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Materia: Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù
VIACQUA S.P.A., VICENZA
Estratto Determina del Direttore Generale n. 110/2026 del 20 maggio 2026
Lavori di realizzazione centrale di pompaggio di Laghetto a Vicenza. Acquisizione terreno ai sensi dell'art. 42 bis del d.P.R. 327/2001.
Si rende noto che con Determina del Direttore Generale n. 110/2026 del 20/5/2026, si è preso atto che con la sentenza n. 1096 emessa in data 20/5/2024 dal TAR Veneto (R.G. n. 384/2017) - passata in giudicato - è stata dichiarata la nullità del decreto di acquisizione sanante adottato da Acque Vicentine S.p.A. (ora Viacqua S.p.A.) n. 1 del 18/1/2017 (terreno sito nel quartiere Laghetto di Vicenza) sulla scorta dell'intervenuto accertato trasferimento della proprietà del fondo in favore del Comune di Vicenza in virtù del principio dell'accessione invertita, così come accertato nella sentenza parziale del Tribunale di Vicenza n. 1609 del 2009 (R.G. 530/1998), definitiva in quanto non impugnata, così come stabilito dal Tribunale di Vicenza con la relativa successiva sentenza n. 2681/17 pubblicata il 21/09/2017 (R.G. 530/1998).
Anche in esito al relativo giudizio d'appello, la Corte d'Appello di Venezia con sentenza n. 2872/2020 (R.G. n. 425/2018) confermava la decisione di primo grado secondo la quale si sarebbe formato il giudicato sulla sentenza parziale emessa nel 2009 nel punto in cui veniva accertato il trasferimento della proprietà del fondo in favore del Comune di Vicenza per il principio di accessione invertita, e ciò dunque ancor prima dell'adozione dell'atto di acquisizione sanante n. 1 del 18 gennaio 2017 di Acque Vicentine S.p.a. Si è dato altresì atto che con la pronuncia n. 1609 del 2009 del Tribunale di Vicenza, il Comune di Vicenza veniva condannato al risarcimento dei danni da illecita espropriazione secondo i parametri dell'indennità di cui all'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, effettivamente corrisposti dal comune di Vicenza nei confronti del sig. Dalla Tomba Giuseppe (proprietario del fondo interessato).
Si è poi dato atto che le somme a suo tempo individuate nel decreto di acquisizione sanante n. 1/2017 adottato da Acque Vicentine S.p.A. (ora Viacqua S.p.A.) quali indennità di esproprio venivano depositate presso il MEF (deposito definitivo n. nazionale 1298492, n. provinciale n. 908996; beneficiario individuato sig. Dalla Tomba Giuseppe) in data 15/03/2017 ed erano oggetto di impugnativa avanti alla Corte d'Appello di Venezia (R.G. 628/2017) da parte del beneficiario individuato; con ordinanza del 22/7/2025 la Corte d'Appello di Venezia (R.G. 628/2017), definitiva, prendendo atto della sent. 1096/2024 del TAR Veneto (R.G. n. 384/2017), che accertava la nullità assoluta decreto di acquisizione sanante n. 1 del 18 gennaio 2017 adottato dall'allora Acque Vicentine S.p.a., stabiliva che nessuna somma poteva essere validamente riconosciuta a titolo di indennità di esproprio sulla scorta di detto decreto, dichiarato nullo.
Di conseguenza, l'indennità di esproprio individuata dal decreto di acquisizione sanante n. 1 del 18 gennaio 2017 adottato dall'allora Acque Vicentine S.p.a., depositata al MEF, non è dovuta in quanto il relativo decreto di acquisizione sanante è stato dichiarato definitivamente nullo.
È stato quindi:
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Il Direttore Generale ing. Alberto Piccoli
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