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Scarica versione stampabile Deliberazione del Consiglio Regionale

Bur n. 64 del 18 luglio 2006


Materia: Enti regionali o a partecipazione regionale

Deliberazione del Consiglio Regionale n. 77 del 15 giugno 2006

Variante al Piano ambientale del Parco naturale regionale del Fiume Sile denominata “I Burci” inerente l’area dell’azienda agricola “Le Farfalline”. (Proposta di deliberazione amministrativa n. 35)

(omissis)

Delibera

1)    di approvare la variante al Piano ambientale del parco naturale regionale del fiume Sile denominata “i Burci” inerente l’area dell’azienda agricola “Le Farfalline” nel testo allegato al presente provvedimento di cui fa parte integrante, composto da:
A)   Modifiche agli articoli 22 e 30 delle norme di attuazione;
B)    Tavola 2.1, planimetria in scala 1/4.000, del master-plan “Linee guida al progetto dei Burci”;
C)   Tavola 3.1.1, planimetria in scala 1/3.000, modifica alla tavola 23 del piano “zonizzazione”;
D)   Tavola 3.2.1, planimetria in scala 1/3.000, modifica alla tavola 24 del piano “Elementi puntuali e interconnessioni”;
2)        di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regioneai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 28 gennaio 1991, n. 8.
 
