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Bur n. 117 del 28 agosto 2026


Materia: Statuti

UNIONE DEI COMUNI "DEL MIRANESE", MIRANO (VENEZIA)

Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 2 del 8 maggio 2026 Statuto dell’Unione dei Comuni del Miranese approvato con Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 1 del 10 aprile 2015 e modificato con Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 2 del 8 maggio 2026.

STATUTO

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 -Oggetto

Art. 2 -Finalità

Art. 3 -Obiettivi programmatici

Art. 4-Principi e criteri generali dell'azione amministrativa

Art. 5 -Sede ed adesione di altri Comuni

Art. 6 -Durata

Art. 7 -Scioglimento

Art. 8 -Recesso

TITOLO II

COMPETENZE

Art. 9 -Funzioni e servizi

Art.10-Modalità di attribuzione delle funzioni e servizi
all’Unione e relativa gestione

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

Art. 11 -Organi dell'Unione

Art. 12 -Il Consiglio dell'Unione

Art. 13 -Competenze del Consiglio

Art. 14 -Diritti e doveri dei Consiglieri

Art. 15-Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

Art. 16 -Consigliere Delegato

Art. 17 -Il Presidente

Art. 18 -Competenze del Presidente

Art. 19 -Il Vice Presidente

Art. 20 -Assemblea Generale

Art. 21 -La Giunta

Art.22-Competenze della Giunta dell'Unione

 

TITOLO IV

PARTECIPAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 23 -Principi della Partecipazione

TITOLO V

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 24 -Principi

Art. 25 -Organizzazione degli Uffici e dei Servizi

Art. 26 – Segretario generale dell'Unione

Art. 27 -Vice Segretario

Art. 28 – Funzioni e responsabilità degli uffici

Art. 29 -Controllo economico di gestione

TITOLO VI

FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 30 -Finanze dell'Unione

Art. 31 -Bilancio e Programmazione Finanziaria

Art.32-Revisione Economica e Finanziaria

Art. 33 -Servizio di Tesoreria

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 34 -Atti regolamentari

TITOLO VIII

ENTRATA IN VIGORE

Art. 35 – Norme finali e transitorie


TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI
 

Art. 1 - Oggetto
 

  1. In attuazione dell’art. 32 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e ss-mm-ii, delle Leggi Regionali attuative dell’art. 19 del D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni in Legge n. 135/2012 è costituita tra i Comuni di Martellago, Mirano, Noale, Salzano, l’Unione denominata “Unione dei Comuni del Miranese”.
  1. L’Unione dei Comuni è un Ente Locale con autonomia statutaria nell’ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle norme comunitarie, statali e regionali.
  1. I suoi organi collegiali si riuniscono, di norma, nella sede dell’Unione mentre gli uffici possono essere dislocati anche in luoghi diversi per assicurare la presenza dell’istituzione in tutto il territorio.
  1. L’ambito territoriale dell’Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
  1. L’Unione dei Comuni si identifica, negli atti e nel sigillo, con il nome “Unione dei Comuni del Miranese” e con lo stemma dell’Ente, composto da un simbolo raffigurante una villa veneta stilizzata e la scritta in stampatello minuscolo “Terra dei Tiepolo” per valorizzare la permanenza dei pittori Giambattista Tiepolo (1696-1770) e il figlio Giandomenico Tiepolo (1727-1804) nel territorio dell’Unione;
  1. Nelle cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze è esibito il gonfalone dell’Ente; l’uso dello stemma e del gonfalone, nonché le loro caratteristiche particolari, sono disciplinati da apposito regolamento, che disciplina anche i casi di concessione in uso dello stemma ad enti ed associazioni aventi sede nel territorio dell’Unione dei Comuni e le relative modalità d’uso.
  1. Lo Statuto, approvato con le modalità previste dall’art. 32 del D. Lgs. 267/2000, nell’ambito dei principi fissati dalla legge, determina le norme fondamentali dell’organizzazione e dell’attività dell’Unione dei Comuni del Miranese (di seguito “Unione”), alle quali devono conformarsi tutti gli atti sotto ordinati.
  1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio dell’Unione con le medesime modalità previste per l’approvazione dello Statuto stesso, nel rispetto di quanto stabilito dall’art.32, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000.
  1. L’Unione emana regolamenti nelle materie previste dalla legge e dal presente Statuto e, in generale, nelle materie di propria competenza.


