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Scarica versione stampabile Deliberazione del Consiglio Regionale

Bur n. 102 del 27 ottobre 2015


Materia: Referendum

Deliberazione del Consiglio Regionale n. 63 del 25 settembre 2015

Richiesta di referendum abrogativo ai sensi dell'articolo 75 della costituzione e dell'articolo 29 della Legge 352/1970 "Norme sui referendum previsti dalla costituzione e sull'iniziativa popolare", dell'articolo 6 comma 17 del Decreto Legislativo n. 151/2006 "Norme in materia ambientale", come sostituito dall'articolo 35, comma 1 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 "Misure urgenti per la crescita del paese", convertito con modificazione dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134. (Proposta di deliberazione amministrativa n. 6).

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la proposta formulata dai Consiglieri regionali Ciaambetti, Barbisan Fabiano, Barbisan Riccardo, Boron, Brescacin, Calzavara, Finco, Finozzi, Gerolimetto, Gidoni, Michieletto, Montagnoli, Possamai, Rizzotto, Sandonà, Semenzato, Valdegamberi e Villanova relativa all’argomento indicato in oggetto;

UDITA la relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Marino FINOZZI;

VISTO l’articolo 35, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, secondo il quale:

“1. L’articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

«17. Ai fini di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, all’interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell’Unione europea e internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l’intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette, fatti salvi i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010 n. 128 ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché l’efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell’ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi.

Le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al primo periodo, fatte salve le attività di cui all’articolo 1, comma 82-sexies, della legge 23 agosto 2004, n. 239, autorizzate, nel rispetto dei vincoli ambientali da esso stabiliti, dagli uffici territoriali di vigilanza dell’Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse, che trasmettono copia delle relative autorizzazioni al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Dall’entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma è abrogato il comma 81 dell’articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l’aliquota di prodotto di cui all’articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 7% al 10% per il gas e dal 4% al 7% per l’olio. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell’incremento dell’aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate, in parti uguali, ad appositi capitoli istituiti nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico, per assicurare il pieno svolgimento rispettivamente delle azioni di monitoraggio e contrasto dell’inquinamento marino e delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare»”.

CONSIDERATO che l’articolo 35, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, ha introdotto il divieto di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi entro il limite delle 12 miglia marine dalle linee di costa e dal perimetro esterno alle aree marine e costiere protette, facendo, al contempo, “salvi i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010 n. 128 ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi”, con ciò consentendo il riavvio dei procedimenti per l’innanzi interrotti dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell’articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69”;

CONSIDERATO che la maggior parte dei procedimenti riavviati per effetto dell’art. 35, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 e ricadenti entro le 12 miglia marine, risulta tuttora in corso e che tali procedimenti si concluderanno a breve con il rilascio dei corrispondenti titoli minerari (permessi di ricerca, concessione di coltivazione oppure titolo concessorio unico – che ricomprende ad un tempo la “fase di ricerca” e la “fase di coltivazione” – qualora le società petrolifere interessate abbiano richiesto la conversione dei procedimenti in itinere nei nuovi procedimenti disciplinati dal decreto Sblocca Italia);

CONSIDERATO che le ricadute delle attività previste dai corrispondenti progetti di ricerca ed estrazione degli idrocarburi liqui e gassosi saranno tali da produrre notevoli impatti ambientali, sociali ed economici;

VISTO l’articolo 75 della Costituzione ove si prevede che cinque consigli regionali possano richiedere l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge;

VISTO l’articolo 29 della legge 25 maggio 1970, n. 352, “Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo”, ove si stabilisce che, nel caso di richiesta di referendum di cui all’art. 75 della Costituzione da parte di non meno di cinque consigli regionali, la richiesta stessa deve contenere, oltre al quesito e all’indicazione delle disposizioni di legge delle quali si propone l’abrogazione, l’indicazione dei consigli regionali che abbiano deliberato di presentarla, della data della rispettiva deliberazione, che non deve essere anteriore di oltre quattro mesi alla presentazione e dei delegati di ciascun consiglio, uno effettivo e uno supplente;

VISTO l’articolo 30 della legge 25 maggio 1970, n. 352, “Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo”, ove si prescrive che la deliberazione della richiesta di referendum deve essere approvata dal Consiglio regionale con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati e deve contenere l’indicazione della legge o della norma della quale si proponga l’abrogazione, in conformità alle disposizioni dell’art. 27 della medesima legge;

VISTA la determinazione assunta in proposito e all’unanimità dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome in data 11 settembre 2015;

VISTA la “Breve illustrazione della proposta referendaria” allegata alla presente deliberazione;

VISTO il parere favorevole espresso all’unanimità dalla Prima Commissione consiliare del Consiglio regionale del Veneto nella seduta del 16 settembre 2015 con i voti dei rappresentanti dei gruppi consiliari Lega Nord-Liga Veneta, Zaia Presidente, Forza Italia, Partito Democratico, Alessandra Moretti Presidente, Lista Tosi per Il Veneto,  Il Veneto del Fare-Lista Tosi, Movimento Cinque Stelle, Area Popolare Veneto;

VISTO l’articolo  33 dello Statuto della Regione del Veneto;

 con votazione palese,

delibera

1)    di presentare richiesta di referendum abrogativo dell’art. 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 151, “norme in materia ambientale”, come sostituito dall’art. 35, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, “misure urgenti per la crescita del paese”, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, secondo il seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogato l’articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile  2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, come sostituito dall’articolo 35, comma 1, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, limitatamente alle seguenti parole: “procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010 n. 128  ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché l’efficacia dei”; “alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell’ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi. Le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al primo periodo, fatte salve le attività di cui all’articolo 1, comma 82-sexies, della legge 23 agosto 2004, n. 239, autorizzate, nel rispetto dei vincoli ambientali da esso stabiliti, dagli uffici territoriali di vigilanza dell’Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse, che trasmettono copia delle relative autorizzazioni al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare”?»

2)    di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BURVET) ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29.

(seguono allegati)

Allegato_308903.pdf

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