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Scarica versione stampabile Deliberazione del Consiglio Regionale

Bur n. 64 del 18 luglio 2006


Materia: Acque

Deliberazione del Consiglio Regionale n. 78 del 15 giugno 2006

Legge n. 267/1998, articolo 1; Legge n. 365/2000; Legge 183/1989. Autorità di bacino del fiume Po. Controdeduzioni alle osservazioni pervenute sul piano di assetto idrogeologico del delta del fiume Po. (Proposta di deliberazione amministrativa n. 11)

(omissis)

Delibera

di approvare il parere regionale allegato al presente provvedimento e costituirne parte integrante avente per oggetto “Progetto di piano stralcio per l’assetto idrogeologico del Delta del Po”.
 
Allegato A
 
Legge 18 maggio 1989, n. 183 articolo 18 - comma 9
PARERE REGIONALE
 
Autorità di Bacino del Fiume Po
PROGETTO DI PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO
IDROGEOLOGICO DEL DELTA DEL PO
 
L’Autorità di Bacino del fiume Po, con delibera del Comitato Istituzionale n. 26 del 18 dicembre 2001, ha adottato il Progetto di Piano di Assetto Idrogeologico del Delta del fiume Po.
Tale progetto di Piano è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 07.03.2002 ed anche trasmesso ai Comuni territorialmente interessati ai fini della prevista pubblicazione all’albo pretorio.
A seguito della pubblicazione alla Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile sono pervenute, tramite lettera datata 24 luglio 2002, alcune osservazioni sull’art. 11 delle Norme di Attuazione del P.A.I. del Delta, sottoscritte dai sindaci pro-tempore dei comuni di Adria, Ariano nel Polesine, Corbola, Loreo, Papozze, Porto Tolle, Porto Viro e Taglio di Po.
Le modifiche proposte in tali osservazioni consistono nella riformulazione di 6 punti dell’art.11. Di seguito si riportano le proposte di modifica (in grassetto le modifiche al testo originario) oltre che il parere in merito:
punto 1:       comma 3, lettera b)      “interventi edilizi di nuova edificazione, con esclusione delle previsioni urbanistiche del vigente PRG regolarmente approvato o in via di approvazione”;
Nel merito si considera quanto segue:
                   l’osservazione può essere accolta limitatamente alle previsioni dei piani regolatori vigenti, ovvero adottati o trasmessi alla Regione prima dell’adozione del P.A.I., con esclusione quindi dei piani “in via di approvazione”. Pertanto il comma 3, alla lettera b) può essere così riformulato:
“interventi edilizi di nuova edificazione, con esclusione delle previsioni urbanistiche del vigente PRG regolarmente approvato o trasmesso alla Regione prima dell’adozione del P.A.I. (18 dicembre 2001)”;
punto 2:       comma 4, lettera a)      “gli interventi edilizi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti all’art. 31, lettere a), b), c), d) della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumento di superficie o volume e con soluzioni volte a mitigare la vulnerabilità degli edifici esistenti”;
Nel merito si considera quanto segue:
                   viene chiesto che tra gli interventi ammessi in fascia A-B vi siano anche quelli previsti alla lettera d) della L. 457/78 (ristrutturazioni). L’aggiunta proposta dai comuni è quindi ammissibile in quanto vengono comunque rispettate le limitazioni previste nel medesimo punto. La riformulazione proposta è accolta;
punto 3:       comma 4, lettera f)       “gli interventi di infrastrutturazione per la navigazione di natura pubblica e privata lungo i rami deltizi, se individuati negli strumenti di pianificazione regionali, provinciali e comunali nelle forme ivi previste”;
Nel merito si considera quanto segue:
                   viene chiesto che siano inseriti tra gli interventi di infrastrutturazione per la navigazione interna anche quelli previsti dagli strumenti di pianificazione comunale. La riformulazione proposta è accolta;
punto 4:       comma 4, lettera h)      “il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l’assetto della fascia comprese eventuali opere di presa e scarico (sifoni) regolarmente autorizzati”;
Nel merito si considera quanto segue:
                   si ritiene ammissibile includere, tra gli interventi di miglioramento fondiario consentiti, le opere di presa e scarico (sifoni) regolarmente autorizzate. La riformulazione proposta è accolta;
punto 5:       comma 4, lettera m)     “varianti agli strumenti urbanistici vigenti, subordinandole ad una verifica di coerenza con le finalità ed i contenuti del presente Piano, con particolare riferimento all’Allegato 5 alla relazione generale “Analisi del rischio residuale”, nonché con le indicazioni dei Piani di protezione civile di cui all’art. 7”;
Nel merito si considera quanto segue:
                   in tale punto viene proposto di consentire l’adozione di varianti agli strumenti urbanistici vigenti subordinandoli alla verifica di coerenza con le finalità ed i contenuti del P.A.I. e con le indicazioni dei Piani Comunali di Protezione Civile. In via preliminare è da osservare che quanto proposto non è riferibile ai contenuti del comma 4 dell’art. 11 in argomento. Tuttavia, nel merito, si è dell’avviso che le eventuali varianti agli strumenti urbanistici in fascia A-B siano sempre ammissibili qualora espressamente finalizzati alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 11 comma 4. Pertanto il testo che si propone e che costituirà il comma 4 bis dell’art. 11 è il seguente:
“Sono consentite varianti agli strumenti urbanistici vigenti finalizzate alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 11, comma 4, subordinate ad una verifica di coerenza con le finalità ed i contenuti del presente Piano, nonché con le indicazioni dei Piani di protezione civile di cui all’art. 7”;
punto 6:       comma 5, lettera b)      “nuove edificazioni o ampliamenti all’esterno dei centri edificati con esclusione delle previsioni urbanistiche dei vigenti PRG approvati o in via di approvazione. Per centro edificato, ai fini dell’applicazione delle presenti norme, si intende l’insieme delle aree zonizzate come previste dallo strumento urbanistico in essere”.
Nel merito si considera quanto segue:
                   l’osservazione chiede che in fascia C1 siano ammissibili le previsioni dei PRG “approvati od in via di approvazione”. Per coerenza con quanto esposto al precedente “punto 1”, si ritiene di ammettere solamente i PRG già vigenti o comunque adottati e trasmessi alla Regione prima dell’adozione del presente Piano (18 dicembre 2001). Si sottolinea inoltre che l’osservazione propone una definizione di centro edificato che non ha alcun riscontro di legge. È necessario pertanto riproporre la definizione di centro edificato contenuta nella prima versione delle Norme Tecniche di Attuazione. Il testo da inserire al comma 5, lettera b) sarà il seguente:
“nuove edificazioni o ampliamenti all’esterno dei centri edificati con esclusione delle previsioni urbanistiche dei vigenti PRG approvati o trasmessi alla Regione entro il 18 dicembre 2001. Per centro edificato, ai fini dell’applicazione delle presenti norme, si intende quello delimitato dalle singole amministrazioni comunali. Laddove sia necessario procedere alla sua delimitazione provvede l’amministrazione comunale, intendendo come centro edificato, in conformità con il disposto di cui all’art. 18 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, l’insieme delle aree che al momento dell’adozione del progetto del presente Piano siano edificate con continuità, compresi i lotti interclusi ed escluse le aree libere di frangia”.

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