Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Avviso di Rettifica

Bur n. 13 del 12 febbraio 2010


Avvertenza - L'avviso di rettifica dà notizia della correzione di errori contenuti nel testo del provvedimento inviato per la pubblicazione nel Bollettino ufficiale. L'errata corrige dà notizia della correzione di errori verificatisi in fase di composizione o stampa del Bollettino ufficiale.

Errata corrige

Comunicato relativo alla legge regionale 22 gennaio 2010, n. 3 "Modifiche della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 "Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale"" (Bollettino ufficiale della Regione n. 8 del 26 gennaio 2010).

Il testo dell’art. 6 della legge regionale 22 gennaio 2010, n. 3 “Modifiche della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 “Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale”” pubblicato a pag. 15 del Bur n. 8 del 26 gennaio 2010, è errato e, pertanto, viene di seguito ripubblicato:

“Art. 6

Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 “Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale”

1.    L’articolo 5 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 è così sostituito:

“Art. 5

Disposizioni in materia di commercio dei prodotti agricoli a “chilometri zero”

1.    Nelle strutture di vendita di cui alla legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 “Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto” a esclusione degli esercizi di vicinato, ove vengano messi in vendita prodotti agricoli a “chilometri zero”, sono previsti appositi ed esclusivi spazi ad essi destinati.”.

2.    Le strutture di vendita di cui all’articolo 5 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7, così come sostituito dal comma 1 del presente articolo, già esistenti all’entrata in vigore della presente legge, si adeguano all’obbligo di destinare appositi ed esclusivi spazi per la messa in vendita di prodotti agricoli a “chilometri zero” entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge.”.

Torna indietro