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Bur n. 59 del 09 maggio 2025


CONSORZIO DI BONIFICA "ADIGE PO", ROVIGO

Accordo di Programma Quadro tra il Comune di San Martino di Venezze ed il Consorzio di Bonifica Adige Po di collaborazione per la realizzazione di interventi pubblici di reciproco interesse.

L’anno 2025, nella data risultante dall’ultima sottoscrizione digitale del presente atto, tra le parti sotto elencate:

Comune di San Martino di Venezze, con sede in San Martino di Venezze, n. 1 - cap 45030, C.F. 80001690298 rappresentato dalla Sindaca Dott.ssa Sette Elisa, nata il 16/08/1984 a Rovigo, che agisce in questo atto in forza della delibera della Giunta Comunale n. 17 in data 18/02/2025;

Consorzio di Bonifica Adige Po, con sede in Piazza Garibaldi, 8 a Rovigo (RO), C.F. 93030520295, rappresentato dal Presidente, legale rappresentante pro tempore Sig. Roberto Branco, nato il 24/06/1975 a Cologna Veneta (Vr), che agisce in questo atto in forza della delibera del CDA n. 12/5 in data 05/08/2024.

Stante quanto previsto dall’art. 34 D.Lgs 267/2000, dall’art. 15 della L. 241/1990, dall’art. 16, comma 3, e art. 34 della L.R. Veneto 12/2009 e dall’art. 7, del D.Lgs 36/2023.
 

PREMESSO

  • Che è interesse dei due Enti, in spirito di leale collaborazione, mettere in campo soluzioni operative per risolvere problematiche di interesse comune alle opere pubbliche di reciproca pertinenza collocate nel territorio (ad esempio sistemazione di ponti stradali comunali su canali di bonifica, franamenti che interessano strade comunali e canali di bonifica), effettuare interventi o manutenzioni sui fossi privati o comunali che rivestono particolare importanza per garantire il regolare deflusso delle acque della rete idrica minore, al fine di ottimizzare l’utilizzo delle reciproche risorse economiche ed umane, nel rispetto dei principi di economicità e buon andamento.
     
  • Che è loro intenzione procedere principalmente mediante l’auto produzione e secondo la cooperazione amministrativa di cui all’art. 7 del D.Lgs 36/2023. A tal fine la cooperazione amministrativa deve condurre a realizzare gli interventi nel massimo contenimento delle spese utilizzando in primis il personale ed i mezzi a disposizione dei due Enti.
     
  • Che con riguardo agli interventi sulla rete idrografica minore privata e comunale, individuati dal Comune di particolare importanza per garantire il regolare deflusso delle acque, si terrà conto di quanto previsto dal codice civile (artt. 861-891-892-893-909-910-911-913-915-916-917-1090-1091 relativi a distanze, allo scolo delle acque alla riparazione di sponde ed argini, alla rimozione degli ingombri in fossi, colatoi e altri alvei e alle spese per la riparazione, costruzione o rimozione degli argini, nonché alla manutenzione dei canali), dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” e s.m.i. (in particolare artt. 5-15-16-17-29-30-31-32- 33,70), dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (parte terza e parte quarta), dal il R.D. 8 maggio 1904, n. 368 “Regolamento per la esecuzione del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, e della L. 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi (artt. 134,140), dal R.D. 25 luglio 1904, n. 523 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”, dall’art. 21, delle Norme Tecniche del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento del Veneto (P.T.R.C.), dall’art.1, comma 2, lett. e) delle Norme Tecniche per la messa in sicurezza del territorio dai rischi geologici, idraulici e idrogeologici del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Rovigo (P.T.C.P.), dagli strumenti urbanistici comunali compreso il “Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.)”, dal Piano Generale di Bonifica e Tutela del Territorio” del Consorzio di Bonifica Adige Po (PGBTT), dall’art. 34 della L.R. Veneto 12/2009.
     
