Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione del Consiglio Regionale

Bur n. 69 del 13 agosto 2013


Materia: Consiglio regionale

Deliberazione del Consiglio Regionale n. 68 del 31 luglio 2013

Deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per il Veneto, 13 giugno 2013, n. 160, concernente la regolarità dei rendiconti dei gruppi consiliari per l'esercizio 2012. Proposta alla Giunta Regionale di promozione di ricorso per conflitto di attribuzione ai sensi della Legge 11 marzo 1953, n. 87 "Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte Costituzionale". (Proposta di deliberazione amministrativa n. 80).

Il Consiglio Regionale

Considerato che il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nell’ordinamento un rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni come degli enti locali;

Considerato in particolare quanto disposto dall’articolo 1, commi 9 e seguenti, del citato decreto legge che, nel dettare la nuova disciplina in materia di approvazione dei rendiconti di esercizio annuale da parte dei gruppi consiliari, funzionale ad "...assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione a corredo del rendiconto" ha provveduto a procedimentalizzare la trasmissione dei rendiconti alla Corte dei conti e ha individuato e disciplinato l’esercizio delle attribuzioni riconosciute in materia alla Corte dei conti medesima;

Considerato che tale quadro normativo è stato implementato per la sua attuazione a diversi livelli, statale, regionale e, in particolare, ad opera della stessa Corte dei Conti, la quale, nella adunanza della Sezione delle autonomie del 3 aprile 2013 con propria deliberazione n. 12 del 2013 ha stabilito come il controllo debba riguardare anche i rendiconti 2012, escludendo che le prescrizioni così da ultimo introdotte dal DPCM 21 dicembre 2012 possano applicarsi, ratione temporis, all’attività di rendicontazione afferente l’esercizio 2012, dovendo trovare applicazione solo a partire dall’esercizio 2013, nel contempo evidenziando come "risulta necessario tener conto delle norme regionali che disciplinano autonomamente modi e tempi della rendicontazione, delle assegnazioni e dei contributi in danaro a carico del bilancio di ciascuna regione";

Considerato che con riferimento a tale quadro normativo è stato dato corso alla attuazione delle previsione di cui all’articolo 1, comma 9, del citato decreto legge con la trasmissione, nei termini, alla Corte dei Conti dei rendiconti dei gruppi consiliari e, in esito alla deliberazione n. 105 del 29 aprile 2013 della Sezione regionale di controllo per il Veneto, ed in conformità alla deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 45 del 16 maggio 2013, al richiesto completamento della documentazione prodotta, attraverso il deposito, in copia conforme, delle "pezze giustificative" delle spese effettuate dai singoli Gruppi consiliari, così come rappresentate nei rendiconti trasmessi;

Evidenziato come è pervenuta la deliberazione n. 160 del 13 giugno 2013 della Sezione regionale di controllo per il Veneto della Corte dei Conti con la quale si accerta "l’inadempimento da parte del Gruppo Liga Veneta - Lega Nord Padania, dell’obbligo di regolarizzare il rendiconto sull’impiego dei contributi finanziari erogati a carico del bilancio della Regione del Veneto" (punto 1 del deliberato) e si dichiara l’irregolare rendicontazione di specifici importi riferiti ai seguenti Gruppi: Gruppo Unione Nord Est, Gruppo Federazione Sinistra Veneta - Rifondazione Comunista Sinistra Europea, Gruppo Popolo della Libertà, Gruppo Partito Democratico Veneto, Gruppo Unione di Centro, Gruppo Italia dei Valori, Gruppo Bortolussi Presidente e Gruppo Misto (punto 2 del deliberato);

Evidenziato ALTRESÌ come tale deliberazione poneva questioni che, in assenza di una specifica normativa transitoria da parte del citato decreto legge n. 174 del 2012 e per il possibile ridondare in profili di lesione delle attribuzioni istituzionali della Regione del Veneto e dei suoi organi, presentano profili di indubbia novità e complessità sotto il profilo giuridico ed istituzionale, trattandosi peraltro di prima applicazione di una nuova disciplina in un contesto in cui sembra emergere una non uniforme applicazione da parte delle diverse sezioni regionali per il controllo della Corte dei Conti e che conseguentemente l’Ufficio di presidenza, con propria deliberazione n. 59 del 20 giugno 2013, ha ritenuto di conferire al Prof. Avv. Mario Bertolissi, al Prof. Avv. Vittorio Domenichelli e all’Avv. Francesco Rossi, incarico di consulenza giuridica per la definizione degli eventuali provvedimenti da adottarsi da parte del Consiglio regionale del Veneto e suoi organi o strutture amministrative, in esecuzione della deliberazione n. 160 del 13 giugno 2013 della Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per il Veneto e per la individuazione dei possibili percorsi e condizioni per la esperibilità di rimedi amministrativi e/o giurisdizionali e dei soggetti titolati ad assumere le relative iniziative;