Art. 2 - Finalità
 

  1. L'Unione persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo delle comunità che la costituiscono, conformandosi ai principi di sussidiarietà, adeguatezza, efficacia, efficienza ed economicità.
  1. L’Unione, al fine di realizzare economie di scala e un livello adeguato di servizi per l’intero territorio, esercita una pluralità di funzioni amministrative attraverso il trasferimento e la convenzione di funzioni e servizi da parte dei Comuni;
  1. L'Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi comunali e sovra comunali e alla loro specificazione ed attuazione.


Art. 3 - Obiettivi programmatici

  1. Sono obiettivi prioritari dell’Unione:
  1. promuovere e concorrere allo sviluppo socio-economico dei Comuni, favorendo la partecipazione dell'iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati alla realizzazione di iniziative di interesse generale. A tal fine, l'Unione tutela l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente materiale e della salute dei cittadini;
  2. valorizzare il patrimonio artistico, i centri storici e le tradizioni culturali;
  3. potenziare e armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi con le esigenze generali dei cittadini, assicurando l'equo utilizzo delle risorse, adottando criteri di efficienza, efficacia ed economicità;
  4. favorire la qualità della vita delle popolazioni per meglio rispondere alle esigenze connesse al completo e armonico sviluppo della persona;
  5. mantenere costanti e produttivi rapporti con i Comuni e gli Organismi sovracomunali per esercitare una efficace influenza per la promozione e lo sviluppo del territorio dell'Unione, condividendo strategie comuni.

Art.4 - Principi e criteri generali dell'azione amministrativa

  1. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti e all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza e al contenimento dei costi, ferma restando la salvaguardia delle identità municipali.
  2. L'Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, raccordando la propria azione amministrativa con quella degli Enti Pubblici operanti nel territorio; tiene i rapporti con i Comuni partecipanti e con gli altri Enti Pubblici secondo il principio della leale collaborazione; organizza l'apparato burocratico secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza; promuove la semplificazione dell'attività amministrativa.
  1. Gli organi dell'Unione hanno cura di provvedere che l'assunzione di obbligazioni, impegni e in genere tutti i rapporti obbligatori passivi intestati all'Unione prevedano una durata non superiore a cinque anni, salvo particolari impegni dove sia disposto espressamente l'obbligo di superare il quinquennio.


Art. 5 - Sede e adesione di altri Comuni
 

  1. La sede legale dell'Unione è stabilita presso Villa Belvedere in via Belvedere n. 6, 30035 - Mirano (VE).
  1. Gli organi possono riunirsi e gli uffici possono essere situati anche in località diverse, purché nell'ambito del territorio dell'Unione.
  2. Altri comuni possono manifestare la volontà di aderire all'Unione; la collaborazione tra l'Unione e l'ente che ha interesse ad aderire viene avviata mediante appositi incontri e/o conferenze di servizi tra gli organi rappresentativi dell'Unione e del Comune. L'adesione all'Unione avviene, nelle forme previste dalla legge, mediante deliberazione di approvazione del presente Statuto da parte del Consiglio Comunale del Comune candidato nelle forme previste dalla legge. La deliberazione del Consiglio Comunale dovrà essere recepita da apposita deliberazione del Consiglio dell'Unione.


