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Scarica versione stampabile Avviso di Rettifica

Bur n. 6 del 12 gennaio 2018


Avvertenza - L'avviso di rettifica dà notizia della correzione di errori contenuti nel testo del provvedimento inviato per la pubblicazione nel Bollettino ufficiale. L'errata corrige dà notizia della correzione di errori verificatisi in fase di composizione o stampa del Bollettino ufficiale.

Errata corrige

Comunicato relativo alla legge regionale n. 47 del 29 dicembre 2017 "Bilancio di previsione 2018 - 2020" (Bollettino ufficiale n. 128 del 29 dicembre 2017).

Nel B.U.R. n. 128 del 29 dicembre 2017 è stata pubblicata la legge regionale n. 47 del 29 dicembre 2017 “Bilancio di previsione 2018 – 2020”.

Si comunica che, per mero errore materiale, gli articoli 1, 4 e 5 sono errati e, pertanto, vengono ripubblicati:
 

“Art. 1
Stati di previsione delle entrate e delle spese.

1.   Per l’esercizio finanziario 2018 sono previste entrate di competenza per euro 17.064.779.628,93 e di cassa per euro 21.098.738.199,95 e autorizzati impegni di spesa per euro 17.064.779.628,93 e pagamenti per euro 21.098.738.199,95 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

2.   Per l’esercizio finanziario 2019 sono previste entrate di competenza per euro 15.313.586.209,77 e autorizzati impegni di spesa per euro 15.313.586.209,77 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

3.   Per l’esercizio finanziario 2020 sono previste entrate di competenza per euro 15.030.089.157,70 e autorizzati impegni di spesa per euro 15.030.089.157,70 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

Art. 4
Autorizzazione al ricorso all’indebitamento per spese d’investimento specifiche.

1.   Per l’attuazione di spese d’investimento specifiche, nel triennio 2018-2020 è autorizzata la contrazione di mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento, per l’importo complessivo di euro 75.000.000,00, di cui euro 40.000.000,00 nel 2018, euro 20.000.000,00 nel 2019 ed euro 15.000.000,00 nel 2020 (Titolo 6 - Tipologia 300) nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 3, commi da 16 a 21-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, di quanto previsto dall’articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e dall’articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 nonché all’osservanza di quanto recato dall’articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2.   La Giunta regionale è autorizzata a contrarre l’indebitamento di cui al comma 1 per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso massimo pari al 5,5 per cento. Nel caso di operazioni di indebitamento a tasso variabile, l’entità del tasso di cui al periodo precedente è riferita al tasso iniziale delle operazioni medesime al momento della stipula.

3.   L’indebitamento di cui al comma 1 potrà essere assunto anche mediante ricorso diretto alla Banca europea per gli investimenti (BEI).

4.   Il pagamento delle rate di ammortamento e degli eventuali interessi di preammortamento è garantito mediante l’iscrizione nel bilancio di previsione della Regione, per tutta la durata dell’operazione di indebitamento, delle somme occorrenti per l’effettuazione dei pagamenti.

5.   In via sussidiaria la Giunta regionale potrà conferire, con ciascun atto di erogazione, mandato irrevocabile al Tesoriere a versare a favore degli istituti finanziatori le somme di cui al precedente comma 4 alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare le somme necessarie in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse.

6.   L’onere annuale relativo all’ammortamento ed all’eventuale pre-ammortamento, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è previsto in euro 2.156.176,30 per il 2019 e in euro 3.302.719,58 per il 2020, e trova riscontro di copertura per gli esercizi 2019 e 2020 nella parte spesa del bilancio di previsione 2018-2020 (Missione 50 - Programmi 01 e 02).

Art. 5
Attuazione del Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

1.   Per l’attuazione del Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, per l’esercizio 2018, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, con proprio atto, le variazioni inerenti la gestione sanitaria per l’iscrizione delle entrate, nonché delle relative spese.”.

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