Allegato A
 
modifiche agli articoli 22 e 30 delle norme di attuazione
Alla fine dell’articolo 22 - Sistema delle connessioni - così come modificato dalla variante al piano ambientale approvata con deliberazione del Consiglio regionale 1° agosto 2002, n. 75, sono aggiunti i seguenti commi:
“Con riferimento al punto di accesso denominato “I Burci”, compreso nel territorio dei Comuni di Treviso, Silea e Casier, sono consentiti interventi di riqualificazione ambientale e riconversione produttiva finalizzati alla realizzazione di aree attrezzate per la sosta ed il tempo libero poste in collegamento con il sistema dei percorsi ciclo-pedonali del Parco, secondo le indicazioni contenute nella tavola 23/4 e nella planimetria in scala 1/4.000 del master-plan “Linee guida al progetto dei Burci”. La realizzazione di tali interventi è subordinata all’approvazione da parte dell’Ente Parco, sentito il Comitato Tecnico-Scientifico, di un progetto esecutivo dell’intero compendio, corredato dalla relativa valutazione di incidenza ai sensi del DPR n. 357/1997. Gli interventi ammessi devono osservare le seguenti prescrizioni:
a)    zona relativa ai tre bacini lacustri (lago di prua, lago di mezzeria e lago di poppa):
-      nell’ambito del lago di poppa, è consentita la demolizione e ricostruzione, per la stessa volumetria, del fabbricato esistente nell’area adiacente allo stesso; su tale area deve essere altresì collocato il fabbricato di servizio e di presidio per l’attività degli house-boat per complessivi mc 1.800, comprensivi dei volumi recuperati dalla demolizione dell’edificio esistente;
-      i lavori attinenti la manutenzione e il rimessaggio degli house-boat sono consentiti purché effettuati nell’area del molo secondo, nel quale è prevista la darsena con i relativi impianti di servizio;
-      la sosta dei camper e delle auto è consentita limitatamente alle operazioni di trasferimento di persone e materiali dagli automezzi alle imbarcazioni e soltanto nello spazio di sosta a ciò riservato; tale spazio di sosta temporanea deve essere realizzato con pavimentazione drenante;
-      la ristrutturazione della chiusa idraulica e della passerella ciclopedonale è consentita al fine di consentire l’accessibilità e la navigabilità alle imbarcazioni a motore (house-boat);
-      lungo le sponde del lago di Mezzaria è consentita la realizzazione di piccoli pontili in legno e dei relativi percorsi pedonali di collegamento purché i pontili siano opportunamente distanziati tra di loro al fine di mantenere un prevalente assetto naturalistico delle sponde lacustri;
-      è consentito l’adeguamento igienico-sanitario del fabbricato esistente adibito ad attività di ristorazione, fino ad un massimo300 mc;
-      la zona delle peschiere deve essere riconvertita a bassura umida, al fine di favorire un habitat idoneo alla sosta e all’alimentazione dell’avifauna, salvo il mantenimento di una vasca per una produzione ittica di selezione; al fine della riqualificazione dell’intera area si procederà ad una bonifica di tutte le strutture fatiscenti ancora presenti all’interno dell’ambito;
-      l’utilizzo del capannone attualmente esistente è consentito soltanto come deposito di attrezzi e materiali per la manutenzione e la gestione dell’intero compendio dei Burci;
-      è consentita la relizzazione di percorsi naturalistici per la fruizione del sito purché di carattere esclusivamente pedonale; detti percorsi devono essere realizzati in modo da ridurre al minimo il disturbo per l’avifauna presente anche mediante opportuni accorgimenti, quali schermature e barriere arboree/arbustive, da collocarsi soprattutto sulle sponde e sugli argini del lago di prua e del lago di mezzo;
-      negli ambiti destinati alla ricostruzione della vegetazione ripariale planiziale e al recupero dei prati mesoigrofili (bosco dei Burci) devono essere utilizzate specie arboree, arbustive ed erbacee rigorosamente autoctone;
-      per la pesca sportiva nel lago di Mezzeria dovranno essere utilizzate solamente specie ittiche autoctone, preferibilmente provenienti da allevamenti di selezione, e si dovrà eliminare l’uso di mangimi e medicinali che possono inquinare le acque;
-      l’uso di mezzi automobilistici è consentito esclusivamente per il passaggio dei frontisti autorizzati e per i servizi strettamente connessi con le attività previste all’interno dell’ambito;
b)    zona compresa nel comune di Casier, denominata “lo Squero”:
-      lungo le sponde del canale posto a sud dell’area in questione deve essere realizzata una fascia a verde mediante la messa a dimora di specie arboree ed arbustive autoctone;
-      tutte le superfici scoperte devono essere realizzate con materiale drenante al fine di ridurre l’impermeabilizzazione dei suoli; per le superfici impermeabili devono essere predisposte apposite vasche di raccolta e depurazione delle acque di prima pioggia;
-      nella fascia di ripristino vegetazionale di protezione fluviale, devono essere messe a dimora specie arboree/arbustive autoctone al fine di occultare, almeno visivamente, il complesso delle infrastrutture attualmente presenti.
Tutti i lavori relativi al punto di accesso al parco denominato “i Burci”, devono essere eseguiti in periodi idonei ad evitare il disturbo agli habitat naturali, in particolare a tutela degli uccelli e delle altre componenti floro-faunistiche presenti, impiegando mezzi provvisti di dispositivi antirumore e utilizzando miscele e lubrificanti ecologici.
Al fine di garantire la corretta realizzazione e gestione degli interventi previsti dal progetto esecutivo relativo al compendio dei Burci, dovrà essere stipulata una apposita convenzione tra il soggetto privato, i Comuni interessati e l’Ente Parco con polizza fidejussoria pari all’importo dei lavori previsti; in tale convenzione dovrà essere, tra l’altro, previsto l’attuazione di un monitoraggio ambientale, sia nella fase di realizzazione dei lavori , sia in fase di gestione, al fine accertare le emissioni gassose, l’eventuale indice di rumorosità e di luminescenza, i parametri inerenti la falda acquifera nonché le modalità e i tempi di attuazione delle opere di mitigazione e di riqualificazione ambientale che, in ogni caso, devono essere attuate prima o contestualmente agli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia previsti.”.
 
All’articolo 30 - Viabilità e navigabilità - alla fine del quinto comma e prima del punto, è aggiunta la seguente frase:
“, nonché nell’ambito identificato come “Lago di Poppa”, ricadente nel territorio del Comune di Silea, così come indicato nella tav. n. 24/4 - Elementi puntuali e interconnessioni.”.

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