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Scarica versione stampabile Deliberazione del Consiglio Regionale

Bur n. 5 del 14 gennaio 2014


Materia: Referendum

Deliberazione del Consiglio Regionale n. 116 del 27 dicembre 2013

Progetto di legge d'iniziativa dei Consigli comunali di Villorba e Povegliano relativo a "Istituzione del nuovo comune di "Terralta Veneta" mediante la fusione dei comuni di Povegliano e Villorba della provincia di Treviso". Giudizio di meritevolezza. (Progetto di legge n. 395).

Il Consiglio regionale

Visto il progetto di legge n. 395 d’iniziativa dei Consigli comunali di Villorba e Povegliano relativo a: “Istituzione del nuovo comune di “Terralta Veneta” mediante la fusione dei comuni di Povegliano e Villorba della provincia di Treviso”;

Considerato che, ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25, in caso di assenza del programma regionale per la revisione delle circoscrizioni comunali, l’indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate è subordinata ad un preliminare giudizio di meritevolezza del Consiglio regionale, previa acquisizione da parte della competente commissione consiliare del parere dei consigli comunali e provinciali interessati;

Preso atto che gli enti territoriali interessati hanno manifestato parere favorevole alla fusione prevista nel progetto di legge 395 con i seguenti atti: deliberazione del Consiglio comunale di Villorba n. 66/C.C. del 21 ottobre 2013; deliberazione del Consiglio comunale di Povegliano n. 46/C.C. del 23 ottobre 2013; deliberazione del Consiglio provinciale di Treviso n. 51 del 16 dicembre 2013;

Preso atto che il Sindaco del Comune di Villorba, il Sindaco del Comune di Povegliano ed il Comitato per il NO hanno richiesto di essere auditi dalla Commissione e che il secondo ha inoltre presentato osservazioni in senso contrario alla fusione;

Preso atto che la Prima commissione nelle sedute del 17 dicembre e 27 dicembre 2013 ha esperito le attività istruttorie previste al comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale n. 25 del 1992, ha sentito i soggetti di cui sopra ed ha preso atto delle osservazioni presentate; la Commissione, dopo attento esame, nella seduta del 27 dicembre 2013, con voti palesi e unanimi, ha espresso parere favorevole sulla relazione da presentare al Consiglio regionale, designando relatore il Presidente Costantino TONIOLO;

Udita la relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Costantino TONIOLO, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

l’articolo 133, comma 2, della Costituzione dispone che la Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le circoscrizioni e denominazioni comunali.

L’articolo 15, comma 1, D.Lgs. 267/2000 stabilisce inoltre: “A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le Regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei Comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale. Salvo i casi di fusione tra più Comuni, non possono essere istituiti nuovi Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri Comuni scendano sotto tale limite”.

La legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 recante Norme in materia di variazioni provinciali e comunali disciplina la materia in oggetto, fissando l’iter procedimentale per addivenire alla fusione. La sopra citata legge regionale dispone che la variazione delle circoscrizioni comunali può prodursi dalla fusione di due o più Comuni in uno nuovo (articolo 3, comma 1, lettera d)). Prevede inoltre che l’iniziativa legislativa per la variazione delle circoscrizioni comunali spetti ai soggetti indicati all’articolo 38 dello Statuto (articolo 4, comma 1; con l’entrata in vigore della legge regionale statutaria n. 1/2012, il richiamo all’articolo 38 del previgente Statuto del Veneto deve ora ritenersi riferito all’articolo 20 dello Statuto, il quale disciplina l’iniziativa legislativa e regolamentare).

L’articolo 20, comma 2, dello Statuto del Veneto dispone che l’iniziativa legislativa spetta anche ai Consigli dei Comuni che singolarmente, o unitamente ad altri, raggiungano complessivamente una popolazione non inferiore a ventimila abitanti. In base ai dati del censimento 2011, i Comuni di Povegliano e Villorba della Provincia di Treviso hanno una popolazione complessiva pari a 23.120 abitanti e, ai sensi della novellata disciplina statutaria, hanno titolo per esercitare l’iniziativa legislativa.

I Comuni di Povegliano e Villorba si sono pertanto resi promotori dell’iniziativa legislativa per la variazione delle circoscrizioni comunali, mediante fusione tra i due Comuni medesimi, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 4, comma 1, legge regionale 25/1992 e dell’articolo 20, comma 2, Statuto del Veneto.