Art. 6 - Durata
 

  1. L'Unione ha una durata a tempo indeterminato.


Art. 7 - Scioglimento
 

  1. L'Unione viene dichiarata sciolta nel caso rimanga un solo Comune aderente a seguito del recesso di uno o più Comuni, lasciando un solo Comune aderente all'Unione.
  1. Lo scioglimento dell’Unione può essere inoltre disposto con l’approvazione di una uguale deliberazione consiliare da parte dei Consigli Comunali di tutti i Comuni partecipanti, adottata con le stesse procedure e la stessa maggioranza richieste per le modifiche statutarie. A seguito di tale deliberazione, i Comuni, oltre a ritornare nella piena titolarità delle funzioni e dei compiti precedentemente conferiti, succedono all’Unione in tutti i rapporti giuridici e in tutti i rapporti attivi e passivi, in proporzione alla quota di riparto stabilita in riferimento ad ogni singola funzione o servizio.
  1. Lo scioglimento avrà efficacia solamente dopo aver dato seguito ai seguenti adempimenti:
  • il Consiglio dell'Unione delibera la messa in liquidazione dell'Unione;
  • la Giunta dell'Unione nomina un Commissario liquidatore, il quale nei 60 giorni successivi dovrà depositare la proposta di liquidazione e il piano di riparto delle risorse strumentali, patrimoniali e del personale, indicante la parte spettante a ciascun Comune;
  • la funzione di Commissario liquidatore dovrà terminare entro il 31/12 dell'anno successivo all'incarico.
  1. Nel caso di scioglimento il personale dell'Unione viene trasferito, senza soluzione di continuità, ai Comuni di provenienza ante costituzione dell’Unione. Il personale che a partire dalla costituzione, o dalla data di adesione di nuovi enti, fino alla data di scioglimento sia stato assunto, in sostituzione del personale di cui al precedente periodo o in forza di ulteriori capacità assunzionali trasferite dai Comuni aderenti, viene individuato con apposita Deliberazione di Giunta dell’Unione e trasferito anch’esso, senza soluzione di continuità, ai Comuni di pertinenza.
  1. La Giunta, con apposita deliberazione, approva la proposta di liquidazione secondo le modalità descritte al comma 2 del presente articolo, che può essere oggetto di modifica solo ed esclusivamente previo diverso accordo unanime tra tutti i Comuni partecipanti all’Unione.
  1. Le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente articolo saranno decise da una commissione arbitrale composta da:
  • Presidente dell'Unione;
  • Sindaci dei Comuni aderenti;
  • Un esperto di diritto amministrativo nominato, con Deliberazione della Giunta dell’Unione;

In caso di mancato accordo la nomina dell’esperto avverrà a cura del Presidente del Tribunale di Venezia.


Art. 8 - Recesso
 

  1. Ogni comune partecipante può recedere unilateralmente dall’Unione con deliberazione consiliare del Comune recedente, adottata dai 2/3 dei consiglieri comunali entro il mese di giugno.
  2. Gli effetti del recesso decorrono dal 1° gennaio dell'anno solare successivo. Da tale data il Comune recedente perde il diritto di avvalersi della denominazione e dello stemma dell'Unione.
  3. Se il Sindaco del Comune recedente ricopre, alla data di presentazione della richiesta di recesso, la carica di Presidente dell’Unione, decade e la stessa viene assunta dal Sindaco che segue nell’ordine di turnazione stabilito dalla Giunta dell’Unione.
  1. Le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente articolo saranno decise da una commissione arbitrale composta da:
  • Presidente dell'Unione;
  • Sindaci dei Comuni aderenti;
  • Un esperto di diritto amministrativo nominato, con Deliberazione della Giunta dell’Unione;
  1. Salvo diverso accordo tra i Comuni facenti parte dell'Unione trovano applicazione le prescrizioni di cui ai successivi punti:
     
