Decreto Ministeriale n. 325 del 8 luglio 2025.
DIPARTIMENTO ENERGIA
DIREZIONE GENERALE FONTI ENERGETICHE E TITOLI ABILITATIVI
DIPARTIMENTO SVILUPPO SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI
Visto il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;
Considerato che le competenze in materia di energia ai sensi del Decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22 sono state trasferite dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, nello specifico, l’articolo 4 che prevede che il Ministero della transizione ecologica assuma la nuova denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
Visto il decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;
Visto, in particolare, il comma 4-bis.2 dell’art. 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, introdotto dall’art. 12, comma 14-bis del soprarichiamato decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56, secondo il quale “Tranne il caso di mutamento del contesto di riferimento, il provvedimento con cui è disposta la proroga ai sensi del secondo periodo non reca prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già previste nel provvedimento autorizzatorio originario. Se l'istanza di cui al secondo periodo è presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di efficacia temporale definito nel provvedimento di autorizzazione, il medesimo provvedimento, anche comprensivo della dichiarazione di pubblica utilità e dell'eventuale apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi, continua a essere efficace sino all'adozione, da parte dell'autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga”;
Visto il decreto n. 239/EL-325/302/2020 del 2 marzo 2020, con il quale l’allora Ministero dello sviluppo economico, di concerto con l’allora Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha autorizzato, ai sensi dell’articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 e s.m.i., la società Terna S.p.A. alla costruzione e all’esercizio della stazione elettrica a 220/132 kV denominata “Malo” e dei relativi raccordi alla Rete di Trasmissione Nazionale e opere connesse, nei comuni di Malo e di San Vito di Leguzzano, in provincia di Vicenza, con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e inamovibilità delle opere;
Visto il punto 5 dell’articolo 4 del summenzionato decreto n. 239/EL-325/302/2020 del 2 marzo 2020, che stabilisce il termine per la realizzazione delle opere in anni cinque, decorrenti dal 2 marzo 2020;
Vista l’istanza, prot. n. 133078 del 28 novembre 2024, con la quale Terna Rete Italia S.p.A., non essendo in grado di ultimare i lavori entro il termine di cinque anni previsto dal punto 5 dell’art. 4 del predetto decreto n. 239/EL-325/302/2020 del 2 marzo 2020, ha chiesto a questa Amministrazione, per conto di Terna S.p.A., giusta procura autenticata dal Notaio Dott. Marco De Luca in Roma, Racc. 28.707 Rep. n. 48.888 registrata a Roma 3 il 29 agosto 2024 al num. 17571 Serie 1T, il rilascio in proprio favore di una proroga di mesi 12 (dodici), decorrenti dal 2 marzo 2025, del termine di ultimazione dei lavori disposto dal summenzionato decreto n. 239/EL-325/302/2020 del 2 marzo 2020;
Vista la nota prot. n. 6075 del 15 gennaio 2025, con la quale questa Amministrazione ha chiesto alla Società, sia per le richieste di proroga già pervenute, sia per le future istanze, la trasmissione di una relazione tecnica asseverata esplicativa aggiornata, che contenga le pertinenti analisi in merito al contesto di riferimento ed alle sue eventuali modifiche sopravvenute, al fine di consentire a questo Dicastero, in ottemperanza a quanto disposto dal summenzionato comma 4-bis.2 dell’art. 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, di effettuare le sopra richiamate valutazioni in ordine all’eventuale mutamento del contesto di riferimento;
VISTA la nota prot. n. GRUPPO TERNA/P20250034996 del 20 marzo 2025, con la quale la Società ha trasmesso, ad integrazione della summenzionata istanza di proroga del 28 novembre 2024, la relazione tecnica asseverata esplicativa in merito al contesto di riferimento ed alle sue eventuali modifiche sopravvenute, relativa alle opere autorizzate con il richiamato decreto interministeriale n. 239/EL-325/302/2020 del 2 marzo 2020;
