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Scarica versione stampabile Circolare

Bur n. 7 del 22 gennaio 2008


Materia: Commercio, fiere e mercati

Circolare n. 3 del 31 dicembre 2007

Legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande”. Prime indicazioni applicative.

(Approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 4479 del 28 dicembre 2007).

Indirizzata ai Signori Sindaci dei Comuni del Veneto e, p.c. all’ANCI Veneto; alla Confcommercio Regionale; alla Confesercenti Regionale; alla FIPE Regionale

- Loro sedi -

In data 10 ottobre 2007 è entrata in vigore la legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 84 del 25 settembre 2007 e reperibile nel sito internet della Regione del Veneto (www.regione.veneto.it).

Secondo quanto stabilito dall’articolo 37, comma 2, lett. a), la legge regionale n. 29 comporta la disapplicazione, nella Regione Veneto, della legge 25 agosto 1991, n. 287 “Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi”, ad eccezione dell’articolo 4, comma 2 e dell’articolo 9.

Tenuto conto che la nuova legge regionale reca una disciplina in parte diversa rispetto alla previgente normativa, con la presente circolare si forniscono alcune prime indicazioni al fine di agevolare l’applicazione del testo legislativo.

1. Capo I – Principi

1.1 Campo di applicazione della legge (art. 2)

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, che dispone in ordine al campo di applicazione della legge, ribadendo alcuni principi ormai consolidati, di carattere generale, si evidenzia che la legge regionale n. 29 non ha modificato le normative di settore vigenti e, di conseguenza, non ha alcun effetto su eventuali disposizioni che, sulla base di una specifica disciplina legislativa, abilitano alcune tipologie di strutture ad esercitare un’attività di somministrazione di alimenti e bevande aperta ad un pubblico indifferenziato, con modalità diverse rispetto a quelle previste dalla nuova legge regionale n. 29

1.2 Procuratore all’esercizio dell’attività di somministrazione e preposto (art. 3 comma 1, lettere m) e n) e art. 4, commi 7, 8, 9 e 10)

Per le società, associazioni, organismi collettivi o circoli privati la figura del delegato REC è sostituita dal procuratore all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande il quale va individuato con apposita procura da iscrivere al registro delle imprese, ai fini del possesso dei requisiti professionali e della gestione dell'esercizio. Il procuratore è inoltre abilitato a presentare al Comune la domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione o la dichiarazione di inizio attività o la comunicazione.

Si ricorda che il comma 7, dell’articolo 4, dispone che uno stesso soggetto non possa essere contemporaneamente procuratore all’esercizio dell’attività di somministrazione per più società, associazioni, organismi collettivi o circoli privati.

Inoltre, il comma 8 del medesimo articolo consente, qualora il titolare dell’impresa individuale o il legale rappresentante o il procuratore non provvedano direttamente all’effettiva conduzione dell’esercizio, di nominare un preposto, che deve comunque essere in possesso dei necessari requisiti morali e professionali previsti dai commi da 1 a 6 dell’articolo 4.

Negli esercizi deve essere presente il titolare dell'autorizzazione ovvero, qualora lo stesso non intenda o non possa condurre direttamente l'esercizio, un suo preposto. Le figure del preposto e del procuratore possono coincidere quando al procuratore è affidata anche l'effettiva conduzione dell'esercizio.

Si evidenzia, infine, che entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della legge regionale le società, associazioni, organismi collettivi o circoli privati che si avvalgono della figura del delegato REC di cui alla precedente disciplina devono adeguarsi alle nuove disposizioni individuando la figura professionale cui è attribuita la rappresentanza dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande (art. 38, comma 8).

2. Capo II - Requisiti per l’esercizio dell’attività

2.1. Requisiti morali (art. 4, commi da 1 a 5)

L’articolo 4, comma 1, rispetto alla disciplina previgente, non contiene alcun riferimento alla dichiarazione di fallimento in quanto, a seguito della recente modifica della legge fallimentare, è stato soppresso il pubblico registro dei falliti. Per tali motivi, la dichiarazione di fallimento non rappresenta più un ostacolo all’esercizio dell’attività commerciale.

