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Scarica versione stampabile Avviso di Rettifica

Bur n. 12 del 29 gennaio 2021


Avvertenza - L'avviso di rettifica dà notizia della correzione di errori contenuti nel testo del provvedimento inviato per la pubblicazione nel Bollettino ufficiale. L'errata corrige dà notizia della correzione di errori verificatisi in fase di composizione o stampa del Bollettino ufficiale.

Avviso di rettifica

Comunicato relativo al Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 1097 del 29 dicembre 2020 "AKUA VITAE SRL - Costruzione ed esercizio di una ruota idraulica sulla roggia Contessa in Comune di Nove (VI). Comune di localizzazione: Nove (VI). Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., DGR n. 568/2018). Esclusione dalla procedura di V.I.A. con condizioni ambientali". (BUR n. 10 del 22 gennaio 2021).

Nel Bollettino ufficiale n. 10 del 22 gennaio 2021 è stato pubblicato il decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 1097 del 29 dicembre 2020 “AKUA VITAE SRL – Costruzione ed esercizio di una ruota idraulica sulla roggia Contessa in Comune di Nove (VI). Comune di localizzazione: Nove (VI). Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., DGR n. 568/2018). Esclusione dalla procedura di V.I.A. con condizioni ambientali”.

Si comunica che, per mero errore materiale, il testo pubblicato è errato e, pertanto, viene qui di seguito ripubblicato:

 

“DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 1097 del 29 dicembre 2020
AKUA VITAE SRL – Costruzione ed esercizio di una ruota idraulica sulla roggia Contessa in Comune di Nove (VI). Comune di localizzazione: Nove (VI). Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., DGR n. 568/2018). Esclusione dalla procedura di V.I.A. con condizioni ambientali.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:

Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A., con condizioni ambientali, il progetto presentato da Akua Vitae Srl, per la costruzione ed esercizio di una ruota idraulica sulla roggia Contessa in Comune di Nove (VI).

 

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO in particolare il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha, da ultimo, riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 (come da ultimo riformato dal D.Lgs. n. 104/2017);

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha riformato la disciplina regionale in materia di VIA, abrogando la previgente L.R. n.10 del 26 marzo 1999: “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale, in adeguamento alle modifiche intervenute alla normativa statale in materia di VIA, ha provveduto, tra l’altro, a ridefinire la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della citata L.R. n. 4/2016;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto, presentata in data 22/6/2020 dalla società Akua Vitae srl (P.IVA./C.F 03709610244), con sede legale in via Campagnola n. 5, Rosà (VI), acquisita dagli Uffici della Direzione Ambiente - Unità Organizzativa VIA con prot. n. 244552 del 22/6/2020 e successivamente perfezionata con nota inviata in data 8/7/2020 ricevuta prot. n. 270319;

TENUTO CONTO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 7 lettera d) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, per il quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA la nota prot. n 309348 del 4/8/2020 con la quale gli Uffici della Direzione Ambiente – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto e hanno contestualmente avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 5/8/2020 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, della documentazione allegata all’istanza in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso.

PRESO ATTO che ai sensi del comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 risultano pervenute le osservazioni formulate dai seguenti soggetti:

–  Autorità di Bacino Alpi Orientali (ricevuta con prot. n. 348139 del 4/9/2020);

–  Consorzio di Bonifica Brenta (ricevuta con prot. n. 518915 del 4/12/2020).

CONSIDERATO che nella seduta del 30/9/2020 il Comitato Tecnico Regionale VIA ha disposto di chiedere alla società proponente integrazioni necessarie al fine della prosecuzione dell’istruttoria (comunicate con nota prot. n. 423167 del 5/10/2020) e che la società Akua Vitae srl ha provveduto a inviare le informazioni tecniche e la documentazione richiesta in data 16/11/2020 (ricevute con prot. n. 486143);

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;

VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

VISTA la relazione tecnica n. 46/20, predisposta dal consulente del Comitato VIA esperto in materia di tutela delle specie biologiche e della biodiversità, nella quale si conclude che, per l'intervento in oggetto, "le valutazioni indicano che per la componete Natura 2000 non sono prevedibili impatti negativi significativi. La dichiarazione di non necessità della valutazione d'incidenza ha trovato riscontro nell'esame della relazione tecnica e della documentazione di progetto. L'istruttoria eseguita prende atto della Dichiarazione di non necessità di Valutazione d'incidenza formulata";

ESAMINATA tutta la documentazione agli atti;

