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Bur n. 117 del 13 dicembre 2005


Materia: Commercio, fiere e mercati

Circolare n. 5 del 28 novembre 2005

Legge Regionale 12 agosto 2005, n. 12 "Modifiche alla Legge Regionale 23 maggio 2002, n.11 _ Disciplina del settore fieristico".

(Ai Sindaci dei Comuni del Veneto; agli Organizzatori fieristici; a UnionCamere del Veneto; alle C.C.I.A.A. del Veneto; all'ANCI Veneto; all'URPV; all'UNCEM Veneto; alle Associazioni fieristiche. LORO SEDI)
La Legge Regionale 23 maggio 2002 n. 11 "Disciplina del settore fieristico", in vigore dal 12.06.2002, ha profondamente innovato la normativa in materia fieristica, in coerenza al mutato quadro costituzionale che attribuisce alle Regioni potestà legislativa esclusiva nel settore ed in armonia con i principi di libera circolazione dei servizi e di libertà di stabilimento sanciti dal trattato istitutivo della CEE.
Con tale disciplina la Regione del Veneto, operando una notevole semplificazione amministrativa, ha riconosciuto nell'attività fieristica una libera espressione dell'attività imprenditoriale limitando gli interventi normativi alla previsione di una specifica autorizzazione preventiva di carattere organizzativo e al riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche, istituti finalizzati a promuovere la migliore qualificazione del sistema fieristico, mutuati dalla previgente normativa e modulati dal legislatore in modo da garantire nel contempo un'efficace tutela del consumatore e la trasparenza di mercato.
Successivamente, la Giunta Regionale, con D.G.R. n. 3539 del 12 novembre 2004 (pubblicata in B.U.R. n. 129 del 21 dicembre 2004), procedeva ad un'ulteriore semplificazione amministrativa disapplicando le disposizioni concernenti il procedimento autorizzatorio, come prima concreta risposta alle urgenti richieste avanzate dalla Commissione Europea con parere motivato del 7 luglio 2004, emesso in esecuzione della sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia Europea in data 15.01.2002 nella causa C-439/99 riferita alla previgente Legge Regionale n. 35/1988. La Commissione Europea ravvisava, infatti, nella L.R. 11/2002 e specificatamente nell'autorizzazione preventiva di cui all'art.5, il permanere di taluni profili di contrasto con i principi di libera circolazione dei servizi e di libertà di stabilimento nell'area comunitaria, contrasto riscontrato appunto dalla Corte di Giustizia, con la sentenza sopra richiamata, nella L.R. n.35/1988. In buona sostanza l'Esecutivo europeo riteneva insufficienti gli adeguamenti posti in essere dalla Regione del Veneto nella nuova normativa, malgrado lo specifico riferimento di cui all'art.1 della L.R. n. 11/2002, e richiedeva l' abrogazione dell'autorizzazione amministrativa preventiva.
La recentissima modifica normativa disposta con Legge Regionale 12 agosto 2005, n.12 " Modifiche alla Legge Regionale 23 maggio 2002, n.11 _ Disciplina del settore fieristico", di cui si allega copia (allegato A1), pubblicata in B.U.R. 16 agosto 2005, n.77, interviene ora a dare una coerente definizione giuridica alla riforma già introdotta, per ragioni d'urgenza, dalla D.G.R. n. 3539/2004, adeguando compiutamente, anche dal punto di vista formale, la disciplina del settore fieristico in conformità alle indicazioni dell'Unione Europea.
Viene quindi a cessare il regime "autorizzatorio", nulla mutando per quanto attiene l'attribuzione della qualifica.
In conclusione, la modifica in oggetto lascia inalterato nella sua peculiare, forte, connotazione qualitativa l'impianto normativo preesistente, voluto dal legislatore veneto per promuovere efficacemente il sistema fieristico.
Di seguito, in dettaglio articolo per articolo, la Legge Regionale 12 agosto 2005, n.12 :
l'art. 1 sostituisce l'art.3 della L.R. n.11/2002. Apporta una variazione puramente nominalistica al titolo dell'articolo sostituito e alla prima riga del comma 1; individua le manifestazioni che, ai sensi di legge, esulano dal concetto di fiera. La successiva elencazione tipologica, dalla lettera a) alla lettera i) comprese, resta immutata;
l'art.2 sostituisce l'art.5 della L.R. n. 11/2002 e dispone la modifica più significativa. Indica le modalità di svolgimento delle manifestazioni fieristiche, abrogando di fatto l'istituto dell'autorizzazione ed il relativo procedimento amministrativo. Prevede in sua vece una semplice comunicazione; ne specifica il destinatario: la Regione per le fiere con qualifica di internazionale e nazionale, il Comune nel cui territorio si svolge la manifestazione, per le locali. Descrive la documentazione da produrre a corredo della comunicazione, cui comunque sono tenuti gli organizzatori di manifestazioni (comma 3)
l'art. 3 sostituisce l'art.6 della L.R. n.11/2002; promuove la realizzazione del calendario fieristico. Rispetto alla norma previgente, il calendario redatto e pubblicato dalla Regione non ha più carattere ufficiale e costitutivo, ma promozionale. Il calendario pubblica l'elenco delle fiere internazionali e nazionali che si svolgono nel territorio regionale nell'anno di riferimento, con possibilità di includere anche le locali; di ogni manifestazione il calendario riporta i dati salienti. Il nuovo articolo descrive la tipologia di tali dati, confermando quelli già indicati nell'articolo sostituito, eccezion fatta per gli estremi dell'autorizzazione;
infine, l'art.4 sostituisce l'art.11 della L.R. n. 11/2002, di cui abroga il comma 1, ovvero l' irrogazione di sanzioni in caso di organizzazione o svolgimento di fiere prive di autorizzazione, non più prescrivibili dato che tale istituto è abrogato dal precedente art.2.
I procedimenti connessi all'attuazione della nuova Legge Regionale del settore fieristico fanno capo alla seguente struttura regionale:
DIREZIONE PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE
Palazzo Sceriman - Cannaregio, 168
30121 VENEZIA
Tel: 041/2792749-2793947 Fax: 041/2792750
E-mail: promoeconomia@regione.veneto.it
Dirigente Responsabile: Vittorio Panciera
Distinti saluti.

