Avviso n. 66 del 28 agosto 2026. Proposte di candidatura per la sostituzione di un componente del Consiglio di Amministrazione della società Concessioni Autostradali Venete - CAV S.p.A. (art. 40 della Legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 e art. 2, comma 290 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244).
IL PRESIDENTE
VISTA la Legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 e in particolare l'art. 40 della medesima che ha autorizzato la Giunta regionale a costituire una società di capitali a totale partecipazione pubblica per la gestione di reti autostradali ricadenti nel territorio regionale;
CONSIDERATO che in data 1° marzo 2008 è stata costituita la società Concessioni Autostradali Venete - CAV S.p.A. tra la Regione del Veneto e ANAS S.p.A.;
RILEVATO che in esecuzione di quanto disposto dall'art. 2, comma 2 decies del Decreto Legge n. 121/2021 convertito con modificazioni dalla Legge n. 156/2021, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 6-sexies del Decreto Legge n. 155/2024 convertito con modificazioni dalla Legge n. 189/2024, è stato disposto il trasferimento delle partecipazioni detenute da ANAS S.p.A. nelle società concessionarie di strade a pedaggio ad Autostrade dello Stato S.p.A., società di nuova costituzione, interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
DATO ATTO che ai sensi dei sopra citati D.L. n. 121/2021 e D.L. n. 155/2024, in data 15 aprile 2025, si è perfezionata l'operazione di acquisizione delle partecipazioni detenute da ANAS S.p.A. da parte della Società Autostrade dello Stato S.p.A., compresa la partecipazione azionaria detenuta da ANAS S.p.A. nella società Concessioni Autostradali Venete S.p.A. - CAV S.p.A.;
PRESO ATTO che a seguito del perfezionamento di tale operazione, il capitale sociale di CAV S.p.A. è detenuto al 50% da Società Autostrade dello Stato S.p.A. e al 50% dalla Regione del Veneto, di cui è rimasta inalterata la partecipazione;
DATO ATTO altresì che i Patti Parasociali e l'Accordo per l'esercizio del Controllo Analogo congiunto su CAV S.p.A. già in essere tra i soci Regione del Veneto e ANAS S.p.A., sono rimasti inalterati ritenendo di fatto trasferiti a Autostrade dello Stato S.p.A. i medesimi criteri di governance definiti negli accordi succitati precedentemente in capo ad ANAS S.p.A., come da comunicazioni in tal senso intercorse tra il socio Regione del Veneto con nota prot. reg. n. 206290 del 23.04.2025 e il socio Autostrade dello Stato S.p.a. con nota prot. n. 32/2025 del 24.04.2025;
DATO ATTO che la società Concessioni Autostradali Venete - CAV S.p.A. è attualmente una società in house soggetta al controllo analogo congiunto della Regione del Veneto e di Autostrade dello Stato S.p.A.;
VISTO il combinato disposto degli artt. 16 e 17 dello Statuto della società Concessioni Autostradali Venete - CAV S.p.A. che prevede che l'organo amministrativo sia costituito, a scelta dell'assemblea e in conformità alla normativa vigente in materia, da un Amministratore Unico oppure da un Consiglio di Amministrazione composto da tre ovvero cinque membri;
DATO ATTO che l'art. 3 dei Patti parasociali, per motivi di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, prevede che la società sia guidata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque componenti eletti dall'assemblea su designazione:
- quanto a tre componenti, tra cui il Presidente ed uno dei quali appartiene al genere meno rappresentato, da parte della Regione Veneto;
- quanto a due componenti, tra cui il Consigliere cui attribuire la carica di Amministratore delegato, nel rispetto dell'equilibrio di genere, da parte di ANAS S.p.A., ora Autostrade dello Stato S.p.A.;
CONSIDERATO che l'art. 17 dello Statuto societario prevede che la composizione del Consiglio di Amministrazione deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi;
VISTA la Deliberazione del Consiglio regionale n. 27 del 29 aprile 2025 con la quale sono stati designati i tre componenti del Consiglio di Amministrazione della società Concessioni Autostradali Venete - CAV S.p.A. di spettanza della Regione del Veneto e la loro relativa nomina da parte dell'Assemblea societaria nella seduta del 14 maggio 2025;
VISTA la nota della società Concessioni Autostradali Venete - CAV S.p.A. prot. n. 11762 del 21 luglio 2026 (acquisita a prot. reg. n. 430650 del 22 luglio 2026) con cui è stato comunicato alla Regione del Veneto che un componente del Consiglio di Amministrazione di designazione regionale ha rassegnato le sue dimissioni dall'incarico;
VISTO in particolare l'art. 17 dello Statuto societario che prevede che tutti i Consiglieri devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, di cui all'art. 2387 c.c., ai sensi dei quali devono avere acquisito esperienza almeno quinquennale in attività di tipo professionale ovvero dirigenziale ovvero ancora nella carica di presidente o di amministratore delegato, in enti o aziende pubbliche o private che per dimensione e oggetto possono essere analoghe a quelle della società e uno deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 2387, primo comma del Codice Civile, ai sensi del quale il Consigliere indipendente non deve intrattenere con la società, con gli azionisti e le controllate relazioni economiche tali da condizionarne l'autonomia;