  • Che il presente accordo di programma quadro sarà utilizzato quale premessa per la stipulazione di specifiche ed apposite convenzioni tra le parti, per la risoluzione di volta in volta di specifici interventi o attività, con definizione precisa e concreta delle stesse, degli specifici compiti di ciascun Ente e della ripartizione delle rispettive spese. Ove dette convenzioni applicative del presente accordo di programma comportino variazione degli strumenti urbanistici, l’adesione del sindaco deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza. L’approvazione di dette convenzioni applicative del presente accordo di programma quadro possono comportare, da parte del Comune, la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere (che cessa di efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni). Di norma sarà compito del Comune ottenere la disponibilità delle aree interessate dagli interventi e curare i rapporti con i proprietari privati.
     
  • Che gli Enti potranno concordare di collaborare anche nella progettazione, affidamento ed esecuzione di interventi che siano finanziati dallo Stato o dalla Regione. In tal senso il Consorzio di Bonifica Adige Po potrà mettere a disposizione del Comune la propria struttura tecnica, amministrativa ed operativa, anche nell’ambito della Centrale Unica di Committenza AdiDelta, di cui è capogruppo, la quale è qualificata in ANAC per progettare, affidare ed eseguire, lavori, servizi e forniture di qualunque importo.
     
  • Che gli interventi previsti dal presente accordo rientrano fra quelli istituzionali assegnati al Consorzio di Bonifica Adige Po dalle disposizioni di leggi vigenti e, pertanto, ai sensi dell’art. 1, comma 1-bis, D.L. n. 125 dell’11/04/1989, convertito con Legge n. 214 del 02/06/1989, come modificato dell’art. 8, D.L. 27/04/1990, n. 90, convertito con Legge n. 165 del 26/06/1990, le attività svolte dal Consorzio per il loro conseguimento non costituiscono attività commerciale. Conseguentemente le spese previste ed eventualmente anticipate dal Consorzio per l’utilizzo del proprio personale e dei propri mezzi saranno rendicontate e richiesto il rimborso al Comune, per quanto di sua competenza, in base ai costi effettivi sostenuti. Il materiale eventualmente acquistato dal Consorzio sarà comprensivo dell’Iva corrisposta dal Consorzio ai fornitori.
     

TUTTO CIÒ PREMESSO TRA LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. Premesse

Le premesse fanno parte integrate del presente Accordo e ne costituiscono le motivazioni.

2. Oggetto

a) Col presente accordo di programma quadro le parti, in spirito di leale collaborazione, intendono mettere in campo soluzioni operative per risolvere problematiche di interesse comune alle opere pubbliche di reciproca pertinenza collocate nel territorio (ad esempio sistemazione di ponti stradali comunali su canali di bonifica, franamenti che interessano strade comunali e canali di bonifica), effettuare interventi o manutenzioni sui fossi privati o comunali che rivestono particolare importanza per garantire il regolare deflusso delle acque della rete idrica minore, al fine di ottimizzare l’utilizzo delle reciproche risorse economiche ed umane, nel rispetto dei principi di economicità e buon andamento e delle norme in premesse citate oltre che di altre che in casi specifici le parti intendano richiamare.

b) Gli interventi concordati dalle parti saranno realizzati principalmente mediante l’auto produzione e secondo la cooperazione amministrativa di cui all’art. 7 del D.Lgs 36/2023.

c) Il presente accordo di programma quadro sarà utilizzato quale premessa per la stipulazione di specifiche ed apposite convenzioni tra le parti (anche tramite scambio di lettere), per la risoluzione di volta in volta di specifici interventi o attività, con definizione precisa e concreta delle stesse, degli specifici compiti di ciascun Ente e della ripartizione delle rispettive spese. Ove dette convenzioni applicative del presente accordo di programma comportino variazione degli strumenti urbanistici, l’adesione del sindaco deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza. L’approvazione di dette convenzioni applicative del presente accordo di programma possono comportare, da parte del Comune, la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere (che cessa di efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni). Di norma sarà compito del Comune ottenere la disponibilità delle aree interessate dagli interventi e curare i rapporti con i proprietari privati.

