesta dalla Regione del Veneto è quindi rivolta a correggere le più evidenti degenerazioni del logoro assetto istituzionale italiano, che ormai da troppo tempo applica il principio autonomistico a prescindere da ogni considerazione su merito e responsabilità.

Continuare a trattare in modo rigorosamente omogeneo realtà regionali profondamente diverse quanto a consolidata capacità di attuare i valori costituzionali sul proprio territorio (basti pensare ai diritti sociali attinenti alla sanità) costruisce un assurdo istituzionale e genera una gigantesca dissipazione di risorse.

Questa impostazione è stata legittimata da ragioni solo ideologiche, in forza delle quali realtà regionali dove l’inefficienza ha assunto carattere sistematico continuano ancora oggi ad essere tranquillamente inquadrate come autonomie speciali, nonostante siano completamente tramontate le ragioni storiche che ne furono a fondamento, e realtà efficienti continuano ad essere penalizzate.

Il destino delle Regioni ordinarie, infatti, è stato per troppo tempo quello di veder calibrare il rischio dell’autonomia, sempre e sistematicamente, solo su quelle più inefficienti: il Veneto, la cui sanità è una eccellenza mondiale e che sul turismo attrae tante risorse private quanto tutte le regioni meridionali messe insieme, è stato sempre trattato come regioni altamente inefficienti, che registrano tutt’altre performance.

Questa ideologia è stata ormai bocciata dalla storia e ora si offre alla Regione del Veneto la possibilità, per il bene di tutta la Nazione, di sancirne il definitivo superamento.

Un superamento che fa appello a tutte le potenzialità consentite dall’articolo 116, terzo comma rimasto, nel nostro ordinamento, per troppo tempo inattuato.

Anche questo quadro, peraltro, non è ritenuto esaustivo della domanda di autonomia della Regione del Veneto, che in ogni caso ambisce ad ottenere anche ulteriori spazi di autonomia, quali quelli che hanno consentito in Trentino Alto Adige di istituire, ai sensi dell’articolo 90 dello Statuto un tribunale regionale di giustizia amministrativa con una autonoma sezione, di cui una parte dei componenti è nominata dalle istituzioni locali.

Anche nella materia “immigrazione”, benché questa non sia - come la giustizia amministrativa - considerata nell’ambito del procedimento di differenziazione previsto dall’articolo 116, terzo comma, la Regione del Veneto ambisce a vedersi riconosciuto un ruolo maggiore nella determinazione dei flussi e dei controlli, dal momento che sostiene buona parte della spesa sociale legata alla presenza migratoria (es. sanità o alloggi).

Queste ed altre soluzioni potrebbero essere percorse negoziando con il Governo una specifica attuazione, questa volta, dell’articolo 118, terzo comma, della Costituzione che si occupa, appunto, di coordinamento tra Stato e Regioni in materia di immigrazione. Quest’ultima prospettiva è stata delineata, peraltro, anche in uno specifico articolo della proposta, nulla vietando che i negoziati possano vertere anche sul tale articolo della Carta.

Tutto ciò precisato, aggiungo che la proposta di legge statale si struttura in tre capi: il capo I contiene le disposizioni generali e si compone di due articoli; il capo II contiene i settori organici in cui si richiede la maggiore autonomia e si compone di 58 articoli che declinano, per settori organici, le 23 nuove competenze richieste; il capo III contiene le disposizioni finali e transitorie.

Concludo la mia relazione sulla proposta di legge statale n. 43, oggi all’esame di quest’Assemblea, con un doveroso accenno ai passaggi intercorsi:

- il 25 ottobre 2017 il provvedimento è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare, nonché alle Commissioni Seconda, Terza e Quinta per l’espressione del parere sugli aspetti di competenza, ai sensi dell’articolo 51 del Regolamento;

- il 30 ottobre, nella seduta n. 103 della Prima Commissione estesa a tutti i consiglieri regionali, la proposta è stata illustrata dall’Assessore referente per l’attuazione del programma di governo ed i rapporti con Consiglio regionale; nella medesima seduta hanno offerto un prezioso contributo sull’argomento due illustri esponenti del mondo accademico;

- le sedute n. 105 e 106, per le intere giornate del 6 e 7 novembre, sono state dedicate alle consultazioni di soggetti portatori d’interesse con riferimento alle materie su cui la Regione del Veneto richiede, attraverso la proposta di legge, forme e condizioni particolari di autonomia;

- nei giorni 8 e 9 novembre le Commissioni Seconda, Terza e Quinta hanno espresso parere favorevole a maggioranza sul provvedimento per le parti di rispettiva competenza;

- in data 10 novembre, dopo ampio ed approfondito dibattito, la Prima Commissione consiliare ha concluso i propri lavori in ordine alla proposta di legge statale n. 43, approvandola a maggioranza.

Hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Liga Veneta-Lega Nord, Zaia Presidente, Forza Italia, Fratelli d’Italia-AN-Movimento per la cultura rurale, Siamo Veneto, Centro destra Veneto-Autonomia e libertà, Movimento Cinque Stelle, Alessandra Moretti Presidente; hanno espresso voto contrario il consigliere Fracasso del gruppo consiliare Partito Democratico e la componente politica “Articolo 1-Movimento democratico e progressista” del Gruppo Misto; non ha partecipato al voto il consigliere Sinigaglia del gruppo consiliare Partito Democratico.

Per opportuna completezza si riporta altresì l’esauriente relazione accompagnatoria al disegno di legge, così come depositata dalla Giunta regionale.

“CONSIDERAZIONI PRELIMINARI E INTRODUTTIVE

1. La consultazione referendaria del 22 ottobre 2017 ha rappresentato l’epilogo - l’ultimo atto - di una vicenda durata cinque lustri. Venticinque anni circa non sono pochi e di essi va fatto un brevissimo resoconto.

a) Il 5 marzo 1992 il Consiglio regionale del Veneto riapprovò la delibera legislativa avente per oggetto: “Referendum consultivo in merito alla presentazione di proposta di legge statale per la modifica di disposizioni concernenti l’ordinamento delle Regioni”. Il Governo la impugnò e la Corte costituzionale si pronunciò con la sentenza 24 novembre 1992, n. 470.

Nella circostanza, ebbe a rilevare che “un referendum consultivo quale quello previsto dalla delibera in esame - per quanto sprovvisto di efficacia vincolante - non può non esercitare la sua influenza, di indirizzo e di orientamento, oltre che nei confronti del potere di iniziativa spettante al Consiglio regionale, anche nei confronti delle successive fasi del procedimento di formazione della legge statale, fino a condizionare scelte discrezionali affidate alla esclusiva competenza di organi centrali dello Stato: con la conseguente violazione di quel limite già indicato da questa Corte come proprio dei referendum consultivi regionali e riferito all’esigenza di evitare “il rischio di influire negativamente sull’ordine costituzionale e politico dello Stato” ( sent. 256/1989, punto 5)”.

Anche per questo - sul piano sostanziale: essenzialmente per questo - la dichiarazione fu di “illegittimità costituzionale della delibera legislativa” del Consiglio regionale del Veneto.

b) Una analoga iniziativa - di cui alla deliberazione legislativa 8 ottobre 1998, recante “Referendum consultivo in merito alla presentazione di proposta di legge costituzionale per l’attribuzione alla Regione Veneto di forme e condizioni particolari di autonomia” - fu stroncata dal Giudice delle leggi con la sentenza 14 novembre 2000, n. 496. Vi si legge tra l’altro, conclusivamente, come “l’iniziativa revisionale della Regione, pur formalmente ascrivibile al Consiglio regionale, appaia nella sostanza poco più che un involucro nel quale la volontà del corpo elettorale viene raccolta e orientata contro la Costituzione vigente, ponendone in discussione le stesse basi di consenso. Ed è appunto ciò che non può essere permesso al corpo elettorale regionale”.

c) L’Avvocatura generale dello Stato, nel contestare la legittimità costituzionale della legge regionale del Veneto 19 giugno 2014, n. 15, recante “Referendum consultivo sull’autonomia del Veneto”, non ha mancato di evocare questi precedenti. Ma la Corte costituzionale questa volta - con una apertura culturale di cui si deve essere grati - ha considerato conforme a Costituzione rivolgersi al corpo referendario del Veneto per sentirlo pronunciare, con un sì o con un no, sul seguente quesito: “Vuoi che alla Regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia?”. Nella sentenza 25 giugno 2015, n. 118, in disparte ogni considerazione su profili di criticità ritenuti implicitamente infondati, ha concluso che “il quesito referendario non prelude a sviluppi dell’autonomia eccedenti i limiti costituzionalmente previsti e pertanto, sotto questo profilo, la censura non è fondata”.

2. L’accidentato cammino non si è, tuttavia, concluso con questa pronuncia del 2015. Vi è stato un dialogo non privo di asprezze con lo Stato e i relativi apparati, che si è perfezionato positivamente per la Regione del Veneto. Come, pure, si è concluso, a tutto vantaggio della Regione, il contenzioso promosso da due cittadini-elettori - Dino Bertocco e Marcello Degni - dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto e al Tribunale civile di Venezia. In entrambe le circostanze, il desiderio dei ricorrenti - che non avrebbero voluto votare, piuttosto che votare - è stato disatteso dai giudici.

a) Infatti, con ordinanza 7 settembre 2017, n. 401, il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto ha adombrato il difetto di legittimazione ad agire dei ricorrenti; riconosciuto la complessità della procedura, di cui sono “attori organi statali e regionali”; sottolineato il fatto che il referendum è consultivo, come tale - giuridicamente parlando - non vincolante per lo Stato: in primo luogo, per il Parlamento. Il quale, tuttavia, non potrà esimersi dal tenere in debito conto le richieste della Regione, accompagnate dalle attese del corpo referendario del Veneto, come ha riconosciuto la Corte costituzionale con le citate sentenze n. 470/1992 e n. 496/2000.

b) Quindi, ad analogo risultato è pervenuto il Tribunale civile di Venezia, con una ordinanza di poco successiva, ampiamente argomentata. Dopo aver accuratamente analizzato le questioni poste e discusse nel corso dell’udienza del 19 settembre 2017, ha concluso che quella essenziale ha ad oggetto l’asserita illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, n. 1, della legge regionale n. 15/2014, relativamente alla quale “i ricorrenti non hanno proposto la relativa eccezione”.

Inutile dire che, molto probabilmente, tutto ciò ha rappresentato un tentativo ulteriore, diretto a bloccare la consultazione referendaria, considerata - piaccia o non piaccia - legittima dal Giudice delle leggi. In controtendenza nel merito, ad esempio, rispetto a quanto affermato da chi si è espresso in questi termini: “Ma il tema del 22 ottobre non è solo politico. È anche economico e culturale. La questione del Nord è irrisolta. Lombardia e Veneto continuano a dare allo Stato molto di più di quello che ricevono...Il Veneto ha un’identità meno aperta, più marcata [rispetto alla Lombardia]. E non sente rappresentati né i propri interessi, né il proprio spirito. Non è vero che il Nord-Est sia una terra egoista e gretta; coltiva una forte domanda di cultura, di libri, di storia. Ed è stanca che, quando il cinema o la tv romanocentrici mettono in scena un veneto - o un trentino o un friulano o un giuliano -, gli facciano fare sempre la parte del mona”.