RICHIAMATO l’esito delle valutazioni istruttorie svolte dalle preposte strutture regionali e condensate nella relazione istruttoria del 9/12/2020 predisposta dall’U.O. V.I.A., dalla U.O. Supporto di Direzione della Direzione Difesa del Suolo e dall’ARPAV, agli atti dell’amministrazione regionale;

TENUTO CONTO dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

ATTESO che l’intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;  

SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del giorno 10/12/2020, condivise le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio incaricato della valutazione, e di seguito riportate:

valutate le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale;

preso atto del parere favorevole, espresso dall’Autorità di Bacino Alpi Orientali in data 4/9/2020 subordinatamente al rispetto di prescrizioni che dovranno essere recepite in sede di rilascio della concessione;

preso atto della nota ricevuta in data 4/12/2020 dal Consorzio di Bonifica Brenta, con la quale il medesimo conferma che le prescrizioni progettuali, contenute nel parere espresso all’U.O. Genio Civile di Vicenza all’interno del procedimento di concessione, risultano ottemperate negli elaborati progettuali allegati all’istanza di verifica di assoggettabilità a VIA, con l’occasione confermando le altre prescrizioni contenute nel proprio parere che verranno ricomprese nel provvedimento di concessione;

considerato che il progetto risulta coerente con le indicazioni e prescrizioni degli strumenti urbanistici ordinati e sovraordinati;

considerato che l’intervento è esterno ai siti della Rete Natura 2000;

considerato che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d’incidenza dell’intervento ed ai sensi della DGR n. 1400/2017, la relazione istruttoria tecnica svolta evidenzia che per l’istanza in parola è stata verificata l’effettiva non necessità della valutazione di incidenza;

ha espresso all’unanimità dei presenti parere favorevole all’esclusione del progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, in quanto la verifica effettuata in riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla Parte II del medesimo decreto, ha evidenziato che con ragionevole certezza l’intervento non può produrre impatti ambientali significativi e negativi, subordinatamente al rispetto di quanto indicato di seguito:

CONDIZIONI AMBIENTALI:

1.

CONTENUTO

DESCRIZIONE

 

Macrofase

Post operam

  Oggetto della condizione

a) Venga prodotta una verifica di impatto acustico secondo i contenuti della DDG ARPAV n. 3 del 29.01.08 (disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it), anche presso i ricettori potenzialmente più esposti e in condizioni di massima gravosità dell’impianto. Il documento dovrà essere trasmesso al Comune di Nove (VI), alla Regione Veneto e ad ARPAV che ne valuterà i contenuti.

b) Nel caso si rilevassero dei superamenti il proponente dovrà predisporre e presentare al Comune, e alla Regione Veneto un piano di interventi, da presentarsi entro 60 giorni dall’accertamento, per l’immediato rientro nei limiti.

 

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

Entro tre mesi dalla messa in funzione dell’impianto idroelettrico

  Soggetto verificatore

a)     ARPAV con oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge 132/2016.

b)     Comune di Nove (VI)

 

2.

CONTENUTO

DESCRIZIONE

 

Macrofase

Ante operam

  Oggetto della condizione

Nell’ambito del procedimento amministrativo per il rilascio del titolo edilizio finalizzato all’edificazione del progetto, venga presentato quanto possibile per gli aspetti mitigativi sia da un punto di vista cromatico che dell’impatto nel contesto in cui si collocherà l’opera.

 

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

Prima dell’inizio dei lavori

  Soggetto verificatore

Comune di Nove

 

CONSIDERATO che le determinazioni assunte nella citata seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 10/12/2020, sono state approvate nel corso della medesima seduta (10/12/2020);

decreta

1)  Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.

2)  Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 10/12/2020 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata all’istanza e successive integrazioni, e di escludere pertanto il progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, con le considerazioni e condizioni ambientali di cui in premessa.

3)  Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.Lgs. n. 104/2010.

4)  Di trasmettere il presente provvedimento alla società Akua Vitae srl con sede legale in via Campagnola n. 5, Rosà (VI), (Pec: akuavitae@legalmail.it) e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso al Comune di Nove, alla Provincia di Vicenza, alla Direzione Generale ARPAV, al Consorzio di Bonifica Brenta, al Distretto idrografico Alpi Orientali, alla Direzione Difesa del Suolo - U.O. Genio Civile di Vicenza e U.O. Supporto di Direzione;

5)  Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Loris Tomiato

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