VISTO ancora l'art. 17 dello Statuto che prevede che non possono ricoprire l'incarico di Consigliere di Amministrazione coloro che si trovino nelle seguenti condizioni di ineleggibilità o di decadenza:
"1) Costituisce causa di ineleggibilità o decadenza per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore l'emissione a suo carico di una sentenza di condanna, anche non definitiva, per taluno dei delitti previsti:
a) dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
b) dal titolo XI del libro V del codice civile e dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
c) dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia tributaria;
d) dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonché dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
2) Costituisce altresì causa di ineleggibilità l'emissione del decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al precedente punto 1, lettere a), b), c) e d), ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale.
3) Gli amministratori che nel corso del mandato dovessero ricevere la notifica del decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al precedente punto 1, lettere a), b), c) e d), ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale devono darne immediata comunicazione all'organo di amministrazione, con obbligo di riservatezza. Il consiglio di amministrazione verifica, nella prima riunione utile e comunque entro i dieci giorni successivi alla conoscenza dell'emissione dei provvedimenti di cui al primo periodo, l'esistenza di una delle ipotesi ivi indicate e convoca, entro 15 giorni, l'assemblea, al fine di deliberare in merito alla permanenza nella carica dell'amministratore, formulando al riguardo una proposta motivata che tenga conto di un possibile preminente interesse della società alla permanenza stessa. Nel caso in cui l'assemblea non deliberi la permanenza dell'amministratore, quest'ultimo decade automaticamente dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni.
4) Fermo restando quanto previsto dai precedenti punti, costituisce causa di ineleggibilità o decadenza automatica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore con deleghe operative la situazione di sottoposizione ad una misura cautelare personale, tale da rendere impossibile lo svolgimento delle deleghe, all'esito del procedimento di cui all'articolo 309 o all'articolo 311, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero dopo il decorso dei relativi termini di instaurazione.
5) Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata alla sentenza di condanna.";
VISTO l'art. 11, comma 1 del D.Lgs. n. 175/2016 che prevede che i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società a controllo pubblico debbano possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
RILEVATO che il Consiglio di Amministrazione della società Concessioni Autostradali Venete - CAV S.p.A. attualmente in carica scadrà alla data dell'assemblea societaria convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027;
PRESO ATTO che nella seduta dell'Assemblea societaria del 14 maggio 2025 sono stati determinati i compensi degli Amministratori per il triennio 2025-2027 ai sensi dell'art. 23 dello Statuto;
RITENUTO pertanto necessario avviare le procedure per la designazione del nuovo rappresentante regionale in seno al Consiglio di Amministrazione della Società per il periodo residuale del mandato, secondo quanto disposto dall'art. 5, comma 2 della Legge regionale n. 27/1997;
CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 4 del D.Lgs. n. 175/2016, nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno;
VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale);
VISTO il Regolamento (UE) 23 luglio 2014, n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la Direttiva 1999/93/CE;
VISTO il D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art. 1 comma 63, L. 06.11.2012, n. 190";
VISTO il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, L. 06.11.2012, n. 190";
VISTA la Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 che disciplina le nomine di competenza regionale;
VISTO in particolare l'art. 5, comma 3 della L.R. n. 27/1997 che stabilisce che il Presidente della Regione dia adeguata informazione delle nomine e designazioni da effettuarsi anche attraverso avviso da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto;
RITENUTO di dover quindi provvedere alla pubblicazione dell'avviso per la proposizione delle candidature da parte dei soggetti interessati;
RENDE NOTO