2.2 Requisiti professionali (art. 4, commi da 6 a 15)

In relazione ai requisiti professionali per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande la nuova legge non prevede più la pratica commerciale. Rimane tuttavia salvo quanto stabilito dalla circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3603/C del 28.09.2006, per i soggetti che hanno avviato un’attività previo riconoscimento della pratica commerciale per i quali è mantenuto il diritto acquisito all’esercizio dell’attività.

3. Capo III - Esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande

3.1 Tipologia degli esercizi (art. 5)

Tra gli aspetti innovativi della legge regionale, di particolare rilievo è l’introduzione della tipologia unica di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione.

Di conseguenza, al momento dell’entrata in vigore della legge regionale (10 ottobre 2007) le autorizzazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a), b) e d) della legge 287/91, intestate alla stessa persona fisica o società, relative ad un unico esercizio, si sono unificate nella tipologia unica e non sono più cedibili o trasferibili in altri locali separatamente (art. 38, comma 6). Sono escluse dall’unificazione le vecchie autorizzazioni di tipo c) in quanto già abilitanti all’attività di ristorazione e di bar anche se congiuntamente ad una prevalente attività di intrattenimento e svago (art. 38, comma 6).

A partire dal 10 ottobre 2007 i titolari di autorizzazioni di tipo a), b) e d) della legge 287/91 possono estendere la loro attività di somministrazione di alimenti e bevande, previo aggiornamento dell’autorizzazione sanitaria, senza che sia necessaria la conversione del titolo autorizzatorio nella nuova tipologia unica regionale (art. 38, comma 5). L’attività dovrà, comunque, essere esercitata nel rispetto delle vigenti norme legislative e regolamentari in materia edilizia, urbanistica, di tutela dall’inquinamento acustico, igienico - sanitaria, di sicurezza nonché di destinazione d’uso dei locali e degli edifici e di sorvegliabilità.

Si ricorda che fino all’adozione da parte dei Comuni della nuova programmazione, continuano ad applicarsi i parametri numerici definiti ai sensi della legge n. 287/91 (compresa l’eventuale zonizzazione), anche se le autorizzazioni di tipo a), b) e d) disponibili si trasformano nella tipologia unica di cui all’art. 5 della legge regionale; le richieste di autorizzazione presentate prima del 10.10.2007 (data di entrata in vigore della legge regionale) ed il cui procedimento non si è ancora concluso dovranno essere esaminate in base ai criteri e ai parametri numerici comunali adottati con la normativa statale previdente: anche in questo caso dovrà essere rilasciata un’autorizzazione con tipologia unica.

3.2 Autorizzazioni temporanee (art. 11)

È possibile ottenere un'autorizzazione per esercitare temporaneamente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di fiere, feste o di altre riunioni straordinarie di persone, comprese quelle promosse dalle associazioni di promozione sociale.

Non è richiesto il possesso dei requisiti professionali, bensì dei soli requisiti morali, per lo svolgimento in forma temporanea dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande nell’ambito di sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico, salvo sempre il rispetto delle norme igienico - sanitarie e di sicurezza afferenti i locali e le superfici aperte al pubblico attrezzati per il consumo sul posto.

Si ricorda che il carattere religioso, benefico o politico dovrà essere verificato dal Comune, sulla base delle opportune certificazioni, esclusivamente con riferimento alla natura della manifestazione.

3.3 Somministrazione con apparecchi automatici (art. 13)

Con riferimento alla disciplina di cui all’articolo 13, comma 2, relativa al possesso dei requisiti morali e professionali, occorre evidenziare che, per quanto concerne i requisiti professionali richiesti dalla nuova legge regionale, questi sono in parte diversi rispetto a quelli previsti dalla disciplina previgente.

