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Scarica versione stampabile Deliberazione del Consiglio Regionale

Bur n. 116 del 31 dicembre 2013


Materia: Enti locali

Deliberazione del Consiglio Regionale n. 96 del 26 novembre 2013

Disegno di legge relativo a "Istituzione del nuovo Comune di Longarone mediante fusione dei comuni di Longarone e Castellavazzo della provincia di Belluno". Giudizio di meritevolezza. (progetto di legge n. 373).

Il Consiglio regionale

VISTO il disegno di legge relativo a “Istituzione del nuovo Comune di Longarone mediante fusione dei Comuni di Longarone e Castellavazzo della Provincia di Belluno” (deliberazione della Giunta regionale n. 17/DDL del 30 luglio 2013); 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25, in caso di assenza del programma regionale per la revisione delle circoscrizioni comunali, l’indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate è subordinata ad un preliminare giudizio di meritevolezza del Consiglio regionale, previa acquisizione da parte della competente commissione consiliare del parere dei consigli comunali e provinciali interessati; 

PRESO ATTO che gli enti territoriali interessati hanno manifestato parere favorevole alla fusione prevista nel progetto di legge n. 373 con i seguenti atti:

- deliberazione del Consiglio comunale di Longarone n. 23/C.C. del 29 aprile 2013;

- deliberazione del Consiglio comunale di Castellavazzo n. 16/C.C. del 29 aprile 2013;

- deliberazione del Commissario straordinario, nell’esercizio delle competenze e dei poteri del Consiglio provinciale di Belluno, n. 20 del 25 settembre 2013; 

VISTO il parere favorevole espresso all’unanimità nella seduta del 16 luglio 2013 dalla Conferenza permanente Regione-Autonomie locali sulla deliberazione della Giunta regionale n. 17/DDL del 30 luglio 2013 relativa a “Istituzione del nuovo comune di Longarone mediante fusione dei comuni di Longarone e Castellavazzo della provincia di Belluno”; 

PRESO ATTO che la Prima commissione nelle sedute del 24 settembre e 15 ottobre 2013 ha esperito le attività istruttorie previste al comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale n. 25 del 1992 e che, dopo attento esame, nella seduta del 15 ottobre 2013, con voti palesi e unanimi, ha espresso parere favorevole sulla relazione da presentare al Consiglio regionale, designando relatore il Presidente Costantino Toniolo; 

UDITA la relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Costantino TONIOLO, nel testo che segue: 

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

            ai sensi degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le Regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei Comuni, sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale. Salvo i casi di fusione tra più Comuni, non possono essere istituiti nuovi Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri Comuni scendano sotto tale limite.

            La legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 “Norme in materia di variazioni provinciali e comunali” disciplina, per quanto di competenza regionale, le variazioni delle circoscrizioni dei Comuni e delle Province, nonché il mutamento della denominazione dei Comuni.

            Le variazioni delle circoscrizioni comunali possono consistere anche nella fusione di due o più Comuni in uno nuovo. Tali variazioni possono essere conseguenti al processo istituzionale avviato mediante l’Unione di Comuni.

            Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della suddetta legge regionale, quando uno o più Comuni, anche nel loro insieme, non acquisiscono titolo all’esercizio del potere di iniziativa legislativa per le variazioni delle circoscrizioni comunali, previsto dall’articolo 38 dello Statuto, i relativi Consigli possono presentare le loro richieste di variazione alla Giunta regionale, che, entro sessanta giorni, trasmette al Consiglio regionale il corrispondente disegno di legge o respinge la richiesta, dandone comunicazione motivata alla competente commissione consiliare.

            Alla luce della normativa sopra indicata, i Comuni di Longarone e di Castellavazzo della Provincia di Belluno hanno chiesto alla Giunta regionale di rendersi promotrice di un disegno di legge di fusione dei due Comuni medesimi, rispettivamente con deliberazioni n. 23/C.C. del 29 aprile 2013, n. 16/C.C. del 29 aprile 2013, e con lettera a firma congiunta dei rispettivi Sindaci n. 6439 del 18 giugno 2013, con la quale è stata precisata la volontà dei Consigli comunali di chiedere alla Regione di avviare il procedimento previsto dalla legge regionale n. 25/1992.

