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Bur n. 14 del 16 febbraio 2010


Materia: Elezioni amministrative

Circolare n. 1 del 04 febbraio 2010

Elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del Veneto del 28 e 29 marzo 2010. Criteri di rendicontazione delle spese sostenute dai Comuni per lo svolgimento delle consultazioni elettorali.

(Approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 229 del 3 febbraio 2010)

Indirizzata ai Signori Sindaci dei Comuni del Veneto, p.c. al Signor Prefetto di Venezia Ufficio Territoriale del Governo

- Loro sedi -

In occasione delle prossime elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del Veneto che si terranno nei giorni 28 e 29 marzo 2010, si ritiene opportuno fornire le seguenti istruzioni, al fine di garantire omogeneità in ordine alla rendicontazione delle spese sostenute dagli Enti interessati.

L’art. 21, comma 1, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, dispone che “le spese inerenti all’attuazione delle elezioni dei consigli regionali, ivi comprese le competenze spettanti ai membri degli uffici elettorali, sono a carico delle rispettive regioni. Gli oneri relativi al trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali e gli altri comunque derivanti dall’applicazione della legge, non facenti carico direttamente alle amministrazioni statali od alle regioni interessate, sono anticipati dai comuni e sono rimborsati dalle regioni in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di tre mesi dalla data delle consultazioni”.

Il comma 2 della suddetta legge, dispone che “nel caso di contemporaneità della elezione dei consigli regionali con la elezione dei soli consigli provinciali o dei soli consigli comunali, vengono ripartite in parti uguali, tra la regione e gli altri enti interessati alla consultazione, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni e che, in caso di sola elezione dei consigli regionali, sarebbero state a carico della regione. Il riparto, predisposto dai comuni interessati, è reso esecutivo dal Commissario del Governo per ciascuna regione (ora Prefetto di Venezia – Ufficio Territoriale del Governo ai sensi dell’art. 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131), sulla base della documentazione resa dai comuni stessi”.

In relazione alle richiamate disposizioni i Comuni, eccezion fatta per quelli che rinnovano anche il Consiglio Comunale, dovranno presentare le rendicontazioni direttamente alla Regione del Veneto - Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti, (Fondamenta S. Lucia – Cannaregio, 23 – 30121 VENEZIA; tel. 041/2795990-2795919), la quale, previa verifica in ordine alla regolarità e congruità delle spese, procederà al rimborso.

Allo scopo di semplificare e di accelerare il procedimento, si chiede ai Comuni di volersi attenere ai criteri ed alle modalità di rendicontazione definiti nella presente circolare, utilizzando altresì per i dati e per la documentazione da trasmettere i modelli allegati alla stessa.

Riguardo, invece, ai Comuni per i quali vi sarà coincidenza tra le elezioni del Presidente della Giunta Regionale, del Consiglio Regionale del Veneto e quelle per il rinnovo dei rispettivi Consigli Comunali, si chiede agli stessi di volersi attenere alle istruzioni contenute nelle circolari emanate dal Ministero dell’Interno e dalle Prefetture.

Contestualmente è opportuno evidenziare che sulla base dell’esperienza maturata nelle precedenti elezioni, con provvedimento della Giunta Regionale viene disposta l’erogazione a tutti i Comuni del Veneto di un congruo acconto sulle spese di che trattasi.

Con l’occasione si rammenta inoltre, che l’art. 55, comma 8, della legge finanziaria 27 dicembre 1997, n. 449, ha disposto che le amministrazioni preposte all’organizzazione ed allo svolgimento delle consultazioni elettorali debbono comunque razionalizzare i servizi al fine di realizzare un ulteriore contenimento delle spese rispetto a quelle scaturenti dalla normativa vigente.

Tutto ciò premesso, si ritiene opportuno definire i criteri e le modalità di rendicontazione per le spese di che trattasi, articolati in ordine alle seguenti tematiche:

A) tipologia delle spese, ammissibili a rimborso, effettuate dai Comuni per il rinnovo del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del Veneto;

B) modalità di rendicontazione da parte dei singoli Comuni;

C) dichiarazioni relative alla rendicontazione.

A) Tipologia delle spese, ammissibili a rimborso, effettuate dai Comuni per il rinnovo del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del Veneto.

1) Competenze da corrispondere ai componenti dei seggi elettorali.