In proposito, sembra utile evidenziare che, il principio su cui si basa la legge regionale n. 29 è rinvenibile nella continuità dell’attività; in tal senso, il legislatore ha fatto salve le autorizzazioni già rilasciate prima dell’entrata in vigore della presente legge (con l’unica eccezione di trasformazione in tipologia unica), così riconoscendo ai soggetti titolari di tali autorizzazioni, in possesso dei requisiti professionali di cui alla previgente disciplina, il diritto di continuare ad esercitare l’attività (vedi articolo 38, comma 6).

Il medesimo principio di continuità dell’attività si ritiene che possa trovare altresì applicazione anche per quanto riguarda l’esercizio di somministrazione con apparecchi automatici per i quali la comunicazione di inizio attività sia stata effettuata prima dell’entrata in vigore della legge regionale, sulla base dei requisiti richiesti dalla disciplina allora vigente e sempre che l’attività in questione sia attualmente in corso.

Per tali motivi è da ritenersi che la disposizione di cui al comma 2 dell’articolo 13 in ordine ai nuovi requisiti professionali richiesti, debba trovare applicazione per le nuove attività.

4. Capo IV – Orari

4.1 Orari (artt. da 18 a 27)

Gli articoli da 18 a 27 dettano una puntuale disciplina degli orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che sono rimessi alla libera determinazione dell’esercente entro i limiti stabiliti dalla legge regionale e dall’ordinanza sindacale sugli orari.

Rispetto a quanto previsto dalla previgente legge regionale n. 40/94 si segnala che l’orario di chiusura delle sale da ballo, dei locali notturni e comunque dei locali similari è stato anticipato alle ore 3 del giorno successivo, anziché alle ore 4, con apertura non oltre le ore 22.

Si evidenzia che, in attuazione alla disposizione transitoria di cui all’articolo 38, comma 9, le protrazioni di orario previste dal Capo IV non possono trovare applicazione fino a quando il Comune non adotta il provvedimento di determinazione degli orari previsto dall’articolo 18, comma 8. Al riguardo si segnala che anche le proroghe già concesse ai sensi della previgente disciplina devono essere confermate dal Comune con apposito provvedimento.

5. Capo V - Pubblicità dei prezzi ed attività accessorie

5.1 Attività accessorie (art. 31)

L'autorizzazione amministrativa per l’esercizio dell’attività di somministrazione di cui all’art. 8 della legge regionale consente a tutti gli esercenti, nel rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore (ed, in particolare, da quelle in materia di sicurezza, tutela dall’inquinamento acustico e prevenzione incendi), le seguenti ulteriori attività:

a)      l'installazione di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione sonora e audiovisiva;

b)      l'effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo e la trasmissione di eventi sportivi e vari, anche su reti decodificate, in sale dove la clientela accede normalmente per la consumazione, purché non siano apprestati elementi atti a trasformare l'esercizio in un locale di pubblico spettacolo o intrattenimento e purché non sia previsto il pagamento di un biglietto di ingresso o comunque un aumento del prezzo delle consumazioni.

Si ricorda che qualora la sala abbia una capienza superiore a 100 persone trova applicazione il decreto del Ministro dell’Interno 19 agosto 1996, recante le disposizioni di prevenzione incendi riguardanti la progettazione, la costruzione e l’esercizio dei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento nonché il decreto del Ministro dell’Interno 16 febbraio 1996 concernente la determinazione delle attività soggette alla visita di prevenzione incendi.

Si evidenzia, altresì, che l’effettuazione di attività di spettacolo e di trattenimento diverse da quelle disciplinate dall’art. 31 della legge regionale richiede che l’esercente si munisca della licenza di cui agli artt. 68 e 69 del t.u.l.p.s. e il locale sia dotato della prescritta agibilità di cui all’art. 80 del t.u.l.p.s.

Galan

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