            Le suddette deliberazioni dei Consigli comunali sono esecutive ai sensi di legge e pubblicate a norma dell’articolo 7 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25; avverso le quali non sono state prodotte osservazioni o opposizioni.

            A supporto della richiesta di fusione i Consigli comunali di Longarone e Castellavazzo hanno allegato alle proprie deliberazioni il documento politico-programmatico dal quale si evincono le ragioni storiche, geografiche, politiche ed economiche che sono a fondamento della richiesta di fusione proposta.

            Tra le tante ragioni storiche, geografiche e civiche che accomunano le popolazioni dei Comuni di Longarone e Castellavazzo va ricordato la tragedia del Vajont che fu occasione di ulteriore unione tra i due Comuni. In particolare Castellavazzo e Longarone subirono la terribile falcidia delle Vittime (1.450 a Longarone, 109 a Castellavazzo, che, come Longarone, non lasciò indenni anche le frazioni non direttamente colpite). Dal Vajont per i due comuni ebbe inizio il condiviso cammino della ricostruzione, che vide le due comunità percorrere la stessa strada, intensificando tra di loro i rapporti istituzionali e amministrativi. Anche le popolazioni ne furono coinvolte: ricordiamo ad esempio che i blocchi stradali dell’inverno 1963-1964, intesi ad impedire il trasferimento di Longarone altrove ed a sburocratizzare la ricostruzione videro protagonisti gli abitanti di tutti i due i comuni. La legislazione del Vajont considerò naturalmente il territorio colpito come un unicum e, soprattutto in campo industriale, i contributi statali stimolarono energie che portarono alla realizzazione delle aree industriali di Codissago e di Villanova, in cui trovò pressoché totale impiego la manodopera locale, oltre che della valle del Piave. Di Longarone e di Castellavazzo furono, poi, più tardi, i promotori di varie Associazioni o Comitati di Superstiti.

            Nel dopo Vajont l’avvicinamento e l’integrazione delle due comunità ha subito una ulteriore accelerazione, dovuta anche alla diffusione dei veloci mezzi di trasporto.

            Già si è accennato allo sviluppo industriale che porta a convivere insieme lavoratori dei due comuni. Si pensi inoltre all’integrazione scolastica (scuola media, Centro Professionale), Istituzioni (Servizi associati, Comunità Montana) e a tanti altri aspetti ancora.

            Possiamo ben dire che, oggi, come e più di ieri, i due comuni formano, pur con alcuni caratteri distintivi, una unica comunità che nel lavoro, nella lingua, negli stili di vita, nella mentalità e in ogni altro aspetto della vita civile e sociale esprime caratteristiche uguali.

            Inoltre, dal documento politico-programmatico si evince che i Consigli Comunali hanno concordato quanto segue:

1)    il nuovo Comune si chiamerà LONGARONE;

2)    la sede Municipale sarà a LONGARONE;

3)    si manterranno presso il Municipio di Castellavazzo alcuni Uffici decentrati;

4)    si provvederà a una riorganizzazione degli uffici e dei servizi, utilizzando il personale proveniente dai due comuni, finalizzata ad un migliore utilizzo delle risorse umane nel rispetto delle professionalità acquisite;

5)    si conviene fin d’ora che la comunità di Castellavazzo nominerà (nelle forme previste nello Statuto del nuovo comune) un proprio comitato frazionale che eleggerà un presidente, quale garanzia di partecipazione e di decentramento amministrativo. Il comitato frazionale eserciterà funzioni consultive a tutela della comunità rappresentata;

6)    tutti i cittadini interessati al processo di fusione, avranno diritto con pari dignità ai servizi che verranno erogati dal nuovo Comune. 

VANTAGGI DALLA FUSIONE 

1.    AUMENTO DEL 20 PER CENTO DEI TRASFERIMENTI STATALI PER UN PERIODO DI DIECI ANNI.

            Ai Comuni istituiti a seguito di fusione realizzati negli anni 2012 e successivi, spetta a decorrere dall’anno 2013 e per un periodo di anni dieci, un contributo straordinario che è commisurato al 20 per cento dei trasferimenti statali attribuito per l’anno 2010 ai Comuni che hanno dato luogo alla fusione nel limite degli stanziamenti finanziari previsti (Decreto del Ministero dell’Interno 10 ottobre 2012).