3. La memoria fa brutti scherzi: chi non ne ha equivoca e pone - l’ha posta un’infinità di volte - questa domanda: “Perché non prima?”. Quesito da estendere pure alle Regioni Lombardia ed Emilia-Romagna, che hanno deciso di agire, con i rispettivi tempi e modi, dopo la Regione del Veneto e per suo, incontestabile, merito. Ma, davvero, non vi è stata mai alcuna iniziativa, prima e dopo la riforma costituzionale del 2001? Ve ne sono state di successive: questa Regione lo ha fatto, tra l’altro, con la delibera del Consiglio regionale 18 dicembre 2007, n. 98, rimasta senza risposta. Ma ve ne sono state di antecedenti: la più significativa è rappresentata dalla legge di delega 22 luglio 1975, n. 382, e dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Entrambi avrebbero preteso - anche ai sensi della VIII disposizione transitoria e finale della Costituzione - anche una riorganizzazione, con dimagrimento, dell’amministrazione dello Stato.

Dunque, per chi dimentica, un sintetico ricordo.

a) “Dopo un percorso travagliato, dalla legge del 1975 ai lavori della Commissione Giannini, alle mediazioni della Commissione parlamentare per le Regioni, tra le resistenze della burocrazia e dei centri di potere investiti dal movimento regionalista, hanno visto infine la luce i tre decreti delegati di attuazione della 382. Un nuovo processo prende l’avvio. Tocca ora allo Stato corrispondere con le leggi che devono completare il quadro, tra cui la riforma dell’amministrazione centrale e delle autonomie locali; alle Regioni di dar seguito alle nuove funzioni con propri atti di organizzazione”.

b) Un costituzionalista illustre osservò che “si tratta(va) certamente dell’atto più significativo fra quelli che finora hanno considerato i problemi del ruolo delle Regioni e delle specifiche competenze ad esse spettanti”. Ed aggiungeva: “Per prima cosa, il D.P.R. n. 616 opera realmente un trasferimento “per settori organici”, discostandosi in modo assai netto dai criteri informatori dei decreti presidenziali del 14-15 gennaio 1972. Lo dimostra la sistemazione dell’intera legge delegata, che raggruppa le singole materie regionali entro quattro grandi partizioni: cioè nei settori intitolati ordinamento e organizzazione amministrativa, servizi sociali, sviluppo economico, assetto e utilizzazione del territorio”.

c) Tuttavia, quella fu un illusione: perché, di lì a poco, con leggi di settore si svuotò il nuovo impianto istituzionale, come notò Massimo Severo Giannini. A suo dire - ma che dire, data l’autorevolezza dell’insigne giurista -, “la legge 382 è molto di più di una legge di delega; è una legge di interpretazione integrativa della Costituzione”, che implicava - allora - “la ristrutturazione di tutti i pubblici poteri”, dallo Stato ai Comuni, passando “per l’assetto delle Regioni”. In particolare, “le funzioni delle Regioni sono quelle attinenti al territorio e al corpo sociale regionali”, ed è in questa direzione che si sarebbe dovuto operare. Però, “amministrazioni statali ed enti pubblici si chiusero nel silenzio, e solo cominciarono ad ordire trame all’interno delle burocrazie affinché fosse disattesa ogni proposta che ne toccasse le attribuzioni”. Ed ecco il gran finale, per chi obietta che si sarebbe potuto fare, prima e negoziando: “Le Regioni...escono di scena: le reiterate proteste di alcuni Presidenti, specie delle Regioni settentrionali, sono solo fatti di opinione pubblica”.

4. Quello delineato, per sommi capi, è un quadretto non male, che offre spunti di riflessione generati da fatti. Le istanze regionaliste sono state sempre bloccate e umiliate dalla burocrazia ministeriale; l’amministrazione centrale si è trasformata, gattopardescamente, ma non ha mai ceduto: né personale né risorse né potere; ed ha costantemente approfittato degli insuccessi di alcune Regioni, non per colpire quelle responsabili, ma l’intero sistema dei poteri locali; in tal modo è andato disatteso - clamorosamente - uno slogan, che era un programma di Governo: le Regioni per la riforma dello Stato, che è a pezzi.

La Regione del Veneto intende partire da qui: dal clima politico-istituzionale del 1977, nell’intento di recuperare quelle idee e le relative idealità; ed anche il proposito di operare nell’interesse della Repubblica, sperimentando. Circostanza, questa, che finisce per rendere ragione di quel che si è scritto nelle note esplicative del progetto di legge e del perché delle varie opzioni.

a) Riferirsi alle Regioni speciali - sia pure ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, Cost. - oggi è imposto dallo stato delle cose. La Regione del Veneto confina con due Regioni ad autonomia differenziata: il Friuli-Venezia Giulia e il Trentino-Alto Adige. Sappada è in procinto di migrare verso il Friuli-Venezia Giulia; Cortina d’Ampezzo e un’altra trentina di Comuni vorrebbe confluire nel Trentino-Alto Adige. Il perché è presto detto. Infatti, la spesa pubblica finale per abitante, regionalizzata, dà i seguenti risultati: Provincia autonoma di Bolzano 8.964, Provincia autonoma di Trento 7.638, Regione Friuli-Venezia Giulia 5.203, Regione del Veneto 2.741. Tutto, rigorosamente, in euro.

Si tratta di una sperequazione di dimensioni stellari, che viola, prima del principio autonomistico, quelli di solidarietà ed eguaglianza. Sotto questo profilo, è a dir poco sorprendente che si addebiti al Veneto una propensione all’egoismo, quando il medesimo dà in solidarietà non poco ed è noto quel che ebbe ad affermare Mario Draghi - nella sua veste di Governatore della Banca d’Italia - allorché rilevò che si stima che il conseguente afflusso netto verso il Sud di risorse intermediate dall’operatore pubblico, escludendo gli interessi sul debito, sia dell’ordine del 13 per cento del prodotto del Mezzogiorno, il 3 per cento di quello nazionale. È un ammontare imponente; per il Sud, è anche il segno di una dipendenza economica ininterrotta.

Dopo di allora, gli effetti di una crisi che ha inciso in profondità sull’assetto sociale, economico e finanziario del Paese: il quale rimane preda di se stesso, là dove non ritiene di doversi riformare in profondità, lasciando perdere la cosmesi costituzionale.

b) Allo scopo, “l’idea è che per capire i mali dell’Italia occorra partire dagli squilibri territoriali”: ha scritto Luca Ricolfi. Un’occasione per mettere un po’ d’ordine anche nella riallocazione delle funzioni: ampliandone lo spettro ed aggregandole - secondo l’antico insegnamento - per settori organici, dopo l’innumerevole serie di interventi settoriali e microsettoriali, che hanno ridotto il contenzioso costituzionale a un giudizio incentrato sul rispetto - sempre e soltanto formale - di quello che può definirsi un puro e semplice mansionario. Ad essere sinceri le difficoltà si può dire sorgano da questo disordinato contesto, al cui riordino si può provvedere, iniziando da questa proposta, che si svolge all’interno di un noto, non sempre sperimentato, principio costituzionale: il principio di leale collaborazione.

Quel che segue è stato concepito in questi termini: a prescindere dalle suggestioni causate dall’apparenza e da un dibattito referendario molto spesso sviato da fin troppo evidenti preoccupazioni, non istituzionali, ma di parte. A ciò si aggiunga che le competenze richieste corrispondono al risultato raggiunto in sede di verifica concreta di ciò che la Regione del Veneto è in grado di fare.

IL PROGRAMMA DI NEGOZIATI E IL DISEGNO DI LEGGE STATALE DI INIZIATIVA REGIONALE

A seguito dell’esito positivo del referendum consultivo del 22 ottobre, la Giunta regionale del Veneto intende, con sollecitudine, avviare il programma di negoziati con il Governo diretti a dare attuazione all’articolo116, III comma della Costituzione.

A tal fine, la Giunta regionale ritiene di dover sottoporre a questo Consiglio regionale il disegno di legge statale previsto dall’articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 15 del 2014, che si identifica come la base e l’oggetto del programma di negoziati che si intende intraprendere con il Governo.

Il programma di negoziati sarà infatti rivolto a chiedere di tradurre, nel più breve tempo possibile, nella specifica Intesa prevista dall’articolo 116, III comma, i contenuti del seguente disegno di legge statale di iniziativa regionale.

Il disegno di legge ha la seguente struttura, là dove indica:

i) l’ambito della materie nelle quali la Regione del Veneto richiede le forme e condizioni particolari di autonomia: si tratta di tutte le 23 materie (3 di competenza esclusiva statale e 20 di competenza concorrente) previste dall’articolo 116, III comma, Cost. Nulla va escluso, per ora, onde evitare errori preliminari, forse non rimediabili;

ii) la misura delle risorse necessarie a finanziarle: si tratta dei 9/10 del gettito riscosso nel territorio della Regione del Veneto delle principali imposte erariali, che si aggiungono ai gettiti dei già esistenti tributi propri regionali e agli specifici fondi di cui il disegno di legge chiede la regionalizzazione. Il problema finanziario è acuto e non va sottovalutato, a priori, da nessuno: men che meno da chi obietta dal momento che questa iniziativa si colloca nell’ambito di una sicura, incontestabile ingiustizia territoriale nella allocazione delle risorse, come ha dimostrato Luca Ricolfi;

iii) le specifiche competenze, per ognuna delle 23 materie, di cui la Regione del Veneto chiede di assumersi la responsabilità.

Nel complesso, l’attuazione di questo disegno di legge configura un volto nuovo della Regione, perché permette finalmente di disegnare un quadro di competenze, distinto per settori organici, che possono massimizzare la prova di efficienza che le nostre istituzioni hanno già fornito, consentendo anche di superare tutti quei procedimenti amministrativi e quelle prassi statali (si pensi ai tagli lineari che hanno sistematicamente scacciato la spesa buona e mantenuto quella cattiva) che costituiscono un grave ostacolo all’efficacia dell’azione regionale.

Da questo punto di vista si richiede, sul modello dell’autonomia di Trento e Bolzano (ma in forza di quanto consente l’articolo 116, III comma, Cost.), l’intera regionalizzazione di competenze decisive per lo sviluppo sociale come la sanità e l’istruzione, nonché l’intera regionalizzazione di tutte le competenze decisive per lo sviluppo economico, quali ad esempio la gestione dei fondi per le imprese e per lo sviluppo tecnologico, con un gamma di richieste che arriva fino a prefigurare la possibilità di istituire zone franche per il porto di Venezia. Si richiede, inoltre, la regionalizzazione di tutte le altre funzioni connesse allo sviluppo economico e sociale della Regione, secondo una gamma di richieste molto articolata, che varia dalla possibilità di manovrare maggiormente al ribasso i tributi regionali e locali a quella di normare le professioni turistiche o a quella di istituire un fondo regionale per la Cassa integrazione guadagni, e che spazia dalla possibilità di finanziare un Fondo regionale per il sostegno delle responsabilità familiari a quella di rafforzare i marchi di origine dei prodotti e le produzioni biologiche, ecc. ecc.

È un volto nuovo della Regione del Veneto che viene illuminato dal principio di responsabilità e confortato dalla consapevolezza che mantenere competenze e risorse in un territorio ad alta produttività non può che andare a beneficio non solo del Veneto, ma dell’intera Nazione.

I tratti della nuova autonomia si allineano, quanto a competenze, al quadro che già è stato realizzato nel confinante Trentino Alto Adige; si ritiene pertanto equo, quanto a risorse, proporre nel negoziato che venga riconosciuto al Veneto lo stesso livello di finanziamento, data appunto l’identità di competenze.