  1. tutti i beni mobili ed immobili apportati dal Comune che recede, concessi in uso all’Unione, ritorneranno nella disponibilità dello stesso;
  1. il personale dell'Unione viene trasferito, senza soluzione di continuità, al Comune di provenienza ante costituzione dell’Unione. Il personale che a partire dalla costituzione, o dalla data di adesione se successiva, fino alla data di recesso sia stato assunto, in sostituzione del personale di cui al precedente periodo o in forza di ulteriori capacità assunzionali trasferite dai Comuni aderenti, viene individuato con apposita Deliberazione di Giunta dell’Unione e trasferito, senza soluzione di continuità;
  1. il Comune recedente avrà diritto a percepire da parte dell’Unione l’eventuale quota parte di avanzo di amministrazione e rimarrà obbligato verso l'Unione a riconoscere l’eventuale quota parte di disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione dell’ultimo esercizio in cui ha partecipato il Comune recedente approvato dal Consiglio dell’Unione. Il criterio con il quale si procederà alla quantificazione della quota di avanzo/disavanzo in capo al Comune recedente sarà il c.d. criterio della “spesa storica” calcolato mediante l’incidenza percentuale del trasferimento del Comune che recede rispetto al totale dei trasferimenti complessivi dei Comuni aderenti;
  1. I beni mobili, le attrezzature e i beni immobili acquistati dall’Unione con fondi propri, avanzo di amministrazione o trasferimenti regionali e/o nazionali, che l’organo esecutivo dell’Unione con apposita deliberazione individuerà, saranno trasferiti al Comune recedente. Il valore che quest’ultimo dovrà riconoscere all’Unione sarà calcolato al valore risultante dall’inventario al 31 dicembre dell’ultimo anno di appartenenza all’Unione del Comune recedente, al netto delle quote di ammortamento;
  1. I proventi derivanti da sanzioni del codice della strada e da sanzioni amministrative ai regolamenti comunali, ancora da trasferire al Comune recedente alla data del 31 dicembre dell’ultimo anno di appartenenza all’Unione del Comune recedente, saranno quantificati mediante determinazione analitica e puntuale dei proventi spettanti secondo il principio di territorialità. L’Unione trasferirà al Comune recedente anche i proventi che incasserà successivamente alla data di recesso sempre secondo il principio di territorialità.
  1. Nel caso in cui l’Unione avesse apportato capitali, fondi o conferimenti in denaro diretti e indiretti su beni immobili di proprietà del Comune recedente, quest’ultimo dovrà riconoscere il beneficio acquisito dall’investimento. Il comune recedente dovrà restituire all’Unione il valore residuo risultante dall’inventario al 31-12 dell’ultimo anno al netto del fondo ammortamento e della quota di partecipazione dell’ente stesso, come stabilito all’art. 32.
  1. Il Comune che recede dovrà riconoscere all’Unione la quota di contributi Regionali o Nazionali percepiti dall’Unione di cui il Comune recedente ne è stato beneficiario diretto o indiretto, nella misura che l’ente erogatore determinerà sulla base di criteri stabiliti dall’ente stesso.


TITOLO II - COMPETENZE
 

Art. 9 - Funzioni e servizi
 

  1. Alla data di approvazione del presente statuto sono trasferiti all’Unione i servizi delle presenti funzioni di cui alla tabella n. 1.
     

FUNZIONI FONDAMENTALI

SERVIZI

Organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo

  • Controllo di gestione
  • Gestione del personale
  • Servizio notifiche dell’amministrazione

Attività in ambito comunale di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi

  • Servizio di protezione civile e coordinamento Interventi a seguito di calamità naturali

Polizia Locale e polizia amministrativa locale

  • Polizia locale
  • Polizia amministrativa
  • Polizia commerciale
  1. Per quanto riguarda la funzione di polizia locale, il Sindaco di ogni Comune rimane titolare della funzione di ufficiale di governo ai sensi del D.Lgs 267/00. Il Presidente dell’Unione svolge le funzioni attribuite al sindaco dall’art. 2 della legge 7 marzo 1986, 65. Inoltre, le disposizioni di cui all’art. 57, comma 1, lett. b), del codice di procedura penale, e di cui all’art. 5, comma 1, della legge 7 marzo 1986, n. 65, relative all’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria nell’ambito territoriale di appartenenza del personale di polizia locale, si intendono riferite al territorio dei comuni in cui l’unione esercita le funzioni stesse.
  2. Per quanto riguarda la funzione di protezione civile, all’Unione spettano l’approvazione e l’aggiornamento dei piani di emergenza di cui all’art. 15, commi 3 bis e 3 ter, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché le connesse attività di prevenzione e approvvigionamento, mentre i Sindaci dei Comuni restano titolari delle funzioni di cui all’art. 15, comma 3, della predetta legge n. 225 del 1992 s.m.i..
  3. Il servizio inerente la “gestione del personale” confluirà in Unione per fasi successive di attivazione; in sede di prima attuazione il servizio avrà ad oggetto la gestione di tutte le procedure di reclutamento del personale a tempo determinato e indeterminato, quali, concorsi pubblici per esami e/o titoli ed esami, Selezioni uniche, mobilità tra enti, procedure per le assunzioni obbligatorie L. 68/1999 e assunzioni dalle liste di collocamento.
  4. L'Unione può altresì gestire in forma associata, ai sensi, nelle forme e con le procedure dell'art. 30 D.Lgs. 267/00, altre attività e servizi complementari, al fine di coordinarli ed assicurarne omogeneità, efficienza, efficacia ed economicità. La gestione in forma associata può essere, per talune funzioni particolarmente complesse, una fase prodromica al trasferimento di competenze.

