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Scarica versione stampabile Deliberazione del Consiglio Regionale

Bur n. 102 del 27 ottobre 2015


Materia: Referendum

Deliberazione del Consiglio Regionale n. 59 del 25 settembre 2015

Richiesta di referendum abrogativo, ai sensi dell'articolo 75 della costituzione e dell'articolo 29 della legge 352/1970 "Norme sui referendum previsti dalla costituzione e sull'iniziativa popolare", dell'articolo 38 commi 1, 1 bis e 5, del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133 "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive" convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164, nonché dell'articolo 57, comma 3 bis, del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", convertito con modificazioni dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35 e dell'articolo 1, comma 8 bis, della Legge 23 agosto 2004, n. 239 "Riordino del settore energetico, nonché delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia", introdotto dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 "Misure urgenti per la crescita del paese", convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. (Proposta di deliberazione amministrativa n. 5).

IL CONSIGLIO REGIONALE

 VISTA la proposta formulata dai Consiglieri regionali Ciambetti, Barbisan Fabiano, Barbisan Riccardo, Boron, Brescacin, Calzavara, Finco, Finozzi, Gerolimetto, Gidoni, Michieletto, Montagnoli, Possamai, Rizzotto, Sandonà, Semenzato, Valdegamberi e Villanova relativa all’argomento indicato in oggetto;

UDITA la relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Marino FINOZZI;

VISTO che l’articolo 38, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il quale dichiara che la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi, nonché lo stoccaggio di gas naturale sono attività di interesse strategico, urgenti e indifferibili da realizzare e, a questi fini, stabilisce l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dei beni in essa compresi;

VISTO l’articolo 38, comma 1-bis, del medesimo decreto-legge, introdotto dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, come modificato dall’art. 1, comma 554, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”, il quale prevede che il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, predisponga con proprio decreto un piano delle aree in cui siano consentite le attività di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi, nonché di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, e che lo adotti previa intesa con la Conferenza unificata, limitando, tuttavia, l’accordo con gli Enti territoriali alle sole attività da esercitare su terraferma e stabilendo comunque che in caso di mancato raggiungimento dell’intesa si provveda con le modalità di cui all’art. 1, comma 8-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239;

VISTO l’articolo 38, comma 1-bis, del medesimo decreto-legge, introdotto dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, come modificato dall’art. 1, comma 554, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”, il quale consente che nelle more di approvazione del piano siano comunque rilasciati titoli abilitativi all’esercizio delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, nonché di stoccaggio di gas sotterraneo;

VISTO l’articolo 38, comma 5, del medesimo decreto-legge, come modificato dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il quale consente che, a seguito del rilascio di un “titolo concessorio unico”, la “fase della ricerca” abbia la durata di sei anni e sia prorogabile due volte e per un periodo di tre anni nel caso sia necessario completare le opere di ricerca e che la “fase di coltivazione” abbia la durata di trenta anni e sia prorogabile per una o più volte per un periodo di dieci anni ove il giacimento sia ancora coltivabile;

 VISTO l’articolo 57, comma 3-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, “Disposizioni in materia di semplificazione e di sviluppo”, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, come modificato dall’art. 1, comma 552, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”, che, al fine di semplificare la realizzazione di opere strumentali alle infrastrutture e insediamenti strategici, dispone che, nel caso di mancato raggiungimento delle intese, si provveda con le modalità di cui all’articolo 1, comma 8-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239;

VISTO l’articolo 1, comma 8 bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239, “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”, introdotto dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 83, il quale stabilisce che, nel caso di mancata espressione da parte delle amministrazioni regionali degli atti di assenso o di intesa concernenti le determinazioni inerenti la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, il Ministero dello sviluppo economico possa attivare la procedura ivi prevista al fine di consentire alla Presidenza del Consiglio di provvedere in merito;

 VISTO l’articolo 75 della Costituzione ove si prevede che cinque consigli regionali possano richiedere l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge;

