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Scarica versione stampabile Deliberazione del Consiglio Regionale

Bur n. 74 del 22 agosto 2006


Materia: Consiglio regionale

Deliberazione del Consiglio Regionale n. 111 del 28 luglio 2006

Proposta di modifica del Regolamento del Consiglio regionale d'iniziativa dei Consiglieri Frigo, Silvestrin, Pettenò, Covi, Foggiato, Bonfante, Gallo, Michieletto, Berlato Sella, Franchetto, Diego Bottacin, Variati, Marchese, Grazia, Tiozzo, Azzi e Trento relativa a “modifica dell’articolo 9 del provvedimento consiliare n. 456 del 30 aprile 1987 “Regolamento del Consiglio regionale” e successive modifiche e integrazioni, in materia di composizione dei gruppi consiliari”. (Proposta di regolamento interno n. 1)

(omissis)

Delibera

approva
il regolamento interno composto di un unico articolo nel testo che segue:

Modifica dell’articolo 9 del provvedimento consiliare n. 456 del 30 aprile 1987 “Regolamento del Consiglio regionale” e successive modifiche e integrazioni, in materia di composizione dei gruppi consiliari

Art. 1 - Modifica dell’articolo 9 del Regolamento.

1.    Il comma 3 dell’articolo 9 del Regolamento del Consiglio regionale (provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456) è così sostituito:

“3. Ciascun gruppo è costituito da almeno tre consiglieri fatto salvo quanto previsto ai commi 3 bis e 3 ter.”.

2.    Dopo il comma 3 dell’articolo 9 è inserito il seguente comma:

“3 bis. Il gruppo può essere composto da un numero inferiore di consiglieri se unici eletti in lista che ha partecipato alla consultazione elettorale regionale. Qualora in corso di legislatura uno o più degli unici eletti abbandoni il gruppo, quest’ultimo può continuare ad esistere con i consiglieri rimasti. Tale disposizione si applica anche al gruppo già costituito da tre o più consiglieri se unici eletti.”.

3.    Dopo il comma 3 bis dell’articolo 9 è inserito il seguente comma:

“3 ter. Il gruppo può altresì essere composto da un numero inferiore di consiglieri se trova corrispondenza con un gruppo presente almeno in una Camera o nel Parlamento europeo.”.

 
INDICE

Art. 1 - Modifica dell’articolo 9 del Regolamento.

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