Deliberazione del Consiglio dell’Unione dei Comuni n. 8 del 5 giugno 2026 Approvazione dello Statuto dell’Unione dei Comuni Terre del Retrone.
Con deliberazione di Consiglio dell'Unione dei Comuni Terre del Retrone n.8 del 05.06.2026 sono state approvate le seguenti modifiche allo Statuto dell'Unione:
Modifica art. 1. Oggetto
- Il presente Statuto disciplina, ai sensi del D. lgs. n. 267/2000, della L.R. Veneto n. 18/2012 e dell'atto costitutivo, le norme fondamentali sull'organizzazione e sul funzionamento dell'Ente locale autonomo Unione di Comuni la cui denominazione è: "Unione dei Comuni Terre del Retrone".
- L'Unione dei Comuni Terre del Retrone è costituita dai Comuni di Altavilla Vicentina, Creazzo, Sovizzo.
- Il presente Statuto è approvato dai Consigli dei Comuni partecipanti con le procedure previste dall'art. 6 del D. lgs. n. 267/2000 ed è modificabile con le stesse procedure.
- Le revisioni o modifiche del presente Statuto dell’Unione sono di competenza del Consiglio dell’Unione, come previsto dall’art.32, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, e sono approvate con la stessa procedura prevista per gli statuti comunali di cui all’art. 6, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.
- Gli Uffici dell’Unione di Comuni e dei singoli Comuni predispongono i mezzi più idonei per assicurare pubblicità e conoscibilità allo Statuto dell’Unione dei Comuni Terre del Retrone presso la cittadinanza, le istituzioni e le altre categorie ed aggregazioni sociali presenti sul territorio.
- E' possibile l'adesione all'Unione di altri Comuni. In tale caso, sull’adesione deve pronunciarsi favorevolmente il Consiglio dell'Unione. Il Comune che intende aderire all’Unione deve approvarne lo Statuto vigente con le maggioranze di cui all'art. 6 del D. lgs. n. 267/2000 e provvedere ad eleggere i propri rappresentanti in seno al Consiglio ai sensi del successivo art. 17.
- I nuovi Comuni aderenti dovranno contribuire al funzionamento dell’Unione mediante conferimento di personale proprio e/o capacità assunzionale e/o risorse economiche per il raggiungimento di almeno 1 (uno) figura operativa/amministrativa ogni 2.000 (duemila) abitanti del proprio territorio e arrotondando al numero intero più vicino. In caso di frazione pari a superiore a 0,5 l’arrotondamento avviene per eccesso; in caso di frazione inferiore a 0,5 per difetto.
- Qualora i Comuni aderenti non disponessero di personale proprio e/o capacità assunzionale la copertura della quota richiesta dovrà essere compensata economicamente per un importo annuo pari ad euro 50.000,00 (cinquantamila) per ogni figura operativa/amministrativa mancante. La quota di euro 50.000,00 sarà oggetto di aggiornamento a seguito di rinnovi contrattuali.
- Nei trenta giorni successivi all'adesione, i Consigli comunali dei singoli Comuni membri dell'Unione di Comuni, ivi compreso il Comune entrante, dovranno procedere alle modifiche dello Statuto necessarie e conseguenti.
Modifica art. 3. Sede, stemma
- La sede legale dell’Unione è situata nel Comune di Creazzo, Piazza del Comune, 6 - 36051 Creazzo (VI).
- Presso la sede dell'Unione si svolgono di norma le adunanze degli organi collegiali. Il Presidente può disporre la riunione degli organi in luoghi diversi dalla sede dell'Unione.
- L’Unione, con deliberazione del Consiglio, può dotarsi di un proprio stemma distintivo. La riproduzione e l’uso dello stemma e dei segni distintivi dell’Unione sono consentiti previa autorizzazione della Giunta.
Modifica art. 11. Organi dell’Unione
- Sono organi di governo e di indirizzo dell'Unione dei Comuni Terre del Retrone:
- il Presidente dell'Unione,
- la Giunta dell'Unione,
- il Consiglio dell’Unione.
