Istituzione della Commissione d'inchiesta sui gravi fatti riguardanti il sistema bancario in Veneto. (Proposta di deliberazione amministrativa n. 15).
IL CONSIGLIO REGIONALE
VISTO:
- l’articolo 45 della legge statutaria 17 aprile 2012, n. 1 che recita:
“1. Il Consiglio regionale può affidare a commissioni permanenti il compito di svolgere inchieste sulla gestione amministrativa di competenza regionale, sull’attività e sulla gestione amministrativa degli enti strumentali e degli organismi di diritto pubblico regionali e, in generale, su fatti e situazioni di rilevante interesse regionale.
2. In casi eccezionali il Consiglio regionale può istituire commissioni speciali d’inchiesta cui affidare i compiti di cui al comma 1. Con la deliberazione istitutiva sono individuati i compiti, le materie, la composizione della commissione, tenendo conto della consistenza numerica dei gruppi consiliari e delle modalità di funzionamento stabilite. La presidenza è affidata ad un componente di minoranza.”;
- l’articolo 36 del Regolamento del Consiglio regionale;
VISTA la proposta dei Consiglieri Finco e Rizzotto relativa all’argomento indicato in oggetto;
VISTO il parere favorevole espresso a maggioranza dalla Prima Commissione consiliare nella seduta del 14 gennaio 2016;
UDITA la relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Nicola Ignazio FINCO;
UDITA la relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Erika BALDIN;
VISTI gli emendamenti approvati in Aula;
con votazione palese,
delibera
1) di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di istituire, ai sensi dell’articolo 45 della legge statutaria 17 aprile 2012, n. 1, una Commissione d’inchiesta sui gravi fatti riguardanti il sistema bancario in Veneto, per la durata di 2 mesi dalla data di insediamento, eventualmente rinnovabili di ulteriori due mesi da parte della commissione medesima;
3) di prevedere che:
a) la Commissione è composta da nove consiglieri regionali, cinque di maggioranza e quattro di minoranza, nominati dall’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, sentiti i presidenti dei gruppi consiliari entro venti giorni dall’approvazione della presente deliberazione;
b) la Commissione elegge fra i propri componenti di minoranza il Presidente, nonché il vicepresidente ed il segretario tra i componenti di maggioranza;
c) si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 27, comma 6, e dell’articolo 29 del Regolamento del Consiglio regionale;
d) la Commissione entro dieci giorni dalla conclusione dei propri lavori, presenta al Consiglio regionale la relazione finale sulle indagini svolte. Possono essere presentate relazioni di minoranza;
4) di attribuire alla Commissione d’inchiesta i seguenti compiti:
a) acquisire dati e informazioni riguardanti:
i) il numero dei correntisti, degli azionisti e degli obbligazionisti degli istituti bancari Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza;
ii) il numero delle azioni e delle obbligazioni possedute dai correntisti;
iii) l’ammontare complessivo e medio alla data di approvazione della presente deliberazione dei titoli azionari e obbligazionari emessi dagli istituti di cui al punto i);
iv) i principali motivi della svalutazione dei titoli dei due istituti di credito;
v) il numero di imprese venete con azioni di BPVI e Veneto Banca nel proprio attivo patrimoniale e gli affidamenti complessivi alle stesse da parte dei due istituti;
vi) l’impatto dei nuovi piani industriali delle due banche sulla consistenza della rete commerciale (sportelli) e dei dipendenti;
vii) il modello di “governance” che gli istituti intendono adottare;
viii) qualunque altra situazione di fatto o di diritto, inerente il sistema bancario in Veneto, la Commissione ritenga utile per i suoi lavori;
b) invitare i Presidenti e gli Amministratori delegati degli istituti di cui alla lettera a);
c) audire gli organismi di garanzia e controllo sul sistema bancario;
d) audire i rappresentanti dei comitati dei correntisti, azionisti e obbligazionisti degli istituti di cui alla lettera a) e le associazioni dei consumatori più rappresentative a livello regionale, anche per conoscere le modalità con cui sono stati offerti e ceduti i pacchetti azionari e obbligazionari ai correntisti, azionisti e obbligazionisti di cui alla lettera a);
5) di stabilire che l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale è tenuto ad assicurare alla Commissione speciale d’inchiesta per i compiti di cui al punto 4 del presente dispositivo, il personale, i mezzi e le strutture necessarie al relativo funzionamento. La medesima Commissione, può avvalersi anche di esperti in materia bancaria e finanziaria, esterni alla Regione;
6) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BURVET) ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29.