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Bur n. 70 del 20 luglio 2018


REGIONE DEL VENETO

Direzione Agroalimentare - Stoccaggio dei vini atti alla produzione di Pinot grigio "delle Venezie" DOC, ottenuti dalla vendemmia 2018. Legge 2138/2016, articolo 39 comma 4.

Si informa che i rappresentanti delle Organizzazioni di categoria, che rappresentano gli operatori della filiera produttiva della DOC ”delle Venezie” e il  legale rappresentante del Consorzio tutela vini della DOC “delle Venezie” hanno presentato in data 9 luglio 2018, con nota prot. n. 2018/24 la seguente richiesta ai sensi di quanto stabilito all’articolo 39, comma 4:

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  1. lo stoccaggio deve riguardare i quantitativi di prodotto (uve, mosti e vini) provenienti dalle superficie atte a Pinot grigio delle Venezie DOC ed oggetto di rivendicazione con la predetta denominazione;
     
  2. i quantitativi da sottoporre allo stoccaggio sono quelli provenienti dalle uve eccedenti i 150 q.li per ettaro, fino alla produzione massima consentita di 180 q.li per ettaro;
     
  3. la misura deve riguardare anche le produzioni di Pinot grigio provenienti dai superi di  produzione del 20% delle DOC storiche che hanno una produzione di uva certificabile massima di 150 q.li di uva ettaro, coesistenti nel medesimo territorio, i cui quantitativi eccedenti sono destinati a Pinot grigio delle Venezie DOC;
     
  4. sono escluse dalla presente richiesta le produzioni destinate a Pinot grigio delle Venezie DOC che sono oggetto anche della certificazione biologica;
     
  5. il periodo massimo dello stoccaggio dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2019, salvoeventuale ulteriore proroga da adottarsi in tempi congrui;
     
  6. lo svincolo delle produzioni potrà avere inizio non prima del marzo 2019, salvo situazioni eccezionali;
     
  7. la richiesta di sblocco di tutto o solo di una quota parte dei volumi sottoposti alla misura di cui alle lettere a), b) e c) sarà presentata alle competenti Amministrazioni dal Consorzio di tutela della DOC delle Venezie, accompagnata da adeguata relazione sull’evoluzione del mercato del Pinot grigio delle Venezie DOC che evidenzi i risultati ottenuti e che il trend di utilizzazione della denominazione è coerente con la presente richiesta;
     
  8. la richiesta di eventuale riclassificazione di tutto o solo di una quota parte dei volumi sottoposti alla misura di cui alle lettere a), b)e c) sarà presentata alle competenti Amministrazioni dal Consorzio di tutela della DOC delle Venezie, accompagnata da adeguata relazione che evidenzi la necessità di adottare la predetta decisione al fine di stabilizzare il funzionamento del mercato dei vini Pinot grigio delle Venezie DOC; nel caso il predetto Consorzio non abbia ancora acquisito il riconoscimento di cui all’articolo 41, comma 4, della legge n. 238/2016 la richiesta di riclassificazione sarà presentata previa intesa con le Organizzazioni di categoria che hanno sottoscritto il presente documento;
     
  9. nel caso dell’eventuale riclassificazione di cui alla lettera h), è preclusa la riclassificazione a Pinot grigio delle Venezie DOC di vino o mosto Pinot grigio atto o certificato con una delle altre DOC esistenti sul territorio della DOC delle Venezie o di Pinot grigio atto alla pratica correttiva per la preparazione della partita destinata alla spumantizzazione prevista all’articolo 5 dei disciplinari di produzione delle DOCG Conegliano Valdobbiadene Prosecco e Asolo Prosecco e della DOC Prosecco;
  • l’applicazione della preclusione citata alla lettera i) ha valore dalla data di presentazione della domanda da parte del Consorzio di tutela ai sensi della lettera h).>>

Chiunque abbia interesse può prendere visione della documentazione prodotta dal succitato Consorzio, rivolgendosi a:

Regione del Veneto
Direzione agroalimentare
Unità organizzativa competitività imprese agricole – Ufficio vitivinicolo 
-    al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
agroalimentare@pec.regione.veneto.it (e per conoscenza all’indirizzo e-mail
della scrivente Direzione: agroalimentare@regione.veneto.it)

In relazione alla procedura riguardante la richiesta in oggetto, le eventuali istanze e controdeduzioni dovranno pervenire alla scrivente Direzione, con le modalità di cui sopra, non oltre 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Veneto.

Al fine di evitare richieste di dati integrativi e di consentire alla scrivente di procedere autonomamente alla consultazione delle banche dati, i soggetti operatori della filiera (viticoltori –vinificatori – imbottigliatori) che intendono presentare istanze e controdeduzioni sono tenuti a riportare nella comunicazione i riferimenti del CUAA e dell’eventuale partita IVA.

 

Il  Direttore Dott. Alberto Zannol

Il Vicario Dott. Alberto Andriolo

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