Art. 10 - Modalità di attribuzione delle funzioni e servizi all’Unione e relativa gestione
 

  1. Il trasferimento delle funzioni e dei servizi viene effettuato da parte di tutti i Consigli Comunali dei Comuni e dal Consiglio dell’Unione;
  1. Il trasferimento si attua con l’approvazione da parte delle Giunte dei Comuni e della Giunta dell’Unione, di una deliberazione che prevede:
     
  1. il contenuto della funzione o del servizio trasferito;
  2. i rapporti finanziari tra gli enti comprendente un piano finanziario e un cronoprogramma;
     
  1. Il conferimento all’Unione di ulteriori funzioni e compiti, non rientranti nelle materie di cui all’art. 9, costituisce integrazione del presente Statuto ed è deliberato dai Consigli Comunali, con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.
  1. L’Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle funzioni e ai compiti trasferiti all’atto dell’approvazione della delibera con la quale si perfeziona tale trasferimento.


TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO
 

Art. 11 - Organi dell'Unione
 

  1. Sono organi dell'Unione dei Comuni del Miranese:
  • Il Consiglio dell'Unione;
  • Il Presidente;
  • La Giunta dell'Unione.
  1. I requisiti, lo status e le prerogative dei componenti gli organi dell'Unione sono determinati ai sensi del TUEL D.Lgs. n. 267/2000.
  1. I componenti dei predetti organi svolgono i compiti inerenti le proprie funzioni a titolo gratuito.


Art. 12 - Il Consiglio dell'Unione
 

  1. Il Consiglio dell'Unione è composto dai Sindaci e da 3 (tre) Consiglieri per ciascuno dei Comuni partecipanti all'Unione, eletti dai rispettivi Consigli Comunali, al proprio interno, con voto limitato a uno e di cui almeno un rappresentante della minoranza per ciascun Comune. Il numero dei componenti il consiglio dell'Unione dovrà rispettare le disposizioni legislative che disciplinano le Unioni di Comuni.
  1. Il Consiglio adotta un proprio regolamento di funzionamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
  1. Il Consiglio in prima convocazione è regolarmente costituito con l'intervento della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza assoluta dei votanti.
  1. In seconda convocazione è regolarmente costituito con l'intervento di almeno 1/3 dei componenti, non computando a tal fine il Presidente dell'Unione e delibera a maggioranza dei votanti.
  1. Al Consiglio possono partecipare, senza diritto al voto, gli assessori dei Comuni partecipanti all'Unione.


Art. 13 - Competenze del Consiglio
 

  1. Il Consiglio determina l'indirizzo politico amministrativo dell'Unione e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alle sue competenze.
  1. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi.
  1. Il documento programmatico presentato dal Presidente dell'Unione e approvato dal Consiglio, costituisce atto di riferimento sul quale il Consiglio esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo sull'azione politico amministrativa dell'ente.
  1. Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente dell'Unione, il quale esercita le funzioni che per legge gli sono attribuite.


Art. 14 - Diritti e doveri dei Consiglieri
 

  1. I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge secondo le procedure e le modalità stabilite dalla legge e dal Regolamento interno del Consiglio.


Art. 15 - Decadenza e dimissioni dei Consiglieri
 

  1. Il Consigliere che senza giustificato motivo non presenzi a n. 3 (tre) sedute consecutive, decade dalla carica.
  1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate per iscritto al Presidente del Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Unione nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
  1. La decadenza e le dimissioni da Consigliere Comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del Consiglio Comunale di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di Consigliere dell'Unione appena divenute efficaci.
  1. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, il Consiglio Comunale cui il Consigliere decaduto o dimesso appartiene provvede quanto prima a eleggere al proprio interno un nuovo Consigliere dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno ai propri membri presso il Consiglio dell'Unione.
  1. Qualunque componente degli organi dell'Unione, che nel corso del proprio mandato, per qualsiasi ragione confluisce, in seno al proprio Consiglio Comunale, in un gruppo consigliare diverso da quello originario e determina modificazioni agli assetti tra maggioranza e minoranza può essere sostituito dallo stesso Consiglio Comunale con altro componente.