La nuova fisionomia istituzionale richiesta dalla Regione del Veneto è quindi rivolta a correggere le più evidenti degenerazioni del logoro assetto istituzionale italiano, che ormai da troppo tempo applica il principio autonomistico a prescindere da ogni considerazione su merito e responsabilità. Continuare a trattare in modo rigorosamente omogeneo realtà regionali profondamente diverse quanto a consolidata capacità di attuare i valori costituzionali sul proprio territorio (basti pensare ai diritti sociali attinenti alla sanità) costruisce un assurdo istituzionale e genera una gigantesca dissipazione di risorse.

Questa impostazione è stata legittimata da ragioni solo ideologiche, che hanno ascendenti in una discutibilissima concezione organicistica dei corpi sociali: già Luigi Sturzo nel 1949 criticava con tutta la sua forza questa impostazione votata all’uniformità, constatando che essa “non solo ai bigotti e agli ignoranti, ma a molte persone illuminate sembra dover essere uno dei caratteri dell’unità nazionale”. Così, in forza di questa ideologia, realtà regionali dove l’inefficienza ha assunto carattere sistematico continuano ancora oggi ad essere tranquillamente inquadrate come autonomie speciali, nonostante siano completamente tramontate le ragioni storiche che ne furono a fondamento, e realtà efficienti continuano ad essere penalizzate. Il destino delle Regioni ordinarie, infatti, è stato per troppo tempo quello di vedere calibrare il rischio dell’autonomia, sempre e sistematicamente, solo su quelle più inefficienti: il Veneto, la cui sanità è una eccellenza mondiale e che sul turismo attrae tante risorse private quanto tutte le regioni meridionali messe insieme, è stato sempre trattato come regioni altamente inefficienti, che registrano tutt’altre performance.

Questa ideologia è stata ormai bocciata dalla storia e ora si offre alla Regione del Veneto la possibilità, per il bene di tutta la Nazione, di sancirne il definitivo superamento.

Un superamento che fa appello a tutte le potenzialità consentite dall’articolo 116, III comma, della Costituzione, rimasto, nel nostro ordinamento, per troppo tempo inattuato.

Anche questo quadro, peraltro, non è ritenuto esaustivo della domanda di autonomia della Regione del Veneto, che in ogni caso ambisce a ottenere anche ulteriori spazi di autonomia, quali quelli che hanno consentito in Trentino Alto Adige di istituire, ai sensi dell’articolo 90 dello Statuto un tribunale regionale di giustizia amministrativa con una autonoma sezione, di cui una parte dei componenti è nominata dalle istituzioni locali.

Anche nella materia “immigrazione”, benché questa non sia - come la giustizia amministrativa - considerata nell’ambito del procedimento di differenziazione previsto dall’articolo 116, III comma, la Regione Veneto ambisce a vedersi riconosciuto un maggiore ruolo nella determinazione dei flussi e dei controlli, dal momento che sostiene buona parte della spesa sociale legata alla presenza migratoria (es. sanità o alloggi). Queste e altre soluzioni potrebbero essere percorse negoziando con il Governo una specifica attuazione, questa volta, dell’articolo 118 Cost., III comma, Cost. che si occupa, appunto, di coordinamento tra Stato e Regioni in materia di immigrazione. Quest’ultima prospettiva è stata delineata, peraltro, anche in uno specifico articolo del presente progetto di legge, nulla vietando che i negoziati possano vertere anche sull’articolo 118, III comma, Cost.

Tutto ciò precisato, nello specifico, il disegno di legge statale di iniziativa regionale per l’attuazione dell’articolo 116, III comma, Cost., si struttura in tre capi: il capo I contiene le disposizioni generali, il capo II i settori organici in cui si richiede la maggiore autonomia, il capo III le disposizioni finali e transitorie.

Il capo I si compone di due articoli:

l’articolo 1 (Oggetto) elenca le 23 materie per le quali la Regione del Veneto richiede forme e condizioni particolari di autonomia, precisando al comma 2 che, nell’esercizio delle competenze legislative di nuova attribuzione, la Regione sarà tenuta a rispettare la Costituzione, nonché i vincoli derivanti dall’ordinamento internazionale e dagli obblighi comunitari, come previsto dall’articolo 117, primo comma, della Costituzione.

L’articolo 2 (Attribuzione di risorse ai sensi dell’articolo 119 Cost.) disciplina la modalità di finanziamento del nuovo assetto di competenze che, come si è anticipato, include fra l’altro la presa in carico da parte della Regione dell’intero finanziamento del servizio sanitario regionale e, in materia di istruzione, del personale insegnante. La disposizione è conforme a quanto dispone l’articolo 116, terzo comma, Cost., che impone il rispetto dell’articolo 119 Cost., il quale a sua volta prevede che compartecipazioni e tributi propri consentano “di finanziare integralmente le funzioni pubbliche” attribuite. La stima di queste funzioni porta a ritenere congruo che siano riconosciute alla Regione del Veneto le seguenti quote di compartecipazioni ai tributi erariali: nove decimi del gettito dell’Irpef, nove decimi del gettito dell’Ires, nove decimi del gettito dell’imposta sul valore aggiunto (Iva). La determinazione di dette quote è effettuata assumendo a riferimento indicatori od ogni altra determinazione idonea alla valutazione dei fenomeni economici che hanno luogo nel territorio regionale. Le seguenti quote, da un lato, si devono intendere sostitutive della attuale compartecipazione regionale all’Iva, dall’altro si aggiungono sia agli attuali tributi propri di spettanza della Regione (Irap, addizionale Irpef, ecc.), sia alle altre forme di fiscalità mirata indicate nell’articolato.

Il capo II si compone di 58 articoli che declinano, per settori organici, le 23 nuove competenze richieste, come di seguito illustrato.

ISTRUZIONE

L’articolo 3 (Norme generali sull’istruzione) stabilisce che la materia esclusiva statale “norme generali sull’istruzione” di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione, diviene oggetto di legislazione regionale concorrente, limitatamente ad alcuni ambiti specifici (disciplina delle finalità, delle funzioni e dell’organizzazione del sistema educativo regionale di istruzione e formazione, nel quadro del sistema educativo nazionale; disciplina delle modalità di valutazione del sistema educativo regionale, e dei rapporti di collaborazione con l’INVALSI; disciplina dei percorsi di alternanza scuola-lavoro; disciplina dell’organizzazione e del rapporto di lavoro del personale dirigente, docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche e formative regionali, nel rispetto delle disposizioni statali in materia di ordinamento civile).

Sono fatti salvi i limiti derivanti dal rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire sul piano nazionale.

Poiché l’acquisizione di competenze rinforzate, anche con riferimento alla programmazione, non può essere efficace senza la disponibilità diretta delle risorse umane e organizzative, elemento essenziale del cambiamento è costituito dal trasferimento alla Regione della titolarità e della gestione del rapporto di lavoro del personale docente ed amministrativo delle istituzioni scolastiche della Regione, analogamente a quanto già avviene nelle Province Autonome di Trento e Bolzano.

L’articolo 4 (Ulteriori competenze regionali in materia di istruzione) attribuisce alla Regione del Veneto una competenza legislativa residuale (e quindi non più meramente concorrente) in materia di “Istruzione”, con particolare riferimento ad alcuni ambiti, quali la disciplina della programmazione dell’offerta formativa integrata e della programmazione delle rete scolastica sul territorio regionale; la disciplina dei contributi alle istituzioni scolastiche paritarie del Veneto; la disciplina degli organi collegiali territoriali della scuola; la disciplina relativa all’educazione degli adulti.

Si tratta di settori che con successo sono già disciplinati, secondo modelli differenziati rispetto a quello nazionale, nelle vicine Province Autonome di Trento e Bolzano.

L’articolo 5 (Disciplina relativa al personale delle istituzioni scolastiche regionali) prevede che spetti alla legge regionale, nel rispetto dei principi fondamentali posti dalla legge statale, disciplinare sia l’istituzione di ruoli regionali per il personale delle istituzioni scolastiche venete, sia la determinazione della consistenza organica del personale a livello regionale.

Con riferimento poi agli istituti ed alle materie del rapporto di lavoro regolati dalla contrattazione (in quanto non riservati alla legge dalla vigente normativa statale sul pubblico impiego) è prevista la stipulazione, sentito il competente Ministero, di contratti collettivi regionali. Resta fermo che al personale debbano essere garantiti la corresponsione del trattamento economico previsto dalla contrattazione nazionale ed il rispetto delle qualifiche e del trattamento previdenziale previsto dalla normativa vigente in materia.

Conseguentemente al trasferimento delle competenze legislative in ordine al personale della scuola, è prevista altresì l’attribuzione alla Regione delle funzioni attualmente esercitate da organi centrali e periferici dello Stato, anche per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o regionale, ivi comprese le funzioni esercitate dall’Ufficio scolastico regionale e connesse alla titolarità e gestione del rapporto di lavoro.

L’articolo 6 (Finanziamento delle scuole paritarie) prevede la regionalizzazione del procedimento di concessione dei contributi destinati alle scuole paritarie presenti sul territorio veneto.

Le funzioni amministrative relative ai contributi alle “scuole non statali”, pur se delegate alle Regioni ai sensi dell’articolo 138 del D.Lgs. n. 112/1998, sono state di fatto trattenute dallo Stato, che non ha mai trasferito alle Regioni i fondi statali corrispondenti.

La Regione del Veneto, da sempre attenta ad assicurare il pluralismo dell’offerta formativa, chiede il trasferimento delle funzioni di concessione dei contributi, che pacificamente rientrano nella materia istruzione, di competenza concorrente, e che indebitamente lo Stato ancora si trattiene.

TUTELA DELL’AMBIENTE, DELL’ECOSISTEMA E DEI BENI CULTURALI NONCHÉ VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI E ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI

L’articolo 7 (Tutela dell’ambiente e dell’ecosistema) prevede che la Regione del Veneto possa legiferare in materia di «tutela dell’ambiente» - nel rispetto dei soli principi fondamentali contenuti nella legislazione statale, ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione - con riferimento alla disciplina degli scarichi e, in particolare, a quella relativa all’accertamento degli illeciti amministrativi di cui all’articolo 133 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, nonché all’irrogazione e alla riscossione delle relative sanzioni amministrative.

Con la disposizione in oggetto si intende superare il limite all’esplicazione dell’autonomia organizzativa della Regione, mediante il riconoscimento della potestà legislativa concorrente, così da consentire alla Regione di decidere il livello di governo più idoneo in cui allocare le funzioni in esame, eventualmente anche separando, ove ritenuto più opportuno, il potere autorizzatorio da quello sanzionatorio.

Per tale via, verrebbe preservato l’assetto organizzativo consolidatosi nella Regione del Veneto, che vede oggi gli enti locali titolari delle funzioni autorizzatorie e sanzionatorie in materie di scarichi.

Il vigente assetto organizzativo regionale confligge infatti con l’articolo 135 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che attribuisce alla Regione la competenza in materia, senza prevedere più l’inciso “salvo diversa disposizione delle regioni o delle province autonome” contenuto nel previgente articolo 56 del decreto legislativo n.152 del 1999.

La disposizione statale ha già generato un nutrito contenzioso avanti al Giudice ordinario, dove risultano pendenti numerosi ricorsi in opposizione avverso sanzioni emanate dagli enti locali nell’esercizio di una competenza amministrativa che, stando alla previsione del Codice, dovrebbe invece essere esercitata dalla Regione.