L’iniziativa legislativa dei Consigli comunali è disciplinata dall’articolo 9, legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1, recante “Norme sull’iniziativa popolare per le leggi ed i regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali”. Ai sensi dell’articolo 9, l’iniziativa legislativa riconosciuta ai Consigli comunali si esercita mediante deposito presso l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale delle deliberazioni all’uopo adottate dai Consigli interessati (articolo 9, comma 1, legge regionale 1/1973). Nel caso di proposta presentata da Consigli di Comuni non capoluogo di provincia - come nel caso di specie - le funzioni di Presentatore Ufficiale sono esercitate da uno dei Sindaci o dal suo sostituto, appositamente designati (articolo 9, comma 3, legge regionale 1/1973). Nel caso di presentazione di una proposta da parte di più Consigli comunali, le relative deliberazioni debbono essere presentate congiuntamente entro sei mesi dalla prima deliberazione (articolo 9, comma 5, legge regionale 1/1973).

L’articolo 7, legge regionale 1/1973 - richiamato espressamente dall’articolo 9, comma 6 - dispone altresì che il Presentatore Ufficiale ha diritto di partecipare ai lavori della competente Commissione con facoltà di prendere la parola, di produrre note illustrative e di farsi assistere da un numero di persone non superiore a tre (articolo 7, comma 1). A tal fine, deve essere allo stesso notificato, con congruo preavviso, il calendario dei lavori della Commissione (articolo 7, comma 2). La Commissione redige sulla proposta una relazione per l’Assemblea nella quale sono fatti constare anche gli eventuali pareri di minoranza e le osservazioni ed i rilievi del Presentatore Ufficiale (articolo 7, comma 3). La medesima norma prevede inoltre che nessuna modifica possa essere apportata alla proposta dalla Commissione, neppure con l’assenso del Presentatore Ufficiale e che la stessa debba essere portata in discussione in aula nel testo redatto dai proponenti, unitamente agli eventuali emendamenti presentati in sede di discussione in Commissione (articolo 7, comma 4). Alla discussione in Assemblea il Presentatore Ufficiale ha facoltà di presentare fino al momento della votazione, tramite l’Ufficio di Presidenza, ulteriori memorie e note illustrative che tengano conto dello svolgimento della discussione in aula (articolo 7, comma 5).

Alla luce della normativa sopra richiamata, i Consigli comunali hanno presentato un progetto di legge per l’istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei due Comuni di Povegliano e Villorba, con deliberazioni n. 46 del 23 ottobre 2013 e n. 66 del 21 ottobre 2013, esecutive ai sensi di legge.

Tra i Comuni di Povegliano e Villorba esiste un pluriennale processo di condivisione e crescita, che ha condotto a gestire in forma associata alcuni servizi.

In particolare, con deliberazione del Consiglio comunale di Povegliano n. 47 del 29 novembre 2011 e con la deliberazione del Consiglio comunale di Villorba n. 66 del 28 dicembre 2011 è stata ratificata l’approvazione della dichiarazione d’intenti sottoscritta il 12 novembre 2011 dai Sindaci di Povegliano, Villorba e Ponzano Veneto, finalizzata a promuovere il ricorso a forme di collaborazione e cooperazione intercomunale per l’esercizio di funzioni e servizi.

Con deliberazione della Giunta comunale di Povegliano n. 114 del 9 novembre 2011 e con deliberazione di Giunta comunale di Villorba n. 143 del 7 novembre 2011 è stata approvata la convenzione per la gestione associata della Polizia locale.  Con la deliberazione della Giunta comunale di Povegliano n. 80 del 25 luglio 2012 e di Giunta comunale di Villorba n. 48 del 2 luglio 2012, si è attivata la convenzione tra i due Comuni in via sperimentale dal 1° agosto 2012 al 31 dicembre 2012 per la gestione dell’ufficio tecnico. Con deliberazione del Consiglio comunale di Povegliano n. 40 del 26 settembre 2012 e con deliberazione del Consiglio comunale di Villorba n. 68 del 27 settembre 2012 è stato approvato lo schema di una convenzione quadro per l’esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali comunali.       Con la deliberazione della Giunta comunale di Povegliano n. 144 del 27 dicembre 2012 e della Giunta comunale di Villorba n. 148 del 28 dicembre 2013 si è prorogata la convenzione per la gestione dell’ufficio tecnico per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2013. Con la deliberazione della Giunta comunale di Povegliano n. 82 del 28 giugno 2013 e della Giunta comunale di Villorba n. 91 del 1° luglio 2013 si è prorogata ulteriormente la convenzione di cui sopra al 31 dicembre 2013.

La legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto” incentiva in via prioritaria la fusione di Comuni. Dispone infatti l’articolo 12, comma 1, lettera a) dello Statuto del Veneto: “Al fine di favorire la migliore funzionalità nell’esercizio dei compiti comunali e più elevati livelli di qualità e di efficienza nell’erogazione dei servizi, di realizzare dinamiche di sviluppo armonico dei territori, di conseguire obiettivi di contenimento della spesa pubblica e di ottenere i migliori risultati nella programmazione finanziaria e di bilancio, la legge regionale: a) promuove e disciplina forme di esercizio associato delle funzioni e dei servizi da parte dei Comuni, particolarmente di piccole dimensioni o situati nelle zone montane o economicamente svantaggiate, incentivando in via prioritaria le fusioni”.

La legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 recante Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali dichiara, sin dalle finalità, di valorizzare e incentivare la costituzione di gestioni associate tra i Comuni, promovendo, oltre alle unioni e alle convenzioni, la fusione di Comuni, al fine di assicurare l’effettivo e più efficiente esercizio delle funzioni e dei servizi (articolo 1, comma 1). Il medesimo provvedimento normativo stabilisce inoltre che, nella ripartizione delle risorse finanziarie regionali per l’esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali, la fusione di Comuni rappresenta un criterio di preferenza (articolo 9, comma 2, lettera a); articolo 9, comma 3, lettera a)).

Per ciascuno degli esercizi finanziari 2013 e 2014, la Regione Veneto ha stanziato euro 800.000 per oneri correnti ed euro 500.000 per oneri di investimento, allo scopo di incentivare l’esercizio associato di funzioni e servizi, compresa la fusione di Comuni (articolo 13). Si dà atto, inoltre, che con la deliberazione della Giunta regionale n. 1417 del 6 agosto 2013 è stato approvato il Piano di riordino territoriale, di cui all’articolo 8, legge regionale 18/2012.

In materia di contributi spettanti alle fusioni di Comuni, il Piano di riordino territoriale dispone che al Comune derivante da fusione di uno o più Comuni venga concesso un contributo straordinario da assegnarsi nell’anno finanziario successivo alla legge regionale istitutiva del nuovo Comune, con priorità rispetto all’assegnazione degli altri contributi destinati alle forme associative. Il contributo di cui sopra concorre alla copertura delle spese che il Comune di nuova istituzione deve sostenere per la riorganizzazione delle preesistenti strutture amministrative comunali e viene erogato su richiesta dell’Ente interessato da presentarsi entro il 30 marzo dell’anno successivo alla fusione.

L’articolo 20, DL 95/2012, convertito con legge 135/2012, rubricato Disposizioni per favorire la fusione di comuni e razionalizzazione dell’esercizio delle funzioni comunali dispone, per le fusioni realizzate dal 2012 che, a decorrere dal 2013, il contributo straordinario ai Comuni che danno luogo alla fusione ai sensi dell’articolo 15, comma 3, D.Lgs. 267/2000, sia commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l’anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti (articolo 20, comma 1).

Il decreto del Ministero dell’Interno del 10 ottobre 2012 definisce le modalità ed i termini per il riparto dei contributi alle fusioni di Comuni. I Comuni istituiti a seguito della fusione devono inviare, a pena di decadenza, entro e non oltre la data del 30 settembre dell’anno di costituzione, la richiesta di contributo per la relativa attribuzione a decorrere dall’1 gennaio dell’anno successivo, allegando all’istanza copia della legge regionale istitutiva della fusione (articolo 2, comma 3).

