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Scarica versione stampabile Deliberazione del Consiglio Regionale

Bur n. 82 del 22 agosto 2017


Materia: Enti locali

Deliberazione del Consiglio Regionale n. 101 del 27 luglio 2017

Disegno di legge relativo a "Istituzione del nuovo comune denominato "Valle del Biois" mediante fusione dei comuni di Falcade e Canale d'Agordo della provincia di Belluno". Giudizio di meritevolezza. (Progetto di legge n. 198).

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge relativo a “Istituzione del nuovo Comune denominato “Valle del Biois” mediante fusione dei Comuni di Falcade e Canale d’Agordo della Provincia di Belluno” (deliberazione della Giunta regionale n. 15/DDL del 9 agosto 2016);

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25, in caso di assenza del programma regionale per la revisione delle circoscrizioni comunali, l’indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate è subordinata ad un preliminare giudizio di meritevolezza del Consiglio regionale, previa acquisizione da parte della competente commissione consiliare del parere dei consigli comunali e provinciali interessati;

PRESO ATTO che gli enti territoriali interessati hanno manifestato parere favorevole alla fusione prevista nel progetto di legge n. 198 con i seguenti atti: deliberazione del Consiglio comunale di Falcade n. 22 in data 11 maggio 2016, pubblicata all’albo pretorio dal 16 al 31 maggio 2016; deliberazione del Consiglio comunale di Canale d’Agordo n. 20 in data 11 maggio 2016, pubblicata all’Albo pretorio dal 16 al 31 maggio 2016; deliberazione del Consiglio provinciale di Belluno n. 5 del 24 gennaio 2017;

VISTO il parere favorevole espresso all’unanimità nella seduta del 26 ottobre 2016 dalla Conferenza permanente Regione-Autonomie locali sulla Delibera di Giunta regionale n. 15/DDL del 9 agosto 2016 relativa a: “Istituzione del nuovo comune denominato “Valle del Biois” mediante fusione dei Comuni di Falcade e Canale d’Agordo della Provincia di Belluno”;

VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio provinciale di Belluno nella seduta del 24 gennaio 2017, con deliberazione n. 5;

PRESO ATTO CHE la Prima Commissione nella seduta dell’11 gennaio 2017 ha esperito le attività istruttorie previste dal comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale n. 25 del 1992 e che, dopo attento esame, nella seduta del 1° febbraio 2017, con voti palesi e unanimi, ha

espresso parere favorevole sulla relazione da presentare al Consiglio regionale, designando relatore il consigliere Franco GIDONI;

UDITA la relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere

Franco GIDONI, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

come noto, gli articoli 117 e 133 della Costituzione prevedono che le Regioni possano modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni, sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale. Salvo i casi di fusione tra più comuni, non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite.

La legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 “Norme in materia di variazioni provinciali e comunali” disciplina, per quanto di competenza regionale, le variazioni delle circoscrizioni dei comuni e delle province, nonché il mutamento della denominazione dei comuni.

Le suddette variazioni possono consistere anche nella fusione di due o più comuni in uno nuovo e possono essere conseguenti al processo istituzionale avviato mediante l’unione di comuni.

L’articolo 4, comma 3, della legge prevede che, quando uno o più comuni, anche nel loro insieme, non acquisiscono titolo all’esercizio del potere di iniziativa legislativa per la variazioni delle circoscrizioni comunali, previsto dall’articolo 20 dello Statuto, i relativi Consigli possono presentare le loro richieste di variazione alla Giunta regionale, che, entro 60 giorni, trasmette al Consiglio regionale il corrispondente disegno di legge o respinge la richiesta, dandone comunicazione motivata alla competente commissione consiliare.