Al comma 2, si prevede altresì che la Regione determini, sulla scorta del proprio Piano di Tutela delle Acque, i limiti allo scarico degli impianti che recapitano nella Laguna di Venezia e nel suo Bacino Scolante.

L’articolo 8 (Tutela dei beni culturali) prevede che la Regione del Veneto possa legiferare in materia di “tutela dei beni culturali” nel rispetto - oltre che dei generali limiti indicati all’articolo 117, primo comma, della Costituzione - dei soli principi fondamentali contenuti nella legislazione statale. La nuova potestà legislativa regionale di natura concorrente avrà ad oggetto, in particolare, la tutela dei beni culturali, presenti sul territorio regionale, di tipo librario e archivistico e dei beni immobili e mobili di interesse artistico, storico, archeologico e etno-antropologico.

L’articolo 9 (Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali) attribuisce alla Regione del Veneto la potestà legislativa c.d. residuale o esclusiva, di cui al quarto comma dell’articolo 117 della Costituzione, nelle materie della “valorizzazione dei beni culturali e ambientali” e della “promozione e organizzazione di attività culturali e di spettacolo”, con riguardo a tutti i beni presenti sul territorio regionale, indipendentemente dalla titolarità del bene stesso. Nell’esercizio di detta potestà legislativa la Regione potrà altresì disciplinare interventi ed attività che abbiano ad oggetto il patrimonio culturale di origine veneta, anche quando ubicato all’estero.

L’articolo 10 (Tutela paesaggistica) mira, in un’ottica di semplificazione delle procedure, all’accelerazione del procedimento di elaborazione del piano paesaggistico e successivamente di autorizzazione dei singoli interventi, mediante il superamento della previsione vigente circa il necessario coinvolgimento degli organi statali.

In particolare, la disposizione attribuisce l’elaborazione del piano paesaggistico alla competenza esclusiva della Regione del Veneto, senza più prevedere - in deroga alla previsione contenuta nell’articolo 135, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137” - l’obbligatorietà di un’elaborazione congiunta tra Ministero e Regione nei casi espressamente richiamati.

La norma di cui al comma 2, infine, dispone che i provvedimenti autorizzatori, di cui all’articolo 146, comma 5, dello stesso decreto, siano rilasciati dalla Regione senza la preventiva acquisizione del parere della Sovraintendenza.

L’articolo 11 (Valutazione di impatto ambientale) trasferisce alla Regione del Veneto i procedimenti di valutazione di impatto ambientale indicati all’Allegato II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”.

Si tratta di valutare l’incidenza paesaggistica di una serie di opere che oggi vengono ricondotte alla competenza statale sulla base della tipologia edilizia, oppure sulla base della dimensione o degli effetti sull’ambiente. Nell’ambito di detto procedimento la Regione è chiamata a esprimere un parere “endoprocedimentale”, ponendo in essere un procedimento di valutazione che non si differenzia in nulla dalle “normali” procedure d’impatto ambientale regionali. In tal modo, si verifica una duplicazione dei procedimenti. Il trasferimento della totalità delle funzioni relative alla valutazione dell’impatto ambientale per le opere ubicate esclusivamente in Veneto consente di ridurre i tempi, evitare la duplicazione di procedure, ridurre i costi, pronunciare un parere “vicino al territorio” in collaborazione con gli enti locali interessati. Il tutto comporta, quindi, una maggiore efficacia ed efficienza nella valutazione attuando un risparmio significativo sia di ordine finanziario che temporale. Oggi, per un procedimento di VIA statale con parere della Regione mediamente servono tre anni, mentre il solo procedimento di VIA regionale potrebbe rispettare i tempi di legge, con una durata dai 12 ai 18 mesi.

L’articolo 12 (Pesca e acquacoltura) prevede che, relativamente al territorio della Regione, le Commissioni Consultive Locali, istituite ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 “Modernizzazione del settore pesca e dell’acquacoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, della L. 7 marzo 2003, n. 38”, siano competenti ad esprimere il parere sui decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, o del Sottosegretario di Stato delegato, sulla tutela e gestione delle risorse ittiche in relazione alle attività di pesca esercitate entro le tre miglia dalla terraferma (piccola pesca costiera). Questo trasferimento comporta una maggiore coerenza dei pareri alle realtà produttive territoriali oltre a una riduzione dei tempi relativi ai procedimenti amministrativi.

Il comma 2, in particolare, trasferisce alla Regione le funzioni amministrative in materia di conservazione e gestione delle risorse ittiche, di cui all’articolo 12 del decreto legislativo n. 154 del 2004, ivi compresa la definizione del Piano di Gestione, nonché le funzioni relative alle attività connesse alla pesca di cui all’articolo 7 del medesimo decreto entro le tre miglia dalla terraferma.

L’articolo 13 (Riconoscimento delle acque minerali naturali) prevede il trasferimento alla Regione del Veneto delle funzioni amministrative in materia di riconoscimento delle acque minerali naturali di cui al decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176 “Attuazione della direttiva 2009/54/CE, relativa all’utilizzazione e alla commercializzazione delle acque minerali naturali”, nel rispetto delle linee guida determinate dal competente Ministero.

La norma garantirebbe la concentrazione in capo alla Regione dell’intero procedimento in materia di acque minerali, mediante il trasferimento della funzione relativa al riconoscimento delle acque minerali ancora esercitata dallo Stato.

L’articolo 14 (Ulteriori funzioni regionali in materia di tutela dell’ambiente) prevede l’attribuzione alla Regione del Veneto di ulteriori competenze amministrative nella materia “tutela dell’ambiente”, previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, emanato nell’esercizio della competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

La norma prevede (comma 1, lettera a) il riconoscimento alla Regione della funzione relativa all’individuazione delle misure idonee ad incoraggiare e razionalizzare la raccolta, la cernita ed il riciclaggio dei rifiuti, nonché (lettera d) la determinazione dei criteri generali per l’organizzazione e l’attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche al fine di premiare e valorizzare l’avvio da parte dei comuni di gestioni più virtuose. Con queste due nuove disposizioni viene valorizzata l’attività programmatoria regionale, in funzione della predisposizione di misure premiali per favorire il riutilizzo del rifiuto, anche con incentivi economici a valere sui tributi sui rifiuti (articolo 195, comma 1, lettere h) e q) del decreto).

Inoltre con le disposizioni di cui alle lettere b) e c) si attribuiscono alla Regione le funzioni, oggi spettanti allo Stato, in ordine all’individuazione dei criteri generali ai fini dell’elaborazione dei piani regionali dei rifiuti, nonché alla determinazione delle linee guida inerenti le forme ed i modi di cooperazione con gli enti locali, conferendo alla Regione un potere più incisivo nell’organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti (articolo 195, comma 1, lettere m) e o), del decreto).

Con la disposizione di cui alla lettera e), la Regione acquisisce un maggiore peso nella definizione delle politiche ambientali, anche per quanto attiene alla fissazione dei criteri per l’assimilazione dei rifiuti urbani ai rifiuti speciali, per porre rimedio all’incertezza normativa e garantire un migliore e più uniforme trattamento dei rifiuti sul territorio regionale.

Ad oggi, infatti, nella materia della gestione dei rifiuti, non è ancora intervenuto il decreto ministeriale che avrebbe dovuto fissare i criteri di assimilazione dei rifiuti non domestici a quelli urbani ai sensi dell’articolo 195, comma 2, lettera e) del decreto n. 152/2006.

Infine, con le disposizioni di cui alle lettere f), g) e h), si prevede l’acquisizione in capo alla Regione delle competenze:

- di cui all’articolo 195, comma 1, lettera p) del D.Lgs. 152/2006, relative all’indicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti;

- di cui all’articolo 195, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 152/2006, relativa alla determinazione dei requisiti e delle capacità tecniche e finanziarie per l’esercizio delle attività di gestione dei rifiuti;

- di cui all’articolo 195, comma 2, lettera r) del D.Lgs. 152/2006, relative all’individuazione e alla disciplina, nel rispetto delle norme comunitarie ed anche in deroga alle disposizioni della parte quarta del medesimo D.Lgs. 152/2006, di forme di semplificazione degli adempimenti amministrativi per la raccolta e il trasporto di specifiche tipologie di rifiuti destinati al recupero e conferiti direttamente dagli utenti finali dei beni che originano i rifiuti ai produttori, ai distributori, a coloro che svolgono attività di installazione e manutenzione presso le utenze domestiche dei beni stessi o ad impianti autorizzati alle operazioni di recupero.

ORGANIZZAZIONE DELLA GIUSTIZIA DI PACE

L’articolo 15 (Giudici di pace) prevede la disciplina dell’organizzazione dei giudici di pace, attribuendone la nomina al Presidente della Regione nell’osservanza delle altre norme in materia, stabilite dall’ordinamento giudiziario. Si prevede altresì che spetti alla Regioni la vigilanza sugli uffici dei Giudici di Pace e che con legge regionale possano essere istituiti uffici dei giudici di pace secondo le specifiche esigenze del territorio.

TUTELA DELLA SALUTE

L’articolo 16 (Tutela della salute) mira ad allineare la Regione Veneto sul modello delle altre Regioni a statuto speciale del Nord, dove il sistema sanitario regionale è auto finanziato e gestito. È utile al riguardo ricordare che la sanità è uno dei pochi settori pubblici in cui l’Italia si trova ai primi posti nelle classifiche internazionali: secondo l’Ocse infatti si colloca al 2° posto per qualità e all’11° per livello di spesa. Questo è il dato di media del sistema italiano e dal momento che molte Regioni non brillano certo per efficienza nella gestione della sanità, significa che quel dato è dovuto all’eccellenza di alcuni modelli sanitari tra cui certamente rientra quello del Veneto, che è stata identificata tra le tre Regioni benchmark per la definizione dei costi standard nella sanità. È quindi opportuno che tale modello venga valorizzato in termini di autonomia responsabile.

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA E SOSTEGNO ALL’INNOVAZIONE PER I SETTORI PRODUTTIVI

L’articolo 17 (Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi), che prevede che la potestà legislativa nella materia “ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi” spetti, ora, alla Regione del Veneto in base all’articolo 117, quarto comma, della Costituzione. Tale, più ampia, potestà legislativa ha ad oggetto, in modo particolare, la disciplina della programmazione strategica in tema di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico, la disciplina degli interventi di sostegno alla ricerca industriale, alla connessa formazione, alla diffusione delle tecnologie, allo sviluppo sperimentale, al trasferimento tecnologico, ai programmi delle imprese volti alla realizzazione o al miglioramento di prodotti o processi produttivi mediante l’innovazione tecnologica e non. La potestà legislativa di tipo residuale riguarda altresì lo sviluppo e il coordinamento delle iniziative di collaborazione tra Università, Centri di ricerca e imprese sul territorio regionale e la disciplina dei distretti industriali e delle altre forme aggregative d’impresa. La Regione, quindi, viene dotata di un ulteriore importante strumento per integrare le proprie strategie di programmazione e favorire il sostegno dello sviluppo socio-economico del e nel territorio.

L’articolo 18 (Ricerca scientifica e tecnologica nel raccordo con il sistema universitario) attribuisce alla Regione del Veneto la competenza legislativa - che comunque dovrà essere esercitata nel rispetto dell’autonomia delle Istituzioni universitarie - con riferimento ad alcuni aspetti del sistema universitario strettamente legati alle politiche regionali volte a promuovere lo sviluppo economico del territorio veneto.