In forza delle norme sopra richiamate, il Comune derivante dalla fusione otterrebbe, per dieci anni, contributi statali straordinari ed aggiuntivi rispetto ai contributi regionali di cui sopra. L’articolo 31, comma 23, legge 183/2011 dispone inoltre che la disciplina del patto di stabilità interno per gli enti di nuova istituzione trovi applicazione dal terzo anno successivo a quello della loro costituzione.

La fusione tra i Comuni di Povegliano e Villorba rappresenta la soluzione ottimale per l’organizzazione e la distribuzione territoriale dei servizi ai cittadini e per conseguire una più efficace razionalizzazione degli strumenti di pianificazione territoriale. Tra i due enti locali interessati esistono da anni forme di collaborazione in atto e rapporti di forte integrazione in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali, alla vita sociale e alle relazioni culturali. La fusione persegue, dunque, efficacemente l’obiettivo di razionalizzare la spesa pubblica.

Si dà atto che le Amministrazioni comunali di Povegliano e Villorba hanno dato impulso ad un percorso di condivisione e adeguata e preventiva informazione con le forze associative, economiche e sociali presenti sul territorio. É stata istituita una commissione costituita da rappresentanti delle due Amministrazioni comunali specificamente deputata a seguire il progetto di fusione e il relativo studio di fattibilità.

A settembre 2013 è stata attivata “Gong”, una applicazione gratuita per iphone e smartphone che ha consentito agli utenti di essere costantemente aggiornati sulle attività ed iniziative relative al progetto.

In data 12 settembre 2013, presso la Scuola Media Statale “Scarpa” di Villorba, è stato dato avvio ad un ciclo di nove assemblee pubbliche - tenutesi nei giorni 17 settembre 2013, 19 settembre 2013, 26 settembre 2013, 3 ottobre 2013, 4 ottobre 2013, 8 ottobre 2013, 10 ottobre 2013, 11 ottobre 2013 presso varie sedi dei territori comunali di Villorba e Povegliano - nel corso delle quali è stata data la possibilità ai cittadini presenti di porre questioni in ordine al progetto di fusione in oggetto, con particolare riferimento all’iter procedimentale, ai tempi previsti ed ai vantaggi della fusione, anche avvalendosi della collaborazione dell’Università di Padova che ha curato il relativo studio di fattibilità. In data 14 ottobre 2013, presso la sala Consiliare del Comune di Villorba, si è tenuta inoltre una seduta informale congiunta dei Consigli dei Comuni di Povegliano e Villorba, per discutere in ordine al progetto di fusione e ai contenuti dello studio.

La fusione tra i due Comuni rappresenta, pertanto, la logica conseguenza della presa d’atto di una situazione di forte integrazione tra le due popolazioni.

In base ai dati del censimento 2011, la popolazione dei due Comuni è di 5.101 abitanti per il Comune di Povegliano e di 18.019 abitanti per il Comune di Villorba.

La denominazione che si propone per il nuovo Comune è “Terralta Veneta”. La scelta del nome, legata alla particolare connotazione storica e geografica dei territori, deriva dalla positura sulla linea dei fontanili della pianura veneta a nord di Treviso e da locali toponimi di ordine storico, entrambi meglio specificati nelle motivazioni allegate sub A.1.

La sede municipale del nuovo Comune sarà stabilita nello Statuto del nuovo Comune. In via provvisoria e sino a quando la stessa non sarà stata stabilita, si propone quale sede l’attuale Comune di Villorba.

La Prima commissione consiliare ha chiesto parere alla Provincia di Treviso, essendo già state acquisite le citate deliberazioni dei consigli comunali interessati. La Provincia di Treviso ha espresso parere favorevole con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 51 del 16 dicembre 2013.”;

Ritenuto per quanto sopra di esprimere giudizio positivo circa la meritevolezza della prosecuzione dell’iter legislativo e dunque dell’indizione del referendum delle popolazioni interessate;

Visti gli articoli 117 e 133 della Costituzione;

Visto l’articolo 5, commi 2 e 3, della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25;

con votazione palese,

delibera

1)    di ritenere meritevole di prosecuzione l’iter legislativo del progetto di legge n. 395 d’iniziativa dei consigli comunali di Villorba e Povegliano relativo a“Istituzione del nuovo comune di “Terralta Veneta” mediante la fusione dei comuni di Povegliano e Villorba della provincia di Treviso”;

2)    di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BURVET) ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29.

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