Art. 16 - Consigliere Delegato
 

  1. Il Presidente dell'Unione, sentiti i sindaci, può nominare mediante decreto o atto equivalente, uno o più consiglieri dell'Unione delegati per lo svolgimento di particolari incarichi relativi a specifiche materie e per un periodo definito.
  1. Il Consigliere delegato può partecipare, nei limiti e nei termini dell’incarico conferitogli e senza diritto di voto, alle riunioni di Giunta.
  1. La struttura amministrativa dell'Unione collabora con il Consigliere Delegato nell'espletamento del proprio incarico.


Art. 17 - Il Presidente
 

  1. La Presidenza dell’Unione è stabilita dal presente Statuto per una durata pari a n. 2 (due) esercizi finanziari e compete, a turno, a ciascuno dei Sindaci dei Comuni facenti parte dell’Unione stessa. Con apposito provvedimento adottato dalla Giunta dell’Unione verrà stabilito l’ordine di turnazione. L’esercizio finanziario decorre dall’1° Gennaio.
  1. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente dell’Unione le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente, individuato nel Sindaco che, secondo turnazione, prenderà l'incarico l'anno successivo. In caso di assenza del Vice Presidente del Consiglio, presiede il Sindaco che segue nell'ordine di turnazione di cui al comma precedente.


Art. 18 - Competenze del Presidente
 

  1. Il Presidente dell’Unione rappresenta l'Unione dei Comuni del Miranese, convoca e presiede la Giunta, svolge le funzioni attribuite al Sindaco dall'art. 50 del T.U.E.L., D.Lgs. n. 267/2000, dal presente Statuto e dai Regolamenti nelle materie di competenza dell'Unione.
  1. Il Presidente, in quanto organo responsabile dell'Amministrazione dell'Unione sovrintende altresì al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti. Garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, tra strategie concrete di attuazione e loro risultati.
  1. Il Presidente dell’Unione ricopre sia la carica di Presidente della Giunta che la carica di Presidente del Consiglio.


Art. 19 - Il Vice Presidente
 

  1. Il Vice Presidente è il Sindaco che segue nell'elenco della turnazione alla Presidenza stabilito dalla giunta.
  1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione, disposta ai sensi di legge.
  1. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente e del Vice Presidente, le funzioni del Presidente sono esercitate dal Sindaco che segue nell'ordine di turnazione.

Art. 20 - Assemblea generale
 

Il Presidente dell'Unione può proporre la convocazione, in seduta congiunta dei Consigli Comunali dei Comuni appartenenti all'Unione, un’assemblea generale per riferire dell'attività svolta dall'Unione stessa e recepire eventuali istanze o proposte.


Art. 21 - La Giunta
 

  1. La Giunta dell'Unione è composta dai Sindaci dei Comuni aderenti all’Unione.
  1. Nel caso di assenza o di impedimento prolungato del Sindaco per gravi motivi, lo stesso sarà sostituito dal Vice Sindaco.
  1. La Giunta dell'Unione è convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione, delibera a maggioranza dei votanti ed è regolarmente costituita con la partecipazione della maggioranza dei componenti.
  1. Il Presidente può, con apposito decreto o atto equivalente, delegare i Sindaci facenti parte della Giunta dell’Unione per lo svolgimento di determinate funzioni o servizi affidati all'Unione.


Art. 22 - Competenze della Giunta dell'Unione
 

  1. La Giunta dell'Unione elabora, interpreta e attua gli indirizzi generali definiti dal Consiglio dell’Unione al fine della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l'azione dell'apparato amministrativo e svolgendo attività di proposta nei confronti del Consiglio, a cui riferisce periodicamente sulla propria attività.
  1. Il Presidente può affidare ai Sindaci il compito di sovrintendere un particolare settore di amministrazione o specifici progetti al fine di dare impulso all'attività degli uffici, secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio e di vigilare sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.
  1. La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna e rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze attribuite al Presidente, ovvero al personale dipendente con responsabilità apicali.
  1. Il Presidente e la Giunta dell'Unione forniscono periodicamente ai Consigli dei Comuni aderenti rapporti globali e per settori di attività sull'andamento della gestione in relazione agli obiettivi indicati nella relazione programmatica.
  1. La Giunta dell'Unione adotta, altresì, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.