Al fine di realizzare percorsi qualificati di istruzione che garantiscano la formazione di professionalità effettivamente richieste dal mondo del lavoro e dal contesto sociale di riferimento, appare infatti indispensabile un maggiore raccordo tra il mondo universitario ed il mondo della produzione, tra la programmazione universitaria, con particolare riguardo all’istituzione di corsi di studio, e la programmazione rivolta allo sviluppo economico, produttivo, culturale, e sociale del territorio regionale.

In coerenza con il potenziamento del ruolo della Regione in sede di programmazione del sistema universitario, la Regione chiede di acquisire un’autonomia differenziata con riferimento alla disciplina della valutazione dell’efficienza e dell’efficacia del sistema universitario regionale, anche al fine di orientare le successive scelte di programmazione, disciplinando altresì i rapporti di collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per la partecipazione alle iniziative e ai progetti nazionali.

Infine, la Regione chiede di assumere maggiore autonomia anche sotto il profilo del finanziamento delle Università insistenti sul territorio, garantendo così una programmazione a livello locale di maggior efficacia.

L’articolo 19 (Fondo rotativo per il sostegno alle imprese) prevede che una quota del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui all’articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 2005”, determinata in relazione all’incidenza del numero di imprese attive in Veneto sul totale nazionale, sia destinata alla concessione di finanziamenti agevolati alle imprese ubicate nel territorio del Veneto. I finanziamenti concessi a valere sulle risorse di tale quota possono essere effettuati anche per il tramite di intermediari finanziari qualificati. Le disposizioni attuative di detto fondo sono definite con apposito provvedimento emanato dalla Regione, sentita la Cassa Depositi e Prestiti, nel rispetto delle esigenze generali dell’economia regionale.

L’articolo 20 (Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese) prevede che una quota del Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”, determinata in relazione all’incidenza del numero di imprese attive in Veneto sul totale nazionale, sia destinata a garanzia dei crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese ubicate nel territorio del Veneto. Le garanzie concesse a valere sulle risorse di tale quota possono essere rilasciate anche per il tramite di intermediari finanziari qualificati. Le disposizioni attuative di detto fondo sono definite con apposito provvedimento emanato dalla Regione del Veneto, sentito il Mediocredito Centrale Spa, nel rispetto delle esigenze generali dell’economia regionale.

L’articolo 21 (Sostegno all’imprenditoria giovanile) prevede il trasferimento alla Regione del Veneto delle funzioni di sostegno all’imprenditoria giovanile. Dette funzioni saranno finanziate mediante l’attribuzione di una quota del fondo di cui all’articolo 27, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)”.

L’articolo 22 (Accreditamento delle agenzie per le imprese) prevede il trasferimento alla Regione del Veneto delle funzioni di accreditamento e vigilanza delle Agenzie per le imprese aventi sede operativa nel territorio regionale e con riferimento alle attività produttive e di prestazione di servizi localizzate nel Veneto. La norma in oggetto risponde a esigenze di trasparenza, economicità e snellimento delle procedure burocratiche connesse all’avvio di un’attività economica, poiché consente alla Regione, in relazione alle attività che rientrano nella sua competenza legislativa esclusiva, di determinare i propri criteri di accreditamento delle costituende Agenzie delle imprese e di procedere alla vigilanza diretta sull’operato delle stesse.

La regionalizzazione delle predette funzioni semplificherebbe l’iter costitutivo delle Agenzie, a vantaggio delle 450.000 imprese venete che potrebbero così disporre di un unico interlocutore per tutte le vicende che riguardano la loro attività.

GOVERNO DEL TERRITORIO

L’articolo 23 (Governo del territorio), riconosce alla Regione del Veneto una maggiore autonomia legislativa in materia di “Governo del territorio” tale da consentire una migliore e più razionale gestione del territorio anche in considerazione della specificità dello stesso.

In particolare, la disposizione prevede l’acquisizione in capo alla Regione della disciplina delle fasce cimiteriali e stradali dei limiti di altezza e di distanza tra fabbricati, in deroga alla disciplina sui limiti di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi turistici e commerciali e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, nonché della disciplina inerente della realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia con o senza ampliamento nelle fasce di rispetto.

L’articolo 24 (Edilizia scolastica) trasferisce alla Regione del Veneto le funzioni in materia di gestione dei finanziamenti statali per l’edilizia scolastica, che oggi vengono distribuiti sul territorio a seguito di un complesso procedimento fondato sulla formulazione e approvazione di un programma regionale degli interventi, da valutarsi poi da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, mediante il meccanismo del silenzio assenso. Anche in questo caso si assiste a una sostanziale duplicazione della medesima funzione burocratica di controllo: l’approvazione ministeriale, finalizzata a verificare la coerenza con gli indirizzi della programmazione scolastica nazionale, infatti, ben potrebbe considerarsi già assolta mediante la formulazione del parere obbligatorio reso dagli uffici scolastici regionali prima dell’approvazione del programma degli interventi da parte delle Regioni.

La norma in oggetto dovrebbe consentire, con l’eliminazione dell’atto di approvazione ministeriale, un risparmio significativo di tempo.

L’articolo 25 (Gestione e riduzione del rischio sismico) trasferisce alla Regione del Veneto le funzioni amministrative relative all’utilizzo del Fondo per interventi straordinari di cui all’articolo 32 bis del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 “Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici” convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in deroga a quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo 32 bis.

L’articolo 26 (Infrastrutture viarie) prevede che siano trasferite al demanio regionale le strade attualmente classificate come appartenenti alla rete stradale nazionale che insistono nel territorio veneto, e che vengano conseguentemente trasferite le funzioni di programmazione, progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione di dette strade, attualmente gestite dall’ANAS.

Detto trasferimento (si tratterrebbe di circa 700 Km di strade) andrebbe a completare il trasferimento già attuato con la Riforma in materia di decentramento amministrativo (riguardante complessivamente circa 2000 Km di strade), consentendo in tal modo la gestione unitaria della rete stradale viaria ordinaria di primo livello, con notevoli risparmi gestionali e finanziari.

L’articolo 27 (Agenzia del Demanio) prevede che siano effettivamente trasferiti alla Regione del Veneto i beni del demanio marittimo e del demanio idrico che lo Stato già da anni avrebbe dovuto trasferire alle Regioni in attuazione del decreto legislativo sul cd. federalismo fiscale; conseguentemente è previsto il trasferimento alla Regione delle funzioni amministrative esercitate dall’Agenzia del Demanio - Filiale Veneto relativamente a detti beni.

L’articolo 28 (Regionalizzazione della Sovrintendenza per i Beni culturali), trasferisce alla Regione del Veneto le funzioni amministrative svolte dalle competenti Sovrintendenze per assicurare la massima efficacia alle azioni di conservazione e valorizzazione dei beni immobili e mobili di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, presenti sul territorio regionale.

A tal fine la valorizzazione dei beni culturali comprende ogni attività diretta a migliorare le condizioni di conoscenza e conservazione dei beni culturali e ad incrementarne la fruizione, anche da parte delle persone diversamente abili, per promuovere lo sviluppo della cultura.

Considerato che circa l’80% del territorio veneto è sottoposto a vincolo storico-culturale, oltre che paesaggistico, la gestione diretta da parte della Regione di dette funzioni per i beni culturali ubicati sul territorio veneto consentirà la riduzione dei costi e dei tempi di procedimento, eviterà eventuali duplicazioni di procedure e consentirà di pronunciare un parere “vicino al territorio”, in collaborazione con gli enti locali interessati.

L’articolo 29 (Funzioni in materia di gestione del demanio marittimo nella Laguna di Venezia) mette in evidenza che alle Regioni e agli Enti Locali sono state conferite - dall’articolo 105, comma 2, lettera l), del D.lgs. n. 112/1998 - le funzioni amministrative in materia di gestione del demanio marittimo, ad eccezione delle cd. aree di preminente interesse nazionale individuate con il d.p.c.m. 21 dicembre 1995, tra cui la Laguna di Venezia.

Ad oggi, con riguardo alla Laguna di Venezia, esiste una situazione di eccessiva frammentazione di competenze che vede operare in ambito lagunare, in base alle specifiche competenze, molti Enti quali lo Stato (con il provveditorato interregionale per le opere pubbliche, cui sono state trasferite le funzioni storicamente svolte dal Magistrato alle Acque, le Capitanerie di Porto e l’Autorità Portuale di Venezia), la Regione del Veneto e i Comuni di Venezia e Chioggia.

Il permanere di questa frammentazione di competenze nel territorio del Veneto non risponde ad un razionale criterio di ripartizione dei compiti, anzi, è contraria al principio di unitarietà di governo e gestione alla base di tutta la normativa comunitaria e nazionale vigente in materia.

È, quindi, necessario porre fine a tale anomalia, per consentire all’Amministrazione regionale di esercitare le proprie funzioni secondo una visione organica e complessiva delle problematiche concernenti la Laguna di Venezia e per garantire un organico assetto organizzativo e funzionale dell’esercizio delle funzioni nelle materie in questione.

Per realizzare pertanto l’obiettivo di una migliore e più efficiente azione amministrativa nel delicato ambito lagunare, alla Regione del Veneto, già titolare di importanti compiti di disinquinamento del bacino scolante della Laguna di Venezia, viene riconosciuto un ruolo di maggior peso, anche nella programmazione e realizzazione delle azioni volte alla salvaguardia fisica e ambientale della Laguna, mediante l’acquisizione delle funzioni già spettanti al Magistrato alle Acque.

Inoltre, in relazione alla gestione della Laguna di Venezia, l’acquisizione di maggiore autonomia da parte della Regione riguarda anche le funzioni in materia di difesa del suolo, con particolare riferimento agli interventi di difesa delle coste, previste dall’articolo 89, comma 1, lettera h), del decreto n. 112/1998 e rimaste in capo allo Stato.

RAPPORTI INTERNAZIONALI E CON L’UNIONE EUROPEA DELLA REGIONE VENETO

L’articolo 30 (Rapporti internazionali e con l’Unione europea della Regione Veneto), prevede che nella materia dei “rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni” spetti alla Regione del Veneto la più ampia potestà legislativa riconosciuta ai sensi dell’articolo 117, quarto comma, della Costituzione, nel rispetto, comunque, della Costituzione e dei vincoli derivanti dall’ordinamento europeo e dagli obblighi internazionali di cui al primo comma dell’articolo 117 della Costituzione, nonché - posta la peculiarità della materia - delle “norme di procedura stabilite da legge dello Stato” di cui al quinto comma dell’articolo 117 Cost. Quest’ultimo, infatti, individua - così come confermato dall’orientamento della Corte costituzionale (cfr. sentenza n. 239/2004) - una competenza statale ulteriore e speciale rispetto a quella contemplata dall’articolo 117, terzo comma, Cost., concernente il più ampio settore “dei rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni” e relativa al consueto potere di dettare i principi fondamentali con riguardo a tutte le materie elencate nel predetto comma. Ciò premesso, con la proposta formulata si intendono rafforzare gli strumenti a disposizione della Regione nell’esercizio del c.d. “potere estero”, in considerazione della peculiare e strategica posizione che la stessa ricopre nel contesto europeo.

PROTEZIONE CIVILE

L’articolo 31 (Protezione civile) riconosce alla Regione del Veneto la competenza legislativa a disciplinare il potere del Presidente della Giunta regionale di emanare ordinanze contingibili ed urgenti al verificarsi di eventi calamitosi che interessano il territorio regionale.

