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Scarica versione stampabile Deliberazione del Consiglio Regionale

Bur n. 11 del 09 febbraio 2016


Materia: Designazioni, elezioni e nomine

Deliberazione del Consiglio Regionale n. 17 del 19 gennaio 2016

Istituzione della Commissione d'inchiesta sui gravi fatti riguardanti il sistema bancario in Veneto. (Proposta di deliberazione amministrativa n. 15).

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO:

-   l’articolo 45 della legge statutaria 17 aprile 2012, n. 1 che recita:

“1.  Il Consiglio regionale può affidare a commissioni permanenti il compito di svolgere inchieste sulla gestione amministrativa di competenza regionale, sull’attività e sulla gestione amministrativa degli enti strumentali e degli organismi di diritto pubblico regionali e, in generale, su fatti e situazioni di rilevante interesse regionale.

2.  In casi eccezionali il Consiglio regionale può istituire commissioni speciali d’inchiesta cui affidare i compiti di cui al comma 1. Con la deliberazione istitutiva sono individuati i compiti, le materie, la composizione della commissione, tenendo conto della consistenza numerica dei gruppi consiliari e delle modalità di funzionamento stabilite. La presidenza è affidata ad un componente di minoranza.”;

-   l’articolo 36 del Regolamento del Consiglio regionale;

VISTA la proposta dei Consiglieri Finco e Rizzotto relativa all’argomento indicato in oggetto;

VISTO il parere favorevole espresso a maggioranza dalla Prima Commissione consiliare nella seduta del 14 gennaio 2016;

UDITA la relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Nicola Ignazio FINCO;

UDITA la relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Erika BALDIN;

VISTI gli emendamenti approvati in Aula;

con votazione palese,

delibera

1)    di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2)    di istituire, ai sensi dell’articolo 45 della legge statutaria 17 aprile 2012, n. 1, una Commissione d’inchiesta sui gravi fatti riguardanti il sistema bancario in Veneto, per la durata di 2 mesi dalla data di insediamento, eventualmente rinnovabili di ulteriori due mesi da parte della commissione medesima;

3)    di prevedere che:

a)    la Commissione è composta da nove consiglieri regionali, cinque di maggioranza e quattro di minoranza, nominati dall’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, sentiti i presidenti dei gruppi consiliari entro venti giorni dall’approvazione della presente deliberazione;

b)    la Commissione elegge fra i propri componenti di minoranza il Presidente, nonché il vicepresidente ed il segretario tra i componenti di maggioranza;

c)    si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 27, comma 6, e dell’articolo 29 del Regolamento del Consiglio regionale;

d)    la Commissione entro dieci giorni dalla conclusione dei propri lavori, presenta al Consiglio regionale la relazione finale sulle indagini svolte. Possono essere presentate relazioni di minoranza;

4)    di attribuire alla Commissione d’inchiesta i seguenti compiti:

a)    acquisire dati e informazioni riguardanti:

i)     il numero dei correntisti, degli azionisti e degli obbligazionisti degli istituti bancari Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza;

ii)    il numero delle azioni e delle obbligazioni possedute dai correntisti;

iii)   l’ammontare complessivo e medio alla data di approvazione della presente deliberazione dei titoli azionari e obbligazionari emessi dagli istituti di cui al punto i);

iv)   i principali motivi della svalutazione dei titoli dei due istituti di credito;

v)    il numero di imprese venete con azioni di BPVI e Veneto Banca nel proprio attivo patrimoniale e gli affidamenti complessivi alle stesse da parte dei due istituti;

vi)   l’impatto dei nuovi piani industriali delle due banche sulla consistenza della rete commerciale (sportelli) e dei dipendenti;

vii)  il modello di “governance” che gli istituti intendono adottare;

viii) qualunque altra situazione di fatto o di diritto, inerente il sistema bancario in Veneto, la Commissione ritenga utile per i suoi lavori;

b)    invitare i Presidenti e gli Amministratori delegati degli istituti di cui alla lettera a);

c)    audire gli organismi di garanzia e controllo sul sistema bancario;

d)    audire i rappresentanti dei comitati dei correntisti, azionisti e obbligazionisti degli istituti di cui alla lettera a) e le associazioni dei consumatori più rappresentative a livello regionale, anche per conoscere le modalità con cui sono stati offerti e ceduti i pacchetti azionari e obbligazionari ai correntisti, azionisti e obbligazionisti di cui alla lettera a);

5)    di stabilire che l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale è tenuto ad assicurare alla Commissione speciale d’inchiesta per i compiti di cui al punto 4 del presente dispositivo, il personale, i mezzi e le strutture necessarie al relativo funzionamento. La medesima Commissione, può avvalersi anche di esperti in materia bancaria e finanziaria, esterni alla Regione;

6)    di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BURVET) ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29.

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