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Scarica versione stampabile Deliberazione del Consiglio Regionale

Bur n. 64 S del 18 luglio 2006


Materia: Turismo

Deliberazione del Consiglio Regionale n. 65 del 15 giugno 2006

Programma Triennale di Sviluppo dei Sistemi Turistici Locali per il periodo 2006-2008 (Ptsstl). Articolo 14, comma 1, legge regionale 4 novembre 2002, n. 33. (Proposta di deliberazione amministrativa n. 37)

(omissis)

Delibera

a)    di approvare, ai sensi e per gli effetti della legge regionale 4 novembre 2002 n. 33, articolo 14, il programma triennale di Sviluppo dei Sistemi Turistici Locali a valere per il periodo 2006-2008, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
b)    di prendere atto che, a seguito dell'approvazione del presente atto, ai sensi della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, articolo 15, la Giunta regionale dovrà adottare, sentita la competente Commissione consiliare e per ogni anno di riferimento del triennio di validità del programma, il piano esecutivo annuale di promozione turistica, con il quale devono essere individuate e coordinate le iniziative di sviluppo dei sistemi turistici locali ammesse a finanziamento regionale e il relativo intervento economico nei limiti di spesa previsti dal bilancio di previsione dell’esercizio finanziario di riferimento;
c)    di dare atto che la Giunta regionale, ai sensi del citato articolo 15, comma 1, della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, potrà prevedere le eventuali variazioni al piano esecutivo annuale che si rendessero necessarie a seguito dell'approvazione del bilancio;
d)    di dare altresì atto che, ai sensi del citato articolo 15, comma 2, della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, potrà adottare, con propria deliberazione, le eventuali variazioni al piano esecutivo annuale che si rendessero necessarie nel corso dell'anno;
e)    di dare infine atto che, sempre ai sensi dell'articolo 15, comma 4, della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, il piano esecutivo annuale potrà apportare motivate modificazioni al programma triennale purché queste non incidano sulle scelte fondamentali dello stesso.

(seguono allegati)

allegati_bur64S_190713.pdf

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