In particolare si prevede che il Presidente della Giunta regionale, al fine di vedere attuati nel territorio regionale gli interventi di emergenza conseguenti a uno stato di crisi, possa emanare ordinanze in deroga alle disposizioni nazionali e regionali vigenti.

COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA E DEL SISTEMA TRIBUTARIO

L’articolo 32 (Tributi regionali e locali) conferisce alla Regione Veneto la stessa manovrabilità sui tributi propri derivati regionali e locali che è stata accordata dalla legge dello Stato alle Regioni speciali con essa confinanti.

L’articolo 33 (Fondo di garanzia per le opere pubbliche) prevede che una quota del Fondo di garanzia per le opere pubbliche di cui all’articolo 2, commi 264 e 265, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”, determinata in relazione all’incidenza del numero di imprese attive in Veneto sul totale nazionale, sia destinata al sostegno finanziario dei lavori di competenza dei soggetti privati titolari di concessioni di costruzione e gestione di opere pubbliche nel territorio del Veneto. Le garanzie concesse a valere sulle risorse di tale quota possono essere rilasciate anche per il tramite di intermediari finanziari qualificati, con contestuale trasferimento ai medesimi in regime di fondi amministrati delle risorse regionalizzate. Le disposizioni attuative di detto fondo sono definite con apposito provvedimento emanato dalla Regione, sentita la Cassa Depositi e Prestiti, nel rispetto delle esigenze generali dell’economia regionale.

L’articolo 34 (Regionalizzazione delle operazioni di capitalizzazione svolte dall’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA) prevede che venga destinata alle imprese agricole localizzate nella Regione del Veneto una quota del Fondo di garanzia ISMEA, con le relative dotazioni, la quale dovrà essere calcolata in base all’incidenza del numero di imprese del settore agricolo ubicate in Veneto sul totale nazionale, al fine di ottenere una più equa distribuzione delle risorse nel territorio nazionale. La regionalizzazione del fondo dovrebbe permettere una gestione più efficace dello stesso e una maggiore efficienza nella distribuzione delle risorse, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all’articolo 118 Cost. Il fondo di garanzia ISMEA costituisce uno degli strumenti più significativi per facilitare l’accesso al credito da parte degli imprenditori agricoli, mediante la concessione di garanzie finanziarie.

Le operazioni condotte a valere sulle risorse indicate possono essere effettuate anche per il tramite di intermediari finanziari qualificati. Le disposizioni attuative sono definite con apposito provvedimento emanato dalla Regione del Veneto, sentito l’ISMEA, nel rispetto delle esigenze generali dell’economia regionale.

Ai commi 4, 5 e 6 è previsto che una quota delle risorse destinate agli interventi di cui all’articolo 2, comma 132, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”, determinata in base all’incidenza del numero di imprese del settore agricolo ubicate in Veneto sul totale nazionale, venga finalizzata alla realizzazione di operazioni di acquisizione delle partecipazioni azionarie e di erogazione di finanziamenti a società ed organismi operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ubicati nel territorio del Veneto. Le operazioni condotte a valere sulle risorse indicate possono essere effettuate anche per il tramite di intermediari finanziari qualificati. Le disposizioni attuative sono definite con apposito provvedimento emanato dalla Regione del Veneto, sentito l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, nel rispetto delle esigenze generali dell’economia regionale.

L’articolo 35 (Devoluzione di una quota del finanziamento statale ad AGEA) prevede la devoluzione alla Regione del Veneto di una quota delle risorse destinate al finanziamento delle funzioni di organismo pagatore dell’ente Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), istituita con decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 “Soppressione dell’AIMA e istituzione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” (le cui funzioni sono state successivamente disciplinate dall’articolo 12 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 , convertito, con modificazioni , dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall’articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 - legge di stabilità 2014), relativamente al territorio regionale.

La regionalizzazione delle risorse potrebbe essere destinata al finanziamento delle funzioni svolte dall’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA) istituita con legge regionale del Veneto 9 novembre 2001 n. 31, favorendo altresì ulteriori interventi destinati al sostegno e allo sviluppo della produzione agricola sul territorio regionale.

COMMERCIO CON L’ESTERO

L’articolo 36 (Commercio con l’estero) prevede che la Regione del Veneto eserciti, per sostenere le attività del sistema regionale, azioni di promozione la funzioni relative alla organizzazione, nonché che coordini le attività delle imprese che partecipano in Italia e all’estero a manifestazioni fieristiche e incontri operativi di commercializzazione, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali e le associazioni di categoria.

Soprattutto prevede che la Regione Veneto possa istituire marchi collettivi indicanti l’origine geografica dei prodotti, purché, in conformità al diritto comunitario, siano accessibili a tutti i produttori europei. Questa disposizione si rende necessaria per proteggere la Regione dalle ricorrenti, e spesso infondate, impugnative statali al riguardo.

TUTELA E SICUREZZA DEL LAVORO

L’articolo 37 (Rafforzamento del sistema regionale dei servizi per il lavoro) è diretto a stabilizzare le convenzioni per i Centri per l’impego e a riconoscere alla Regione la competenza ad emanare proprie discipline in materia di collocamento ordinario, del collocamento mirato e dei servizi per l’impiego, nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale. Inoltre prevede che la Regione, nell’ambito di specifici accordi con lo Stato, possa introdurre strumenti di incentivazione a sostegno della ricollocazione dei lavoratori in difficoltà occupazionale, in particolare a valere sul Fondo Nazionale per l’Occupazione e sul Fondo Nazionale per il diritto al lavoro dei disabili.

Si prevede inoltre che sia delegata alla Regione la vigilanza sull’osservanza delle norme di tutela sociale del lavoro, della sicurezza tecnica e dell’igiene del lavoro.

L’articolo 38 (Istituzione del fondo regionale per la cassa integrazione guadagni e le politiche passive), sul modello già in vigore in Trentino prevede la regionalizzazione della cassa integrazione guadagni e la istituzione di un fondo di solidarietà territoriale intersettoriale.

L’articolo 39 (Rafforzamento del ruolo della Regione nel controllo e nella gestione dei flussi migratori) prevede che lo Stato, in attuazione dell’articolo 118, III comma, Cost. valorizzi il ruolo della Regione del Veneto nella determinazione e gestione dei flussi migratori per ragioni economiche e stabilisce che, in tal senso, sia riconosciuta una competenza regionale di introdurre misure complementari di controllo in collaborazione con gli ispettorati territoriali del lavoro al fine di contrastare situazioni di irregolarità.

L’articolo 40 (Tenuta e vigilanza dell’Albo delle Società Cooperative) prevede la regionalizzazione delle funzioni di tenuta dell’Albo delle imprese cooperative e delle connesse funzioni di vigilanza, analogamente a quanto già avviene con riferimento all’albo delle imprese artigiane. Per la gestione dell’Albo, la Regione si dovrà avvalere delle Camere di commercio. Questa norma risponde a esigenze di semplificazione e controllo sull’operato delle società cooperative. In particolare, nell’ottica di una maggiore autonomia impositiva della Regione, prevista dalla legge n. 42/2009, il trasferimento delle competenze in oggetto dovrebbe consentire un più efficiente coordinamento tra il tessuto produttivo e il sistema tributario, a vantaggio delle imprese cooperative che attualmente operano in Veneto.

PROFESSIONI

L’articolo 41 (Professioni turistiche) stabilisce la competenza della Regione Veneto a dettare apposite norme, per gli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale, in materia di professioni turistiche, aventi ad oggetto la prestazione di servizi di promozione dell’attività turistica, nonché servizi di ospitalità, assistenza, accompagnamento e guida, diretti a consentire ai turisti la migliore fruizione del viaggio e della vacanza, anche sotto il profilo della conoscenza dei luoghi visitati.

ALIMENTAZIONE

L’articolo 42 (Funzioni ispettive in materia agroalimentare) trasferisce alla Regione del Veneto le funzioni in materia di tutela della qualità e repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari, attualmente svolte da un apposito Ispettorato istituito presso il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali (ICQRF).

Il comma 2, inoltre, trasferisce alla Regione del Veneto le funzioni di controllo nel settore ortofrutticolo, attualmente gestite da Agecontrol S.p.A.

Tali attività, per quanto attiene alla materia agricoltura, sono di competenza esclusiva regionale ai sensi dell’articolo 117, quarto comma, della Costituzione, mentre per quanto attiene alla materia alimentazione e tutela della salute sono di competenza concorrente ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

La regionalizzazione della struttura ICQRF e di Agecontrol S.p.A., oltre a consentire la compiuta attuazione del disposto costituzionale, consentirebbe l’organica integrazione delle funzioni regionali in materia di agricoltura, mediante la concentrazione in capo alla Regione delle funzioni ispettive, attualmente gestite dallo Stato.

La norma in oggetto si fonda anche sul rilievo che la Regione del Veneto, già da anni, persegue una decisa politica nel campo della sicurezza alimentare, della tracciabilità delle produzioni agroalimentari e della vigilanza e controllo sui prodotti con qualità regolamentata, che può trovare nella regionalizzazione delle strutture statali il necessario completamento a livello operativo delle attività di competenza regionale.

L’articolo 43 (Prodotti biologici) prevede che la Regione del Veneto possa dettare la disciplina per l’attuazione della normativa comunitaria in materia di agricoltura biologica, che nell’ambito del proprio territorio sia l’autorità preposta al controllo e all’applicazione della normativa in materia di agricoltura biologica.

ORDINAMENTO SPORTIVO

L’articolo 44 (Sviluppo del sistema sportivo regionale e promozione territoriale) dispone, in analogia con quanto avviene nelle Province autonome di Trento e Bolzano, che la Regione del Veneto valorizzi, attraverso l’ideazione di progetti intersettoriali, le discipline sportive strategiche per la promozione territoriale e che programmi azioni di marketing turistico-territoriale.

Inoltre stabilisce la possibilità per la Regione di individuare le modalità per la valorizzazione dei risultati sportivi attraverso il riconoscimento di crediti formativi per gli atleti-studenti, nonché di promuovere con appositi contributi lo sport per le persone con disabilità, fino a concorrere alle spese sostenute dalle associazioni sportive per l’acquisto e la sostituzione di specifiche attrezzature individuali per la pratica di una disciplina sportiva da parte di atleti con disabilità

PORTI E AEROPORTI CIVILI

L’articolo 45 (Competenza sulla nomina del Presidente dell’autorità di Sistema Portuale) assegna alla Giunta regionale, sentito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la nomina del presidente della Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale.

L’articolo 46 (Costituzione di una Zona Franca) disciplina l’impegno congiunto del Governo italiano e della Regione del Veneto per istituire una zona franca fondata sui i principi della libertà di transito ed accesso e su quello della extraterritorialità doganale.

GRANDI RETI DI TRASPORTO E DI NAVIGAZIONE

L’articolo 47 (Regionalizzazione del Fondo per il trasporto pubblico locale) stabilisce che il Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale sia direttamente gestito dalla Regione del Veneto, riconoscendo alla stessa la quota dell’aliquota di compartecipazione su gasolio e benzina di autotrazione raccolta sul proprio territorio.