Alla luce della normativa sopraindicata, i Comuni di Falcade e Canale d’Agordo della Provincia di Belluno hanno chiesto alla Giunta di rendersi promotrice di un disegno di legge di fusione, con le seguenti deliberazioni dei rispettivi consigli comunali:

  • per Falcade la n. 22 dell’11.05.2016 e la n. 27 del 17.07.2016;
  • per Canale d’Agordo la n. 20 dell’11.05.2016 e la n. 26 del 17.07.2016;

Avverso tali atti, esecutivi ai sensi di legge e pubblicati per quindici giorni all’albo pretorio, come previsto dall’articolo 7 della legge regionale 25/1992, privati cittadini hanno prodotto, a cavallo tra maggio e giugno 2016, delle osservazioni, sulle quali si è controdedotto con le citate deliberazioni n. 27 del 17 luglio 2016 (per Falcade) e n. 26 del 17 luglio 2016 (per Canale d’Agordo).

In particolare nella riunione congiunta del 17 luglio 2016 i Consigli comunali hanno deliberato che:

  1. il nuovo Comune si chiamerà “Valle del Biois”, come prevalentemente indicato nei vari incontri pubblici che si sono tenuti nei territori di entrambe le amministrazioni, nonché dal sondaggio informativo effettuato presso le rispettive scuole primarie;
  2. la sede comunale sarà definita dallo Statuto del nuovo Comune, in attesa del quale sarà nell’attuale sede di Falcade;
  3. il Presidente del Comitato Paritetico per la Gestione dell’Intesa–Fondo Comuni Confinanti ha confermato, per i due comuni, a conclusione del processo di fusione, il finanziamento complessivo disponibile ante fusione, per non privare i territori comunali dei benefici ad essi riferiti dall’Intesa ed in accordo con quanto previsto dalla legge 56/2014 (art. 1, comma 128);
  4. approvare lo studio di fattibilità relativo al progetto di fusione.

Le due amministrazioni hanno stipulato, e sono attualmente in essere, apposite convenzioni con l’Unione Montana Agordina per l’esercizio in forma associata di funzioni fondamentali (catasto, servizi di raccolta, avvio smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali).

Hanno altresì stipulato con altri enti apposite convenzioni per l’esercizio in forma associata di funzioni fondamentali quali Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale, Edilizia scolastica.

Tra queste amministrazioni da anni sussistono rapporti di collaborazione per attività e servizi comunali, stante la vicinanza territoriale e le reciproche esigenze di servizio; inoltre - unitamente ai Comuni di Alleghe, Cencenighe Agordino, San Tomaso Agordino e Vallada Agordina - avevano approvato un protocollo d'intesa finalizzato ad avviare un percorso comune e condiviso per l’elaborazione di uno studio di fattibilità.

Studio che, a supporto della richiesta di fusione, i due Consigli comunali hanno allegato alle proprie deliberazioni e dal quale si evincono le ragioni storiche, geografiche, politiche ed economiche che sono a fondamento della richiesta di fusione proposta.

Ritengo che tali ragioni siano ben tratteggiate nella relazione introduttiva alla proposta di legge, e vi faccio quindi rinvio. Leggendole si giunge alla conclusione che le comunità di Falcade e Canale d’Agordo non sono diverse, avendo origini, lingua, storia, arte, religione, tradizioni e cultura comuni; le distinzioni sono sempre state soltanto relative all’appartenenza ad una piuttosto che ad un’altra articolazione del modello organizzativo della convivenza civica.

Ciò appreso, si fissa la convinzione che la creazione di un comune unico possa rappresentare un elemento nuovo per lo sviluppo della valle e che il rafforzamento della capacità istituzionale ed amministrativa possa incidere sul grado di efficacia degli interventi volti a superare criticità strutturali, quali la scarsità di infrastrutture e di servizi di base per anziani, disabili, bambini e soprattutto giovani; ma possa pure comportare maggiori possibilità di valorizzazione del patrimonio naturale, paesaggistico e culturale in termini di attrattività non solo turistica ma anche economica, occupazionale e sociale.