VISTA la nota prot. n. 68521 del 10 aprile 2025, con la quale questa Amministrazione, ritenendo opportuno l’avvio di un procedimento istruttorio, nel quale verificare con gli enti coinvolti nell’originario procedimento autorizzativo, per quanto di competenza, l’eventuale variazione del contesto di riferimento, ha comunicato a tutte le Amministrazioni/Enti già coinvolte nel procedimento autorizzatorio del decreto originario, l’avvio del procedimento di proroga del termine di ultimazione dei lavori di cui all’art. 4 del Decreto Interministeriale n. 239/EL-325/302/2020 del 2 marzo 2020, invitando le stesse a prendere visione della documentazione prodotta e a rendere le proprie determinazioni, per quanto di competenza, in merito all’eventuale variazione del contesto di riferimento, entro il termine perentorio di 30 giorni;
VISTA la nota prot. n. 97247 del 21 maggio 2025, con la quale questa Amministrazione, tenuto conto che, all’esito dell’iter istruttorio in oggetto, non è emersa una modifica del contesto di riferimento che possa richiedere prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già previste nel provvedimento autorizzatorio originario, ha comunicato la conclusione positiva del suddetto procedimento di proroga (Allegato 1);
CONSIDERATO che, nella sopracitata istanza del 28 novembre 2024, la società Terna Rete Italia S.p.A. ha rappresentato che, allo stato attuale, la stazione elettrica e i raccordi a 220 e 132 kV alla RTN risultano realizzati e già in esercizio, così come comunicato a questo Ministero in data 13 novembre 2024 con nota prot. n. GRUPPO TERNA/P20240125022;
CONSIDERATO che, nella suddetta istanza, la società Terna Rete Italia S.p.A. ha altresì rappresentato che i lavori di realizzazione dell’opera nel suo complesso non sono stati ancora ultimati per le ragioni di seguito rappresentate:
- risulta necessario eseguire alcune opere di finitura all’interno della stazione elettrica ed i ripristini definitivi dei luoghi afferenti alle parti di elettrodotto da demolire;
- le condizioni di criticità legate al protrarsi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno reso particolarmente dilatate le tempistiche delle attività amministrative relative a permessi e nulla osta da acquisire nonché la gestione del cantiere per la realizzazione delle opere;
- le imprevedibili criticità legate al conflitto tra Ucraina e Russia hanno inoltre determinato notevoli ritardi nell’approvvigionamento delle forniture dei materiali da costruzione;
PRESO ATTO che i lavori di ultimazione dell’opera non potranno quindi essere completati, per le sopra esposte ragioni, entro i termini stabiliti di cui al punto 5 dell’art. 4 del decreto n. 239/EL-325/302/2020 del 2 marzo 2020;
CONSIDERATO che, ai sensi del comma 4-bis.2 dell’art. 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, introdotto dall’art. 12, comma 14-bis del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56, “Tranne il caso di mutamento del contesto di riferimento, il provvedimento con cui è disposta la proroga ai sensi del secondo periodo non reca prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già previste nel provvedimento autorizzatorio originario”;
VISTI gli atti di ufficio;
RITENUTO di concedere la proroga richiesta;
DECRETA
Articolo 1
Il termine di ultimazione dei lavori, previsto dal punto 5 dell’art. 4 del Decreto n. 239/EL-325/302/2020 del 2 marzo 2020, è prorogato di mesi 12 (dodici), decorrenti dal 2 marzo 2025.
Articolo 2
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro e non oltre 60 e 120 giorni, decorrenti dalla data di comunicazione dell’atto; per i soggetti diversi dai destinatari della comunicazione, i sopradetti termini per l’impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale Regionale, che dovrà avvenire a cura e spese della Società Terna S.p.A.
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IL DIRETTORE GENERALE
FONTI ENERGETICHE E TITOLI ABILITATIVI
(Dott.ssa Marilena Barbaro)
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IL DIRETTORE GENERALE
VALUTAZIONI AMBIENTALI
(Arch. Gianluigi Nocco)
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