- Il Sindaco dei Comuni membri può delegare ad interim un assessore del proprio Comune il quale rimane in carica fino a eventuale revoca motivata dell’incarico.
Modifica art. 12. Il Presidente
- La Presidenza dell'Unione dei Comuni Terre del Retrone, per una durata pari ad un (1) esercizio finanziario, compete a un Sindaco indicato dalla Giunta dell'Unione tra i Sindaci dei Comuni associati, secondo una turnazione in ordine alfabetico; turnazione che, se necessario, potrà essere variata in corso d'anno.
- In caso di assenza o impedimento del Presidente le funzioni sono esercitate da un assessore dal medesimo delegato e, in mancanza, dal Vice Sindaco dello stesso comune cui compete la presidenza di turno.
Modifica art. 13. Competenze del Presidente dell’Unione
- Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Unione dei Comuni Terre del Retrone, convoca e presiede la Giunta e il Consiglio dell’Unione, sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all’Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali. Sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi e all'esecuzione degli atti.
- Il Presidente nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge per gli enti locali, nonché dal presente Statuto e dai regolamenti dell’Unione.
- Svolge altresì le funzioni attribuite al Sindaco, compatibili con la natura dell'Unione dei Comuni.
Modifica art. 14. La Giunta dell'Unione
- La Giunta è composta dai Sindaci dell’Unione o loro delegati ed è presieduta dal Presidente dell'Unione.
- Il Sindaco componente della Giunta dell'Unione può essere validamente sostituito dal proprio Vicesindaco o da un Assessore formalmente delegato.
- La Giunta dell'Unione è convocata dal Presidente dell’Unione o da un assessore dal medesimo delegato e, in mancanza, dal Vice Sindaco dello stesso Comune cui compete la presidenza di turno in caso di sua assenza o impedimento. È presieduta dal Presidente o da un assessore dal medesimo delegato e, in mancanza, dal Vice Sindaco dello stesso Comune cui compete la presidenza di turno o da altro Sindaco secondo turnazione deliberata.
- La Giunta dell’Unione è regolarmente costituita con l'intervento della maggioranza assoluta dei componenti (quorum costitutivo) e delibera a maggioranza della rappresentatività di almeno il 50% della popolazione residente dell’Unione al 31 dicembre dell’anno o precedente (quorum deliberativo).
Modifica art. 17. Il Consiglio dell’Unione
- Il Consiglio dell’Unione è composto dal Presidente dell'Unione (che può essere sostituito dal Vice Sindaco dello stesso comune cui compete la presidenza di turno o da assessore delegato), dai Sindaci dei Comuni membri di diritto e dai rappresentanti dei Consigli dei Comuni che compongono l’Unione.
- Ciascun Consiglio comunale provvede ad eleggere i propri rappresentanti, scelti tra i Consiglieri comunali in carica:
- il gruppo o i gruppi di minoranza con votazione separata eleggono un (1) rappresentante della o delle minoranze consiliari
- il gruppo di maggioranza con votazione separata elegge due (2) rappresentanti della maggioranza consiliare.
- Qualora nel singolo Comune non sia presente gruppo di minoranza, alla nomina provvederà il gruppo di maggioranza
- Il Consiglio dell’Unione, in prima convocazione, è regolarmente costituito con l'intervento della maggioranza dei componenti (quorum costitutivo) e delibera a maggioranza della rappresentatività di almeno il 50% della popolazione residente dell'Unione al 31 dicembre dell'anno precedente (quorum deliberativo).
- In seconda convocazione è regolarmente costituito con l'intervento di almeno un terzo dei consiglieri (quorum costitutivo) e delibera a maggioranza dei presenti (quorum deliberativo).
- Al Consiglio possono partecipare, senza diritto al voto, gli Assessori dei Comuni partecipanti all'Unione di comuni.
- Il Consiglio può essere convocato anche su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti.
Modifica art. 18. Presidente del Consiglio
- Il Consiglio dell’Unione è presieduto dal Presidente dell’Unione (che può essere sostituito dal Vice Sindaco dello stesso comune cui compete la presidenza di turno o da assessore delegato)
- Il Presidente dell’Unione convoca il Consiglio dell’Unione e ne dirige i lavori e le attività.