CASSE DI RISPARMIO, CASSE RURALI, AZIENDE DI CREDITO A CARATTERE REGIONALE

L’articolo 48 (Competenze della Regione) in analogia con quanto previsto dalle norme delle Province autonome di Trento e Bolzano, prevede che la Regione del Veneto abbia la potestà , in armonia con la Costituzione, nel rispetto degli obblighi internazionali e dei principi fondamentali della materia, di emanare norme legislative in relazione all’ordinamento delle casse di risparmio e delle casse rurali, nonché delle aziende di credito a carattere regionale. In questo modo viene opportunamente rafforzato il ruolo della Regione in questo settore, realizzando così una evoluzione quanto mai opportuna date le note e drammatiche vicende che hanno interessato il territorio.

L’articolo 49 (Sostegno al credito regionale) prevede che sia attribuito alla Regione del Veneto il gettito dell’imposta di bollo dovuta sui conti correnti aperti presso istituti di credito a carattere regionale in modo da potere finanziare gli interventi regionali in materia di casse di risparmio, casse rurali e aziende di credito a carattere regionale.

L’articolo 50 (Fondo mutualistico regionale per la tutela dei depositanti del credito cooperativo) prevede l’istituzione di un Fondo mutualistico regionale destinato alla tutela dei depositanti del credito cooperativo.

ENTI DI CREDITO FONDIARIO E AGRARIO A CARATTERE REGIONALE

L’articolo 51 (Ordinamento degli enti di credito fondiario e di credito agrario) similmente a quanto dispone il precedente articolo prevede un ruolo normativo della Regione del Veneto in relazione all’ordinamento degli enti di credito fondiario e di credito agrario. L’esercizio delle funzioni statali in materia è subordinato all’espletamento di adeguate forme di raccordo con la Regione del Veneto.

ORDINAMENTO DELLA COMUNICAZIONE

L’articolo 52 (Coordinamento informatico) stabilisce, per evitare il ripetersi di prassi statali poco rispettose dell’autonomia regionale, che in tutti i casi in cui le riforme dirette a realizzare il coordinamento informativo, statistico e informatico coinvolgono l’organizzazione amministrativa regionale sia necessario che le normative statali di attuazione prevedano una intesa con la Regione stessa.

PRODUZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE NAZIONALE DELL’ENERGIA

L’articolo 53 (Funzioni in materia di produzione, trasporto e distribuzione di energia) prevede il trasferimento in capo alla Regione del Veneto di una serie di funzioni amministrative in materia di produzione, trasporto e distribuzione di energia ad oggi di competenza statale ai sensi dell’articolo 29, comma 2, lettera g), del decreto legislativo n. 112/1998.

Si tratta in particolare delle funzioni autorizzatorie relative:

1) alla costruzione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica, elevando il limite di potenza da 300 a 900 MW, nonché delle opere connesse e degli interventi di modifica e di ripotenziamento;

2) alla costruzione e all’esercizio di elettrodotti con tensione superiore a 150 KV facenti parte della rete nazionale di trasporto dell’energia elettrica, limitatamente al tronco di rete che attraversa il territorio regionale;

3) alla costruzione e all’esercizio di gasdotti e di oleodotti e di reti di trasporto di fluidi termici facenti parte della rete nazionale, limitatamente al tronco di rete che attraversa il territorio regionale.

Ulteriore funzione della quale la Regione del Veneto chiede il trasferimento è quella relativa al rilascio delle concessioni allo stoccaggio di gas naturale in giacimento o unità geologica profonda di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144”.

Il trasferimento delle funzioni sopra descritte consentirebbe una valutazione dell’impatto sul territorio più appropriata, un’accelerazione del procedimento autorizzatorio, un maggiore coinvolgimento degli EE.LL. interessati.

La Regione, infatti, è l’ente deputato ad assicurare il necessario equilibrio ambientale e territoriale nella localizzazione delle infrastrutture energetiche qualora gli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attività, impianti ed infrastrutture ad elevato impatto territoriale.

Al fine di garantire il necessario coordinamento tra le funzioni statali e regionali, trattandosi di opere infrastrutturali di interesse nazionale, la norma prevede che le competenze autorizzatorie siano esercitate previa intesa con lo Stato sentite le Regioni interessate.

L’articolo 54 (Regionalizzazione del gettito dell’accisa sul gas naturale rigassificato nel territorio del Veneto) disciplina l’attribuzione alla Regione del Veneto del gettito dell’accisa per il gas naturale di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 “Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative”, sarà determinata in misura corrispondente al rapporto tra i volumi di gas naturale rigassificati negli impianti fissi offshore ubicati nel territorio regionale e i volumi complessivi di gas naturale commercializzati nel territorio nazionale nell’anno corrispondente. Le modalità operative connesse all’attuazione di questa regionalizzazione saranno stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

L’articolo 55 (Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi) prevede il trasferimento alla Regione del Veneto delle funzioni amministrative concernenti le attività di ricerca e di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, permettendo quindi una gestione efficiente di risorse di strategica importanza ed una migliore valutazione dell’impatto sul territorio di tali attività.

L’articolo 56 (Lavorazione e stoccaggio degli oli minerali) prevede l’attribuzione alla Regione del Veneto delle funzioni amministrative per l’individuazione dei criteri e delle modalità per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione, modifica e dismissione degli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio degli oli minerali, in deroga a quanto disposto dall’articolo 1, comma 8, lettera c), punto 5), della legge 23 agosto 2004, n. 239 “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”.

L’articolo 57 (Necessità della Intesa con la Regione per la localizzazione degli impianti di incenerimento) prevede che gli impianti di incenerimento con recupero energetico, non possano essere localizzati dalle normative nazionali sul territorio della Regione Veneto senza che sia stata raggiunta un’intesa con la stessa Regione, nonché senza che siano state esperite le procedure di valutazione di impatto ambientale, nel rispetto delle disposizioni regionali.

L’articolo 58 (Divieto di attività estrattive nel Golfo di Venezia) stabilisce, in linea peraltro con quanto stabilito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 170 del 2017 che lo svolgimento di attività estrattive di idrocarburi nel Golfo di Venezia sia vietato sino a quando non sia definitivamente accertata, sulla base di una intesa con la Regione Veneto, la non sussistenza di rischi apprezzabili di subsidenza sulle coste.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE E INTEGRATIVA

L’articolo 59 (Previdenza complementare) dispone l’attribuzione alla Regione del Veneto del gettito dell’imposta sostitutiva sui rendimenti dei fondi pensione riferito al territorio regionale, di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 “Disciplina delle forme pensionistiche complementari”. Tali risorse concorrono al finanziamento degli interventi regionali a sostegno della diffusione su base territoriale della previdenza complementare.

Si prevede altresì che la Regione sia competente per l’istituzione di Fondi di previdenza complementare e integrativa a valenza territoriale.

L’articolo 60 (Istituzione del Fondo regionale per il sostegno delle responsabilità familiari) prevede l’istituzione di un Fondo, alimentato mediante l’attribuzione alla Regione dell’aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare, funzionale all’attivazione di interventi a sostegno delle responsabilità familiari, in modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale.

Da ultimo, il capo III si compone di un unico articolo 61 (Disposizioni transitorie e finali) e disciplina la decorrenza delle nuove funzioni, ne garantisce la stabilità e dispone che a seguito del trasferimento delle stesse le amministrazioni statali riducano, per evitare duplicazioni di spese a carico dei cittadini il proprio personale e le proprie strutture, in misura corrispondente a quanto traferito alla Regione.”.”;

UDITA la relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Stefano FRACASSO, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

ringrazio anche il Presidente della Commissione Finozzi per l’excursus storico, diciamo così, che riguarda i tentativi autonomistici, più o meno convinti, del passato. Ma, restando al presente, dobbiamo chiederci cosa rappresenti questo disegno di legge.

Stamattina leggevo sulla stampa le dichiarazioni di chi affermava, credo fosse il consigliere Guadagnini, che in fondo si tratta di un atto simbolico.

Se fosse un atto simbolico sarebbe, come dire, una generica seppur convinta manifestazione della volontà dei veneti e della Regione del Veneto di avere nuove forme di autonomia. Questo l’abbiamo già fatto il 22 ottobre, dunque non c’è bisogno di un altro atto simbolico.

Oppure è un teorema. Il teorema è: io voglio le 23 materie e siccome in questo modo divento simile a Bolzano, mi spettano i nove decimi. E visto che il teorema si basa sul fatto che se si toglie anche solo un pezzettino di questa impalcatura crolla tutto, allora non si possono toccare né le 23 materie né i nove decimi.

Ma questo disegno di legge potrebbe altresì essere una proposta che traduce quello che è stato il significato politico e di indirizzo del referendum in una proposta, in un risultato per i veneti e per il Veneto. Noi la vediamo in questo modo e quindi per noi questo non è un atto simbolico. È finita la campagna referendaria: per noi questo disegno di legge non è un teorema ma deve essere mirato a raggiungere il risultato.

Evitiamo dunque di parlare di manifesti politici o di rivendicazioni. Per raggiungere un risultato la proposta deve essere credibile, possibilmente inattaccabile, anche sul piano finanziario, e non solo su questo piano. Deve convincere gli elettori del Veneto? Non ce n’è bisogno, è già stato fatto. Deve invece convincere il Governo e il Parlamento. E io dico, possibilmente, cerchiamo di convincere anche i nostri colleghi emiliani, romagnoli e lombardi. Se miriamo a massimizzare il risultato concreto, è un discorso. Se invece si vuole massimizzare il risultato elettorale, visto che fra poco le elezioni si avvicinano, se ne fa un altro.

Cominciamo dalle 23 materie. Sono legittime? Sì. Trattabili? Pure.

Ho letto stamattina che Zaia dice: “Ma tanto io ne chiederò 23”. Quindi noi cosa ci stiamo a fare? Cioè lui ha già deciso che ne presenta 23, abbiamo fatto venire qua i rappresentanti dei sindacati, di Confindustria, degli artigiani, del porto, della scuola, eccetera: allora li abbiamo presi in giro!

Io non mi assumo la responsabilità di aver preso in giro chi si è seduto qui per dirci se era d’accordo o in disaccordo e perché. Il Presidente Finozzi ha fatto richiamo al nostro ruolo, che diventa alto anche nell’ascoltare ciò che ci è stato detto in questi quindici giorni di audizioni. Altrimenti dovremmo dire ai rettori delle Università, oppure ai rappresentanti delle cooperative, oppure ai rappresentati dei sindacati che è stata una farsa. E potrei fare un lungo elenco delle persone che sono venute qui a fornirci una loro valutazione.

E, ancora, il Presidente dice: “Io ho sempre detto che avrei chiesto 23 materie, l’ho scritto nel libretto”. Il famoso libretto delle cento domande e cento risposte.

Nella scheda che ho votato, non ho visto scritte le 23 materie e non credo che le abbiano viste scritte nemmeno i cittadini del Veneto. Zaia, all’interno del libretto, dice che non era possibile scriverle. Ma al di là di questo, resta soprattutto il fatto che Zaia si è rifiutato di discutere le materie prima del referendum. Si è sempre rifiutato di discutere.

Sempre per stare al libretto, a questo Bignami dell’autonomia, alla domanda 26 si dice: “Se tutta l’Amministrazione italiana raggiungesse la qualità della Pubblica Amministrazione del Veneto, quanti soldi risparmierebbero i cittadini italiani e di quanti miliardi si potrebbero abbassare le imposte? Risposta: 33 miliardi. Fantastico! E si aggiunge che il Veneto mantiene lo Stato con un residuo fiscale pari a 15 miliardi l’anno. Io non ci credo, ma il punto è un altro: se fosse vero che manteniamo lo Stato con 15 miliardi, con questa legge ne chiediamo indietro 18,8, presentandoci esattamente come quelli che vogliono essere mantenuti dallo Stato. Da padroni a casa nostra a mantenuti a casa nostra, perché questi sono i numeri che avete scritto qui, che sono scritti qui. Non li ho scritti io. Vogliamo, praticamente, che i lombardi ci paghino le pensioni, gli emiliani le Forze dell’Ordine e qualcun altro, i tribunali e i giudici.