VISTO l’articolo 29 della legge 25 maggio 1970, n. 352, “Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo”, ove si stabilisce che, nel caso di richiesta di referendum di cui all’art. 75 della Costituzione da parte di non meno di cinque consigli regionali, la richiesta stessa deve contenere, oltre al quesito e all’indicazione delle disposizioni di legge delle quali si propone l’abrogazione, l’indicazione dei consigli regionali che abbiano deliberato di presentarla, della data della rispettiva deliberazione, che non deve essere anteriore di oltre quattro mesi alla presentazione e dei delegati di ciascun consiglio, uno effettivo e uno supplente;

 VISTO l’articolo 30 della legge 25 maggio 1970, n. 352, “Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo”, ove si prescrive che la deliberazione della richiesta di referendum deve essere approvata dal Consiglio regionale con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati e deve contenere l’indicazione della legge o della norma della quale si proponga l’abrogazione, in conformità alle disposizioni dell’art. 27 della medesima legge;

VISTA la determinazione assunta in proposito e all’unanimità dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome in data 11 settembre 2015;

VISTA la “Breve illustrazione della proposta referendaria” allegata alla presente deliberazione;

VISTO il parere favorevole espresso all’unanimità dalla Prima Commissione consiliare del Consiglio regionale del Veneto nella seduta del 16 settembre 2015 con i voti dei rappresentanti dei gruppi consiliari Lega Nord-Liga Veneta, Zaia Presidente, Forza Italia, Partito Democratico, Alessandra Moretti Presidente, Lista Tosi per Il Veneto,  Il Veneto del Fare-Lista Tosi, Movimento Cinque Stelle, Area Popolare Veneto;

VISTO l’articolo 33 dello Statuto della Regione del Veneto;

con votazione palese,

delibera

1)    di presentare richiesta di referendum abrogativo degli articoli 38, commi 1, 1-bis e 5, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, nonché dell’art. 57, comma 3-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2012, “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e 1, comma 8-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239, “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”, introdotto dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, secondo i seguenti quesiti:

«Volete voi che sia abrogato l’art. 38, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, limitatamente alle seguenti parole: “Al fine di valorizzare le risorse energetiche nazionali e garantire la sicurezza degli approvvigionamenti del Paese”; “rivestono carattere di interesse strategico e”; “, urgenti e indifferibili”; “, indifferibilità ed urgenza dell’opera e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dei beni in essa compresi, conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”?»

«Volete voi che sia abrogato l’art. 38, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”, introdotto dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, come modificato dall’art. 1, comma 554, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”, limitatamente alle parole: “, per le attività sulla terraferma,”; “In caso di mancato raggiungimento dell’intesa, si provvede con le modalità di cui all’articolo 1, comma 8-bis, della legge 23 agosto, n. 239. Nelle more dell’adozione del piano i titoli abilitativi di cui al comma 1 sono rilasciati sulla base delle norme vigenti prima della data di entrata in vigore della presente disposizione.”?»

«Volete voi che sia abrogato l’art. 38, comma 5, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, limitatamente alle seguenti parole: “prorogabile due volte per un periodo di tre anni nel caso sia necessario completare le opere di ricerca,” “, prorogabile per una o più volte per un periodo di dieci anni ove siano stati adempiuti gli obblighi derivanti dal decreto di concessione e il giacimento risulti ancora coltivabile,”?»

«Volete voi che sia abrogato l’art. 57, comma 3-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, come modificato dall’art. 1, comma 552, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”, limitatamente alle seguenti parole: “con le modalità di cui all’art. 1, comma 8-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239, nonché”»;

«Volete voi che sia abrogato l’art. 1, comma 8-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239, “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”, introdotto dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 83, limitatamente alle seguenti parole: “7 e”?»

2)    di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BURVET) ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29.

(seguono allegati)

Allegato_308901.pdf

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