2.    ESENZIONE DAL PATTO DI STABILITÀ PER 2 ANNI.

            I Comuni di nuova istituzione sono esenti dal patto di stabilità per un periodo di due anni (articolo 31, comma 23, legge n. 183 del 12 novembre 2011).

3.    UTILIZZO PIÙ EFFICIENTE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE DISPONIBILI.

4.    MAGGIORE POTERE DI MERCATO VERSO I FORNITORI.

5.    CONTENIMENTO DEI COSTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DI ECONOMIE DI SCALA.

            Va inoltre, ricordato, che la legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 ad oggetto “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali”, volta a realizzare un piano di riordino territoriale a seguito della disposizioni del succitato decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e del decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011 convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, promuove e sostiene l’esercizio in forma associata di funzioni e servizi comunali, nonché la fusione di Comuni, facendo rientrare questa ultima nei criteri di preferenza in sede di ripartizione delle risorse finanziarie che la Regione Veneto stanzia a favore dell’esercizio associato delle funzioni e servizi comunali.

            La legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 stanzia per l’esercizio finanziario 2013 la somma di euro 1.700.000,00 per l’incentivazione dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali, compresa la fusione dei Comuni.

            Il percorso di fusione tra il Comune di Longarone e di Castellavazzo risulta essere una soluzione ottimale per risolvere le problematiche economiche dei piccoli Comuni, oltre ad essere il termine naturale del processo avviato dagli stessi da anni.

            I Comuni di Longarone e di Castellavazzo hanno deliberato di condividere un percorso di fusione, previa adeguata e preventiva informazione e consultazione delle forze associative, economiche e sociali presenti sul territorio.

            Si prende atto pertanto che è stato svolto un percorso di informazione e consultazione della popolazione e delle forze associative, economiche e sociali presenti sul territorio sull’iter normativo finalizzato a portare a termine il processo di fusione tra i due enti.

            La fusione tra i due Comuni rappresenta, quindi, la logica conseguenza della presa d’atto di una situazione di perfetta integrazione di due popolazioni che già si trovano a vivere in armonica simbiosi.

            La popolazione dei due Comuni, in base al censimento del 21 ottobre 2001, è di 4.021 abitanti per il Comune di Longarone e di 1.635 abitanti per il Comune di Castellavazzo.

            La denominazione del nuovo Comune Longarone è stata deliberata dalle Amministrazioni interessate con provvedimenti n. 23/C.C. del 29 aprile 2013 e n. 16/C.C. del 29 aprile 2013 esecutivi ai sensi di legge.

La Giunta regionale con DGR 17/DDL del 30 luglio 2013 ha pertanto approvato il disegno di legge in oggetto, in ordine al quale, con nota prot. n. 16342 del 17 settembre 2013 la Prima commissione consiliare ha chiesto parere alla Provincia di Belluno, essendo già state acquisite le citate deliberazioni dei consigli comunali interessati. La Provincia di Belluno ha espresso parere favorevole con deliberazione del Commissario straordinario n. 20 del 25 settembre 2013.”; 

RITENUTO di esprimere giudizio positivo circa la meritevolezza della prosecuzione dell’iter legislativo e dunque dell’indizione del referendum delle popolazioni interessate; 

VISTO il parere favorevole espresso all’unanimità dalla Prima Commissione consiliare nella seduta del 15 ottobre 2013; 

VISTI gli articoli 117 e 133 della Costituzione; 

VISTO l’articolo 5, commi 2 e 3, della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25;

con votazione palese,

delibera

1)    di ritenere meritevole di prosecuzione l’iter legislativo del progetto di legge n. 373, disegno di legge d’iniziativa della Giunta regionale relativo a “Istituzione del nuovo comune di Longarone mediante fusione dei Comuni di Longarone e Castellavazzo della Provincia di Belluno”;

2)    di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BURVET) ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29.

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