Proposta di modifica del Regolamento del Consiglio regionale d'iniziativa dei Consiglieri Frigo, Silvestrin, Pettenò, Covi, Foggiato, Bonfante, Gallo, Michieletto, Berlato Sella, Franchetto, Diego Bottacin, Variati, Marchese, Grazia, Tiozzo, Azzi e Trento relativa a “modifica dell’articolo 9 del provvedimento consiliare n. 456 del 30 aprile 1987 “Regolamento del Consiglio regionale” e successive modifiche e integrazioni, in materia di composizione dei gruppi consiliari”. (Proposta di regolamento interno n. 1)
(omissis)
delibera
approva
il regolamento interno composto di un unico articolo nel testo che segue:
Modifica dell’articolo 9 del provvedimento consiliare n. 456 del 30 aprile 1987 “Regolamento del Consiglio regionale” e successive modifiche e integrazioni, in materia di composizione dei gruppi consiliari
Art. 1 - Modifica dell’articolo 9 del Regolamento.
1. Il comma 3 dell’articolo 9 del Regolamento del Consiglio regionale (provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456) è così sostituito:
“3.Ciascun gruppo è costituito da almeno tre consiglieri fatto salvo quanto previsto ai commi 3 bis e 3 ter.”.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 9 è inserito il seguente comma:
“3 bis. Il gruppo può essere composto da un numero inferiore di consiglieri se unici eletti in lista che ha partecipato alla consultazione elettorale regionale. Qualora in corso di legislatura uno o più degli unici eletti abbandoni il gruppo, quest’ultimo può continuare ad esistere con i consiglieri rimasti. Tale disposizione si applica anche al gruppo già costituito da tre o più consiglieri se unici eletti.”.
3. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 9 è inserito il seguente comma:
“3 ter. Il gruppo può altresì essere composto da un numero inferiore di consiglieri se trova corrispondenza con un gruppo presente almeno in una Camera o nel Parlamento europeo.”.
INDICE
Art. 1 - Modifica dell’articolo 9 del Regolamento.