Ordinanza n. 42 del 1 luglio 2026 Ordinanza di pagamento diretto acconto 80% dell’indennità di esproprio ex art.20, comma 6 del dpr 327/2001. Realizzazione di un tratto di pista ciclabile e della rete fognatura nera lungo Via Vigonovese (S.P. 17) in Comune di Saonara.
IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
- con Delibera di Giunta n. 45 del 05/03/2026 è stato approvato il PFTE (Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica) e dichiarata la pubblica utilità;
- con nota protocollo n. 4062 del 27/03/2026, questa Autorità Espropriante ha comunicato agli interessati l’approvazione del progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica, l’avvenuta dichiarazione di pubblica utilità, l’indicazione delle somme offerte per gli espropri e/o occupazioni temporanee e l’invito ai proprietari di fornire ogni utile elemento per la stima del valore da attribuire all’immobile, ai fini della determinazione dell’indennità di esproprio;
DATO ATTO che sono stati depositati, presso questa Autorità Espropriante, i modelli di accettazione delle indennità di esproprio (ACCORDO BONARIO – ALLEGATO “B”) da parte di tutte le ditte interessate dal procedimento di esproprio;
PRESO ATTO che negli “accordi bonari”, gli aventi titolo, dichiaravano che negli immobili oggetto di procedura di esproprio “non esistono ipoteche, pignoramenti, vincoli reali, contenzioso giudiziale e altri diritti o pretese di terzi”;
DATO ATTO che i frazionamenti delle aree oggetto di esproprio andranno realizzati successivamente;
CONSIDERATO che questa Autorità Espropriante, ha necessità di immettersi nel possesso delle aree necessarie per la realizzazione dei lavori;
CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 20 comma 6 del D.P.R. n. 327/2001 “Qualora abbia condiviso la determinazione dell'indennità di espropriazione, il proprietario è tenuto a consentire all'autorità espropriante che ne faccia richiesta l'immissione nel possesso. In tal caso, il proprietario ha diritto a ricevere un acconto dell'80 per cento dell'indennità, previa autocertificazione, attestante la piena e libera proprietà del bene…”, si ritiene necessario, Ordinanza N° 42 del 01-07-2026 Pag. 1 procedere all’acconto dell’80% dell’indennità di esproprio ed occupazione temporanea spettante ai soggetti che hanno comunicato l’accettazione delle indennità;
RICONOSCIUTA la regolarità degli atti innanzi indicati, in ottemperanza del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n.327 e con particolare riferimento al Titolo II – Capo V – Sezione I del citato Testo Unico,
ORDINA
ART.1 Il pagamento diretto a titolo di acconto dell’80% dell’indennità di esproprio ed occupazione temporanea, a favore delle ditte concordatarie come indicato nella tabella allegata “ALLEGATO A”, parte integrante del presente provvedimento; Sulle somme da corrispondersi a titolo di indennità di esproprio non deve essere operata la ritenuta d’imposta pari al 20%, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 35 del D.P.R. 327/2001 e all’art. 11 della Legge 413/91;
ART.2 Contro il presente provvedimento è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo della Regione Veneto entro sessanta giorni decorrenti dall’esecutività del presente provvedimento, qualora non via siano proposte di opposizioni da terzi;
ART.3 In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla suddetta data.
Il Responsabile del Servizio
(seguono allegati)
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