TITOLO IV - PARTECIPAZIONE AMMINISTRATIVA
 

Art. 23 - Principi della Partecipazione
 

  1. Ai cittadini e ai residenti nell’ambito territoriale di riferimento, l’Unione assicura il diritto di partecipare alla formazione delle scelte politico-amministrative, secondo i principi e le forme stabilite dall’apposito regolamento.
  1. L’Unione riconosce altresì il diritto degli interessati, degli utenti, delle formazioni sociali e delle associazioni e comitati titolari di interessi collettivi, di concorrere alla determinazione dell’indirizzo, attuazione e controllo delle attività poste in essere dall’amministrazione.
  1. L'Unione rende effettivo il diritto alla partecipazione politico-amministrativa, garantendo l'accesso alla informazione ed agli atti dell'Unione.
  1. Le modalità della partecipazione e dell'accesso sono stabilite da un apposito regolamento.


TITOLO V - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
 

Art. 24 - Principi
 

  1. Gli organi dell'Unione individuano obiettivi prioritari e stabiliscono le modalità per la valutazione della qualità dei risultati in relazione agli obiettivi definiti e all'efficienza nell'uso delle risorse.
  1. L'azione Amministrativa deve tendere al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'area e dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell'Unione.
  1. A tal fine l'Unione dei Comuni assume i metodi della formazione e della valorizzazione del proprio apparato burocratico; cura inoltre la progressiva informatizzazione della propria attività, secondo metodi che ne consentano l'accesso anche tramite terminali posti presso gli uffici dei Comuni od altri luoghi idonei.
  1. Per la semplificazione e la qualità dell'azione amministrativa, si provvede di norma mediante conferenze di servizi e il confronto con i lavoratori dipendenti e le loro organizzazioni sindacali.

Art. 25 - Organizzazione degli Uffici e dei Servizi
 

  1. L'ordinamento generale degli uffici e dei servizi è determinato nel rispetto della legge, del presente statuto e dei contratti collettivi di lavoro, da uno o più regolamenti deliberati dalla Giunta dell'Unione. Il regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi definisce le regole o caratteristiche del sistema di decisione e direzione dell’ente, specificando le finalità e le caratteristiche essenziali dei ruoli e determinando le responsabilità attribuite ai responsabili di servizio.
  1. L’Unione ha una propria dotazione organica e il personale dipendente è inquadrato nei ruoli organici e inserito nella struttura dell'Unione secondo criteri di funzionalità, flessibilità e razionalità operativa.
  1. L’Unione, può avvalersi dell’opera del personale dipendente dai comuni che ne fanno parte con le modalità stabilite dal Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi.


Art. 26 - Segretario generale dell'Unione
 

  1. L’Unione ha un Segretario, di norma coincidente con il Segretario del Comune cui compete la Presidenza e in ogni caso scelto dal Presidente.
  1. Il Segretario generale dell'Unione svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'Unione in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.
  1. Il Segretario generale dell'Unione sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili apicali e ne coordina l'attività.
  1. Esercita, oltre a quelle previste dai precedenti commi, le altre funzioni ad esso demandate dalla Legge e dai regolamenti ed in particolare:
  1. partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
  2. esprime il parere di regolarità tecnica e contabile sulle proposte di deliberazione, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'Unione non abbia responsabili dei servizi;
  3. assicura il controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva ai sensi dell'articolo 147-bis, commi 2 e 3 del TUEL;
  4. roga i contratti nell'interesse dell'Unione;
  5. esercita ogni altra funzione attribuitagli o conferitagli dal presidente dell'Unione.
  1. L'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, non comportano l'erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


Art. 27 - Vice Segretario
 

  1. L'Unione può avere un Vice Segretario per coadiuvare il Segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
  1. Potrà svolgere le funzioni di Vicesegretario dell'Unione uno dei vicesegretari dei Comuni aderenti, o altro dipendente dell'Unione avente i requisiti di legge, scelto dal Presidente.