Gli importi degli oneri fissi da corrispondere ai componenti degli uffici elettorali di sezione (n. 1 presidente, n. 4 scrutatori e n. 1 segretario) per l’elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale sono quelli previsti dall’art. 1 della Legge 13 marzo 1980, n. 70, come sostituito dall’art 3, comma 1, della Legge 16 aprile 2002, n. 62:

Seggi normali

  • Presidenti: € 150
  • scrutatori e segretari: € 120

Per ogni elezione da effettuare contemporaneamente alla prima e sino alla quinta, gli onorari dei Presidenti sono maggiorati di € 37 mentre per gli scrutatori ed il segretario sono maggiorati di € 25.

Al Presidente ed ai componenti del seggio speciale spetta un onorario fisso forfettario, quale che sia il numero delle consultazioni che hanno luogo nei medesimi giorni, rispettivamente di € 90 e di € 61.

Spetta, altresì, ai soli Presidenti di seggio, il trattamento di missione (quando dovuto) ai sensi dell’art. 4 della legge 13 marzo 1980, n. 70, nella misura corrispondente a quella spettante ai dirigenti superiori dell’amministrazione dello Stato, con le limitazioni introdotte dall’art. 1, comma 213, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006).

2) Spese per la retribuzione di prestazioni straordinarie.

Il periodo elettorale, ai fini del rimborso dei compensi per lavoro straordinario, inizia il giorno 11 febbraio 2010, data di affissione dei manifesti di convocazione dei comizi elettorali, e termina il 28 aprile 2010, trentesimo giorno successivo al giorno della consultazione stessa.

E’ ammissibile a rimborso, inoltre, il lavoro straordinario prestato prima dell’affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali dal solo personale addetto agli adempimenti di cui all’art. 1 comma 4, della legge n. 43/1995, ossia svolto per assicurare l’immediato rilascio dei certificati elettorali ai fini della presentazione delle liste dei candidati e per consentire le sottoscrizioni, con relative autenticazioni, delle liste medesime. Il lavoro straordinario, in tal caso, può essere svolto nel periodo che decorre dal ventesimo giorno antecedente il termine di presentazione delle liste e deve essere previamente autorizzato con apposito provvedimento.

L’art. 15 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, fissa il monte ore individuale mensile per le esigenze lavorative connesse con le predette consultazioni e il termine entro il quale adottare la necessaria determina autorizzativa all’effettuazione delle ore straordinarie per il personale stabilmente addetto agli uffici elettorali, nonché per quello che si intende assegnarvi quale supporto provvisorio. In merito, corre l’obbligo precisare che tale disposizione deve essere coordinata con le norme in materia di organizzazione dell’orario di lavoro contenute nel decreto legislativo n. 66/2003, come modificato dal decreto legislativo 6 agosto 2008, n. 133.

Inoltre, nella determinazione autorizzativa, da adottarsi entro 10 giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, debbono essere indicati i nominativi del personale previsto e, a fianco di ciascun nominativo, il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare e le funzioni da assolvere. La mancata autorizzazione preventiva inibisce il pagamento dei compensi per il periodo già decorso.

Dette determine devono essere adottate, per legge, dai responsabili dei servizi, così come individuati dall’art. 107 del testo unico della legge sull’ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Si fa presente, inoltre, che l’attività espletata dai dirigenti e segretari Comunali in occasione delle consultazioni elettorali, rientrando fra i compiti connessi alle funzioni affidate, non può essere autonomamente retribuita con il compenso per prestazioni straordinarie.

3) Spese relative agli stampati non forniti dallo Stato.

Possono essere rimborsati soltanto gli stampati o eventuali prodotti software sostitutivi, strettamente indispensabili per le necessità del servizio elettorale, escludendo comunque gli stampati di sporadico uso e di scarso contenuto, nonché gli eventuali software finalizzati alla gestione dei risultati elettorali.

4) Spese per il trasporto di materiale di arredamento delle sezioni elettorali.

Il rimborso attiene alle spese relative al trasporto degli arredi delle singole sezioni elettorali dai locali di deposito ai seggi e viceversa, ivi compreso il montaggio e lo smontaggio delle cabine.

Non sarà ammesso il rimborso per l’eventuale acquisto di cabine e di altri beni mobili, né per l’affitto di locali di proprietà Comunale e per eventuale acquisto di bandiere, transenne e tavoli.