- che il Consiglio regionale deve provvedere alla designazione di un componente del Consiglio di Amministrazione della società Concessioni Autostradali Venete - CAV S.p.A., in sostituzione di un componente dimissionario e per il periodo residuale del mandato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 dello Statuto societario e dall'art. 3 dei Patti Parasociali in uso tra i Soci, per la successiva nomina da parte dell'assemblea societaria;
- che, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 17 dello Statuto societario, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso di requisiti di onorabilità e professionalità, di cui all'art. 2387 c.c., ai sensi dei quali devono avere acquisito esperienza almeno quinquennale in attività di tipo professionale ovvero dirigenziale ovvero ancora nella carica di presidente o di amministratore delegato, in enti o aziende pubbliche o private che per dimensione e oggetto possono essere analoghe a quelle della società;
- che possono presentare proposte di candidatura al Presidente del Consiglio regionale entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto, e cioè entro le ore 12.00 del 27 settembre 2026, i soggetti indicati nell'art. 6, commi 6 e 7 della Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27. Considerato che tale scadenza cade in giorno festivo, il termine per la presentazione delle candidature è individuato di diritto al 28 settembre 2026;
- che, per presentare la propria proposta di candidatura, il candidato dovrà accedere al portale delle nomine e designazioni del Consiglio regionale del Veneto raggiungibile all'indirizzo https://consiglioveneto.elixforms.it e compilare il modulo di candidatura esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID, CIE o CNS;
- che i Consiglieri regionali possono presentare proposte di candidatura ai sensi dell'art. 6, comma 5 bis della L.R. n. 27/1997, in forma digitale;
- che le proposte di candidatura devono contenere la dichiarazione di non versare nelle condizioni di ineleggibilità previste dall'art. 7 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 o in quelle previste dall'art. 2382 del codice civile, né in quelle di ineleggibilità o decadenza previste all'art. 17 dello Statuto della società, nonché l'inesistenza di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea;
- che le proposte di candidatura devono contenere una dichiarazione riportante la posizione del candidato al momento della presentazione delle stesse nei confronti delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
- che l'efficacia della nomina è condizionata alla presentazione, al momento dell'accettazione dell'incarico da parte dell'interessato, della dichiarazione di insussistenza di una delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
- che le proposte di candidatura devono contenere una dichiarazione riportante l'assenza delle cause di incompatibilità previste dall'art. 10 della L.R. n. 27/1997;
- che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 bis della L.R. n. 27/1997, le candidature ritenute idonee restano valide fino alla scadenza del mandato per il quale sono state istruite, ma comunque non oltre la fine della legislatura, solo per sostituzioni che dovessero rendersi necessarie;
- che, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR, i dati personali raccolti saranno trattati dai competenti Uffici regionali, anche tramite strumenti informatici e telematici, per le finalità previste dalla Legge regionale n. 27/1997, nonché dal Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, secondo i principi previsti dall'art. 5 del GDPR e nei limiti necessari al perseguimento delle finalità predette o connesse alle pubbliche funzioni esercitate, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. Il conferimento dei dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione. I dati forniti possono essere comunicati ad altre amministrazioni pubbliche a fini di verifica di quanto dichiarato ed essere diffusi nei limiti previsti dalla vigente normativa. I dati non saranno trasferiti presso un paese esterno allo Spazio Economico Europeo e non sono sottoposti ad alcun processo decisionale automatizzato. I dati raccolti saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Il Titolare del trattamento dei dati è il Consiglio regionale, con sede a Palazzo Ferro Fini, San Marco, 2321 - 30124 Venezia. Il delegato al trattamento dei dati è il Dirigente capo servizio responsabile del procedimento. Gli interessati hanno il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (art. 15 e ss. del GDPR); l'apposita istanza è presentata contattando il succitato delegato al trattamento dei dati. Il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer) presso il Consiglio regionale del Veneto ha sede a Palazzo Ferro Fini, San Marco, 2321 - 30124 Venezia, indirizzo e-mail: rpd@consiglioveneto.it. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali, con sede in Piazza Venezia, 11 - 00187 Roma, o di adire le opportune sedi giudiziarie;
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Il Presidente Alberto Stefani