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Scarica versione stampabile Avviso di Rettifica

Bur n. 43 del 26 aprile 2005


Avvertenza - L'avviso di rettifica dà notizia della correzione di errori contenuti nel testo del provvedimento inviato per la pubblicazione nel Bollettino ufficiale. L'errata corrige dà notizia della correzione di errori verificatisi in fase di composizione o stampa del Bollettino ufficiale.

Avviso di rettifica

Comunicato relativo alla deliberazione della Giunta regionale n. 4534 del 29 dicembre 2004 "Comune di ADRIA (RO). Piano regolatore generale. Variante località Ca' Bianca. Approvazione con modifiche d'ufficio (lr n. 61/1985 art. 45)." (Bollettino Ufficiale della Regione n. 9 del 25 gennaio 2005).

L'allegato B della deliberazione citata in epigrafe, pubblicato nel suindicato Bollettino, a pag. 266, è errato e pertanto va sostituito con il presente:
"Allegato B alla D.G.R. n. 4534 del 29 dicembre 2004

REGIONE DEL VENETO
COMMISSIONE TECNICA REGIONALE
Sezione Urbanistica
Argomento n. 304 del 01.12.2004

Parere

Comune di Adria (RO). Piano Regolatore Generale _ Variante loc. Ca' Bianca _ parere n. 120 del 05.05.2004. Verifica
PREMESSE:
Il Comune di ADRIA (RO) è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 7675 in data 28.12.1992.
Con deliberazione di Consiglio n. 110 in data 31.12.02, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore appro­vazione con nota n. 16671 del 5.8.03. La variante è stata sottoposta all'esame della Commissione Tecnica Regionale, la quale si è espressa con il parere n. 120 del 05.05.2004.
La variante è stata sottoposta altresì all'esame della Seconda Commissione Consiliare, la quale in data 29.11.2004, ha espresso all'unanimità un parere che in parte si discosta da quello formulato dalla Commissione Tecnica Regionale, chiedendo alla Giunta Regionale di verificare la "possibilità di introdurre d'ufficio, ai sensi dell'art. 45, L.R. n. 61/1985, le modifiche al piano contenute nell'allegata nota, illustrata dal Sindaco".
La nota del Sindaco del Comune di Adria, allegata al parere della Commissione Consiliare, nel ribadire l'esaustività delle analisi prodotte a supporto della variante (p. 2.2.2, lett. b), del parere CTR) richiede sostanzialmente l'applicazione della procedura ex art. 45 alle proposte della CTR, suggerendo le conseguenti variazioni alle Norme di Attuazione.
La differenza principale tra i due pareri sostanzialmente consiste nella diversa procedura proposta per l'approvazione: mentre il parere formulato dalla Commissione Tecnica Regionale subordina l'approvazione della variante all'accettazione da parte del Comune di varie modifiche proposte ai sensi dell'art. 46 LR 61/85, quello formulato dalla Seconda Commissione Consiliare propone di approvare la variante con l'introduzione di sole modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 LR 61/85.
Un altro sostanziale elemento di differenza è dato dalla fascia di rispetto stradale definita per la nuova "Romea Commerciale": mentre il parere formulato dalla Commissione Tecnica Regionale propone che sia il Comune a definire una "congrua fascia di rispetto" dalla nuova viabilità e dalle opere accessorie, casello incluso, quello formulato dalla Seconda Commissione Consiliare propone una fascia di rispetto di "metri 100,00 dall'asse viario", includendo in tale fascia sia il casello che le altre opere complementari.

NEL MERITO:
Non si vedono elementi di sostanziale novità rispetto al precedente parere di questa Commissione del 5.5.04, per cui si ritiene di confermare il voto espresso in quell'occasione, che propone alla Giunta Regionale di approvare la variante con proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della LR 61/85.
Si raccomanda al Comune, nell'occasione, di recepire il tracciato della "Romea Commerciale" così come risulta dall'intesa tra Regione ed ANAS, e si raccomanda inoltre di stabilire una fascia di rispetto di non meno di 250 metri da quel tracciato.
Tutto ciò premesso la Commissione, con 15 voti unanimi dei presenti aventi diritto al voto, e l'astensione del rappresentante del Comune,

E' DEL PARERE
di confermare il proprio precedente parere n. 120 del 05.05.2004."

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