Sono, altresì, da rimborsare le spese relative ai trasporti che si rendessero necessari nei giorni della votazione ed in quelli precedenti e successivi, con particolare riguardo all’organizzazione del servizio per la raccolta delle notizie ed al collegamento con le sezioni elettorali dislocate in frazioni e località distanti dalla sede comunale, nonché le spese relative al recapito di plichi elettorali da effettuarsi a cura delle sezioni elettorali dei comuni.

5) Spese telefoniche.

Le spese per i collegamenti telefonici, nel giorno delle votazioni e per la raccolta dei dati, saranno rimborsate, semprechè esse siano strettamente correlate alle effettive necessità del servizio.

In merito all’eventuale utilizzo di telefoni cellulari, sono rimborsabili esclusivamente le spese per il noleggio degli stessi. Non potranno essere rimborsate le spese relative alle sole ricariche telefoniche, per l’impossibilità di riscontrare l’effettivo ed esclusivo utilizzo per le esigenze elettorali.

6) Spese per la propaganda elettorale.

Il rimborso attiene alle spese per l’acquisto di materiale di consumo vario occorrente per l’installazione dei tabelloni per la propaganda elettorale.

Nel caso di richieste di rimborso di spese per l’acquisto di nuovi tabelloni per la propaganda elettorale, occorrerà motivare specificatamente detti acquisti, tenendo presente che il Ministero ha individuato in almeno 10 anni la vita dei tabelloni stessi.

Il rimborso sarà comunque limitato al 10% della relativa spesa, posto che detti tabelloni potranno essere utilizzati, nel tempo, anche per altre consultazioni elettorali nazionali o locali.

7) Acquisto di materiale vario per l'allestimento dei seggi.

Il rimborso attiene all'acquisto di materiale di consumo vario, strettamente occorrente per l'allestimento dei seggi, compresa la cancelleria per gli uffici elettorali di sezione.

L’eventuale affitto di locali, destinati ai seggi, è rimborsato per il solo periodo dal giorno precedente l’insediamento del seggio a quello successivo al termine delle operazioni del seggio. La spesa deve essere  dichiarata congrua dal competente funzionario dell’Ente e il contratto di affitto deve essere preventivamente stipulato per iscritto.

Si esclude in ogni caso il rimborso di spese relative a lenzuola, cuscini, coperte e materiale con effetto similare.

8) Spese per l'assunzione di personale a tempo determinato.

Qualora l'Ente non riesca a fronteggiare le particolari esigenze connesse alle consultazioni in parola con il personale in servizio e con il ricorso al lavoro straordinario potrà procedere, ferma restando l’osservanza della disciplina limitativa delle assunzioni come prevista dalla normativa vigente, alla stipula di contratti individuali per l’assunzione di personale a tempo determinato per il periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi e il trentesimo giorno successivo alla consultazione stessa.

In ogni caso, da parte dei predetti Comuni dovrà essere offerta, nell’ambito dei provvedimenti di attribuzione di incarichi a tempo determinato, analitica motivazione delle puntuali esigenze che rendono indispensabile il ricorso all’attribuzione degli stessi, con contestuale e puntuale indicazione dei profili di insufficienza o inadeguatezza delle risorse umane presenti all’interno dei Comuni medesimi.

Il personale assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato, la cui prestazione lavorativa sia resa a tempo pieno, potrà essere autorizzato, se necessario, a svolgere ore di lavoro straordinario. Difatti, per il periodo in cui detto personale svolge attività lavorativa per conto del Comune è a tutti gli effetti personale dipendente per il quale sarà possibile acquisire le relative risorse.

Si rammenta, inoltre, che non saranno ammesse a rimborso le spese per le assunzioni di personale effettuate mediante contratti individuali, i quali non diano luogo alla costituzione di un rapporto subordinato con l’ente stesso.

9) Spese postali.

Il rimborso riguarda le spese postali anticipate per la revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali eventualmente non sostenute dallo Stato.

10) Spese per altre necessità.

Detta voce riguarda le spese non previste nella precedente elencazione, a condizione che esse riguardino oneri effettivamente sostenuti per specifici adempimenti organizzativi affidati ai Comuni, in misura riconosciuta congrua, nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti nelle singole materie e per i quali sia stata dimostrata, con formale documentazione, l'oggettiva necessità per l'organizzazione e lo svolgimento della consultazione elettorale.

