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Scarica versione stampabile Deliberazione del Consiglio Regionale

Bur n. 33 del 29 marzo 2005


Materia: Settore secondario

Deliberazione del Consiglio Regionale n. 28 del 16 febbraio 2005

Programma di promozione delle produzioni venete, settore secondario, anno 2005 (legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 e successive modificazioni). (Proposta di deliberazione amministrativa n. 171).

Il Consiglio Regionale

(omissis)

delibera

1) di approvare il Programma di Promozione delle produzioni venete per l'anno 2005 per il settore secondario, nel testo allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 14 marzo 1980, n.16 e successive modificazioni, per l'ammontare complessivo di euro 1.700.000,00;
2) di stabilire i seguenti criteri attuativi per l'attuazione del programma di cui al punto 1:
2.1 L'attuazione delle singole iniziative è di competenza della Giunta regionale che può disporne la realizzazione:
a) in forma diretta, avvalendosi, qualora necessario, degli organismi di cui all'articolo 12, secondo comma, lettera c), n. 2 della legge regionale 14 marzo 1980, n. 16, e anche secondo le modalità disposte dalla Giunta regionale mediante provvedimento 8 giugno 1993, n. 173/RAI, utilizzando altre Strutture regionali, quali le Direzioni regionali per la Cultura, per il Turismo, per le Politiche Agricole e di Mercato;
b) in affidamento al Centro Estero delle Camere di Commercio del Veneto secondo gli indirizzi e per le finalità indicati dall'Accordo di Programma tra l'Unione regionale delle Camere di Commercio del Veneto e la Regione Veneto (DGR n. 1110 del 2 maggio 2001). Il limite massimo di finanziamento regionale viene indicato nell'allegato A al presente provvedimento per ciascun progetto;
c) a seguito di specifiche indicazioni progettuali da parte di organismi associativi e consortili artigiani o Enti fieristici ed altri idonei inseriti nella Programma di Promozione. Il limite massimo di finanziamento regionale per ciascuna iniziativa viene indicato nell'allegato A al presente provvedimento e non potrà superare il 50 per cento delle spese rendicontate, nel limite del disavanzo;
2.2 Le singole iniziative potranno venire attuate anche nell'ambito dell'Accordo triennale di programma sottoscritto il 23 luglio 1996 fra la Giunta regionale ed il Ministero per il Commercio Estero; in tale ambito la Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere convenzioni annuali con l'Istituto per il Commercio Estero e/o con i soggetti di cui all'articolo 12, secondo comma, lettera c), n. 2 della legge regionale 14 marzo 1980, n. 16. In tal caso, il finanziamento delle iniziative sarà imputato per quote paritetiche alla Regione ed al Ministero delle Attività Produttive e per quote variabili al concorso di soggetti terzi, pubblici e privati, partecipanti alle medesime (di norma pari al 50 per cento, secondo indicazione Ministeriale);
2.3 Entro trenta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento di Consiglio approvante il Programma Promozionale per l'anno 2005 i soggetti indicati nell'allegato A, a pena di decadenza, dovranno inviare formale accettazione dei progetti così come indicati nel Programma Promozionale 2005, indirizzata al Presidente della Giunta regionale, Unità di Progetto per il Commercio Estero, la Promozione Economica e l'internazionalizzazione, Cannaregio, 168 - 30121 Venezia, redatta in carta legale comprendente:
- numerazione del progetto corrispondente a quanto indicato nell'allegato A al provvedimento di Consiglio regionale di approvazione del Programma Promozionale;
- denominazione, località, periodo e tipologia dell'iniziativa;
- indicazione delle finalità da raggiungere;
- indicazione del numero previsto di imprese partecipanti con i relativi settori merceologici;
- prospetto delle spese;
- prospetto delle entrate che si prevede di riscuotere (comprensive di eventuali contributi).
I progetti già indicati nell'allegato A al presente provvedimento da realizzarsi in Convenzione Regione del Veneto/Istituto per il Commercio Estero anno 2005, in conseguenza dell'Accordo di Programma Regione/Ministero Attività Produttive/Istituto per il Commercio Estero, dovranno essere attuati, dopo la sottoscrizione della citata Convenzione, esclusivamente in tale regime convenzionale, salva approvazione del Ministero delle Attività Produttive; la mancata adesione al regime di convenzione esclude l'indicazione progettuale approvata anche dal previsto finanziamento regionale (ad esclusione dei progetti sottoposti al Ministero delle Attività Produttive e da questi non accettati, ove rimarrà, se contabilmente possibile, il solo finanziamento regionale);
2.4 Sono individuati:
- nell'Unità di Progetto per il Commercio Estero, la Promozione Economica e l'internazionalizzazione la struttura amministrativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale;
- nel Dirigente regionale dell'Unità di Progetto per il Commercio Estero, la Promozione Economica e l'internazionalizzazione il responsabile dell'adozione degli atti conclusivi del procedimento e attuativi delle singole iniziative, ai sensi della DGR n. 375 del 12 febbraio 1997;
- in dodici mesi il termine entro cui sarà concluso, con l'adozione del provvedimento finale da parte del Dirigente regionale dell'Unità di Progetto per il Commercio Estero, la Promozione Economica e l'internazionalizzazione, ogni singolo procedimento derivante dall'applicazione delle disposizioni del presente atto;
- detto termine decorre dalla data di acquisizione da parte della predetta Unità di Progetto delle istanze finali di parte (corrispondenti e susseguenti alle domande di liquidazione delle spettanze) corredate di tutta la documentazione prescritta;
2.5 Ai fini della liquidazione delle somme spettanti i soggetti beneficiari presentano, entro tre mesi dalla realizzazione della relativa iniziativa promozionale, la seguente documentazione:
a) rendicontazione delle spese e delle entrate relativa all'iniziativa realizzata, sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
b) copia delle fatture o equipollenti e contestuale dichiarazione sottoscritta che le stesse corrispondono agli originali;
c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da cui risulti che le fatture sono inerenti all'iniziativa realizzata e che le stesse sono state pagate;
d) relazione sui risultati dell'iniziativa promozionale comprendente l'elenco dei partecipanti;
e) documentazione necessaria alla Regione per acquisire la certificazione prevista dalla normativa antimafia.
Il termine di tre mesi è elevato fino ad un massimo di ulteriori mesi sei a richiesta motivata del soggetto beneficiario, entro tre mesi dalla conclusione dell'iniziativa, pena la revoca del contributo regionale;
2.6 Il mancato rispetto dei termini di rendicontazione di cui al punto precedente comporta l'automatica decadenza del contributo impegnato anche per gli effetti di cui all'articolo 51 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39;
3) di autorizzare la Giunta regionale ad apportare al presente Programma le eventuali modificazioni e/o integrazioni che si rendessero necessarie durante la sua attuazione;
4) di disporre che il presente provvedimento sia trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Affari Regionali.

(seguono allegati)

DCR 028 allegato A_179700.pdf

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