- Il Presidente dell’Unione assicura un'adeguata e preventiva informazione ai consiglieri dell’Unione sulle questioni sottoposte al Consiglio.
Modifica art. 19. Composizione del Consiglio dell'Unione
- Ciascun Consiglio comunale provvede a nominare i propri rappresentanti in seno al Consiglio dell’Unione, scegliendoli fra i componenti il Consiglio Comunale, come specificato nel precedente art. 17 comma 1, tenendo conto che nella scelta dovrà essere, se possibile, garantita la parità di genere. La nomina deve essere effettuata entro quarantacinque giorni dalla data di costituzione dell'Unione e, successivamente, nella prima seduta di insediamento di ogni Consiglio Comunale.
- Il Consiglio dell'Unione viene integrato dai nuovi rappresentanti ogniqualvolta si proceda all'elezione del Sindaco ed al ritrovo del Consiglio comunale in uno dei Comuni facenti parte.
- I rappresentanti dei Comuni i cui Consigli Comunali siano stati rinnovati restano in carica sino alla proclamazione del nuovo Consiglio Comunale. Sino alla nomina dei rappresentanti presso gli organi dell’Unione, questi si limitano ad assumere soltanto gli atti urgenti e improrogabili.
- In caso di decadenza o cessazione per qualsiasi causa di un componente del Consiglio, il Comune interessato provvede alla relativa sostituzione nella seduta successiva alla comunicazione della vacanza.
Modifica art. 20. Competenze del Consiglio
- Al Consiglio dell’Unione si applicano gli articoli 42 e 43 del D.lgs. 267/2000 con riferimento alle attribuzioni dei Consigli ed ai diritti dei consiglieri.
- In particolare:
- definisce l'indirizzo dell’Unione, esercita il controllo politico sull’amministrazione e la gestione;
- approva, per l'esercizio delle funzioni e servizi di competenza dell'Unione, gli atti attribuiti dalla legge ai consigli comunali;
- nell'ambito dell'attività di indirizzo approva direttive generali, anche a conclusione di sessioni indette su particolari materie, in relazione alla propria attività istituzionale. Esso può impegnare la giunta a riferire sull'attuazione di specifici atti di indirizzo.Modifica art. 28. Il Segretario dell’Unione
Modifica art. 28. Il Segretario dell’Unione
- Il Presidente nomina Segretario dell’Unione uno fra i Segretari comunali in servizio presso i Comuni aderenti.
- L’incarico di Segretario dell’Unione è svolto gratuitamente senza alcuna possibilità di erogazione di ulteriori indennità o emolumenti rispetto all’incarico di Segretario comunale e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
- Il Segretario dell’Unione, nel rispetto delle direttive impartite dal Presidente, presta consulenza giuridica agli organi dell’Unione in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
- In caso di assenza o impedimento, il Segretario dell’Unione è sostituito da un dirigente o da un funzionario titolare di posizione organizzativa, scelto dal Presidente dell’Unione, che assume le funzioni di Vicesegretario e che cumula tale funzione con quelle proprie dell’incarico allo stesso conferito.
Modifica art. 29. Funzioni del Segretario dell’Unione
- Il Segretario dell’Unione partecipa alle riunioni del Consiglio dell’Unione e della Giunta dell’Unione e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Presidente dell’Unione. Supporta ed assiste in materia giuridico-amministrativa gli organi di governo e le Funzioni di Gestione rispetto alla conformità delle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti nell’adozione delle loro azioni, dei procedimenti e degli atti conseguenti.
- Il Segretario dell’Unione può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all’Unione e, con l’autorizzazione del Presidente, a quelle esterne; su richiesta, formula pareri ed esprime valutazione di ordine tecnico–giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Presidente, agli Assessori e ai singoli membri del Consiglio.
- Al Segretario dell’Unione si applicano le disposizioni dell'articolo 8 della Legge 23.03.1981 n. 93 e s.m.i. pertanto roga i contratti dell’Unione nei quali l’ente è parte, autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell’interesse dell’ente.