d) Le parti potranno concordare di collaborare anche nella progettazione, affidamento ed esecuzione di interventi che siano finanziati dallo Stato o dalla Regione. In tal senso il Consorzio di Bonifica Adige Po potrà mettere a disposizione del Comune la propria struttura tecnica, amministrativa ed operativa, anche nell’ambito della Centrale Unica di Committenza AdiDelta, di cui è capogruppo, la quale è qualificata in ANAC per progettare, affidare ed eseguire, lavori, servizi e forniture di qualunque importo.

e) Gli interventi previsti dal presente accordo rientrano fra quelli istituzionali assegnati al Consorzio di Bonifica Adige Po dalle disposizioni di leggi vigenti e, pertanto, ai sensi dell’art. 1, comma 1-bis, D.L. n. 125 dell’11/04/1989, convertito con L. n. 214 del 02/06/1989, come modificato dell’art. 8, D.L. 27/04/1990, n. 90, convertito con L, n. 165 del 26/06/1990, le attività svolte dal Consorzio per il loro conseguimento non costituiscono attività commerciale. Conseguentemente le spese previste ed eventualmente anticipate dal Consorzio per l’utilizzo del proprio personale e dei propri mezzi saranno rendicontate e richiesto il rimborso al Comune, per quanto di sua competenza, in base ai costi effettivi sostenuti. Il materiale eventualmente acquistato dal Consorzio sarà comprensivo dell’Iva corrisposta dal Consorzio ai fornitori. Nessun onere potrà essere attribuito a carico del Comune di San Martino di Venezze se lo stesso non avrà provveduto precedentemente ad assumere l’impegno di spesa a carico del proprio bilancio.

3. Modalità di sottoscrizione dell’Accordo

Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82.

4. Registrazione e bolli

La registrazione del presente Accordo verrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi della vigente normativa. Tutte le relative spese, compreso il bollo, sono a carico della parte richiedente la registrazione.

5. Durata dell’Accordo

Il presente Accordo avrà durata dalla data della sua sottoscrizione per 5 anni e sarà tacitamente rinnovato per lo stesso periodo. Le parti potranno in ogni momento recedere dall’accordo mediante comunicazione scritta da inviare, a mezzo pec, almeno 6 mesi prima. In ogni caso le parti potranno concordare in ogni momento eventuali modifiche o la cessazione anticipata dell’accordo.

6. Vigilanza

L’attività di vigilanza sulla corretta e tempestiva attuazione del presente accordo è esercitata dal Segretario del Comune e dal Direttore Generale del Consorzio.

7. Pubblicazione

Il presente Accordo sarà pubblicato dai due Enti nell’apposita sezione di Amministrazione trasparente del proprio portale ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 del D.Lgs. 33/2013. Ai sensi del comma 4 dell’art. 34, D.Lgs 267/2000 l’Accordo di Programma sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto a cura e spese del Consorzio di Bonifica Adige Po.

8. Trattamento dati

I comparenti dichiarano e riconoscono di essersi reciprocamente fornite le informative circa il trattamento dei dati personali previste dal Regolamento Europeo 679/2016 e dalla relativa normativa nazionale di attuazione per tempo vigente. Essi prendono atto che i dati personali saranno trattati per le sole finalità riconducibili all’adempimento degli obblighi e nell’esecuzione del presente Accordo di Programma e si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei citati dati personali. Le Parti dichiarano, altresì, che i dati forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni e qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto di norme di sicurezza.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente


Per il Comune di San Martino di Venezze dalla Sindaca Dott.ssa Sette Elisa

Per il Consorzio di Bonifica Adige Po dal Presidente Roberto Branco

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