Ricordo che la fusione di tali Comuni (1.999 abitanti Falcade; 1.147 Canale d’Agordo), entrambi appartenenti alla fascia demografica iniziale (comuni fino a 3.000 abitanti) porterebbe il nuovo Comune nella fascia demografica superiore (comuni con popolazione compresa tra 3.000 e 5.000 abitanti) e che tale riposizionamento lo libererebbe dall’obbligo (stabilito dall’art. 14, comma 28, della legge 78/2010 e dall’art. 2, comma 2, della legge regionale 18/2012) dell’esercizio in forma associata di tutte le funzioni fondamentali.

Inoltre, per quanto concerne le strutture comunali, l’aggregazione di risorse umane, tecnologiche e strumentali renderebbe possibile l’eliminazione delle attività duplicate, la copertura delle carenze, la specializzazione del personale, una maggior efficacia ed efficienza nello svolgimento delle attività e la realizzazione di economie di spesa che potrebbero consentire l’erogazione di nuovi servizi o il miglioramento di quelli esistenti.

Rilevo inoltre che, al fine di incentivare il processo di fusione, sono riconosciuti contributi statali per i dieci anni successivi alla fusione ed anche contributi regionali obbligatori, il cui periodo e misura sono disposti dalla Regione (art. 15, comma 3, del D.lgs. 267/2000). Inoltre i comuni istituiti a seguito della fusione sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dal quinto anno successivo a quello della loro istituzione, assumendo quale base di calcolo le risultanze dell’ultimo triennio disponibile (art. 31, comma 32, della legge 183/2011).

Il percorso di fusione risulta essere, in definitiva, una soluzione ottimale per risolvere le problematiche economiche di questi piccoli comuni bellunesi, oltre che il termine naturale del processo avviato dagli stessi da anni per la gestione associata delle funzioni e servizi comunali.

I rispettivi Consigli comunali hanno deliberato di condividere tale percorso, previa adeguata informazione e consultazione della popolazione e delle forze associative, economiche e sociali presenti sul territorio in merito all’iter normativo finalizzato a portare a termine il processo.

La fusione rappresenta, quindi, la logica conseguenza della presa d’atto di una situazione di perfetta integrazione di due popolazioni che già si trovano a vivere in armonica simbiosi.

Ripercorro, in chiusura, i passaggi salienti intercorsi negli ultimi mesi, successivamente alla trasmissione della delibera legislativa al Consiglio regionale, avvenuta l’8 novembre 2016:

  • il 12 dicembre 2016 il Presidente della Prima Commissione consiliare ha chiesto al Consiglio provinciale di Belluno di esprimere entro 90 giorni, come previsto dall’articolo 5 della l.r. 25/1992, il parere sul progetto di legge n. 198;
  • l’11 gennaio 2017 il progetto di legge n. 198 è stato illustrato in Prima Commissione dai Sindaci dei due comuni interessati;
  • il 25 gennaio 2017 è stata acquisita la deliberazione n. 5 del 24 gennaio 2017 con la quale il Consiglio provinciale di Belluno, condividendo i motivi e le ragioni della fusione, si è espresso favorevolmente in merito al progetto;
  • il 1° febbraio 2017 la Prima Commissione consiliare, dopo attento esame, ha espresso all’unanimità parere favorevole sulla meritevolezza del progetto di legge n. 198.”;

RITENUTO per quanto sopra di esprimere giudizio positivo circa la meritevolezza della prosecuzione dell’iter legislativo e dunque dell’indizione del referendum delle popolazioni interessate;

VISTI gli articoli 117 e 133 della Costituzione;

VISTO l’articolo 5, commi 2 e 3, della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25;

con votazione palese,

delibera

  1. di ritenere meritevole di prosecuzione l’iter legislativo del progetto di legge n. 198 d’iniziativa della Giunta regionale relativo Istituzione del nuovo Comune denominato Valle del Biois mediante fusione dei Comuni di Falcade e Canale d’Agordo della Provincia di Belluno”;
  1. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BURVET) ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29.

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