Galan

(Approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3574 del 22 novembre 2005)


Allegato A1

LEGGE REGIONALE n. 12 del 12 Agosto 2005
Modifiche alla legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico".

Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge regionale:

Art. 1
Modifica all'articolo 3 legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico"
1. L'articolo 3 della legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 è così sostituito: "Art. 3 Manifestazioni non rientranti nella tipologia delle manifestazioni fieristiche 1. Non rientrano nella categoria delle manifestazioni fieristiche: a) le esposizioni universali; b) le esposizioni permanenti di beni e di servizi o show rooms; c) le iniziative volte alla vendita di beni e servizi esposti presso i locali di produzione; d) l'attività di esposizione e di vendita di opere di interesse artistico e culturale, in quanto disciplinate dalle leggi di settore; e) le esposizioni a carattere non commerciale di opere d'arte o di beni culturali; f) le esposizioni, a scopo promozionale o di vendita, realizzate nell'ambito di convegni o manifestazioni culturali; g) le attività di vendita di beni e servizi disciplinate dalla normativa sul commercio in sede fissa e sul commercio al dettaglio in aree pubbliche; h) le manifestazioni legate a tradizioni locali quali le feste e le sagre paesane, comprese quelle collegate a celebrazioni devozionali o di culto; i) le mostre collegate al collezionismo qualora non abbiano finalità di vendita o di mercato.".
Art. 2
Modifica all'articolo 5 della legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico"
1. L'articolo 5 della legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 è così sostituito: "Art. 5 Modalità di svolgimento delle manifestazioni fieristiche 1. Le manifestazioni fieristiche hanno una durata massima di giorni quindici, estensibile a trenta. 2. Gli organizzatori di manifestazioni fieristiche comunicano alla Regione, per le fiere con qualifica di rilevanza internazionale ovvero di rilevanza nazionale, la denominazione, la qualifica, il luogo di effettuazione e la data di inizio e chiusura della manifestazione con l'indicazione delle finalità dell'iniziativa, del settore o dei settori merceologici interessati, della sua apertura al pubblico o della riserva ai soli operatori economici e professionali interessati. 3. Alla comunicazione sono allegati: a) il programma e il regolamento della manifestazione, con specificazione dell'ammontare delle quota di partecipazione richieste agli espositori e delle tariffe dei servizi non ricompresi nelle quote offerti agli stessi; b) una attestazione recante: 1) l'idoneità della sede fieristica per gli aspetti relativi alla sicurezza e all'agibilità degli impianti, delle strutture e delle infrastrutture, nonché per i requisiti dei servizi per lo svolgimento della manifestazione anche in riferimento alla qualifica richiesta; 2) la garanzia che le modalità organizzative, compatibilmente con gli spazi disponibili, consentano condizioni di accesso non discriminatorie agli operatori interessati; 3) che le quote di partecipazione a carico degli espositori rispondano a criteri di trasparenza, tali da escludere condizioni contrattuali inique, che prevedano tariffe diverse per prestazioni equivalenti o che obblighino alcuni espositori all'accettazione di prestazioni supplementari. 4. L'ammissione degli espositori è disposta dal soggetto organizzatore secondo quanto stabilito dal regolamento di ciascuna manifestazione. 5. La possibilità di vendita immediata o differita dei beni o dei servizi esposti nelle fiere generali e nelle mostre-mercato deve essere prevista nei regolamenti delle singole manifestazioni e realizzata in conformità alla normativa vigente in materia di commercio. 6. Lo svolgimento di manifestazioni fieristiche di rilevanza locale è comunicato al comune nel cui ambito territoriale si svolge l'evento, secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3.".

Art. 3
Modifica all'articolo 6 della legge regionale del 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico"
1. L'articolo 6 della legge regionale del 23 maggio 2002, n. 11 è così sostituito: "Art. 6 Calendario delle manifestazioni fieristiche 1. La Regione promuove la realizzazione e pubblicazione del calendario delle manifestazioni con qualifica di internazionale e nazionale che si svolgeranno nel Veneto durante l'anno. In tale calendario possono venire indicate anche le manifestazioni con qualifica locale. 2. Nel calendario sono riportati, per ogni singola manifestazione: a) la denominazione ufficiale; b) la tipologia e la qualifica; c) il luogo e il periodo di svolgimento; d) i settori merceologici interessati.".
Art. 4
Modifica all'articolo 11 della legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico"
1. Il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 è abrogato.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 12 agosto 2005
Galan

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