- Al Segretario dell’Unione spettano le attività di sovrintendenza e coordinamento dei Dirigenti e dei Responsabili di Servizio e la verifica dell’attuazione degli obiettivi dell’Ente.
- Il Segretario dell’Unione esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dai regolamenti o conferitagli dal Presidente dell’Unione. Alla funzione del Segretario dell’Unione si applicano le disposizioni dettate dal TUEL, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..
Modifica art. 30. Personale
- L'Unione può assumere personale proprio, previa definizione della dotazione organica, e può anche avvalersi dell'opera, totale o parziale, del personale dipendente dei Comuni che ne fanno parte.
- L'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali conferiti all’Unione comporta l'unificazione, compatibilmente con le esigenze dei singoli Comuni, delle strutture gestionali e amministrative.
- Il personale che opera nei Comuni partecipanti nei ruoli previsti per la gestione delle materie conferite, può essere trasferito alle dipendenze dell’Unione all’atto del conferimento di tali materie. La soluzione organizzativa sarà comunicata capillarmente e dettagliatamente ai dipendenti interessati, attuando i previsti passaggi di comunicazione alle Organizzazioni Sindacali.
- L’Unione si dota del Piano di attribuzione ai Comuni associati del personale dipendente proprio finalizzato alla sua riassegnazione, parziale o totale, ai Comuni associati nei casi previsti ai successivi commi 5 e 6. In seguito alla sua approvazione, in fase di stesura del bilancio di previsione e/o contestualmente alle procedure di assunzione, trasferimento o cessazione del rapporto di lavoro, l’Unione procede all’aggiornamento e/o alla modifica del Piano di cui al presente comma.
- Nel caso di scioglimento dell’Unione non conseguente alla fusione di tutti i Comuni associati, la totalità del personale dipendente dell'Unione transita nei ruoli organici dei Comuni associati secondo le previsioni del Piano di attribuzione ai Comuni associati del personale dipendente proprio di cui al precedente comma 4.
- Nel caso di recesso unilaterale da parte di un Comune associato, parte del personale dipendente dell'Unione transita nei ruoli organici del Comune recedente secondo le previsioni del Piano di attribuzione ai Comuni associati del personale dipendente proprio di cui al precedente comma 4.
- Qualora si addivenga alla costituzione di un nuovo Comune per fusione di tutti i Comuni associati, il personale dei singoli Comuni ed il personale dell'Unione confluisce stabilmente nella dotazione organica del nuovo Comune risultante dalla fusione stessa.
- Gli incarichi di direzione delle strutture e di alta specializzazione possono essere conferiti anche a contratto con rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.
Modifica art. 31. Collaborazione fra enti
- L'Unione dei Comuni ricerca, con le Amministrazioni comunali, ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere, nel rispetto delle professionalità dei rispettivi dipendenti, la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.
- La Giunta dell'Unione può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale, mediante provvedimenti di distacco e/o comando, se del caso assunti mediante rotazione, a tempo pieno o parziale. L'Unione ed i comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono altresì avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d'ufficio
- La gestione di particolari compiti è subordinata ad apposita convenzione nel rispetto del C.C.N.L. di categoria
- L'Unione dei Comuni, nell’ambito delle funzioni di propria competenza, indirizza e coordina l'adozione di ogni iniziativa diretta a diffondere cultura, metodi e strumenti in esecuzione dell’attività amministrativa fra loro conformi tra il proprio apparato e quello dei Comuni.
Modifica art. 32. Forme di gestione
- L'Unione dei Comuni, relativamente ai compiti ed alle materie attribuite alla propria competenza, provvede ad assumere e gestire le funzioni ed i servizi direttamente ed in via subordinata ed in casi eccezionali e di particolare valenza tecnica, anche in forma indiretta, secondo normativa vigente.
Modifica art. 38. Norme generali di rinvio
- Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, le norme ed i principi stabiliti nel D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., nella Legge 07.04.2014 n. 56 e s.m.i. e nella Legge Regionale del Veneto 27.04.2012 n.18 e s.m.i., fatta salva la normativa regolamentare vigente che, in caso di contraddizione, soccombe alle norme statutarie e della legislazione ordinaria in materia.