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CONSORZIO DI BONIFICA "ADIGE PO", ROVIGO
Accordo di Programma Quadro tra il Comune di Bagnolo di Po ed il Consorzio di Bonifica Adige Po di collaborazione per la realizzazione di interventi pubblici di reciproco interesse.
L’anno 2025, nella data risultante dall’ultima sottoscrizione digitale del presente atto, tra le parti sotto elencate:
- Comune di Bagnolo di Po, con sede in Piazza Marconi n.159 - Bagnolo di Po (RO), C.F. 82001890290, rappresentato dal Sindaco Amor Zeri, nato il 21/02/1952 a Lendinara (RO),che agisce in questo atto in qualità di legale rappresentante;
- Consorzio di Bonifica Adige Po, con sede in Piazza Garibaldi, 8 - 45100 Rovigo (RO), C.F. 93030520295, rappresentato dal Presidente, Legale Rappresentante pro tempore Sig. Roberto Branco, nato il 24/06/1975 a Cologna Veneta (VR), che agisce in questo atto in forza della delibera del C.d.A. n.12/5 del 5/08/2024.
Stante quanto previsto dall’art. 34 D.Lgs. 267/2000, dall’art. 15 della L. 241/1990, dall’art. 16, comma 3, e art. 34 della L.R. Veneto 12/2009 e dall’art. 7, del D.Lgs. 36/2023.
PREMESSO
TUTTO CIÒ PREMESSO TRA LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
1. Premesse
Le premesse fanno parte integrante del presente Accordo e ne costituiscono le motivazioni.
2. Oggetto
a) Col presente accordo di programma quadro le parti, in spirito di leale collaborazione, intendono mettere in campo soluzioni operative per risolvere problematiche di interesse comune alle opere pubbliche di reciproca pertinenza collocate nel territorio (ad esempio sistemazione di ponti stradali comunali su canali di bonifica, franamenti che interessano strade comunali e canali di bonifica), effettuare interventi o manutenzioni sui fossi privati o comunali che rivestono particolare importanza per garantire il regolare deflusso delle acque della rete idrica minore, al fine di ottimizzare l’utilizzo delle reciproche risorse economiche ed umane, nel rispetto dei principi di economicità e buon andamento e delle norme in premesse citate oltre che di altre che in casi specifici le parti intendano richiamare.
b) Gli interventi concordati dalle parti saranno realizzati principalmente mediante l’auto produzione e secondo la cooperazione amministrativa di cui all’art. 7 del D.Lgs. 36/2023.
c) Il presente accordo di programma quadro sarà utilizzato quale premessa per la stipulazione di specifiche ed apposite convenzioni tra le parti (anche tramite scambio di lettere), per la risoluzione di volta in volta di specifici interventi o attività, con definizione precisa e concreta delle stesse, degli specifici compiti di ciascun Ente e della ripartizione delle rispettive spese. Ove dette convenzioni applicative del presente Accordo di Programma comportino variazione degli strumenti urbanistici, l’adesione del sindaco deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza. L’approvazione di dette convenzioni applicative del presente Accordo di Programma possono comportare, da parte del Comune, la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere (che cessa di efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni). Di norma sarà compito del Comune ottenere la disponibilità delle aree interessate dagli interventi e curare i rapporti con i proprietari privati.
d) Le parti potranno concordare di collaborare anche nella progettazione, affidamento ed esecuzione di interventi che siano finanziati dallo Stato o dalla Regione. In tal senso, il Consorzio di Bonifica Adige Po potrà mettere a disposizione del Comune la propria struttura tecnica, amministrativa ed operativa, anche nell’ambito della Centrale Unica di Committenza AdiDelta, di cui è capogruppo, la quale è qualificata in ANAC per progettare, affidare ed eseguire, lavori, servizi e forniture di qualunque importo.
e) Gli interventi previsti dal presente accordo rientrano fra quelli istituzionali assegnati al Consorzio di Bonifica Adige Po dalle disposizioni di leggi vigenti e, pertanto, ai sensi dell’art. 1, comma 1-bis, D.L. n. 125 dell’11/04/1989, convertito con L. n. 214 del 02/06/1989, come modificato dall’art. 8, D.L. 27/04/1990, n. 90, convertito con L. n. 165 del 26/06/1990, le attività svolte dal Consorzio per il loro conseguimento non costituiscono attività commerciale. Conseguentemente le spese previste ed eventualmente anticipate dal Consorzio per l’utilizzo del proprio personale e dei propri mezzi saranno rendicontate e verrà richiesto il rimborso al Comune, per quanto di sua competenza, in base ai costi effettivi sostenuti. Il materiale eventualmente acquistato dal Consorzio sarà comprensivo dell’Iva corrisposta dal Consorzio ai fornitori.
3. Modalità di sottoscrizione dell’Accordo
Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82.
4. Registrazione e bolli
La registrazione del presente Accordo verrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi della vigente normativa. Tutte le relative spese, compreso il bollo, sono a carico della parte richiedente la registrazione.
5. Durata dell’Accordo
Il presente Accordo avrà durata dalla data della sua sottoscrizione per 5 anni e sarà tacitamente rinnovato per lo stesso periodo. Le parti potranno in ogni momento recedere dall’accordo mediante comunicazione scritta da inviare, a mezzo pec, almeno 6 mesi prima. In ogni caso le parti potranno concordare in ogni momento eventuali modifiche o la cessazione anticipata dell’accordo.
6. Vigilanza
L’attività di vigilanza sulla corretta e tempestiva attuazione del presente Accordo è esercitata dal Segretario del Comune e dal Direttore Generale del Consorzio.
7. Pubblicazione
Il presente Accordo sarà pubblicato dai due Enti nell’apposita sezione di Amministrazione trasparente del proprio portale ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 del D.Lgs. 33/2013. Ai sensi del comma 4 dell’art. 34, D.Lgs. 267/2000, l’Accordo di Programma sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto a cura e spese del Consorzio di Bonifica Adige Po.
8. Trattamento dati
I comparenti dichiarano e riconoscono di essersi reciprocamente fornite le informative circa il trattamento dei dati personali previste dal Regolamento Europeo 679/2016 e dalla relativa normativa nazionale di attuazione per tempo vigente. Essi prendono atto che i dati personali saranno trattati per le sole finalità riconducibili all’adempimento degli obblighi e nell’esecuzione del presente Accordo di Programma e si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei citati dati personali. Le Parti dichiarano, altresì, che i dati forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni e qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto di norme di sicurezza.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente
Per il Comune di Bagnolo di Po dal Sindaco Amor Zeri
Per il Consorzio di Bonifica Adige Po dal Presidente Roberto Branco
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