Per quanto riguarda l’utilizzo del personale amministrativo, tecnico ausiliario scolastico, i compensi da corrispondere, secondo analoghe disposizioni impartite dal Ministero, saranno liquidati dai Comuni ed il relativo rimborso verrà erogato dalla Regione unitamente a quello delle altre spese che gli enti locali dovranno sostenere per l’organizzazione tecnica della consultazione elettorale.

Sono rimborsate, e vanno dichiarate sempre nella categoria “Altre spese”, anche le eventuali spese per buoni pasto distribuiti ai dipendenti impegnati nelle operazioni elettorali che effettuano turni di lavoro straordinario, ove ne abbiano diritto a norma di contratto.

Riepilogando, infine, non sono rendicontabili e, quindi, non ammesse a rimborso le spese inerenti a:

  • stampati, manifesti e software di sporadico uso e scarso contenuto;
  • fornitura di nuove cabine elettorali;
  • fornitura di nuovi tabelloni per affissioni di propaganda elettorale, se non limitate al 10% della spesa;
  • fornitura di lenzuola, cuscini, coperte e materiale con effetto similare, bandiere, transenne, tavoli e altri arredi per le sezioni elettorali comunali, né quella per l’affitto di locali comunali per dette sezioni o per quelli adibiti ad uso diverso da quello di sezione elettorale;
  • ricariche telefoniche, data l’impossibilità di riscontrare l’effettivo, esclusivo utilizzo per le esigenze elettorali;
  • oneri conseguenti all’espletamento di funzioni per i quali le leggi già prevedono la competenza comunale a sostenerli.

B) Modalità della rendicontazione a carico di ogni Comune interessato.

I prospetti dimostrativi delle spese devono essere compilati secondo i modelli allegati alla presente circolare ed essere inviati alla Regione del Veneto, Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti (Fondamenta S. Lucia – Cannaregio, 23 – 30121 VENEZIA; tel. 041/2795990-2795919), mediante raccomandata A.R. o con consegna a mano, entro e non oltre il termine perentorio di tre mesi dalla data di svolgimento delle consultazioni, ai sensi dell’art. 21, comma 1, della legge 17/02/1968 n. 108 e s.m.i..

La consegna a mano deve essere effettuata direttamente alla Struttura esclusivamente nel seguente orario: nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 12. All’atto della consegna a mano sarà rilasciata apposita ricevuta.

Nel caso di inoltro con lettera raccomandata, ai fini del rispetto del termine di presentazione, fa fede la data del timbro postale di spedizione.

C) Dichiarazioni relative alla rendicontazione.

I prospetti in questione devono essere corredati di:

a) certificazione da parte del responsabile dell'Ufficio Elettorale comunale circa la congruità delle spese presentate per il rimborso e la loro pertinenza agli adempimenti finalizzati allo svolgimento della consultazione regionale.

b) certificazione dell'Ufficio Ragioneria comunale attestante che:

  • le spese sono annotate nelle scritture contabili del Comune;
  • le stesse sono state effettuate nel rispetto della normativa concernente la stipulazione dei contratti da parte dei Comuni;
  • le singole tipologie di spesa sono comprese fra quelle definite negli ordinamenti e nelle circolari dello Stato e della Regione;
  • non sussistono altri titoli di spesa per i quali sarà successivamente chiesto il rimborso;

c) copia delle determinazioni di autorizzazione al lavoro straordinario del personale;

d)  copia dell’eventuale provvedimento di assunzione di personale a tempo determinato.

Gli originali dei giustificativi di spesa dovranno essere conservati dai Comuni per un quinquennio a partire dalla data di riscossione del relativo rimborso, ed esibiti a richiesta dell'Amministrazione Regionale che si riserva la facoltà di effettuare controlli anche a campione.

Nell'esprimere la certezza dello scrupoloso rispetto dei criteri e delle modalità di rendicontazione definiti nella presente Circolare, si precisa che la Direzione Regionale Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti è a disposizione per ogni ulteriore successivo chiarimento.

Distinti saluti.

Il Presidente On. Dott. Giancarlo Galan


(seguono allegati)

CIRCOLARE_MODULISTICA229_AllegatoA_222272.pdf

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