In questo modo, con questa proposta andiamo a dire al Governo e al Parlamento che vogliamo essere mantenuti. È una proposta buona per convincere il Governo? È una proposta buona per farsi dire di no. È una proposta buona per convincere il Parlamento? Men che meno. È una proposta buona per tirarla lunga fino alle elezioni politiche del prossimo marzo, se saranno in marzo. Ma non per raggiungere un risultato perché, collega Finozzi, quella sentenza storica della Corte bisogna leggerla tutta. Invece continuate a leggerne solo una parte.

La sentenza della Corte non è stata una sentenza sull’ammissibilità dei referendum: quello lo fa per i referendum nazionali.

È stata una sentenza di legittimità costituzionale, ovvero si è espressa nel merito e lo ha scritto. Ed è bene rileggerla. Ha valutato cosa sarebbe accaduto se il quesito dell’80%, otto decimi, fosse stato ammesso e votato, e le conseguenti iniziative. È entrata nel merito e ha detto: “La destinazione del gettito, derivante dai tributi esistenti, ne prospettano la distrazione di una cospicua dalla finanza pubblica generale, per indirizzarla a esclusivo vantaggio della Regione Veneto e dei suoi abitanti”.

Ve l’ha già detto la Corte. E il Governo non è che dirà di no perché è cattivo. Dirà di no perché non può mettersi fuori dalla Costituzione e da quello che ha detto la Corte. Mi meraviglio che i superconsulenti continuino a leggere solo metà della sentenza e non vogliano mai leggere la seconda metà. Se è una proposta per farsi dire di no, è stupenda, credo la migliore che si potesse fare. Se si vuole raggiungere il risultato, è sbagliata e va cambiata.

Non si convince il Governo, perché può il Governo agire fuori dalla Costituzione? No. Figuriamoci il Parlamento. E inoltre ci esclude completamente dalla possibilità di fare squadra con l’Emilia e la Lombardia. Vi faccio una semplice calcolo: i parlamentari del Veneto sono 74, i parlamentari italiani sono 945 e devono votare a maggioranza assoluta. Forse se mettiamo assieme i parlamentari del Veneto, più quelli dell’Emilia, più quelli della Lombardia, arriviamo a 292: sono quasi un terzo del Parlamento. Voi pensate che se noi stiamo fuori da questo gioco portiamo a casa una legge del Parlamento? Noi andiamo per conto nostro e portiamo a casa una legge votata a maggioranza assoluta dal Parlamento? Io credo che se stiamo assieme all’Emilia e alla Lombardia mica dobbiamo chiedere le stesse cose, per carità, ma almeno non bisogna scrivere le stesse fesserie. Oppure si pensa che in uno scenario con 74 parlamentari veneti, con alcuni peraltro ancora da convincere, rispetto a 900 parlamentari nazionali, sia sufficiente il ‘libricino’?

Si avvicinano le elezioni e quindi se è una proposta elettorale va bene. Si avvicina pure il Natale e, dunque, se è una letterina a Babbo Natale, va bene anche quella. Ma se volete portare a casa un risultato, quella proposta va cambiata in quell’articolo 2 che, ripeto, implica l’andare a Roma per dire: vogliamo essere mantenuti a casa nostra.

Siamo ancora in tempo per cambiare questa proposta? Sì. C’è la volontà di cambiarla? Mi pare proprio di no. È evidente quindi che c’è la volontà di andare a farsi dire di no. E a noi dispiace. A me dispiace che si perda questo treno, solo per tenere in piedi un teorema che non sta in piedi. Mi dispiace. Però se queste sono le ragioni della proposta, cioè tenere alta la palla fino alle elezioni politiche, si finirà per tradire l’autonomia e ciò che i veneti hanno detto il 22 ottobre.”;

ESAMINA e VOTA, articolo per articolo, compresi i relativi emendamenti, la proposta di legge statale composta di n. 66 articoli;

PRESO ATTO che la votazione dei singoli articoli ha dato il seguente risultato:

Art. 1

Assegnati n. 51

Presenti-votanti n. 47

Voti favorevoli n. 39

Astenuti n. 8

Art. 2

Assegnati n. 51

Presenti-votanti n. 49

Voti favorevoli n. 40

Voti contrari n. 9

Art. 3

Assegnati n. 51

Presenti-votanti n. 37

Voti favorevoli n. 37

Art. 4

Assegnati n. 51

Presenti-votanti n. 41

Voti favorevoli n. 41

Art. 5, 6, 7, 8 e 9

Assegnati n. 51

Presenti-votanti n. 42

Voti favorevoli n. 42

Art. 10

Assegnati n. 51

Presenti-votanti n. 46

Voti favorevoli n. 45

Astenuti n. 1

Art. 11

Assegnati n. 51

Presenti-votanti n. 41

Voti favorevoli n. 40

Astenuti n. 1

Art. 12

Assegnati n. 51

Presenti-votanti n. 41

Voti favorevoli n. 30

Voti contrari n. 8

Astenuti n. 3

Art. 13

Assegnati n. 51

Presenti-votanti n. 42

Voti favorevoli n. 42

Art. 14

Assegnati n. 51

Presenti-votanti n. 43

Voti favorevoli n. 43

Art. 15

Assegnati n. 51

Presenti-votanti n. 44

Voti favorevoli n. 44

Art. 16

Assegnati n. 51

Presenti-votanti n. 46

Voti favorevoli n. 37

Astenuti n. 9

Art. 17

Assegnati n. 51

Presenti-votanti n. 44

Voti favorevoli n. 44

Art. 18

Assegnati n. 51

Presenti-votanti n. 45

Voti favorevoli n. 35

Voti contrari n. 9

Astenuti n. 1

Art. 19, 20, 21 e 22

Assegnati n. 51

Presenti-votanti n. 45

Voti favorevoli n. 45

Art. 23

Assegnati n. 51

Presenti-votanti n. 46

Voti favorevoli n. 45

Astenuti n. 1

Art. 24

Assegnati n. 51

Presenti-votanti n. 47

Voti favorevoli n. 47

Art. 25 e 26

Assegnati n. 51

Presenti-votanti n. 45

Voti favorevoli n. 45

Art. 27

Assegnati n. 51

Presenti-votanti n. 47

Voti favorevoli n. 46

Voti contrari n. 1

Art. 28

Assegnati n. 51

Presenti-votanti n. 45

Voti favorevoli n. 30

Voti contrari n. 10

Astenuti n. 5

Art. 29

Assegnati n. 51

Presenti-votanti n. 45

Voti favorevoli n. 45

Art. 30

Assegnati n. 51

Presenti-votanti n. 46

Voti favorevoli n. 45

Voti contrari n. 1

Art. 31

Assegnati n. 51

Presenti-votanti n. 45

Voti favorevoli n. 45

Art. 32

Assegnati n. 51

Presenti-votanti n. 47

Voti favorevoli n. 47

Art. 33

Assegnati n. 51

Presenti-votanti n. 46

Voti favorevoli n. 46

Art. 34

Assegnati n. 51

Presenti-votanti n. 45

Voti favorevoli n. 45

Art. 35

Assegnati n. 51

Presenti-votanti n. 41

Voti favorevoli n. 26

Astenuti n. 15

Art. 36

Assegnati n. 51

Presenti-votanti n. 41

Voti favorevoli n. 40

Astenuti n. 1

Art. 37

Assegnati n. 51

Presenti-votanti n. 41

Voti favorevoli n. 41

Art. 38

Assegnati n. 51

Presenti-votanti n. 43

Voti favorevoli n. 43

Art. 39

Assegnati n. 51

Presenti-votanti n. 43

Voti favorevoli n. 34

Astenuti n. 9

Art. 40

Assegnati n. 51

Presenti-votanti n. 44

Voti favorevoli n. 44

Art. 41

Assegnati n. 51

Presenti-votanti n. 47

Voti favorevoli n. 37

Voti contrari n. 9

Art. 42

Assegnati n. 51

Presenti-votanti n. 43

Voti favorevoli n. 43

Art. 43

Assegnati n. 51

Presenti-votanti n. 44

Voti favorevoli n. 32

Astenuti n. 12

Art. 44

Assegnati n. 51

Presenti-votanti n. 43

Voti favorevoli n. 43

Art. 45 e 46

Assegnati n. 51

Presenti-votanti n. 47

Voti favorevoli n. 38

Voti contrari n. 9

Art. 47

Assegnati n. 51

Presenti-votanti n. 45

Voti favorevoli n. 45

Art. 48

Assegnati n. 51

Presenti-votanti n. 46

Voti favorevoli n. 36

Astenuti n. 10

Art. 49 e 50

Assegnati n. 51

Presenti-votanti n. 45

Voti favorevoli n. 45

Art. 51

Assegnati n. 51

Presenti-votanti n. 43

Voti favorevoli n. 42

Astenuti n. 1

Art. 52 e 53

Assegnati n. 51

Presenti-votanti n. 44

Voti favorevoli n. 36

Voti contrari n. 8

Art. 54

Assegnati n. 51

Presenti-votanti n. 44

Voti favorevoli n. 33

Voti contrari n. 8

Astenuti n. 3

Art. 55

Assegnati n. 51

Presenti-votanti n. 44

Voti favorevoli n. 44

Art. 56

Assegnati n. 51

Presenti-votanti n. 44

Voti favorevoli n. 37

Astenuti n. 7

Art. 57

Assegnati n. 51

Presenti-votanti n. 45

Voti favorevoli n. 37

Voti contrari n. 8

Art. 58

Assegnati n. 51

Presenti-votanti n. 44

Voti favorevoli n. 36

Astenuti n. 8

Art. 59 e 60

Assegnati n. 51

Presenti-votanti n. 45

Voti favorevoli n. 45

Art. 61

Assegnati n. 51

Presenti-votanti n. 42

Voti favorevoli n. 42

Art. 62

Assegnati n. 51

Presenti-votanti n. 44

Voti favorevoli n. 44

Art. 63

Assegnati n. 51

Presenti-votanti n. 45

Voti favorevoli n. 45

Art. 64

Assegnati n. 51

Presenti-votanti n. 44

Voti favorevoli n. 36

Voti contrari n. 8

Art. 65

Assegnati n. 51

Presenti-votanti n. 44

Voti favorevoli n. 44

Art. 66

Assegnati n. 51

Presenti-votanti n. 49

Voti favorevoli n. 48

Astenuti n. 1

VISTA la Costituzione della Repubblica italiana;

VISTO lo Statuto del Veneto;

VISTI gli emendamenti approvati in Aula nonché l'inserimento di nuovi articoli;

con votazione palese,

approva

ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2 comma 2 della legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 “Referendum consultivo sull’autonomia del Veneto”, quale programma di negoziati che la Regione del Veneto intende condurre con lo Stato, la proposta di legge statale, nel suo complesso, nel testo allegato, che fa parte integrante della presente deliberazione.

_________________________
Assegnati n. 51
Presenti-votanti n. 40
Voti Favorevoli n. 40

(seguono allegati)

Allegato_A-DACR_155-PDLS_043_357470.pdf

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