Considerato che in data 3 luglio 2013, è stato acquisito il parere reso in esito all’incarico di consulenza giuridica, recante "Considerazioni relative alla posizione del Consiglio regionale e dei Gruppi consiliari alla luce della deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Veneto", allegato alla presente proposta di deliberazione, nel quale, tra l’altro, si individuano, a fronte della deliberazione n. 160 del 13 giugno 2013 della Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per il Veneto - molteplici e sostanziali profili di percorribilità per un ricorso alla Corte costituzionale per confitto di attribuzione ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 39 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87 "Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale", e si ricorda come il termine decadenziale per proporre il ricorso per conflitto di attribuzione è definito in sessanta (60) giorni dalla avvenuta conoscenza dell’atto (e quindi, nel caso di specie, entro il 12 agosto p.v.) evidenziando come "per la migliore efficacia della azione e per confidare che il tempo della pronuncia della Consulta non sia differito tanto da perdere di utilità, è quanto mai opportuno che il rimedio si attivata con la più pronta sollecitudine";

Evidenziato come in data 5 luglio 2013 è intervenuta la deliberazione n. 15 assunta nella adunanza di pari data della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti che si è pronunciata "sulla questione di massima concernente le modalità di controllo dei rendiconti dei Gruppi consiliari da parte delle Sezioni regionali relativi all’esercizio 2012 specificativa della propria deliberazione n. 12/2013" ritenendo che "il controllo delle Sezioni regionali della Corte dei Conti sui rendiconti relativi all’esercizio 2012 ha efficacia ricognitiva della regolarità dei documenti contabili..." che "le disposizioni precettive recate dall’articolo 1, commi 9-12, decreto legge n. 174 del 2012 e, in particolare, l’impianto sanzionatorio, si applicano dall’esercizio 2013" e che "le delibere già emesse dalle Sezioni regionali di controllo sono da interpretare in conformità agli indirizzi sopra indicati";

Ritenendo peraltro continuino a sussistere condizioni, come sopra richiamate, per proporre ricorso per conflitto di attribuzione avanti alla Corte costituzionale e ricordato come in merito al tema della rappresentanza in giudizio della Regione e dei suoi organi, per i giudizi in cui è in causa la rappresentanza dell’Ente Regione del Veneto - quali, per quanto in questa sede interessa e rileva, proprio i diversi giudizi avanti alla Corte costituzionale - la rappresentanza in giudizio compete al Presidente della Giunta regionale;

Atteso che ricorrendo nel caso di specie le condizioni per proporre ricorso per conflitto di attribuzione avanti alla Corte costituzionale, opera la previsione di cui all’articolo 33, comma 1, lettera n) dello Statuto del Veneto, ai sensi del quale "Il Consiglio... n) propone alla Giunta regionale la promozione dei ricorsi o la costituzione in giudizio innanzi alla Corte costituzionale";

Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 70 del 18 luglio 2013 relativa all’argomento indicato in oggetto;

Visto l’articolo 33, comma 1, lettera n) e l’articolo 41 dello Statuto;

Visto il Regolamento del Consiglio regionale;

Udita la relazione del Vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto, Consigliere Matteo TOSCANI;

con votazione palese,

delibera

1) di proporre, per le ragioni indicate in premessa e qui recepite quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, alla Giunta regionale la promozione di ricorso della Regione del Veneto alla Corte costituzionale per conflitto di attribuzione ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 39 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87 nei confronti della deliberazione n. 160 del 13 giugno 2013 della Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per il Veneto;

2) di demandare all’Ufficio di presidenza eventuali provvedimenti esecutivi funzionali alla attuazione della deliberazione del Consiglio regionale;

3) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BURVET) ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29.

(seguono allegati)

170a seduta - DACR 068 - PDA 080_254283.pdf

Torna indietro