Art. 28 - Funzioni e responsabilità degli uffici
 

  1. La gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai funzionari dell'Unione mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
    Le funzioni sono conferite con incarichi a tempo determinato di norma a funzionari apicali dell'Unione. Le funzioni gestionali inoltre possono essere attribuite a dirigenti o funzionari dei Comuni appartenenti all'Unione, a tal fine comandati o distaccati all'Unione dall'amministrazione di appartenenza, anche con comandi o distacchi a tempo parziale.
  2. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può altresì avvenire mediante contratto a tempo determinato, entro i limiti stabiliti dalla legge e con le modalità previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
    Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico. Per il periodo di durata dell’incarico i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.


Art. 29 - Controllo economico di gestione
 

  1. Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.
  1. Il controllo di gestione è svolto con cadenza periodica definita dal regolamento di contabilità dell'Ente.


TITOLO VI - FINANZA E CONTABILITÀ
 

Art. 30 - Finanze dell'Unione
 

  1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite. I Comuni sono tenuti a versare all'Unione la quota relativa alla copertura del reperimento delle risorse dell'unione per la gestione corrente e per gli investimenti.
  1. La compartecipazione dei Comuni alle spese generali avviene con il criterio del trasferimento della spesa storica dei comuni, salvo diversa modalità definita in sede di approvazione del bilancio di previsione triennale. Medesimo criterio vale anche nel caso di nuove adesioni e per spesa storica si intende la spesa impegnata per l’esercizio della funzione o del servizio trasferito risultante dal rendiconto approvato dell’esercizio precedente alla adesione.
  1. All’Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati, come meglio declinato nelle convenzioni di conferimento delle funzioni e servizi. In particolare, per quanto attiene ai proventi delle sanzioni al codice della strada, i relativi incassi verranno introitati dall’Unione e riversati ai comuni aderenti secondo il principio di territorialità.
  1. All'Unione competono altresì le quote di contributi che lo Stato e/o la Regione eroghino o assegnino a favore delle Unioni.
  1. Ogni deliberazione relativa al conferimento di funzioni e servizi all’Unione deve prevedere i relativi trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali. Senza tale previsione e fino alla sua definizione la delibera di conferimento si considera inattuabile.


Art. 31 - Bilancio e Programmazione Finanziaria
 

  1. Il Consiglio dell’Unione delibera, entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale dei rispettivi strumenti finanziari, il bilancio di previsione per l’anno successivo ed il rendiconto di gestione.
  1. Il bilancio è composto dal Documento Unico di programmazione – DUP - e da un bilancio di previsione triennale. Il bilancio è redatto secondo i principi e le norme, per quanto compatibili, degli enti locali.
  1. L’ordinamento contabile dell’Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell’Unione.


Art. 32 - Revisione Economica e Finanziaria
 

  1. La revisione economico-finanziaria è svolta da un revisore nominato secondo le procedure stabilite per gli enti locali.
  1. Il regolamento di contabilità dell'Unione disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell’ organo di revisione.


Art. 33 - Servizio di Tesoreria
 

  1. Il servizio di tesoreria dell'Ente è svolto ai sensi di legge, da un tesoriere in base a convenzione deliberata dal Consiglio, in conformità a quanto previsto dal Titolo V della parte 2^ del D.Lgs. n. 267/2000.


TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI
 

Art. 34 - Atti regolamentari
 

  1. Ove necessario, sino all'emanazione di propri atti regolamentari, il Consiglio su proposta della Giunta può deliberare di adottare provvisoriamente i regolamenti in vigore presso uno dei Comuni che costituiscono l'Unione.


TITOLO VIII - ENTRATA IN VIGORE
 

Art. 35 - Norme finali e transitorie
 

  1. Il presente Statuto è approvato con le procedure previste dai commi 4 e 6 dell'art. 32 del D. Lgs. 267/2000.
  1. Lo Statuto è pubblicato nel BUR, affisso all'Albo Pretorio dei Comuni partecipanti per 30 giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
  1. Il presente Statuto entra in vigore al 1.1.2027.
  1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle modifiche statutarie.



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